Articolo 206 bis del Codice dell'ordinamento militare
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16 luglio 2016
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23 febbraio 2023
Art. 206-bis. (Profilassi vaccinale del personale militare) 1. La Sanita' militare puo' dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita'. ((100)) 2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresi' l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalita' di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.
3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito e' rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

--------------- AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio - 20 febbraio 2023, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 22/02/2023, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ), introdotto dall' art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8 , adottate ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ), nella parte in cui autorizza la sanita' militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa".
Entrata in vigore il 23 febbraio 2023
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