Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1899, n. 3
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3 febbraio 1899
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9 maggio 2025
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re e' autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al Protocollo addizionale all'accordo monetario del 15 novembre 1893, sottoscritto a Parigi il 15 marzo 1898, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 gennaio 1899.

UMBERTO.

Canevaro.
Vacchelli.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025