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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2124 del 2021, promossa da c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZAMBONI GIANLUCA
-attore -
contro
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti FRATTA PASINI CARLO, VANTI GIOVANNI,
SALVATORE MATTEO e domicilio eletto presso l'avv. VERONESE BENEDETTA
-convenuto –
e con l'intervento di
, (c.f. ) “già socio accomandatario Parte_1 C.F._1
amministratore e legale rappresentante di ( P.I.V.A., c.f. e Parte_1
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese ) società cancellata in data 26 P.IVA_1
novembre 2022” rappresentato e difeso dall'avv. ZAMBONI GIANLUCA
OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
CONCLUSIONI:
- per parte interveniente:
“accertati i fatti esposti - e, in particolare: a) la cancellazione dal Registro delle imprese della società
; b) la pregressa titolarità di quote nella misura indicata in parte Parte_1 Parte_1
1 narrativa in capo al socio accomandatario c) la riconducibilità in capo al Parte_1
medesimo socio accomandatario, in forza dell'atto di scioglimento di società di data 18 novembre
2021, di tutte le posizioni sostanziali e processuali relative alle cause civili in cui la cancellata società era ritualmente costituita - accertata quindi in capo al signor la titolarità Parte_1
dei crediti azionati e delle azioni già dispiegate in questo processo in forza di atto di citazione di data
26 marzo 2021 ed accertati tutti i fatti e i diritti di causa, condannarsi la convenuta CP_1
ad effettuare in favore di ogni pagamento conseguente le domande
[...] Parte_1
formulate da , domande che l'interveniente assume come proprie Parte_1
e di cui chiede l'accoglimento quale titolare delle azioni e dei crediti in oggetto.
Tali domande vengono qui ribadite come segue:
Nel merito
- Previa declaratoria, in ordine al rapporto bancario in oggetto, per quanto di ragione, d'invalidità
e/o di nullità nonché di assenza, e comunque di inefficacia anche parziale, di ogni contratto e di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, anche presupposti e/o conseguenti, intercorsi tra l'attrice, da un lato, e le banche che si sono succedute nella titolarità del rapporto, dall'altro, in relazione alle clausole concernenti gli interessi anatocistici, gli interessi ultralegali e le commissioni di massimo scoperto nonché per la messa a disposizione del fido e/o disponibilità creditizia e le commissioni di istruttoria veloce et similia, previa declaratoria, in ogni caso, di illiceità ed invalidità
ed espunzione di ogni posta negativa per tali titoli, nonché per spese tenuta e di chiusura trimestrale conto e di ogni altra natura, nonché per utilizzo di carte di pagamento, non documentate e concordate e per valute diverse da quelle reali, applicata contra legem, datosi atto dell'assenza di pattuizioni o valide pattuizioni relative alle suddette condizioni economiche del conto, previo riconoscimento a favore di parte attrice degli interessi creditori sui saldi attivi ex art. 117 TUB o secondo il diverso tasso d'interesse spettante, accertare e determinare l'esatto ammontare dei saldi del rapporto oggetto di causa risultante dalle rispettive partite dare – avere tra le parti e del saldo dello stesso alla data di notifica della citazione in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto stesso.
2 In via istruttoria: - voglia il Tribunale ordinare alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dei contratti di accensione del rapporto bancario in oggetto nonché di ogni contratto di apertura di credito concernente il rapporto stesso e comunque di ogni contratto contenente la disciplina economica richiesti mediante le lettere ex art. 119 TUB di cui ai docc. 3) e 6)
- ordinarsi infine alla convenuta l'esibizione in giudizio dei riassunti scalari del conto 4472
dall'anno 2003 compreso sino a tutto l'anno 2019, come da doc. 6).
Spese ed onorari rifusi con riconoscimento delle stesse e condanna di controparte direttamente a favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
- per parte convenuta:
“I. In via preliminare:
1.1 Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire, e/o di titolarità del diritto azionato, del sig. quale presunto successore ex art. 110 c.p.c. dell'estinta Parte_1 Controparte_2
Accertare e dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione e delle domande svolte da
[...]
nei confronti del e per l'effetto rigettarle integralmente. Pt_1 CP_1
I.
3. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti del CP_1
I.
4. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento e/o ripetizione svolta parte attrice, nei termini descritti al paragrafo II.2 della comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria del CP_1
II. Nel merito:
Rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti del in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto.
III. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite.
IV. In via istruttoria:
Qualora non venga dichiarata l'inammissibilità della contestazione avversaria relativa alla mancata ricezione delle Proposte e comunicazioni di modifica unilaterale dei contratti e degli e.c. integrali, si
3 chiede di essere ammessi alla prova per testimoni e per interrogatorio formale del signor Parte_1
sulle seguenti circostanze:
[...]
1) Vero che il sistema elettronico della Banca ha generato l'NDG 11204036, che contraddistingue il cliente come da doc. 9 del che mi si rammostra. 2) Vero che i documenti che si Parte_1 CP_1
rammostrano sub doc. 41 e 42 del rappresentano gli estratti del sistema informatico del CP_1
comprovanti la produzione e l'invio alla mediante posta o mediante CP_1 Parte_1
piattaforma web, dei Documenti di Sintesi, delle Proposte di modifica unilaterale del contratto, delle comunicazioni nonché degli estratti conto, anche scalari, relativi al contratto di c/c n. 4472, nel periodo ivi considerato. 3) Vero che il documento che si rammostra sub doc. 41 del CP_1
rappresenta l'estratto del sistema informatico della comprovante la ricezione cartacea da CP_3
parte della presso il proprio indirizzo, dei Documenti di Sintesi, delle Proposte di Parte_1
modifica unilaterale del contratto, delle comunicazioni nonché degli estratti conto, anche scalari, ivi elencati, relativi al contratto di c/c n. 4472, nel periodo ivi considerato.
4) Vero che nel documento che si rammostra sub doc. 41 del l'indicazione nella colonna CP_1
“recapitatore” della dicitura “web” indica che i documenti ivi indicati relativi al contratto di c/c n.
4472 sono stati trasmessi alla sull'area web del cliente sul sito web della Banca. Parte_1
5) Vero che il documento che si rammostra sub doc. 42 rappresenta l'estratto del sistema informatico della comprovante la trasmissione alla sulla propria area web CP_3 Parte_1
presso il sito web del dei Documenti di Sintesi, delle Proposte di modifica unilaterale del CP_1
contratto, delle comunicazioni nonché degli estratti conto, anche scalari, ivi elencati, relativi al contratto di c/c n. 4472, nel periodo ivi considerato.
6) Vero che nel sistema informatico della Banca e nel doc. 42 che si rammostra, i seguenti codici ivi riportati hanno il seguente significato: 700636 = Contabile Sportello: MOVIMENTO CONTO
CORRENTE; 701167 = Contabile Sportello: VERSAMENTO IN CC CONTANTE E VALORI;
COM_POS = Comunicazione POS;
CONDIZIONI = DOCUMENTO DI SINTESI E
PROPOSTE MOD. UNILATERALI;
CRE_IMPO = Riepilogativo credito di imposta;
E/C
Estratto conto mutui;
E702054I =UTENZE E SERVIZI: ADD.MAV/RAV(BYWEB); CP_4
EI01920H = BONIFICO: RICEVUTA PER ORDINANTE;
EKN0123A = MUTUI -
QUIETANZA DIPAGAMENTO (EKN0123A); ESTRATTO = Estratto conto;
GENERICHE =
4 COMUNICAZIONI;
= : CONTABILE BONIFICO;
MB234004 = CP_5 CP_6 CP_7
BONIFICO: RICEVUTA PER BENEFICIARIO;
MB234005 = BONIFICO: RICEVUTA PER
ORDINANTE; MI247001 = UTENZE E SERVIZI: ADD. (YOUWEB/VANTAGGIO).
7) Vero che nel sistema informatico della Banca e nel doc. 41 che si rammostra, i seguenti codici ivi riportati hanno il seguente significato: = Contabili spedite al cliente. Persona_1
8) Vero che, come da documenti 41 e 42 del che si rammostrano, il ha inviato alla CP_1 CP_1
che li ha ricevuti, i documenti di sintesi, le proposte di modifica unilaterale del Parte_1
contratto, le comunicazioni e gli estratti conto, anche scalari, relativi al contratto di c/c n. 4472, che si rammostrano sub docc. da 25 a 40 del CP_1
9) Vero che gli estratti conto vengono generati dal sistema informatico della con indicazione CP_3
della numerazione delle singole pagine.
10) Vero che gli estratti conto che vengono trasmessi (a mezzo posta o web) dalla al cliente CP_3
destinatario sono invariabilmente composti dal numero di pagine indicato in sugli stessi. Teste sui capp. da 1 a 10: domiciliato presso Via Meucci 5, Verona. Si Testimone_1 Controparte_1
chiede inoltre l'interrogatorio formale del sig. sulla seguente circostanza: Parte_1
11) Vero che, in data 18.1.1996, presso la filiale di TO NE della , Controparte_8
ho sottoscritto per la il contratto di apertura del conto corrente n. 4472, come da doc. Parte_1
19 del che mi si rammostra”; CP_1
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2021, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ha agito nei confronti
[...]
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, lamentando CP_1
l'esistenza di addebiti illegittimi e clausole nulle, con riferimento a rapporto bancario intercorrente con l'istituto di credito convenuto, con richiesta di accertamento dell'esatta determinazione del saldo risultante dalle rispettive partite dare – avere tra le parti.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto.
5 La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e nomina di consulente tecnico d'ufficio.
Con istanza del 27 gennaio 2023, la convenuta ha dato conto di aver appreso, estraendo una visura della società attrice prodotta in uno all'istanza, dello Parte_1
scioglimento della stessa e dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 26 novembre 2021, con richiesta di declaratoria di interruzione ex art. 300 c.p.c.,
previa produzione di visura.
E' stata fissata udienza di comparizione delle parti, per una verifica in contraddittorio di quanto emerso.
In data 9 febbraio 2023 è intervenuto in giudizio , (c.f. Parte_1
), dando conto di agire quale ex socio accomandatario, C.F._1
amministratore e legale rappresentante di società Parte_1
effettivamente cancellata in data 26 novembre 2022.
Parte convenuta ha preso atto della circostanza, non insistendo nella richiesta ex art. 300
c.p.c.
Sono stati assegnati pertanto i termini per il completamento delle operazioni peritali, ad opera del c.t.u. già incaricato.
E' stata depositata la c.t.u.
La controversia è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
Le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, previo rilievo ufficioso della possibile tardività della domanda (nuova) di condanna al pagamento di somme, formulata da . Parte_2
Le parti hanno proceduto al deposito degli scritti conclusivi e preso posizione anche sul rilievo di cui sopra, ex art. 101 comma II c.p.c.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
6 La domanda proposta è contraddistinta da sopravvenuta inammissibilità, per i motivi che si vanno a precisare.
Va innanzitutto nondimeno premesso che il giudizio prosegue tra l'originaria convenuta e l'interveniente, in quanto “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità
di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.);
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte,
si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. Civ. (…)” (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013) e con l'evidenza, che nella fattispecie, si è costituito in giudizio, quale asserito successore a titolo particolare nel diritto controverso, in proprio. Parte_2
Tanto evidenziato, va ora verificato se quest'ultimo abbia inteso formulare domande nuove in uno al proprio atto di precisazione delle conclusioni, come rilevato anche d'ufficio.
A tal riguardo, si osserva che, a fronte dei chiarimenti effettuati in sede di deposito degli scritti conclusivi, non risultano formulate domande nuove, atteso che Parte_2
ha precisato che la domanda di condanna formulata aveva come limitato riferimento la sola questione delle spese di lite, non avendo inteso allargare l'oggetto del giudizio rispetto a questioni ulteriori e/o più ampie rispetto a quanto ab origine chiesto dalla società
cancellata.
Tanto chiarito, è a questo punto dirimente stabilire se l'interveniente, quale ex socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante di Parte_1 [...]
società pacificamente cancellata dal registro delle imprese in data 26 Parte_1
novembre 2022, abbia titolo per coltivare le domande di causa.
Sulla questione, si rileva che , in proprio, è legittimato attivo, sulla base Parte_2
di quanto prospettato da tale soggetto (cfr. Sezione L, sentenza n. 13183 del 25/05/2017
secondo cui “la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò
7 intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione”).
Resta nondimeno fermo il fatto che, nel merito, va verificato se il predetto Parte_2
, per come intervenuto in giudizio, abbia o meno titolo per far valere le pretese
[...]
giuridiche di cui si discute, per come originariamente riferibili alla
[...]
Parte_1
La risposta è negativa, in quanto, “il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica” (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021) mentre nella fattispecie l'interveniente non ha provato che l'originaria pretesa creditoria di sia stata Parte_1
inclusa nel bilancio di liquidazione della predetta società.
Nel corpo dell'atto notarile di autentica di “SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE” - registrato a Treviso in data 24 novembre 2021,al N. 40296 -
Serie 1T, prodotto dall'interveniente in uno alla propria memoria di costituzione del 9
febbraio 2023 - si legge infatti che le parti convengono:
“(…) 1) di sciogliere anticipatamente la società di cui in premessa con effetto immediato, senza messa in liquidazione e senza nomina dei liquidatori, dandosi reciprocamente atto che non esistono crediti sociali e che è stato provveduto prima d'ora all'estinzione di tutte le passività ed al riparto tra i soci delle attività sociali, salvo quanto appresso;
2) di dare atto che sono pendenti cause civili tra la società e degli istituti bancari e che ogni relativa posizione sostanziale e processuale rimane in capo al socio accomandatario signor Parte_1
(…)”
[...]
8 Ne deriva che, nella fattispecie, non è stata effettuata alcuna attività di liquidazione, né
risulta redatto un bilancio da cui desumere che la pretesa di cui si discute sia stata assegnata all'odierno interveniente, in aggiunta al fatto che nessun accenno viene fatto all'esistenza dell'asserita pretesa nei confronti dell'odierna convenuta, tale non potendosi ritenere il generico richiamo ad un imprecisato novero di posizioni sostanziali e processuali pendenti.
Per quanto sia dirimente la mancata redazione del bilancio di liquidazione, la pretesa di cui trattasi deve in ogni caso intendersi oggetto di tacita rinuncia, in quanto neppure citata nel predetto atto notarile di autentica di scioglimento di società in accomandita semplice:
la pretesa creditoria nei confronti della convenuta (peraltro del tutto ipotetica ed eventuale
- oltre che incerta ed illiquida - non essendo stata neppure formulata in questa sede alcuna domanda di condanna nel merito, quanto di mero accertamento) non è infatti stata indicata espressamente tra quelle trasmesse all'ex socio ed odierno interveniente Parte_2
.
[...]
Non può pertanto procedersi ad alcun accertamento della misura dei rapporti di dare /
avere tra l'originaria società cancellata e la convenuta, in quanto l'interveniente non risulta titolare sostanziale dell'eventuale pretesa creditoria sottesa.
Va conseguentemente richiamata, ad ulteriore sostegno di quanto sin qui osservato, in ragione della sovrapponibilità alla fattispecie oggetto di attuale disamina, la condivisibile pronuncia di legittimità secondo cui “in tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo” (cfr. Sezione 1, ordinanza n. 19302 del 19/07/2018) e ancora per cui “a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata
9 qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello,
in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale,
essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato)” (cfr. Sezione 3, ordinanza n. 21071 del 18/07/2023), per come rese sulla scorta dei dettami di cui alla già citata pronuncia a Sezioni Unite n. 6070 / 23 secondo cui “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (….) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Le domande di causa, per come coltivate da , costituitosi in giudizio Parte_2
quale ex socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante di
[...]
all'esito dell'estinzione della predetta società, sono Parte_1
contraddistinte da sopravvenuta inammissibilità, in quanto riferibili ad asserita pretesa creditoria non inclusa nel bilancio di liquidazione della ed in ogni caso da Parte_1
intendersi oggetto di tacita rinuncia.
* * *
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto dell'art. 91 c.p.c. e del decreto n. 147 / 2022,
considerato lo scaglione di riferimento ivi previsto ed il valore della presente controversia,
ovvero quello dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa (soglia sino ad €
26.000), l'interveniente va condannato a rifondere alla convenuta le spese di lite delle
10 quattro fasi, pari ad € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed oltre ad IVA e CPA come per legge, con quantificazione secondo valori minimi in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e della decisione intervenuta su questione di natura preliminare.
Le spese di c.t.u., per come liquidate in precedenza con separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono definitivamente poste a carico dell'interveniente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta inammissibilità delle domande di causa, per come coltivate da Parte_2
- costituitosi in giudizio quale ex socio accomandatario, amministratore e legale
[...]
rappresentante di - all'esito dell'estinzione della predetta Parte_1
società, in quanto riferibili ad asserita pretesa creditoria non inclusa nel bilancio di liquidazione ed in ogni caso da intendersi oggetto di tacita rinuncia;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate Parte_1 CP_1
d'ufficio in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed oltre ad
IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u., per come liquidate in precedenza con separato decreto, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico dell'interveniente.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 19/02/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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