Art. 3. 1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione di cui all'articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 29 novembre 1990, n. 387
Articolo 3 della Legge 29 novembre 1990, n. 387
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22 dicembre 1990
22 dicembre 1990
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