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20 maggio 2017
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18 giugno 2019
18 giugno 2019
Art. 191.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
(67) ((68)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 , ha disposto (con l'art. 216, comma 27-bis) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo". --------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 , ha disposto (con l'art. 216, comma 27-bis) che "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo".
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 , nel modificare l' art. 216, comma 27-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 21) che la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
(67) ((68)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 , ha disposto (con l'art. 216, comma 27-bis) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo". --------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 , ha disposto (con l'art. 216, comma 27-bis) che "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Sino alla predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo".
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 , nel modificare l' art. 216, comma 27-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 21) che la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
Commentari • 21
- 1. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 11/05/2016 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 11 maggio 2016 · 44.52324
[…] Si rammenta che tale disposizione, per espressa previsione dell'art. 216, comma 14, del Codice resta in vigore fino all'adozione delle linee guida sul sistema di qualificazione previste dall'art. 83, comma 2. […]
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