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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2092/2021 promossa da:
, in qualità di titolare della Tabaccheria “Al Semaforo di OD NR Controparte_1
(P. I. ), con sede in Pineto (Te), alla Via Nazionale Adriatica, n. 26, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Ferretti e dall'Avv. Maria Angela De Luca ed elettivamente domiciliato in Atri (Te), in vico Monticello di via San Domenico, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Ferretti, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente -
contro
(C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata dal Dott. ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Savini nn. Persona_1
48/50;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di vendita di DPI.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento, conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale la del , per ivi sentir Controparte_2 Controparte_2 accertare e dichiarare illegittima, e/o annullare e/o disapplicare l'ordinanza impugnata, emessa dalla
Camera di Commercio Gran talia, n. 2021/180, del 12.05.2021, notificata in data 08.06.2021 CP_2
e/o ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, emanata per violazione dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 475/1992, in relazione all'art. 14, comma 4 citato D. lgs (che prevede una sanzione tra euro 6.000,00 ad euro 36.000,00), assumendo che il ricorrente “immetteva in commercio, vendeva o metteva comunque in servizio n. 21 DPI in assenza del fascicolo tecnico o di autocertificazione sostitutiva”.
A sostegno della formulata domanda l'opponente ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi e per quanto di interesse, in via preliminare l'incompetenza per materia della Camera di Commercio resistente sia a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81, sia ad emettere l'ordinanza ingiunzione ex- art. 18 citata legge, e, nel merito, la non corrispondenza tra fatto contestato e sanzione irrogata, per i motivi in atti dettagliati.
Con rituale comparsa di risposta, si costituiva in giudizio l'ente convenuto, invocando la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza impugnata.
Istruita la causa per solo mezzo documentale, avendo rigettato il precedente giudicante le richieste di prova orale, veniva poi fissata udienza di discussione orale e, in seguito a vari rinvii, assegnato poi il fascicolo al sottoscritto GOT, veniva fissata nuovamente udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, all'esito delle quali si pronuncia la seguente decisione.
-----
L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata, con sola rideterminazione del quantum, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, come ha avuto modo di confermare in più occasioni la giurisprudenza di legittimità (l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”, cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 12231/2007; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Giova osservare, inoltre, che a seguito dell'opposizione il giudice ha il potere dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., controllandone l'intrinseco fondamento sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente sia sul piano della qualificazione giuridica.
Applicando le predette coordinate giuridiche ermeneutiche va rigettata integralmente l'opposizione e va ritenuto assolto l'onere probatorio incombente in capo all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione, il quale ha dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre del tutto superflua si palesava la prova orale richiesta dal ricorrente, dovendosi confermare sul punto l'ordinanza emessa dal precedente Giudice titolare dott.ssa Pasca.
Nel caso di specie ci si occupa di ordinanza ingiunzione emanata a seguito di controllo del personale della Guardia di Finanza, Tenenza di Roseto degli Abruzzi, Nucleo Mobile, che ha emesso un verbale di contestazione e sequestro amministrativo in data 3 luglio 2020 per aver eseguito un accesso presso l'impresa “Tabaccheria al semaforo” di cui è titolare il signor , nel corso del quale Controparte_1 sono state sequestrate n. 21 mascherine tipo FFP2 (D.P.I) prive di certificato di conformità e di documentazione relativa al marchio CE apposto sulle confezioni delle suddette. A seguito, l'ente camerale, con ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2021/180 del 12/05/2021 notificata all'obbligato principale tramite P.E.C. risultante regolarmente consegnata il 08/06/2021 (Doc: 3), ha ritenuto sussistente la violazione rilevata dall'organo accertatore modificando la sanzione a causa dell'errata individuazione della normativa violata.
In via preliminare, in ordine alla paventata, da parte opponente, incompetenza per materia dell'opposta a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione e confisca ex legge n. 689/1981, essa va disattesa, atteso che il Decreto Legislativo n. 475/1992 sui DPI, come modificato dalla normativa successiva prevede, al terzo comma del nuovo testo dell'art. 13, la specifica competenza in materia degli Enti camerali.
Nel merito, osservato l'art. 21 octies della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e successive modifiche impone alla pubblica amministrazione di non annullare il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (nonostante le correzioni apportate, la violazione contestata non cambia nella sua sostanza, sia per il verbale di accertamento, che per l'ordinanza il ricorrente vendeva mascherine difformi dalle prescrizioni normative, in violazione del Decreto Legislativo n. 475/1992), violazione acclarata e documentalmente emersa, e ivi va osservato che la qualità di "mero rivenditore" non costituisce un'esimente, in quanto anche il rivenditore è tenuto, in via generale, alla dovuta vigilanza sulla corretta commercializzazione di un prodotto (tanto essenziale nel periodo del "picco" della pandemia che ha colpito il paese nel periodo di riferimento) che presenti le caratteristiche vantate, infatti i dispositivi sono stati venduti privi della certificazione a marchio CE rilasciata da un ente stabilito all'interno dell'Unione, a prescindersi dall'elemento psicologico interno.
Vale la pena rilevare la modifica da parte dell'ente camerale in senso favorevole al sanzionato, adeguando la misura della sanzione alla violazione tramite l'ordinanza, con l'applicazione del minimo previsto aumentato del doppio (ex art. 14 c. 2 lett. b dl 475/92 e ss. m.m, con sanzione prevista da €
2000,00 ad € 12000,00) e con motivazione che rendeva del tutto legittimo l'atto.
Tuttavia, tenuto conto della buona fede dell'opponente, della circostanza per la quale le mascherine gli erano state garantite come a norma, quindi in assenza di elementi di dolo ma solo di leggerezza nell'acquisto, in relazione anche al numero contenuto di prodotti, si ritiene di poter contenere la sanzione nel minimo edittale e rideterminare quindi il dovuto in 2000,00 con parziale modifica dell'ordinanza ingiunzione emessa.
Le spese della procedura devono esser compensate per assoluta novità della questione trattata in riferimento alla normativa emergenziale applicabile al contesto storico emergenziale di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto in motivazione e in parziale riforma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ordina al ricorrente il pagamento della minor somma di €
2000,00.
2) Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Teramo, il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, visto ed applicato l'ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2092/2021 promossa da:
, in qualità di titolare della Tabaccheria “Al Semaforo di OD NR Controparte_1
(P. I. ), con sede in Pineto (Te), alla Via Nazionale Adriatica, n. 26, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Luigi Ferretti e dall'Avv. Maria Angela De Luca ed elettivamente domiciliato in Atri (Te), in vico Monticello di via San Domenico, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Ferretti, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente -
contro
(C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata dal Dott. ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Savini nn. Persona_1
48/50;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di vendita di DPI.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento, conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale la del , per ivi sentir Controparte_2 Controparte_2 accertare e dichiarare illegittima, e/o annullare e/o disapplicare l'ordinanza impugnata, emessa dalla
Camera di Commercio Gran talia, n. 2021/180, del 12.05.2021, notificata in data 08.06.2021 CP_2
e/o ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, emanata per violazione dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 475/1992, in relazione all'art. 14, comma 4 citato D. lgs (che prevede una sanzione tra euro 6.000,00 ad euro 36.000,00), assumendo che il ricorrente “immetteva in commercio, vendeva o metteva comunque in servizio n. 21 DPI in assenza del fascicolo tecnico o di autocertificazione sostitutiva”.
A sostegno della formulata domanda l'opponente ha eccepito e dedotto, in estrema sintesi e per quanto di interesse, in via preliminare l'incompetenza per materia della Camera di Commercio resistente sia a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81, sia ad emettere l'ordinanza ingiunzione ex- art. 18 citata legge, e, nel merito, la non corrispondenza tra fatto contestato e sanzione irrogata, per i motivi in atti dettagliati.
Con rituale comparsa di risposta, si costituiva in giudizio l'ente convenuto, invocando la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza impugnata.
Istruita la causa per solo mezzo documentale, avendo rigettato il precedente giudicante le richieste di prova orale, veniva poi fissata udienza di discussione orale e, in seguito a vari rinvii, assegnato poi il fascicolo al sottoscritto GOT, veniva fissata nuovamente udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, all'esito delle quali si pronuncia la seguente decisione.
-----
L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata, con sola rideterminazione del quantum, per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, come ha avuto modo di confermare in più occasioni la giurisprudenza di legittimità (l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”, cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 12231/2007; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Giova osservare, inoltre, che a seguito dell'opposizione il giudice ha il potere dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., controllandone l'intrinseco fondamento sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente sia sul piano della qualificazione giuridica.
Applicando le predette coordinate giuridiche ermeneutiche va rigettata integralmente l'opposizione e va ritenuto assolto l'onere probatorio incombente in capo all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione, il quale ha dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre del tutto superflua si palesava la prova orale richiesta dal ricorrente, dovendosi confermare sul punto l'ordinanza emessa dal precedente Giudice titolare dott.ssa Pasca.
Nel caso di specie ci si occupa di ordinanza ingiunzione emanata a seguito di controllo del personale della Guardia di Finanza, Tenenza di Roseto degli Abruzzi, Nucleo Mobile, che ha emesso un verbale di contestazione e sequestro amministrativo in data 3 luglio 2020 per aver eseguito un accesso presso l'impresa “Tabaccheria al semaforo” di cui è titolare il signor , nel corso del quale Controparte_1 sono state sequestrate n. 21 mascherine tipo FFP2 (D.P.I) prive di certificato di conformità e di documentazione relativa al marchio CE apposto sulle confezioni delle suddette. A seguito, l'ente camerale, con ordinanza di ingiunzione e confisca n. 2021/180 del 12/05/2021 notificata all'obbligato principale tramite P.E.C. risultante regolarmente consegnata il 08/06/2021 (Doc: 3), ha ritenuto sussistente la violazione rilevata dall'organo accertatore modificando la sanzione a causa dell'errata individuazione della normativa violata.
In via preliminare, in ordine alla paventata, da parte opponente, incompetenza per materia dell'opposta a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione e confisca ex legge n. 689/1981, essa va disattesa, atteso che il Decreto Legislativo n. 475/1992 sui DPI, come modificato dalla normativa successiva prevede, al terzo comma del nuovo testo dell'art. 13, la specifica competenza in materia degli Enti camerali.
Nel merito, osservato l'art. 21 octies della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e successive modifiche impone alla pubblica amministrazione di non annullare il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (nonostante le correzioni apportate, la violazione contestata non cambia nella sua sostanza, sia per il verbale di accertamento, che per l'ordinanza il ricorrente vendeva mascherine difformi dalle prescrizioni normative, in violazione del Decreto Legislativo n. 475/1992), violazione acclarata e documentalmente emersa, e ivi va osservato che la qualità di "mero rivenditore" non costituisce un'esimente, in quanto anche il rivenditore è tenuto, in via generale, alla dovuta vigilanza sulla corretta commercializzazione di un prodotto (tanto essenziale nel periodo del "picco" della pandemia che ha colpito il paese nel periodo di riferimento) che presenti le caratteristiche vantate, infatti i dispositivi sono stati venduti privi della certificazione a marchio CE rilasciata da un ente stabilito all'interno dell'Unione, a prescindersi dall'elemento psicologico interno.
Vale la pena rilevare la modifica da parte dell'ente camerale in senso favorevole al sanzionato, adeguando la misura della sanzione alla violazione tramite l'ordinanza, con l'applicazione del minimo previsto aumentato del doppio (ex art. 14 c. 2 lett. b dl 475/92 e ss. m.m, con sanzione prevista da €
2000,00 ad € 12000,00) e con motivazione che rendeva del tutto legittimo l'atto.
Tuttavia, tenuto conto della buona fede dell'opponente, della circostanza per la quale le mascherine gli erano state garantite come a norma, quindi in assenza di elementi di dolo ma solo di leggerezza nell'acquisto, in relazione anche al numero contenuto di prodotti, si ritiene di poter contenere la sanzione nel minimo edittale e rideterminare quindi il dovuto in 2000,00 con parziale modifica dell'ordinanza ingiunzione emessa.
Le spese della procedura devono esser compensate per assoluta novità della questione trattata in riferimento alla normativa emergenziale applicabile al contesto storico emergenziale di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto in motivazione e in parziale riforma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ordina al ricorrente il pagamento della minor somma di €
2000,00.
2) Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Teramo, il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)