Articolo 3 della Legge 29 novembre 1990, n. 387
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 dicembre 1990
Art. 3. 1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990