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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4443/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. TRONCHIN LAURA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “1. I coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vite, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il signor si farà carico integrale di tutte le tasse universitarie relative alla figlia Parte_1
, nonché provvederà al pagamento del canone di locazione dell'immobile dalla stessa Persona_1
occupato in Spagna ove la ragazza sta completando il suo ciclo di studi;
3. La signora si farà onere delle rimanenti spese ordinarie relative alla figlia Parte_2
; Persona_1
4. Le rimanenti spese straordinarie relative alla figlia , per tali intendendosi quelle dettagliate Per_1
dal Protocollo del Tribunale di Venezia, verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge;
5. L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla predetta, ormai Per_1
maggiorenne, mentre le detrazioni fiscali, come gli oneri/spese detraibili o deducibili saranno a carico esclusivo del signor Parte_1
6. Il Signor corrisponderà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1
bancario nel conto corrente che sarà indicato dalla medesima (o con altre modalità concordate), quale contributo al di lei mantenimento, l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, prendendo a riferimento la data dell'udienza presidenziale.;
7. Il signor provvederà a rimborsare alla signora quanto Parte_1 Parte_2
riceverà con il 730 a titolo di rimborso del 50% della ristrutturazione edilizia relativa ad un immobile intestato alla signora e ciò fino all'integrale chiusura della pratica che avverrà nel 2031; Pt_2
8. I ricorrenti dichiarano altresì di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica esistenti e danno quindi atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 08.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il 15.10.2000 a Marcon, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marcon al n. 42, Parte II, Serie A, anno 2000; che da tale unione erano nate le figlie il 23.01.2001, maggiorenne economicamente autosufficiente, e Persona_2 Persona_1
30.12.2003, maggiorenne non economicamente indipendente.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la separazione consensuale alle condizioni rassegnate. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 06.02.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate il 30.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita accoglimento, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vite, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il signor si farà carico integrale di tutte le tasse universitarie relative alla figlia Parte_1
, nonché provvederà al pagamento del canone di locazione dell'immobile dalla stessa Persona_1
occupato in Spagna ove la ragazza sta completando il suo ciclo di studi;
3. La signora si farà onere delle rimanenti spese ordinarie relative alla figlia Parte_2
; Persona_1
4. Le rimanenti spese straordinarie relative alla figlia , per tali intendendosi quelle dettagliate Per_1
dal Protocollo del Tribunale di Venezia, verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge;
5. L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla predetta, ormai Per_1
maggiorenne, mentre le detrazioni fiscali, come gli oneri/spese detraibili o deducibili saranno a carico esclusivo del signor Parte_1
6. Il Signor corrisponderà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1
bancario nel conto corrente che sarà indicato dalla medesima (o con altre modalità concordate), quale contributo al di lei mantenimento, l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, prendendo a riferimento la data dell'udienza presidenziale.;
7. Il signor provvederà a rimborsare alla signora quanto Parte_1 Parte_2
riceverà con il 730 a titolo di rimborso del 50% della ristrutturazione edilizia relativa ad un immobile intestato alla signora e ciò fino all'integrale chiusura della pratica che avverrà nel 2031; Pt_2
8. I ricorrenti dichiarano altresì di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica esistenti e danno quindi atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 6.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4443/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. TRONCHIN LAURA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “1. I coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vite, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il signor si farà carico integrale di tutte le tasse universitarie relative alla figlia Parte_1
, nonché provvederà al pagamento del canone di locazione dell'immobile dalla stessa Persona_1
occupato in Spagna ove la ragazza sta completando il suo ciclo di studi;
3. La signora si farà onere delle rimanenti spese ordinarie relative alla figlia Parte_2
; Persona_1
4. Le rimanenti spese straordinarie relative alla figlia , per tali intendendosi quelle dettagliate Per_1
dal Protocollo del Tribunale di Venezia, verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge;
5. L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla predetta, ormai Per_1
maggiorenne, mentre le detrazioni fiscali, come gli oneri/spese detraibili o deducibili saranno a carico esclusivo del signor Parte_1
6. Il Signor corrisponderà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1
bancario nel conto corrente che sarà indicato dalla medesima (o con altre modalità concordate), quale contributo al di lei mantenimento, l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, prendendo a riferimento la data dell'udienza presidenziale.;
7. Il signor provvederà a rimborsare alla signora quanto Parte_1 Parte_2
riceverà con il 730 a titolo di rimborso del 50% della ristrutturazione edilizia relativa ad un immobile intestato alla signora e ciò fino all'integrale chiusura della pratica che avverrà nel 2031; Pt_2
8. I ricorrenti dichiarano altresì di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica esistenti e danno quindi atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 08.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il 15.10.2000 a Marcon, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marcon al n. 42, Parte II, Serie A, anno 2000; che da tale unione erano nate le figlie il 23.01.2001, maggiorenne economicamente autosufficiente, e Persona_2 Persona_1
30.12.2003, maggiorenne non economicamente indipendente.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la separazione consensuale alle condizioni rassegnate. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 06.02.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate il 30.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita accoglimento, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vite, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il signor si farà carico integrale di tutte le tasse universitarie relative alla figlia Parte_1
, nonché provvederà al pagamento del canone di locazione dell'immobile dalla stessa Persona_1
occupato in Spagna ove la ragazza sta completando il suo ciclo di studi;
3. La signora si farà onere delle rimanenti spese ordinarie relative alla figlia Parte_2
; Persona_1
4. Le rimanenti spese straordinarie relative alla figlia , per tali intendendosi quelle dettagliate Per_1
dal Protocollo del Tribunale di Venezia, verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge;
5. L'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla predetta, ormai Per_1
maggiorenne, mentre le detrazioni fiscali, come gli oneri/spese detraibili o deducibili saranno a carico esclusivo del signor Parte_1
6. Il Signor corrisponderà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1
bancario nel conto corrente che sarà indicato dalla medesima (o con altre modalità concordate), quale contributo al di lei mantenimento, l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, prendendo a riferimento la data dell'udienza presidenziale.;
7. Il signor provvederà a rimborsare alla signora quanto Parte_1 Parte_2
riceverà con il 730 a titolo di rimborso del 50% della ristrutturazione edilizia relativa ad un immobile intestato alla signora e ciò fino all'integrale chiusura della pratica che avverrà nel 2031; Pt_2
8. I ricorrenti dichiarano altresì di aver regolamentato tra loro tutti i rapporti di natura economica esistenti e danno quindi atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 6.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero