Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al Protocollo addizionale all'accordo monetario del 15 novembre 1893, sottoscritto a Parigi il 15 marzo 1898, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre dello stesso anno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1899.
UMBERTO.
Canevaro.
Vacchelli.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al Protocollo addizionale all'accordo monetario del 15 novembre 1893, sottoscritto a Parigi il 15 marzo 1898, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre dello stesso anno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1899.
UMBERTO.
Canevaro.
Vacchelli.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))