Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 375/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 375/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti
ATTORE
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 come in atti
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio i convenuti per sentir dichiarare , proprietaria dell'auto Controparte_2
Peugeot 107 targata ED474NP, esclusiva responsabile del sinistro per cui si procede e per l'effetto condannare la convenuta in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Ercolano (Na) alla via Roma il 10.07.2020.
In particolate, l'istante deduce che: il giorno 10.07.2020, verso le ore 14.00 circa, mentre percorreva via Roma in Ercolano (NA) a bordo del motociclo HONDA tipo SH300A targato EK57185 giunto all'altezza del civico n.11/b veniva investito dall'auto PEUGEOT 107 targata ED474NP, di proprietà della sig.ra
assicurata per la RCA con la Controparte_2 Controparte_1
e nell'occasione condotta da , che accostatasi verso il lato Persona_1 sinistro della carreggiata con una improvvisa manovra di svolta verso il lato destro della strada impattava con la parte anteriore destra contro la parte anteriore del motociclo condotto dall'attore il quale rovinava al suolo riportando lesioni personali;
che in seguito all'incidente veniva trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia per le prime cure.
La convenuta compagnia si costituiva impugnando diffusamente le difese attoree, eccepiva l'irritualità, l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione degli artt. 5 L.57/01, art. 145, 148 comma 2 - 3 e segg. D.
Lgs.209/05, deducendo nel merito l'infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto della stessa.
La convenuta si costituiva ed affermava invece che: l'auto Controparte_2
Peugeot 107, nell'occasione condotta dal Dott. , in transito sua Persona_1 via Roma dopo aver preventivamente attivato l'indicatore di direzione destro, nell'intraprendere una manovra di inversione di marcia per immettersi sul medesimo tratto di Via Roma, ma in direzione opposta, veniva violentemente urtata da destra dal motociclo HONDA SH300A targato EK57185 guidato da
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, che proveniva da tergo a velocità sostenuta;
che tale moto, Parte_1 nel tentativo di superare sul lato destro la vettura Peugeot 107, non avvedendosi che l'auto stava impegnata nella manovra di inversione di marcia, non riusciva ad arrestare in tempo la propria corsa e quindi tamponava con la propria parte anteriore, la parte anteriore laterale destra della predetta Peugeot 107 cagionando ingenti danni alla carrozzeria;
che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia
Municipale ed il 118; che nessuna responsabilità era da imputare alla convenuta nella causazione dell'incidente occorso;
infine, spiegava domanda di manleva nei confronti della compagnia in caso di accoglimento della domanda.
Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ; all'esito, sulle conclusioni di cui in Persona_2 epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza con termini per comparse conclusionali e note di replica
In via preliminare, e' stata fornita prova in giudizio della legittimazione di parte attrice per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva dei convenuti non è stata mai contestata;
la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia della richiesta di cui agli art. 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, recapitata alla compagnia assicuratrice a mezzo pec del
24.1.2020 nonchè l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di novanta giorni
(spatium deliberandi) prima della notifica della citazione introduttiva della lite.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta entro i limiti che seguono.
L'espletata istruttoria non ha consentito di acquisire elementi tali da far ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 comma 2 cod. civ.
I due testi attorei escussi, e , presenti sul Testimone_1 Testimone_2 luogo del sinistro, hanno entrambi riferito che l'incidente avvenne allorquando l'auto Peugeot nello svoltare repentinamente a destra con una manovra di inversione di marcia tagliava la strada al motociclo dell'attore che procedeva lungo la via Roma in Ercolano (Na) provocando la caduta dell'attore. Il teste indotto dalla convenuta, , ha invece riferito che la moto guidata Testimone_3
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da scendeva a tutta velocità sorpassando a destra l'auto Peugeot che Parte_1 aveva cominciato a svoltare a destra e che la moto ha poi impattato contro l'auto.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, così come emersa dalle risultanze istruttorie, rende evidente la concorrente responsabilità del conducente della vettura Peugeot 107 e del conducente del motociclo (l'attore ) Parte_1 in ordine alla produzione dell'evento dannoso per avere entrambi violato le regole di comune prudenza, oltre che la normativa del codice della strada. Infatti, il conducente della vettura, in violazione dell'art. 154 del codice della strada nell'effettuare la manovra di inversione di marcia non solo ha l'obbligo di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante lo specchio retrovisivo o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza.
La concorrente colpa di consiste nell'aver violato l'art. 141 del Parte_1 codice della strada per non aver regolato la velocità della moto in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, manovre che l'attore non ha minimamente posto in essere come ha riferito il teste . Testimone_2
Risulta, in tal modo, come già detto, operante la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. tra i conducenti dei due veicoli nella misura del grado di colpa del 50% ciascuno.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_2
le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma
[...] subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 8% per la frattura
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pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi omerale;
età del danneggiato anni 28; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 6; un' inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 25 al 75%, di gg. 30 al 50%, e di gg.30 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 8%
(età 32 anni al tempo del sinistro) € 15.667,00; ITT gg. 6 x 115,00 = € 690,00;
ITP al 75% gg 25 x 115,00= 2.156,25; ITP al 50% gg 30 x 115,00= € 1.725,00;
ITP al 25% gg. 30 x 115,00 = € 862,50; spese mediche documentate € 971,00 per un totale di € 22.071.75
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti dovranno corrispondere, in solido tra loro, all'istante , a titolo di Parte_1 risarcimento danni, l'importo complessivo di €. 11.035,87 già ridotta del 50% e, cioè, in misura pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta a carico dell'attore.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in
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applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione medica prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo giudice, fatta eccezione per il riconoscimento di una diminuzione della capacità lavorativa specifica stimata dal c.t.u. in misura del 2%.
In realtà, la circostanza evidenziata dal perito in maniera oltretutto generica inducono a ritenere sussistente una perdita della capacità lavorativa generica e non specifica di posto che eventuali limitazione del Parte_1 movimento conseguente alla lesione della spalla inciderà sicuramente sulle attività lavorative future del soggetto comportando una indubbia riduzione della sua resistenza fisica al lavoro che gli renderà più penoso lo svolgimento di tutti le attività che comportano o una frequente mobilità o un elevato numero di ore da trascorrere in posizione eretta, ma non incideranno sulla capacità di guadagno del medesimo tenuto in particolare conto della qualifica generica di barbiere per la quale lo stesso si è formato. Invero, il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incide neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 marzo
2004, n. 5840).
Per cui nulla sarà riconosciuto all'attore a tale titolo.
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Infine, la convenuta dovra' essere manlevata dalla Controparte_2 [...] di tutto quanto dovra' corrispondere all'attore, anche Controparte_1 per spese del giudizio, in esecuzione della presente sentenza.
Le spese, che si liquidano come da dispositivo, considerato il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate tra le parti per metà e poste a carico dei convenuti in solido per l'altra metà, con attribuzione Avv. Claudia
Ascione Avv. Mauro Lanzieri che hanno reso la dichiarazione di cui all'art.93 cod. proc. civ.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa e assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda, dichiara la concorrente responsabilità dell'attore e della convenuta Parte_1 CP_2
, nella produzione causale del sinistro stradale di cui alla presente
[...] controversia, con un grado di imputabilità pari al 50% ciascuno;
2. Condanna, per l'effetto, i convenuti e Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, Controparte_1 in solido tra loro ed in favore dell'attore della somma di €. 11.035,87 oltre interessi come in motivazione;
3. Condanna i convenuti e al pagamento in favore Controparte_2 CP_1 dell'attore delle spese processuali che liquida, al 50%, in complessivi euro
2.500,00 oltre € 150,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore Avv. Claudia Ascione Avv. Mauro Lanzieri per averne fatto dichiarazione di anticipo;
4. Pone definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 50% le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
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5. Condanna in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., a tenere indenne la convenuta di quanto Controparte_2 obbligata a pagare per effetto delle condanne di cui ai capi precedenti.
Così deciso in Napoli, il 13 giugno 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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