Art. 5. 1. All' articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall' articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di manifestazione di pericolosita' sociale) come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26. - 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall' art. 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.".
- Si riporta il testo dell' art. 270-bis del codice penale :
"Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.".
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall' articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di manifestazione di pericolosita' sociale) come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26. - 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall' art. 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale.".
- Si riporta il testo dell' art. 270-bis del codice penale :
"Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.".