Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 27/09/2023, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 01340/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Treviso alla via Olivi n. 38;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia alla piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'ottemperanza
della sentenza -OMISSIS-, pubblicata il 21/10/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, munita di formula esecutiva in data 29/10/2021 e così notificata in data 15/11/2021, al Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca domiciliato presso l'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, non appellata, recante condanna del Ministero a ricostruire la carriera di -OMISSIS- riconoscendo l'intera anzianità pre-ruolo e
pagare in favore di -OMISSIS- le differenze retributive tra quanto avrebbe percepito se fosse stata immessa in ruolo dall'inizio del rapporto e quanto effettivamente percepito, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sulle predette somme, assegnando all'uopo un congruo termine; in via subordinata, disporre ogni misura necessaria, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta affinché l'Amministrazione indicata in epigrafe presti piena e incondizionata esecuzione alla sentenza medesima; in ogni caso, fissando, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) d. lgs. 104/2010, la somma di denaro dovuta aalla ricorrenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114 c.p.a. e secondo il parametro individuato dalla CEDU, dell’interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (sent. Tar Lazio n. 12174 del 23.10.15) e con ogni consequenziale statuizione di legge, in ordine alle competenze e spese del presente giudizio con distrazione a favore del procuratore della parte ex art. 93 cpc.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori Nessuno compare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 17/05/2023 e depositato in pari data, la ricorrente instava per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio in resistenza, producendo documentazione anche relativa all’attività di esecuzione della sentenza ottemperanda.
Con memoria depositata in data 05/09/2023, la ricorrente, rilevato che, dopo il deposito del ricorso, l’Amministrazione aveva prodotto, tra l’altro, anche il decreto di ricostruzione di carriera di essa istante, in precedenza mai notificato o comunicato, dichiarava di rinunciare al ricorso, in subordine, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria di replica depositata in data 07/09/2023, la difesa erariale evidenziava che, risalendo l’adempimento dell’Amministrazione ad epoca anteriore la notifica del ricorso, non poteva configurarsi una cessazione della materia del contendere, tenuto conto, altresì, che anche il pagamento delle spettanze retributive era avvenuto nel mese di aprile 2023, rimettendosi al Tribunale per la liquidazione o la compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 21/09/2023, la causa passava in decisione.
Il Collegio osserva, da un lato, che l’ottemperanza, da parte dell’Amministrazione, della decisione indicata in epigrafe anteriormente alla notifica del ricorso preclude la definizione del giudizio in termini di cessazione della materia del contendere, e, dall’altro, che non risulta che la rinuncia formulata dalla parte istante nella memoria depositata in data 05/09/2023, sia stata notificata alla controparte o da questa sia stata espressamente accettata. Ne consegue che il giudizio, a termini dell’art.84, comma 4, c.p.a., può essere definito in rito con una pronuncia declaratoria di improcedibilità.
Avuto riguardo alla concreta evoluzione della vicenda, possono dirsi sussistenti le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara improcedibile il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Francesco Avino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO