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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6394/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Sergio Piccione, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Nunzio Ferrante per procura in atti,
ricorrente
e
, già - Controparte_1 Controparte_2
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina (p.i. ) con sede in Roma, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Francesco De Leo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_2 domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e CP_4
difeso dagli avv.ti Marina Olla e Laura Furcas del ruolo professionale, per procura in atti,
resistenti
oggetto: definizione agevolata art. 1, commi 184-197, l. n. 145/2018 – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 dicembre 2019 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver presentato alla Riscossione, con istanza prot. n. 258059 del 29 aprile
2019, dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione, ex art. 1, commi 184 e 185, l. n.
145/2018, dei debiti pari a 9.370,02 euro relativi a contributi previdenziali portati CP_3
dall'avviso di addebito n. 59520130002503980, lamentava l'illegittimità del provvedimento AT
29590201900338341151 del 17 ottobre 2019, notificatogli il successivo 24 ottobre 2019, con cui l'esattore comunicava il mancato accoglimento della richiesta di saldo e stralcio e la tramutava d'ufficio in “rottamazione ter”, individuando l'importo da pagare in complessivi 4.620,95 euro.
Nella resistenza dell'esattore e dell' , sostituita l'udienza del 3 aprile 2025 dal CP_4
deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è stata Controparte_2
sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti Controparte_1
giuridici attivi e passivi di Controparte_2
3.- Va poi esclusa in questa controversia la legittimazione passiva dell' , avendo essa CP_3
ad oggetto non già l'accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'Istituto o del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione - in relazione al quale è ormai ius receptum che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, quale titolare della situazione contestata (v. da ultimo Cass. S.U. n. 7514/2022) - quanto piuttosto l'accertamento, in positivo, del diritto del debitore di accedere alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 184-197, l. n. 145/2018, a fronte del provvedimento di reiezione emesso dall'agente della riscossione, unico soggetto legittimato per la relativa azione.
3.1.- Ciò esclude, altresì, la fondatezza nella specie dell'eccezione, sollevata dall'esattore, di inammissibilità della domanda per tardività della stessa, non trovando applicazione al caso in esame lo specifico termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46/1999 per le sole opposizioni all'iscrizione a ruolo.
4.- Nel merito, va anzitutto precisato che a norma dell'art. 1, comma 185, l. n. 145/2018 i debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica possono estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell' , con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma CP_3
determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
In particolare, ai fini del richiamato comma 185 “sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000”; per tali
2 soggetti i debiti di cui sopra “possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo
27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500; b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento”.
Quanto alle modalità di adesione, il successivo comma 189 dispone che “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018,
n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190”; in caso di difetto dei requisiti previsti dalla norma, debitamente comunicato al debitore dall'agente della riscossione, con provvedimento da notificarsi entro il
31 ottobre 2019, l'esattore “avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3
e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse”.
Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che con istanza acquisita al prot. n. 258059 del 29 aprile 2019 ha chiesto di aderire alla definizione per Parte_1
estinzione ex art. 1, commi 184-197, l. n. 145/2018 dei debiti portati dall'avviso n.
59520130002503980, relativi a contributi IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive anni 2011
e 2012, affidati dall' all'agente della riscossione nel 2013; nella medesima istanza egli ha CP_3
dichiarato di aver presentato in data 4 febbraio 2019 la dichiarazione sostitutiva unica prot. n.
ISEE 201904064901C00, segnalando per il 2019 un ISEE pari a 308,06 euro. CP_3
3 Trattasi, dunque, di debiti pienamente rientranti nell'oggetto della definizione agevolata di cui alla richiamata l. n. 145/2018, come del resto confermato dalla successiva comunicazione
AT29590201900338340151 con la quale la Riscossione ha accolto l'istanza prot. n. 223515 del
29 aprile 2019 presentata dal per l'estinzione dei debiti portati da altri avvisi (nn. Pt_1
59520140002289558, 59520150002598461 e 59520160003603046), anch'essi relativi a contributi IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2013, 2014 e 2015 e affidati all'agente della riscossione rispettivamente nel 2014, 2015 e 2016; nella predetta istanza il ricorrente ha attestato, poi, che per l'anno 2019 l'ISEE era pari a 308,06 euro, richiamando a tal fine la medesima dichiarazione prot. n. 201904064901C00 del 2 aprile 2019 indicata CP_5
nella diversa domanda n. 258059.
Ciononostante, la , con comunicazione AT 29590201900338341151 del 17 CP_2
ottobre 2019 ha respinto la richiesta di definizione per estinzione presentata dal in Pt_1
relazione all'avviso n. 59520130002503980, tramutandola d'ufficio in cd. “rottamazione ter” e indicando l'importo da pagare a titolo, pari a 4.620,95 euro, in luogo della maggior somma dovuta di 6.662,87 euro.
Nulla è stato però precisato in tale comunicazione quanto ai motivi del rigetto, non potendosi utilizzare a tali fini le generiche indicazioni contenute a pagina 1 del provvedimento
(“i carichi da lei riportati nella dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti non rientrano nell'ambito applicativo della misura agevolativa del “saldo e stralcio” (art.
1, commi 184 e 185, Legge n. 145/2018), anche a fronte delle determinazioni assunte dai singoli
Enti creditori, oppure non sussiste la grave e comprovata difficoltà economica prevista dalla
Legge (art. 1, comma 186 e 188, Legge n. 145/2018), come condizione di accesso allo stesso
“saldo e stralcio”) ovvero quelle risultanti dalla successiva pagina 5 – qui richiamata dall'ente a fondamento del rigetto, sul presupposto della presunta natura di “importo dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica (lettera C della colonna importo da pagare – rottamazione ter)” dei debiti in oggetto - ove sono unicamente indicate le somme da pagare a titolo di rottamazione ter, ottenute calcolando “a) l'importo corrispondente alle somme residue affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) l'importo dovuto
a titolo di aggio sulle somme di cui al precedente punto a;
c) l'importo dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica”.
In definitiva, va dichiarato il diritto di di accedere alla definizione per Parte_1
estinzione in relazione ai debiti portati dall'avviso di addebito n. 59520130002503980 e CP_3
alla conseguente rideterminazione delle somme dovute, in luogo dei maggiori importi indicati nel provvedimento AT 29590201900338341151.
4 5.- Nei rapporti con le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del CP_6
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in ragione della semplicità e della limitata attività svolta, in 2.695,5 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; nei rapporti con l' , le ragioni della decisione giustificano CP_3
l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di di accedere alla definizione per estinzione ex art. 1, Parte_1
commi 184-197, l. n. 145/2018, in relazione ai debiti portati dall'avviso di addebito n. CP_3
59520130002503980 e, per l'effetto, alla rideterminazione delle somme dovute, in luogo dei maggiori importi indicati nel provvedimento AT 29590201900338341151 impugnato;
2) condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese del Controparte_1
giudizio, liquidate in 2.695,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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