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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 – ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 378/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata C.F._1
al ricorso, dagli avvocati Antonio Tola e Noemi Cova, presso i quali è
domiciliata
Ricorrente
Contro la
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Selargius, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Roberto Fanni, e domiciliata presso i propri uffici
Convenuta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.2.2024 la signora Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, per sentir ordinare alla Controparte_1
(di seguito, per brevità, , succeduta ex lege nelle
[...] CP_1
pagina 1 attribuzioni dell' la propria assunzione in servizio, fatti CP_2
salvi e impregiudicati i diritti nascenti dalla propria posizione in graduatoria, ivi compresa la valutazione delle sedi scoperte e l'assegnazione delle sedi disponibili alla data di maturazione del diritto secondo lo scorrimento della graduatoria, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver partecipato alla procedura di selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di assistenti amministrativi, categoria C, di cui all'avviso di selezione pubblica emanato in esecuzione della delibera del Commissario Straordinario
dell' n. 96 dell'11.10.2019 e di essersi collocata alla CP_2
posizione n. 897 della graduatoria finale.
Proseguendo nella narrazione, la ricorrente ha allegato che con nota del 16.9.2022 l'Amministrazione l'aveva informata dello scorrimento della graduatoria e le aveva richiesto di manifestare la propria disponibilità ad essere assunta presso le varie sedi indicate entro il giorno
19 settembre 2022.
Con note del 16 settembre e del 19 settembre 2022, entro i termini indicati, la ricorrente aveva comunicato la propria disponibilità presso le sedi prescelte, rimanendo quindi, invano, in attesa di essere chiamata al lavoro, senza ricevere più alcuna comunicazione.
Nel luglio 2023, la ricorrente, per una mera causalità, era venuta a conoscenza del fatto che taluni partecipanti, collocati in graduatoria in posizione successiva alla sua, erano stati chiamati dall' e si era CP_1
periziata di prendere immediatamente contratti con l'Amministrazione;
dietro sollecitazione di un responsabile, aveva inviato le e-mail del 17
luglio 2023 e del 3 agosto 2023, chiedendo spiegazioni, ma senza ottenere mai alcun riscontro.
In data 24 ottobre 2023 la ricorrente, a mezzo del proprio legale,
aveva inoltrato all' un'istanza di accesso agli atti e ai documenti CP_1
pagina 2 amministrativi presupposti e conseguenti alla pubblicazione della graduatoria, comprese le comunicazioni intercorse con la Pubblica
Amministrazione nonché le comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione e i candidati idonei in posizione successiva alla n.
897.
Con nota del 25.10.2023 l' aveva rifiutato l'ostensione dei CP_1
documenti richiesti, sostenendo che la ricorrente fosse rinunciataria all'assunzione in virtù del fatto che la stessa non aveva fornito alcuna risposta alla e-mail dell' del 28.2.2023 nella quale erano state CP_1
fissate la visita medica preassuntiva e la convocazione presso l'Ufficio
Risorse Umane per l'assegnazione della sede e la definizione delle modalità e tempi di inizio del servizio.
Tanto premesso, la conclusione alla quale era pervenuta l' e i CP_1
conseguenti provvedimenti, ovvero l'omessa assunzione della ricorrente nonostante lo scorrimento della graduatoria, erano da considerarsi del tutto illegittimi, in ragione del fatto che ella non aveva mai ricevuto la comunicazione in parola e, pertanto, non poteva in alcun modo essere considerata rinunciataria.
La ricorrente ha quindi affermato che, oggettivamente, non poteva conoscere il provvedimento secondo la diligenza ordinaria esigibile in relazione alle modalità concrete di trasmissione dell'atto recettizio.
Ha espressamente contestato il fatto che detta comunicazione fosse stata inviata e, in ogni caso, che la medesima fosse pervenuta a destinazione nella casella di posta elettronica ordinaria, ed ha quindi ribadito il proprio diritto di essere assunta in applicazione dello scorrimento della graduatoria.
L'illegittimità dell'azione amministrativa era resa evidente dal fatto che l'Amministrazione non si era minimamente periziata del fatto che la comunicazione del 28.2.2023 - sempre che la stessa fosse stata effettivamente inviata, fatto che la ricorrente ha contestato - fosse realmente pervenuta alla destinataria.
pagina 3 2. L' si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
Ha osservato come il bando di selezione contenesse precise indicazioni circa le modalità di partecipazione alla procedura,
specificando i contenuti, il metodo di invio e di compilazione della relativa domanda.
In base a quanto disposto dall'avviso di selezione, infatti, la ricorrente aveva completato la fase di registrazione al sito aziendale indicando l'indirizzo e-mail di posta elettronica ordinaria ( , cui Email_1
ricevere le credenziali per l'accesso al sistema di iscrizione ai concorsi.
In data 16.9.2022, l'ufficio preposto allo scorrimento della graduatoria per cui è causa aveva inviato a tutti gli interessati una comunicazione mediante la quale aveva richiesto di manifestare la propria disponibilità
ad accettare l'incarico. Tale comunicazione era stata trasmessa dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata ovvero di posta ordinaria indicato da ciascun candidato (per quanto concerne la ricorrente, al citato indirizzo . Email_1
La comunicazione del 16.9.2022 era stata puntualmente riscontrata dai soggetti interpellati, tra cui la ricorrente, la quale, nella stessa data, aveva manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, inviando apposita comunicazione dalla casella e-mail Email_1
corrispondente a quella indicata come contatto utile per le comunicazioni relative alla procedura selettiva in parola.
Alla luce di quanto sopra esposto, era stata certamente legittima la condotta dell'Amministrazione laddove, nel comunicare in data
28.2.2023 la convocazione alle visite mediche di idoneità e la richiesta della documentazione precontrattuale, aveva utilizzato il recapito indicato a tal fine da ciascuno degli interessati.
Pertanto, la ricorrente non poteva pretendere che la nota aziendale fosse spedita ad un indirizzo telematico differente rispetto a quello indicato, dato che nessun altro recapito, ed in particolare nessun indirizzo di posta elettronica certificata era stato da lei reso noto
pagina 4 all'Amministrazione o successivamente comunicato.
La ricorrente, infatti, aveva indicato una casella PEC solamente a procedura oramai definita (cfr. note del 3.8.2023 e 24.10.2023).
L' ha quindi affermato di aver rispettato il disposto dell'art. 4 CP_1
del bando, secondo cui “ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato, se indicato nella domanda, all'indirizzo
PEC. Solo in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC la
comunicazione verrà inviata al domicilio o al recapito indicato nella
domanda dal candidato. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per (…) eventuali disguidi postali, telegrafici, telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione”.
L' ha inoltre rilevato che la ricorrente era stata avvisata anche CP_1
telefonicamente dal proprio dipendente, signor , dell'invio Persona_1
della comunicazione del 28.2.2023 e che il giorno 4.3.2023, avendo il constatato l'assenza della ricorrente alle visite mediche fissate per Per_1
il giorno precedente (3.3.2023), aveva effettuato una chiamata al telefono cellulare della ricorrente, che era risultato essere spento o non raggiungibile.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Dalla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è
causa risulta che la ricorrente ha indicato come suo contatto la citata e-
mail ordinaria Email_2
Al predetto indirizzo di posta elettronica ordinaria l' ha quindi CP_1
effettuato tutte le comunicazioni concernenti la procedura.
È pacifico che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione del
16.9.2022, con la quale l' aveva reso noto ai soggetti idonei il CP_1
proprio intendimento di procedere allo scorrimento della graduatoria,
pagina 5 richiedendo loro di voler manifestare la propria disponibilità entro e non oltre il giorno19.9.2022, indicando le sedi di preferenza tra le varie
Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
A tale comunicazione, inviata al suddetto indirizzo di posta elettronica ordinaria, la ricorrente ha prontamente risposto il medesimo giorno,
manifestando la propria disponibilità e indicando le sedi di sua preferenza.
In data 28.2.2023 l'ufficio assunzioni dell' ha quindi inoltrato CP_1
una comunicazione con la quale ha invitato quattro candidati idonei, che avevano in precedenza manifestato la propria disponibilità ad essere assunti, a presentarsi presso i propri uffici nella data del 3.3.2023 per l'espletamento delle visite mediche preassuntive.
Oltre a quello della ricorrente, la comunicazione è stata inviata agli indirizzi di posta elettronica comunicati dalle signore Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Gli indirizzi indicati nella comunicazione via e-mail del 28.2.2023
sono i seguenti: . Pt_2 Email_3 E_4
>, Email_5 Email_6 Em_7
OM>. Email_8
Come si può vedere, nessuno dei predetti indirizzi è un indirizzo di posta elettronica certificata.
La giurisprudenza in tema di invio e ricezione di una e-mail ordinaria o di un messaggio tramite SMS ha elaborato i seguenti principi (v., in particolare, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 25131 del 18.9.2024 e le pronunce ivi citate):
a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice è
un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.;
b) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma
pagina 6 deve valutarlo in uno con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità,
immodificabilità.
Si è ulteriormente precisato che l'eventuale disconoscimento non produce gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., poiché mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19155 del 17.7.2019).
Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo e-mail, si è
ulteriormente precisato che “il titolare dell'indirizzo mail ne è
responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai
ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della
posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam,
rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un
messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia
preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta
elettronica o perché finito nella spam” (v. Cass. civ., ordinanza n. 25131
del 18.9.2024, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che l'invio della e-mail del 28.2.2023 agli indirizzi indicati, ivi compreso quello della ricorrente, è comprovato dal documento stesso, che reca l'indicazione della data e ora di invio (“2023-02-28 10:50”).
La contestazione in ordine al mancato invio della predetta e-mail si traduce in una generica ed immotivata contestazione circa la genuinità
del documento, non supportata da alcun elemento concreto dal quale poter desumere che quanto in esso rappresentato non corrisponda al vero.
Prova ne sia il fatto che, per contro, all'indirizzo e-mail della stessa ricorrente l'Amministrazione ha inviato altre comunicazioni, tra cui quella del 16.9.2022, e che gli altri candidati idonei hanno regolarmente
pagina 7 ricevuto le comunicazioni relative allo scorrimento della graduatoria, tra cui anche quelle afferenti alla presentazione per lo svolgimento delle visite mediche.
Per quanto concerne la contestazione in ordine alla ricezione, si fa rinvio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come di recente modificato,
osservata la vigente tabella per le controversie di lavoro di valore indeterminabile.
Viene esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria,
precisandosi sul punto che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione
del compenso quando effettivamente svolta”, e che nel caso di specie tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa è stata decisa, in seguito al deposto di note ex art. 127 – ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
La liquidazione dei compensi per le altre fasi avviene a valori prossimi a quelli minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese processuali, che CP_1 Controparte_1
liquida in euro 3.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 6.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 8