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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato a Montesilvano (Pe) in Via Adige n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Russi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
nei confronti di
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] -Frazione Coppito- elettivamente domiciliata in Piazza S. Pio X n. 12 L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Spadolini dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo formalizzato e sottoscritto all'udienza del 17.02.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.12.2023, chiedeva pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Spoltore in data 04.09.1994, in regime di separazione dei beni, con la Sig.ra Controparte_1 alle seguenti conclusioni:” - dichiarare la cessazione degli effetti civili del concordatario contratto in Spoltore in data 4/9/1994, con la Sig.ra . CP_1
nata a [...] il [...] ( ), trascritto nei registri
[...] C.F._2
dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1994, al numero 31, parte 2; - dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
- disporre a carico del ricorrente il mantenimento diretto del figlio fino a Persona_1 quando lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della Sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Egli, inoltre, rappresentava che dall'unione matrimoniale nasceva in Pescara il loro unico figlio (il 12/8/1999), oggi maggiorenne, giovane laureato con impieghi temporanei e, pertanto, allo stato non economicamente autosufficiente.
3. Allegava, altresì, che la separazione personale dei coniugi era stata omologata con decreto del Tribunale di Pescara e che da allora non vi era mai stato alcun riavvicinamento dei coniugi (cfr.: decreto del Tribunale di Pescara, cron. n. 2140/17 del 21/7/2017, R.G. n. 2421/17).
4. Fissata l'udienza del giorno 06.03.2024 per la prima comparizione personale delle parti, la stessa veniva differita dapprima al 15.05.2024 e, successivamente, al giorno
17.02.2025 per i medesimi incombenti.
5. In data 14.02.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, Controparte_1
premesso di aderire alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnava le seguenti conclusioni:” 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del concordatario contratto tra i sigg. nata a [...]
Pescara il 14.01.1971 e Sig. nato a [...] il Parte_1
20.01.1968, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Spoltore dell'anno
1994, al numero 31, parte 2; 2) disporre a carico del ricorrente il mantenimento diretto del figlio fino a quando lo stesso non raggiunga Persona_1
l'indipendenza economica, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
3) disporre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della sig.ra di €.200,00 mensili;
4) ordinare CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite tutte oltre al 15% per rimb. forf. spese generali ed accessori di legge”.
6. All'udienza del 17.02.2025, le parti, dichiaravano che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione ed esprimevano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avendo raggiunto un pieno accodo, intesa sottoscritta innanzi il Presidente.
7. In pari data la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
Spoltore in data 04.09.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
31, P.
2 - S.A dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spoltore di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
- dispone a carico del sig. la corresponsione dell'assegno divorzile pari ad Parte_1
€ 200,00 mensili in favore della sig.ra ; Controparte_1
- dispone a carico del sig. il mantenimento diretto del figlio Parte_1 Per_1 fino a quando lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica, mentre le spese
[...]
straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori.
Spese legali compensate.
Così deciso in video conferenza il 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato a Montesilvano (Pe) in Via Adige n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Russi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
nei confronti di
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] -Frazione Coppito- elettivamente domiciliata in Piazza S. Pio X n. 12 L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Spadolini dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo formalizzato e sottoscritto all'udienza del 17.02.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.12.2023, chiedeva pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Spoltore in data 04.09.1994, in regime di separazione dei beni, con la Sig.ra Controparte_1 alle seguenti conclusioni:” - dichiarare la cessazione degli effetti civili del concordatario contratto in Spoltore in data 4/9/1994, con la Sig.ra . CP_1
nata a [...] il [...] ( ), trascritto nei registri
[...] C.F._2
dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1994, al numero 31, parte 2; - dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
- disporre a carico del ricorrente il mantenimento diretto del figlio fino a Persona_1 quando lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della Sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Egli, inoltre, rappresentava che dall'unione matrimoniale nasceva in Pescara il loro unico figlio (il 12/8/1999), oggi maggiorenne, giovane laureato con impieghi temporanei e, pertanto, allo stato non economicamente autosufficiente.
3. Allegava, altresì, che la separazione personale dei coniugi era stata omologata con decreto del Tribunale di Pescara e che da allora non vi era mai stato alcun riavvicinamento dei coniugi (cfr.: decreto del Tribunale di Pescara, cron. n. 2140/17 del 21/7/2017, R.G. n. 2421/17).
4. Fissata l'udienza del giorno 06.03.2024 per la prima comparizione personale delle parti, la stessa veniva differita dapprima al 15.05.2024 e, successivamente, al giorno
17.02.2025 per i medesimi incombenti.
5. In data 14.02.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, Controparte_1
premesso di aderire alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnava le seguenti conclusioni:” 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del concordatario contratto tra i sigg. nata a [...]
Pescara il 14.01.1971 e Sig. nato a [...] il Parte_1
20.01.1968, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Spoltore dell'anno
1994, al numero 31, parte 2; 2) disporre a carico del ricorrente il mantenimento diretto del figlio fino a quando lo stesso non raggiunga Persona_1
l'indipendenza economica, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori;
3) disporre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della sig.ra di €.200,00 mensili;
4) ordinare CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spoltore di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese e competenze di lite tutte oltre al 15% per rimb. forf. spese generali ed accessori di legge”.
6. All'udienza del 17.02.2025, le parti, dichiaravano che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione ed esprimevano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avendo raggiunto un pieno accodo, intesa sottoscritta innanzi il Presidente.
7. In pari data la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1
Spoltore in data 04.09.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
31, P.
2 - S.A dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spoltore di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
- dispone a carico del sig. la corresponsione dell'assegno divorzile pari ad Parte_1
€ 200,00 mensili in favore della sig.ra ; Controparte_1
- dispone a carico del sig. il mantenimento diretto del figlio Parte_1 Per_1 fino a quando lo stesso non raggiunga l'indipendenza economica, mentre le spese
[...]
straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori.
Spese legali compensate.
Così deciso in video conferenza il 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli