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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 40709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZEROLI, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 13 20122, MILANO presso il difensore avv.
ANDREA ZEROLI - APPELLANTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSARIO Controparte_1 C.F._1
MUSUMECI, elettivamente domiciliato in TRAVERSA PISCIARELLI 2/C 80078 POZZUOLI (NA) presso il difensore avv. ROSARIO MUSUMECI - APPELLATO -
CONCLUSIONI: le parti hanno così concluso all'udienza del 17.12.2024:
Parte_2
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 2439/2023 depositata in cancelleria il
4 aprile 2023, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott.ssa Cristina Manzoni, nell'ambito del giudizio R.G.N. 61071/2021:
Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2439/2023, assolvere da ogni pretesa Parte_1 restitutoria avanzata dal Signor in relazione al contratto di finanziamento n. 686569, Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
pagina 1 di 9 Nel merito:
- rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano, al fine Controparte_1 Parte_1 di sentirla condannare al pagamento di € 2.131,34, oltre interessi, a titolo rimborso dei costi totali del credito per la parte residua del contratto di finanziamento n. 686569, stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione, per intervenuta estinzione anticipata;
− si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo sia Pt_1
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125 sexies TUB, in quanto l'estinzione anticipata non sarebbe dipesa dalla volontà del finanziato, bensì dall'interruzione del rapporto di lavoro, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e pagamento del debito residuo a carico del datore di lavoro, sia, in ogni caso, per la natura c.d. front up degli oneri di cui si richiedeva la restituzione e comunque l'inapplicabilità del criterio del pro rata temporis;
− con sentenza n. 2439/2023, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di
[...]
e condannava la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € CP_1
2.131,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando: “Nel caso che ci occupa si rileva che l'Amministrazione terza ceduta, ovvero società presso cui il Sig. svolgeva la propria attività lavorativa, Controparte_2 CP_1 ha estinto la quota residua del mutuo stipulato dall'attore con la ora CP_3 [...] pari ad € 3.788,83 devolvendo parte del TFR spettante al lavoratore e per tale Parte_1
ragione il credito ceduto deve ritenersi rientrare nella normativa che assiste il consumatore e della tutela prevista dalla Corte di Giustizia ed anche dalla normativa nazionale in materia”.
Ha, inoltre, statuito che: “La domanda dell'attore, rivolta al rimborso di tutti gli oneri dall'attore sostenuti e collegati al finanziamento, non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, è stata calcolata secondo il metodo proporzionale (c.d. pro rata temporis) pari a complessivi € 2.131,34, oltre interessi e rivalutazione, è fondata”. Dopo un excursus della normativa sia nazionale che europea, ha così precisato: “La Corte di Giustizia Europea con pagina 2 di 9 sentenza dell'11.09.2019 resa nella causa C 383/18 (cd sentenza TO) ha invece statuito che la Direttiva CE n. 2008/48 del 2.08.2008 (cd seconda Direttiva sul credito al consumo) all'art.
16, par. 1, deve essere interpretata nel senso che:<<il diritto del consumatore alla riduzione costo totale credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico>> e per costo totale del credito la Direttiva CE 2008/48 del 23.08.2008, all'art.3, lettera g), intende <<l di tutti i costi compresi gli interessi le commissioni imposte e tutte altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto credito cui soggetto concedente a conoscenza escluse notarili>>. L'art. 16 paragrafo 1, Direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di equa riduzione, quella più precisa di riduzione totale del costo del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare gli interessi e i costi…Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione, ….Le decisioni della
Corte Europea hanno portato il legislatore nazionale a riformare l'art. 124 sexies TUB con il DL
73/2021 (D.L: Sostegni Bis) convertito in legge che prevede, però la decorrenza dal luglio 2021 ed è prevista per i contratti successivi a tale data. La recentissima sentenza n. 263 del 2022 della
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con riferimento agli art. 111 e
117, comma 1, Cost., dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73 del 2021, conv, con modif., dalla legge n. 106 del 2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per i contratto conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE , ma prima dell'entrata in vigore della citata legge 106 del 2021, poiché spetta comunque ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della L. 106/2021);
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma;
− si è costituito nel presente giudizio che ha insistito per il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata;
pagina 3 di 9 − alla prima udienza, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 17 dicembre 2024;
− a tale udienza, all'esito di breve discussione, la decisione è stata riservata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sull'errata interpretazione ed applicazione del giudice di prime cure, a parere di parte appellante, dell'art. 125 sexies T.U.B. alla fattispecie oggetto di causa, nonché l'applicazione, al momento della quantificazione del rimborso, del criterio pro rata temporis, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
Con il primo motivo d'appello, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace di Milano ha previsto l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB anche all'ipotesi di estinzione anticipata non determinata dalla volontà del mutuatario, ma dipesa dall'interruzione del contratto di lavoro, ritenendo il lavoratore, anche in questo caso, soggetto alla disciplina nazionale ed europea che assiste il consumatore.
Nel caso di specie, ha sottoscritto contratto di finanziamento n 686569 con Controparte_1 CP_3
(poi con cessione del quinto dello stipendio (doc. 3 produzione parte
[...] Parte_1
convenuta primo grado).
Durante il contratto di finanziamento, la , datrice di lavoro di , ha Controparte_4 CP_1
tempestivamente comunicato alla banca, l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro alla data del
13.03.2019 (doc. 4 produzione parte convenuta primo grado).
In virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, è decaduto dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di destinare il CP_1
T.F.R., le somme accantonate presso i fondi pensioni, nonché ogni altro emolumento dovuto per la cessione del rapporto di lavoro all'estinzione del debito residuo.
L'amministrazione terza ceduta, con tre distinti versamenti, ha pagato la somma residua del finanziamento a seguito dell'intervenuta estinzione del rapporto (doc. 6 produzione parte convenuta primo grado).
Tanto premesso, la banca appellante ritiene che l'estinzione anticipata del contratto intervenuta non per volontà ed intenzione del mutuatario, ma per interruzione anticipata del rapporto di lavoro, renderebbe inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa la disciplina di cui al menzionato art. 125 sexies TUB, in pagina 4 di 9 quanto mancherebbe la volontà del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, che invece costituirebbe il presupposto ex lege della richiesta di rimborso.
Tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Infatti, ai fini dell'applicazione all'art. 125 sexies TUB non ha rilevanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto per volontà del mutuatario o per intervenuta interruzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta, restando inalterata l'esigenza di tutela del consumatore.
La ratio dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza c.d. “TO”, che verrà analizzata più avanti, è quella di tutelare il consumatore, evitando che la banca consegua un indebito arricchimento, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Sul punto rileva anche il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario (ad es. 9617/18 CP_5
ABF Milano, n. 4227/2020; n. 12351/2020) secondo il quale il diritto del consumatore alle CP_6 riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto di lavoro, non essendoci alcun motivo per distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata determinata per scelta del debitore, da quella determinata per interruzione del rapporto di lavoro, sussistendo in entrambi i casi l'esigenza di garantire la protezione del consumatore, assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito.
Alla luce di quanto innanzi, l'art. 125 sexies T.U.B. si applica alla fattispecie oggetto di causa.
La banca appellante ha, altresì, impugnato la sentenza de quo, per aver il Giudice di prime cure previsto il rimborso degli oneri front up secondo il criterio del pro rata temporis, in particolare il Giudice di
Pace sarebbe incorso in errore ricomprendendo le commissioni accessorie e le spese fisse tra i “costi dovuti per la vita residua del contratto”, come se fossero, quindi, costi commisurati alla durata del piano di rimborso e siano da restituire, in caso di estinzione, secondo il criterio del pro rata temporis.
Parte appellante ritiene, inoltre, che al contratto di finanziamento, sottoscritto in data 27.11.2018, e concluso per intervenuta cessione anticipata debba applicarsi – ratione temporis - l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. 141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 69/2023 che ha modificato il comma 2 dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla sentenza c.d. TO, ai contratti conclusi ante 25.07.2021, ritenendo, altresì che anche a seguito pagina 5 di 9 dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/22), sia possibile continuare ad escludere il rimborso del costi front up per il contratti sottoscritti prima del 25.07.2021.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di , motivando nel senso che chi estingue CP_1
anticipatamente un finanziamento, in cui sono previsti costi, assicurazioni e commissioni versati in un'unica soluzione, ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza TO, che ha fornito un'interpretazione univoca dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE in materia di tutela del consumatore richiedente finanziamenti.
La sentenza impugnata sul punto è corretta e non va riformata.
Appare necessario, al fine di analizzare i motivi di appello posti dalla banca finanziatrice, ripercorrere il quadro normativo sia nazionale sia europeo sviluppatosi negli ultimi anni in tema di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore in caso di finanziamenti con cessione del quinto, a seguito di estinzione anticipata.
L'art. 125 bis sexies TUB, introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva 2008/48 UE, nella formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo, prevedeva testualmente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla scorta di tale disposizione, le banche riconoscevano al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il solo rimborso dei costi c.d. recurring, ossia i costi che maturano durante tutto il corso del rapporto e quindi legati alla durata dello stesso, mentre erano esclusi dal rimborso i c.d. costi front up, ossia quelli interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, che corrispondono quindi ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (causa c- 383/18 inerente il caso TO) che ha osservato come l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipati includa tutti i costi a carico del medesimo”.
Tale interpretazione, come dedotto anche dalla stessa Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, garantisce una maggiore tutela e protezione per il consumatore, garantendo l'effettività del diritto che pagina 6 di 9 sarebbe, invece, sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi quantificati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, in considerazione del fatto che le voci di spesa e la relativa ripartizione viene stabilita dalla banca finanziatrice, che potrebbe anche arbitrariamente ridurre al minimo i costi c.d. recurring, caricando la maggior parte dei costi al momento della stipulazione dei contratti.
Rispetto all'applicabilità di tale sentenza ai contratti già in essere, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 - intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L.
73/21, rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione, che ha previsto per i contratti conclusi prima del
25.07.2021 la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi c.d. recurring - ha precisato “è la stessa Corte di Giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione Europea, a chiarire che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
Tale ulteriore intervento ha chiarito la portata degli effetti della sentenza c.d. TO, specificando che non è consentito agli stati membri limitare autonomamente nel tempo gli effetti della pronuncia pregiudiziale emessa dalla corte europea.
Fermo quanto innanzi, invece l'art. 27 del D.L. 104/23, che ha modificato l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/121, a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità 263/22, ha distinto la disciplina a seconda che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta prima o dopo dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Per i contratti precedenti alla suddetta data, come quello che ci occupa, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB prevede testualmente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
pagina 7 di 9 La locuzione “nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea” è senza dubbio orientata ai principi della decisione TO, anche perché tali modifiche normative sono seguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies del Decreto Sostegni Bis, proprio in quanto difforme al contenuto della sentenza TO.
La banca ha, infine, impugnato la sentenza per aver il giudice di prime cure calcolato l'importo da rimborsare secondo il criterio del pro rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato.
Anche tale motivo di appello è infondato.
La sentenza di primo grado sul punto non è sufficientemente motivata, ma la soluzione offerta è condivisibile.
Vero è che l'art. 1, comma 1 bis D.L. 69/2023, che ha modificato il comma II, dell'art. 11 octies D.L.
73/21, indica esplicitamente il criterio del costo ammortizzato.
Tale soluzione mal si concilia con i principi della decisione TO, comunque richiamati dalla stessa norma.
Infatti, nella sentenza TO c'è una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile nonché di facile applicazione per il creditore;
inoltre per loro natura i costi recurring si applicano in ragione dello scorrere del tempo e ritrovano nel criterio pro rata temporis il metodo di calcolo naturale.
Ancora, contestualmente a tale norma, è stato pubblicato d.l. 10 agosto 2023, n. 104, all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – che ha stabilito che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Viene quindi eliminato ogni riferimento al criterio proporzionale. pagina 8 di 9 Non appare chiaro -allo stato- quale sia l'intento del legislatore, ma volendo applicare il criterio cronologico, l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023 dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel.
Infine, la Corte di Cassazione con ordinanza 25997 del 06.09.2023, successiva all'entrata in vigore della suddetta norma, ha ribadito i principi della sentenza TO, anche con riferimento all'utilizzo del criterio del pro rata temporis.
Alla luce di tale complesso quadro normativo nazionale ed europeo, si ritiene che il criterio del pro rata temporis sia preferibile ad ogni altro, in quanto l'unico ispirato ai criteri della sentenza TO.
Per tutto quanto innanzi, l'appello è infondato e va rigettato.
Ulteriori argomentazioni, poste dall'appellato, si ritengono assorbite nella presente decisione e/o comunque non appellate, né oggetto di appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2439/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
2) Condanna l pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 1.701.00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.p.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis
D.P.R. n. 115/02.
Milano, 13 gennaio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 40709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZEROLI, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 13 20122, MILANO presso il difensore avv.
ANDREA ZEROLI - APPELLANTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSARIO Controparte_1 C.F._1
MUSUMECI, elettivamente domiciliato in TRAVERSA PISCIARELLI 2/C 80078 POZZUOLI (NA) presso il difensore avv. ROSARIO MUSUMECI - APPELLATO -
CONCLUSIONI: le parti hanno così concluso all'udienza del 17.12.2024:
Parte_2
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 2439/2023 depositata in cancelleria il
4 aprile 2023, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott.ssa Cristina Manzoni, nell'ambito del giudizio R.G.N. 61071/2021:
Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2439/2023, assolvere da ogni pretesa Parte_1 restitutoria avanzata dal Signor in relazione al contratto di finanziamento n. 686569, Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
pagina 1 di 9 Nel merito:
- rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che:
− conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano, al fine Controparte_1 Parte_1 di sentirla condannare al pagamento di € 2.131,34, oltre interessi, a titolo rimborso dei costi totali del credito per la parte residua del contratto di finanziamento n. 686569, stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione, per intervenuta estinzione anticipata;
− si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo sia Pt_1
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125 sexies TUB, in quanto l'estinzione anticipata non sarebbe dipesa dalla volontà del finanziato, bensì dall'interruzione del rapporto di lavoro, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e pagamento del debito residuo a carico del datore di lavoro, sia, in ogni caso, per la natura c.d. front up degli oneri di cui si richiedeva la restituzione e comunque l'inapplicabilità del criterio del pro rata temporis;
− con sentenza n. 2439/2023, il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di
[...]
e condannava la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € CP_1
2.131,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese legali, così motivando: “Nel caso che ci occupa si rileva che l'Amministrazione terza ceduta, ovvero società presso cui il Sig. svolgeva la propria attività lavorativa, Controparte_2 CP_1 ha estinto la quota residua del mutuo stipulato dall'attore con la ora CP_3 [...] pari ad € 3.788,83 devolvendo parte del TFR spettante al lavoratore e per tale Parte_1
ragione il credito ceduto deve ritenersi rientrare nella normativa che assiste il consumatore e della tutela prevista dalla Corte di Giustizia ed anche dalla normativa nazionale in materia”.
Ha, inoltre, statuito che: “La domanda dell'attore, rivolta al rimborso di tutti gli oneri dall'attore sostenuti e collegati al finanziamento, non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, è stata calcolata secondo il metodo proporzionale (c.d. pro rata temporis) pari a complessivi € 2.131,34, oltre interessi e rivalutazione, è fondata”. Dopo un excursus della normativa sia nazionale che europea, ha così precisato: “La Corte di Giustizia Europea con pagina 2 di 9 sentenza dell'11.09.2019 resa nella causa C 383/18 (cd sentenza TO) ha invece statuito che la Direttiva CE n. 2008/48 del 2.08.2008 (cd seconda Direttiva sul credito al consumo) all'art.
16, par. 1, deve essere interpretata nel senso che:<<il diritto del consumatore alla riduzione costo totale credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico>> e per costo totale del credito la Direttiva CE 2008/48 del 23.08.2008, all'art.3, lettera g), intende <<l di tutti i costi compresi gli interessi le commissioni imposte e tutte altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto credito cui soggetto concedente a conoscenza escluse notarili>>. L'art. 16 paragrafo 1, Direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di equa riduzione, quella più precisa di riduzione totale del costo del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare gli interessi e i costi…Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione, ….Le decisioni della
Corte Europea hanno portato il legislatore nazionale a riformare l'art. 124 sexies TUB con il DL
73/2021 (D.L: Sostegni Bis) convertito in legge che prevede, però la decorrenza dal luglio 2021 ed è prevista per i contratti successivi a tale data. La recentissima sentenza n. 263 del 2022 della
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con riferimento agli art. 111 e
117, comma 1, Cost., dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73 del 2021, conv, con modif., dalla legge n. 106 del 2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per i contratto conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE , ma prima dell'entrata in vigore della citata legge 106 del 2021, poiché spetta comunque ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della L. 106/2021);
− la suddetta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma;
− si è costituito nel presente giudizio che ha insistito per il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata;
pagina 3 di 9 − alla prima udienza, verificata la corretta istaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 17 dicembre 2024;
− a tale udienza, all'esito di breve discussione, la decisione è stata riservata ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
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Oggetto del presente giudizio è la valutazione sull'errata interpretazione ed applicazione del giudice di prime cure, a parere di parte appellante, dell'art. 125 sexies T.U.B. alla fattispecie oggetto di causa, nonché l'applicazione, al momento della quantificazione del rimborso, del criterio pro rata temporis, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
Con il primo motivo d'appello, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace di Milano ha previsto l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB anche all'ipotesi di estinzione anticipata non determinata dalla volontà del mutuatario, ma dipesa dall'interruzione del contratto di lavoro, ritenendo il lavoratore, anche in questo caso, soggetto alla disciplina nazionale ed europea che assiste il consumatore.
Nel caso di specie, ha sottoscritto contratto di finanziamento n 686569 con Controparte_1 CP_3
(poi con cessione del quinto dello stipendio (doc. 3 produzione parte
[...] Parte_1
convenuta primo grado).
Durante il contratto di finanziamento, la , datrice di lavoro di , ha Controparte_4 CP_1
tempestivamente comunicato alla banca, l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro alla data del
13.03.2019 (doc. 4 produzione parte convenuta primo grado).
In virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, è decaduto dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di destinare il CP_1
T.F.R., le somme accantonate presso i fondi pensioni, nonché ogni altro emolumento dovuto per la cessione del rapporto di lavoro all'estinzione del debito residuo.
L'amministrazione terza ceduta, con tre distinti versamenti, ha pagato la somma residua del finanziamento a seguito dell'intervenuta estinzione del rapporto (doc. 6 produzione parte convenuta primo grado).
Tanto premesso, la banca appellante ritiene che l'estinzione anticipata del contratto intervenuta non per volontà ed intenzione del mutuatario, ma per interruzione anticipata del rapporto di lavoro, renderebbe inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa la disciplina di cui al menzionato art. 125 sexies TUB, in pagina 4 di 9 quanto mancherebbe la volontà del mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, che invece costituirebbe il presupposto ex lege della richiesta di rimborso.
Tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
Infatti, ai fini dell'applicazione all'art. 125 sexies TUB non ha rilevanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto per volontà del mutuatario o per intervenuta interruzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta, restando inalterata l'esigenza di tutela del consumatore.
La ratio dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza c.d. “TO”, che verrà analizzata più avanti, è quella di tutelare il consumatore, evitando che la banca consegua un indebito arricchimento, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati né goduti dal mutuatario, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Sul punto rileva anche il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario (ad es. 9617/18 CP_5
ABF Milano, n. 4227/2020; n. 12351/2020) secondo il quale il diritto del consumatore alle CP_6 riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto di lavoro, non essendoci alcun motivo per distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata determinata per scelta del debitore, da quella determinata per interruzione del rapporto di lavoro, sussistendo in entrambi i casi l'esigenza di garantire la protezione del consumatore, assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito.
Alla luce di quanto innanzi, l'art. 125 sexies T.U.B. si applica alla fattispecie oggetto di causa.
La banca appellante ha, altresì, impugnato la sentenza de quo, per aver il Giudice di prime cure previsto il rimborso degli oneri front up secondo il criterio del pro rata temporis, in particolare il Giudice di
Pace sarebbe incorso in errore ricomprendendo le commissioni accessorie e le spese fisse tra i “costi dovuti per la vita residua del contratto”, come se fossero, quindi, costi commisurati alla durata del piano di rimborso e siano da restituire, in caso di estinzione, secondo il criterio del pro rata temporis.
Parte appellante ritiene, inoltre, che al contratto di finanziamento, sottoscritto in data 27.11.2018, e concluso per intervenuta cessione anticipata debba applicarsi – ratione temporis - l'art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs. 141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 69/2023 che ha modificato il comma 2 dell'art. 11 octies D.L. 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla sentenza c.d. TO, ai contratti conclusi ante 25.07.2021, ritenendo, altresì che anche a seguito pagina 5 di 9 dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/22), sia possibile continuare ad escludere il rimborso del costi front up per il contratti sottoscritti prima del 25.07.2021.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di , motivando nel senso che chi estingue CP_1
anticipatamente un finanziamento, in cui sono previsti costi, assicurazioni e commissioni versati in un'unica soluzione, ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza TO, che ha fornito un'interpretazione univoca dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE in materia di tutela del consumatore richiedente finanziamenti.
La sentenza impugnata sul punto è corretta e non va riformata.
Appare necessario, al fine di analizzare i motivi di appello posti dalla banca finanziatrice, ripercorrere il quadro normativo sia nazionale sia europeo sviluppatosi negli ultimi anni in tema di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore in caso di finanziamenti con cessione del quinto, a seguito di estinzione anticipata.
L'art. 125 bis sexies TUB, introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva 2008/48 UE, nella formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo, prevedeva testualmente che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla scorta di tale disposizione, le banche riconoscevano al consumatore, in caso di estinzione anticipata, il solo rimborso dei costi c.d. recurring, ossia i costi che maturano durante tutto il corso del rapporto e quindi legati alla durata dello stesso, mentre erano esclusi dal rimborso i c.d. costi front up, ossia quelli interamente maturati alla data di stipulazione del contratto, che corrispondono quindi ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (causa c- 383/18 inerente il caso TO) che ha osservato come l'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipati includa tutti i costi a carico del medesimo”.
Tale interpretazione, come dedotto anche dalla stessa Corte di Giustizia nella richiamata sentenza, garantisce una maggiore tutela e protezione per il consumatore, garantendo l'effettività del diritto che pagina 6 di 9 sarebbe, invece, sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi quantificati dal concedente come dipendenti dalla durata del contratto, in considerazione del fatto che le voci di spesa e la relativa ripartizione viene stabilita dalla banca finanziatrice, che potrebbe anche arbitrariamente ridurre al minimo i costi c.d. recurring, caricando la maggior parte dei costi al momento della stipulazione dei contratti.
Rispetto all'applicabilità di tale sentenza ai contratti già in essere, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/22 - intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2 del D.L.
73/21, rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione, che ha previsto per i contratti conclusi prima del
25.07.2021 la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli costi c.d. recurring - ha precisato “è la stessa Corte di Giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione Europea, a chiarire che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
Tale ulteriore intervento ha chiarito la portata degli effetti della sentenza c.d. TO, specificando che non è consentito agli stati membri limitare autonomamente nel tempo gli effetti della pronuncia pregiudiziale emessa dalla corte europea.
Fermo quanto innanzi, invece l'art. 27 del D.L. 104/23, che ha modificato l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/121, a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità 263/22, ha distinto la disciplina a seconda che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta prima o dopo dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Per i contratti precedenti alla suddetta data, come quello che ci occupa, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB prevede testualmente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
pagina 7 di 9 La locuzione “nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea” è senza dubbio orientata ai principi della decisione TO, anche perché tali modifiche normative sono seguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies del Decreto Sostegni Bis, proprio in quanto difforme al contenuto della sentenza TO.
La banca ha, infine, impugnato la sentenza per aver il giudice di prime cure calcolato l'importo da rimborsare secondo il criterio del pro rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato.
Anche tale motivo di appello è infondato.
La sentenza di primo grado sul punto non è sufficientemente motivata, ma la soluzione offerta è condivisibile.
Vero è che l'art. 1, comma 1 bis D.L. 69/2023, che ha modificato il comma II, dell'art. 11 octies D.L.
73/21, indica esplicitamente il criterio del costo ammortizzato.
Tale soluzione mal si concilia con i principi della decisione TO, comunque richiamati dalla stessa norma.
Infatti, nella sentenza TO c'è una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile nonché di facile applicazione per il creditore;
inoltre per loro natura i costi recurring si applicano in ragione dello scorrere del tempo e ritrovano nel criterio pro rata temporis il metodo di calcolo naturale.
Ancora, contestualmente a tale norma, è stato pubblicato d.l. 10 agosto 2023, n. 104, all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – che ha stabilito che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Viene quindi eliminato ogni riferimento al criterio proporzionale. pagina 8 di 9 Non appare chiaro -allo stato- quale sia l'intento del legislatore, ma volendo applicare il criterio cronologico, l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023 dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel.
Infine, la Corte di Cassazione con ordinanza 25997 del 06.09.2023, successiva all'entrata in vigore della suddetta norma, ha ribadito i principi della sentenza TO, anche con riferimento all'utilizzo del criterio del pro rata temporis.
Alla luce di tale complesso quadro normativo nazionale ed europeo, si ritiene che il criterio del pro rata temporis sia preferibile ad ogni altro, in quanto l'unico ispirato ai criteri della sentenza TO.
Per tutto quanto innanzi, l'appello è infondato e va rigettato.
Ulteriori argomentazioni, poste dall'appellato, si ritengono assorbite nella presente decisione e/o comunque non appellate, né oggetto di appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nel rispetto delle vigenti tariffe forensi, per il presente grado.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2439/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
2) Condanna l pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 1.701.00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.p.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis
D.P.R. n. 115/02.
Milano, 13 gennaio 2025
Il giudice
Laura Massari
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