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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2167 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2023 esponeva: Parte_1
CP_ che in data 1 agosto 2022 gli era stato liquidato dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR, la somma di
€.21.481,18 a titolo di TFR lordo e la somma di €.2.233,78 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
che, a tale ultimo titolo gli era, invece, dovuta la somma di €.2.483,93;
CP_ tanto esposto chiedeva al Tribunale di Velletri di ingiungere all' il pagamento della differenza di TFR, pari
€.250,15, oltre interessi e rivalutazione.
2. In data 13 maggio 2023 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio, recante il n. 200/2023.
CP_ 3. Con ricorso del 9 giugno 2023 l' proponeva opposizione e deduceva:
< ha erogato una somma lorda - comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria - pari ad euro CP_2
23.714,96 di cui: euro 21.481.18 a titolo di sorte capitale per TFR;
euro 1.993,45 a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata sulla sorte capitale); euro 240,33 a titolo di interessi (calcolata sulla sorte capitale rivalutata)>>:
<
5.031,34 versata all'Agenzia delle Entrate>>;
<
23.714,96 (capitale + interessi + rivalutazione) - 5.031,34 (IRPEF)]>>;
<
giugno, in quanto quello di luglio è stato pubblicato solo il 21/09/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 221 (All.to n. 4) e quello di agosto solo il 24/09/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 (All.to n. 5).
Conseguentemente, nella liquidazione della prestazione in parola l' ha utilizzato l'indice FOI di giugno CP_2
e, pertanto, ha liquidato a titolo di rivalutazione l'importo di euro 1.993,45>>; <
pubblicato il 24/09/2022>>;
CP_
< è corretto ed il comportamento del PU si pone in contrasto con le regole della correttezza e buona fede oggettiva e si traduce in un abuso del diritto e del processo.
Ed infatti, come evidenziato nella parte in fatto del presente atto, alla data della liquidazione (03/08/2022)
l'ultimo indice FOI pubblicato era quello di giugno 2022, che rappresenta, pertanto l'unico indice applicabile dall'Ente>>.
Resisteva l'opposto.
4. Espletata CTU contabile, il Tribunale, con sentenza n. 553/2025 pubblicata il 10 aprile 2025, così statuiva:
“in accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 200/2023 emesso in data
13/05/2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, nel procedimento censito al nrg 2282/2023);
- compensa interamente le spese di lite tra le parti con riguardo a entrambe le fasi del giudizio;
- condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di CTU”.
CP_ 5. Disattesa la preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' il primo giudice affermava:
<
euro 23.714,96 lordi (di cui euro 21.481.18 a titolo di sorte capitale per TFR, euro 1.993,45 a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata sulla sorte capitale, ed euro 240,33 a titolo di interessi, calcolata sulla sorte capitale rivalutata), corrispondente a euro 18.683,62 netti (per effetto della trattenuta a titolo di IRPEF di euro 5.031,34: all. 3 al fascicolo di parte opponente) – è stata correttamente imputata dalla stessa, ai sensi dell'art. 1194, co. 2, c.c., dapprima agli accessori maturati sul credito (interessi e rivalutazione monetaria) e poi, per la restante quota, alla sorte capitale.
Pertanto l'oggetto della presente controversia non è costituito, quantomeno secondo la prospettazione della parte che ha richiesto (e ottenuto) l'emissione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, dai soli accessori relativi a una prestazione previdenziale o assistenziale di cui è stato ritardato il pagamento – nel qual caso sussisterebbe la competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, co.
3-bis, c.p.c. e s.m.i. (introdotto dall'art. 45, co. 1, lett. c, della L. n. 69/2009) – ma dalla esatta quantificazione, ab origine, della prestazione in questione, anche in considerazione dei correlati interessi o accessori fisiologicamente maturati nel periodo intercorrente tra l'inadempimento di un soggetto terzo (il datore di lavoro) e il pagamento eseguito dall'istituto previdenziale, in sostituzione di quest'ultimo, a seguito dell'accoglimento della domanda amministrativa di accesso al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982>>;
<
titolo di TFR, rivalutazione monetaria e interessi – in luogo del minor importo già ottenuto dalla odierna parte ricorrente (come detto pari a euro 23.714,96) – poiché la somma effettivamente spettante a titolo di interessi e rivalutazione sarebbe pari ad euro 2.483,93 (in luogo della minor somma liquidata dalla odierna parte resistente per tali due titoli, pari complessivamente a euro 2.233,78).
La questione controversa tra le parti riguarda quindi le modalità di applicazione, rispetto al caso concreto e ai fini della quantificazione della rivalutazione monetaria sul TFR spettante alla odierna parte resistente,
dell'indice FOI (rectius: del coefficiente di rivalutazione costituito dal rapporto tra l'indice FOI “alla scadenza”,
cioè vigente alla data di pagamento, e l'indice FOI “alla decorrenza”, cioè vigente alla data di maturazione del credito).
La odierna parte resistente ha invece ritenuto applicabile, in sede di presentazione del ricorso per ingiunzione di pagamento, l'indice FOI relativo al mese in cui è effettivamente avvenuto il pagamento, vale a dire l'indice
FOI relativo ad agosto 2022 (pubblicato in G.U. in data 24.09.2022).
La tesi della odierna parte resistente non appare condivisibile: difatti l'amministrazione previdenziale, al momento della liquidazione delle somme dovute alla odierna parte resistente a titolo di TFR, rivalutazione monetaria e interessi, non poteva che stimare tali somme sulla base dell'ultimo indice FOI pubblicato in G.U.
(dunque quello di giugno 2022). Difatti, ad opinare diversamente, si perverrebbe all'assurdo risultato di imporre all'amministrazione previdenziale l'obbligo di eseguire ogni volta un ulteriore pagamento integrativo sulla base dell'indice FOI
pubblicato nel mese successivo a quello del (primo) pagamento già eseguito, giacché, come già ricordato,
tale indice fa riferimento all'andamento di parametri economici del mese precedente a quello della pubblicazione in G.U.
L'eventuale credito residuo della odierna parte resistente nei confronti della odierna parte ricorrente deve quindi essere stimato facendo riferimento all'indice FOI relativo a giugno 2022, pur essendo il pagamento avvenuto, in concreto, ad agosto 2022.
Al fine di verificare se il pagamento appena menzionato fosse stato o meno interamente satisfattivo delle pretese vantate dalla odierna parte resistente – è stata disposta una CTU contabile.
All'esito delle operazioni peritali il consulente incaricato ha verificato che, facendo riferimento all'indice FOI
del giugno 2022, la odierna parte resistente ha già ricevuto dalla odierna parte ricorrente l'intera somma spettante a titolo di TFR, rivalutazione monetaria e interessi>>.
6. Con ricorso del 12 agosto 2025 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
7. Con un unico motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
CP_
<
sino al mese di giugno 2022 e ciò in quanto: sino al mese di giugno 2022 l'importo per sorte , interessi e
CP_ rivalutazione monetaria era correttamente quello erogato da €.23.714,96;
considerato, invece, che gli interessi sulla sorte (tfr) rivalutata erano dovuti sino alla data del pagamento , nel caso di specie oggetto di censura e thema decidendum è stata la non esaustività, ex art. 1181 cc., dell'importo
CP_ pagato da di €.23.714,96 in considerazione del fatto che la rivalutazione era stata calcolata sino a giugno
2022 e non già sino alla data del pagamento (agosto 2022)>>.
< CP_ Il pagamento eseguito da era corretto considerando il calcolo della rivalutazione sino a giugno 2022;
tuttavia laddove si fosse dovuto considerare l'importo della rivalutazione alla data del pagamento (agosto
CP_ 2022) l'importo erogato dall' doveva ritenersi inferiore a quello dovuto, residuando a favore del ricorrente un credito di €.258,28 addirittura superiore all'ingiunto>>;
<
CP_ preclude all' la possibilità di pagare il TFR (esigibile per l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro)
oltre agli interessi ed alla rivalutazione quantificata con i coefficienti disponibili.
Tuttavia laddove il calcolo della rivalutazione non giunga ( o non possa temporaneamente giungere), come nel caso di specie, sino alla data del pagamento, deve ritenersi che l'erogazione abbia solo parzialmente
CP_ estinto l'obbligazione dell' , con obbligo di pagamento dell'importo residuale>>;
<
CP_ considerato che l' aveva anche ammesso di avere avuto contezza già dal mese di settembre 2022 del coefficiente per calcolo della rivalutazione sino ad agosto 2022 e quindi prima dell'azione ingiuntiva>>.
8. L'appello è fondato.
CP_ Sulla somma capitale dovuta dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l ai sensi dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, è dovuta la rivalutazione monetaria, alla quale si sommano gli interessi, dalla data di maturazione del diritto sino al pagamento effettivo (Cass. 1136/2002; 4261/2001),
giacché il debito del Fondo di garanzia è assoggettato alla disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ.
Ai fini del calcolo degli accessori conta la svalutazione effettivamente verificatasi tra la data di insorgenza del diritto e quella del pagamento e non già quella che risulta pubblicata dall'Istat alla data della liquidazione ed erogazione delle somme, poiché la tutela apprestata dall'art. 429 c.p.c. non trova un limite nei tempi con i quali l'Istat provvede ad accertate gli indici della svalutazione.
CP_ Ne consegue, nella specie, che l' dopo aver correttamente versato al PU gli accessori secondo gli indici pubblicati alla data della liquidazione, avrebbe dovuto, poi, integrare il pagamento con il versamento della differenza riveniente dalla maggiore rivalutazione accertata come realmente maturata, in base ai nuovi indici, sino alla data del primo pagamento.
Pertanto, poiché dall'espletata CTU è emerso che la somma ancora dovuta al , secondo gli indici di Pt_1
agosto 2022, era pari a €.258,28, pure superiore alla somma ingiunta, in accoglimento dell'appello e in
CP_ riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta dall' con ricorso del 9 giugno 2023.
9. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 12 agosto 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 10 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede:
CP_ rigetta l'opposizione proposta dall' con ricorso del 9 giugno 2023, avverso il decreto ingiuntivo n.
200/2023 emesso inter partes in data 13 maggio 2023;
conferma detto decreto anche relativamente alla statuizione sulle spese della fase monitoria;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.500,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.350; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
CP_ Pone a carico dell' le spese della CTU di primo grado.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2167 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2023 esponeva: Parte_1
CP_ che in data 1 agosto 2022 gli era stato liquidato dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR, la somma di
€.21.481,18 a titolo di TFR lordo e la somma di €.2.233,78 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
che, a tale ultimo titolo gli era, invece, dovuta la somma di €.2.483,93;
CP_ tanto esposto chiedeva al Tribunale di Velletri di ingiungere all' il pagamento della differenza di TFR, pari
€.250,15, oltre interessi e rivalutazione.
2. In data 13 maggio 2023 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio, recante il n. 200/2023.
CP_ 3. Con ricorso del 9 giugno 2023 l' proponeva opposizione e deduceva:
< ha erogato una somma lorda - comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria - pari ad euro CP_2
23.714,96 di cui: euro 21.481.18 a titolo di sorte capitale per TFR;
euro 1.993,45 a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata sulla sorte capitale); euro 240,33 a titolo di interessi (calcolata sulla sorte capitale rivalutata)>>:
<
5.031,34 versata all'Agenzia delle Entrate>>;
<
23.714,96 (capitale + interessi + rivalutazione) - 5.031,34 (IRPEF)]>>;
<
giugno, in quanto quello di luglio è stato pubblicato solo il 21/09/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 221 (All.to n. 4) e quello di agosto solo il 24/09/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 224 (All.to n. 5).
Conseguentemente, nella liquidazione della prestazione in parola l' ha utilizzato l'indice FOI di giugno CP_2
e, pertanto, ha liquidato a titolo di rivalutazione l'importo di euro 1.993,45>>; <
pubblicato il 24/09/2022>>;
CP_
< è corretto ed il comportamento del PU si pone in contrasto con le regole della correttezza e buona fede oggettiva e si traduce in un abuso del diritto e del processo.
Ed infatti, come evidenziato nella parte in fatto del presente atto, alla data della liquidazione (03/08/2022)
l'ultimo indice FOI pubblicato era quello di giugno 2022, che rappresenta, pertanto l'unico indice applicabile dall'Ente>>.
Resisteva l'opposto.
4. Espletata CTU contabile, il Tribunale, con sentenza n. 553/2025 pubblicata il 10 aprile 2025, così statuiva:
“in accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 200/2023 emesso in data
13/05/2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, nel procedimento censito al nrg 2282/2023);
- compensa interamente le spese di lite tra le parti con riguardo a entrambe le fasi del giudizio;
- condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di CTU”.
CP_ 5. Disattesa la preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' il primo giudice affermava:
<
euro 23.714,96 lordi (di cui euro 21.481.18 a titolo di sorte capitale per TFR, euro 1.993,45 a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata sulla sorte capitale, ed euro 240,33 a titolo di interessi, calcolata sulla sorte capitale rivalutata), corrispondente a euro 18.683,62 netti (per effetto della trattenuta a titolo di IRPEF di euro 5.031,34: all. 3 al fascicolo di parte opponente) – è stata correttamente imputata dalla stessa, ai sensi dell'art. 1194, co. 2, c.c., dapprima agli accessori maturati sul credito (interessi e rivalutazione monetaria) e poi, per la restante quota, alla sorte capitale.
Pertanto l'oggetto della presente controversia non è costituito, quantomeno secondo la prospettazione della parte che ha richiesto (e ottenuto) l'emissione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, dai soli accessori relativi a una prestazione previdenziale o assistenziale di cui è stato ritardato il pagamento – nel qual caso sussisterebbe la competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, co.
3-bis, c.p.c. e s.m.i. (introdotto dall'art. 45, co. 1, lett. c, della L. n. 69/2009) – ma dalla esatta quantificazione, ab origine, della prestazione in questione, anche in considerazione dei correlati interessi o accessori fisiologicamente maturati nel periodo intercorrente tra l'inadempimento di un soggetto terzo (il datore di lavoro) e il pagamento eseguito dall'istituto previdenziale, in sostituzione di quest'ultimo, a seguito dell'accoglimento della domanda amministrativa di accesso al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982>>;
<
titolo di TFR, rivalutazione monetaria e interessi – in luogo del minor importo già ottenuto dalla odierna parte ricorrente (come detto pari a euro 23.714,96) – poiché la somma effettivamente spettante a titolo di interessi e rivalutazione sarebbe pari ad euro 2.483,93 (in luogo della minor somma liquidata dalla odierna parte resistente per tali due titoli, pari complessivamente a euro 2.233,78).
La questione controversa tra le parti riguarda quindi le modalità di applicazione, rispetto al caso concreto e ai fini della quantificazione della rivalutazione monetaria sul TFR spettante alla odierna parte resistente,
dell'indice FOI (rectius: del coefficiente di rivalutazione costituito dal rapporto tra l'indice FOI “alla scadenza”,
cioè vigente alla data di pagamento, e l'indice FOI “alla decorrenza”, cioè vigente alla data di maturazione del credito).
La odierna parte resistente ha invece ritenuto applicabile, in sede di presentazione del ricorso per ingiunzione di pagamento, l'indice FOI relativo al mese in cui è effettivamente avvenuto il pagamento, vale a dire l'indice
FOI relativo ad agosto 2022 (pubblicato in G.U. in data 24.09.2022).
La tesi della odierna parte resistente non appare condivisibile: difatti l'amministrazione previdenziale, al momento della liquidazione delle somme dovute alla odierna parte resistente a titolo di TFR, rivalutazione monetaria e interessi, non poteva che stimare tali somme sulla base dell'ultimo indice FOI pubblicato in G.U.
(dunque quello di giugno 2022). Difatti, ad opinare diversamente, si perverrebbe all'assurdo risultato di imporre all'amministrazione previdenziale l'obbligo di eseguire ogni volta un ulteriore pagamento integrativo sulla base dell'indice FOI
pubblicato nel mese successivo a quello del (primo) pagamento già eseguito, giacché, come già ricordato,
tale indice fa riferimento all'andamento di parametri economici del mese precedente a quello della pubblicazione in G.U.
L'eventuale credito residuo della odierna parte resistente nei confronti della odierna parte ricorrente deve quindi essere stimato facendo riferimento all'indice FOI relativo a giugno 2022, pur essendo il pagamento avvenuto, in concreto, ad agosto 2022.
Al fine di verificare se il pagamento appena menzionato fosse stato o meno interamente satisfattivo delle pretese vantate dalla odierna parte resistente – è stata disposta una CTU contabile.
All'esito delle operazioni peritali il consulente incaricato ha verificato che, facendo riferimento all'indice FOI
del giugno 2022, la odierna parte resistente ha già ricevuto dalla odierna parte ricorrente l'intera somma spettante a titolo di TFR, rivalutazione monetaria e interessi>>.
6. Con ricorso del 12 agosto 2025 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
7. Con un unico motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
CP_
<
sino al mese di giugno 2022 e ciò in quanto: sino al mese di giugno 2022 l'importo per sorte , interessi e
CP_ rivalutazione monetaria era correttamente quello erogato da €.23.714,96;
considerato, invece, che gli interessi sulla sorte (tfr) rivalutata erano dovuti sino alla data del pagamento , nel caso di specie oggetto di censura e thema decidendum è stata la non esaustività, ex art. 1181 cc., dell'importo
CP_ pagato da di €.23.714,96 in considerazione del fatto che la rivalutazione era stata calcolata sino a giugno
2022 e non già sino alla data del pagamento (agosto 2022)>>.
< CP_ Il pagamento eseguito da era corretto considerando il calcolo della rivalutazione sino a giugno 2022;
tuttavia laddove si fosse dovuto considerare l'importo della rivalutazione alla data del pagamento (agosto
CP_ 2022) l'importo erogato dall' doveva ritenersi inferiore a quello dovuto, residuando a favore del ricorrente un credito di €.258,28 addirittura superiore all'ingiunto>>;
<
CP_ preclude all' la possibilità di pagare il TFR (esigibile per l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro)
oltre agli interessi ed alla rivalutazione quantificata con i coefficienti disponibili.
Tuttavia laddove il calcolo della rivalutazione non giunga ( o non possa temporaneamente giungere), come nel caso di specie, sino alla data del pagamento, deve ritenersi che l'erogazione abbia solo parzialmente
CP_ estinto l'obbligazione dell' , con obbligo di pagamento dell'importo residuale>>;
<
CP_ considerato che l' aveva anche ammesso di avere avuto contezza già dal mese di settembre 2022 del coefficiente per calcolo della rivalutazione sino ad agosto 2022 e quindi prima dell'azione ingiuntiva>>.
8. L'appello è fondato.
CP_ Sulla somma capitale dovuta dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l ai sensi dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, è dovuta la rivalutazione monetaria, alla quale si sommano gli interessi, dalla data di maturazione del diritto sino al pagamento effettivo (Cass. 1136/2002; 4261/2001),
giacché il debito del Fondo di garanzia è assoggettato alla disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ.
Ai fini del calcolo degli accessori conta la svalutazione effettivamente verificatasi tra la data di insorgenza del diritto e quella del pagamento e non già quella che risulta pubblicata dall'Istat alla data della liquidazione ed erogazione delle somme, poiché la tutela apprestata dall'art. 429 c.p.c. non trova un limite nei tempi con i quali l'Istat provvede ad accertate gli indici della svalutazione.
CP_ Ne consegue, nella specie, che l' dopo aver correttamente versato al PU gli accessori secondo gli indici pubblicati alla data della liquidazione, avrebbe dovuto, poi, integrare il pagamento con il versamento della differenza riveniente dalla maggiore rivalutazione accertata come realmente maturata, in base ai nuovi indici, sino alla data del primo pagamento.
Pertanto, poiché dall'espletata CTU è emerso che la somma ancora dovuta al , secondo gli indici di Pt_1
agosto 2022, era pari a €.258,28, pure superiore alla somma ingiunta, in accoglimento dell'appello e in
CP_ riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta dall' con ricorso del 9 giugno 2023.
9. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 12 agosto 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 10 aprile 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, così provvede:
CP_ rigetta l'opposizione proposta dall' con ricorso del 9 giugno 2023, avverso il decreto ingiuntivo n.
200/2023 emesso inter partes in data 13 maggio 2023;
conferma detto decreto anche relativamente alla statuizione sulle spese della fase monitoria;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.500,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.350; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
CP_ Pone a carico dell' le spese della CTU di primo grado.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis