TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4046/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 10 giugno 2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a Messina (ME), in [...] 3 luglio Parte_1 C.F._1
1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Maiorano, del foro di Milano, presso il cui Studio elegge domicilio giusta procura in atti;
E
(C.F nato a [...] Parte_2 C.F._2
(EGITTO) in data 19 settembre 1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo De Nina, del foro di
Monza, presso il cui Studio elegge domicilio giusta procura in atti;
Oggetto: CUMULO per separazione consensuale e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30 giugno 2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Cod. Civ., autorizzandoli a vivere separati nel reciproco
[...] rispetto;
2. la casa familiare, sita in Sesto San Giovanni (MI), Via Modena n. 54, di esclusiva proprietà di
, rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo; Parte_2
3. , che ha lasciato la casa coniugale, ha già asportato i propri beni personali;
Pt_1 Parte_1
4. dichiarare integralmente compensate le spese legali, con precisazione che Parte_1 risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5. ordinare alla Cancelleria di trasmettere al Comune di Sesto San Giovanni (MI) copia autentica dell'emananda sentenza affinché l'Ufficiale di Stato Civile provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.”
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Sesto San
Giovanni (MI) n data 6 marzo 2024;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) per le annotazioni di legge a margine dell'Atto di matrimonio n. 19, Parte I del Registro degli Atti di Matrimonio di predetto
Comune;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 10 giugno 2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a Messina (ME), in [...] 3 luglio Parte_1 C.F._1
1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Maiorano, del foro di Milano, presso il cui Studio elegge domicilio giusta procura in atti;
E
(C.F nato a [...] Parte_2 C.F._2
(EGITTO) in data 19 settembre 1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo De Nina, del foro di
Monza, presso il cui Studio elegge domicilio giusta procura in atti;
Oggetto: CUMULO per separazione consensuale e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30 giugno 2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Cod. Civ., autorizzandoli a vivere separati nel reciproco
[...] rispetto;
2. la casa familiare, sita in Sesto San Giovanni (MI), Via Modena n. 54, di esclusiva proprietà di
, rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo; Parte_2
3. , che ha lasciato la casa coniugale, ha già asportato i propri beni personali;
Pt_1 Parte_1
4. dichiarare integralmente compensate le spese legali, con precisazione che Parte_1 risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
5. ordinare alla Cancelleria di trasmettere al Comune di Sesto San Giovanni (MI) copia autentica dell'emananda sentenza affinché l'Ufficiale di Stato Civile provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.”
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Sesto San
Giovanni (MI) n data 6 marzo 2024;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) per le annotazioni di legge a margine dell'Atto di matrimonio n. 19, Parte I del Registro degli Atti di Matrimonio di predetto
Comune;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 24 luglio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti