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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 12195/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv. Corrado Giuseppina e Tignola Chiara Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'ottenimento, previo accertamento dello stato patologico della ricorrente, dell'assegno di invalidità (nella misura del 74%-99%), ovvero in misura superiore del 100%; che il CTU nominato in sede di ATP, dott. , non riconosceva la Per_1 prestazione richiesta;
che quindi formulava tempestivamente atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1 Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo ctu il dott.ssa , letta la perizia, la causa è decisa con la presente sentenza all'esito Persona_2 dell'udienza trattata con modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti.
Ciò brevemente premesso, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 09.10.23, a seguito di atto di dissenso depositato in data 22.09.2023, e del decreto di fissazione dei termini depositato in data 24.08.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il consulente nominato nel presente giudizio, dott.ssa , all'esito dell'esame obiettivo Persona_2 della parte e vista la documentazione medica allegata, ha concluso ritenendo che la Sig.ra
[...]
di 56 anni, è affetta da: Pt_1
-Artrosi diffusa in soggetto con protesi di ginocchio sinistro;
-Esiti di isteroannessiectomia in soggetto con endometriosi e vescica neurogena;
-Laparocele in soggetto con varici esofagee, ulcera gastrica e diverticolosi del colon;
-Sindrome ansioso depressiva.
Il CTU ha evidenziato, in particolare, che “L'Artrosi diffusa in soggetto con protesi di ginocchio sinistro può essere valutata con la percentuale del 30% con riferimento al codice 7221 “Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio 30%”. Gli esiti di isteroannessiectomia in soggetto con endometriosi e vescica neurogena possono essere valutati nella misura del 50% con riferimento al codice 617.0 “Endometriosi stadio III e stadio IV con complicanze 21-30% ed al codice
6202 Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario 25%”. L'isteroannessiectomia bilaterale, ovvero la rimozione dell'utero e delle ovaie, che è un intervento chirurgico che può essere indicato in caso di endometriosi severa, soprattutto se altri trattamenti non sono stati efficaci. La vescica neurogena, condizione in cui la funzione della vescica è alterata a causa di un problema neurologico, può complicare la gestione pre e post-operatoria.
L'endometriosi è una condizione in cui il tessuto simile a quello che riveste l'utero cresce al di fuori di esso, spesso provocando dolore e altri sintomi.
Gli esiti di laparocele in soggetto con varici esofagee, ulcera gastrica e diverticolosi del colon possono essere valutati nella percentuale del 15% con riferimento al codice 553.20 "Laparocele
<10x10 cm 10%" ed al codice 530.11 "Esofagite da reflusso gastro-esofageo in ernia jatale 10%"
Nel caso di specie dall'accorto esame della documentazione medica agli atti tra cui la certificazione specialistica psichiatrica si evince un unico certificato psichiatrico con diagnosi di "Sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado medio e disturbo d'ansia generalizzato.” Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta, a giudizio della ctu dott.ssa , un Persona_2 complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 75%. Pertanto, sussistono i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
Per ciò che concerne la retrodatazione, il CTU afferma che “avuto riguardo per i tempi medi di evoluzione delle infermità croniche in diagnosi, e considerando l'evoluzione delle patologie croniche in diagnosi, e che all'epoca della visita da parte della commissione medico legale il 14/09/22 le condizioni cliniche generali non dovettero appare così compromesse, ritengo che si possa retrodatare
l'epoca in cui il complesso menomativo determinava i requisiti per la concessione dell'assegno
d'invalidità nel mese di Dicembre 2022”.
La ctu infine consiglia la revisione a Luglio 2026.
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, si intende qui integralmente condividerle e farle proprie.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase, sebbene più gravi rispetto a quelle cui era pervenuto il ctu nominato nella fase di ATP, dott. , non sono in Per_1 contrasto con quelle cui è pervenuto il ctu nominato nella precedente fase, e sono ritenute maggiormente condivisibili.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va pertanto accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004). Le spese di lite di entrambe le fasi, ivi incluse le spese di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara concluso il procedimento ATP R.G. n. 15534/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 75% a far data dal mese di Dicembre 2022, con revisione al Luglio 2026; CP_
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 19.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 12195/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv. Corrado Giuseppina e Tignola Chiara Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'ottenimento, previo accertamento dello stato patologico della ricorrente, dell'assegno di invalidità (nella misura del 74%-99%), ovvero in misura superiore del 100%; che il CTU nominato in sede di ATP, dott. , non riconosceva la Per_1 prestazione richiesta;
che quindi formulava tempestivamente atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della sua pretesa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1 Veniva disposto il rinnovo della perizia, alla luce delle censure della parte, e, nominato all'uopo nuovo ctu il dott.ssa , letta la perizia, la causa è decisa con la presente sentenza all'esito Persona_2 dell'udienza trattata con modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti.
Ciò brevemente premesso, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 09.10.23, a seguito di atto di dissenso depositato in data 22.09.2023, e del decreto di fissazione dei termini depositato in data 24.08.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il consulente nominato nel presente giudizio, dott.ssa , all'esito dell'esame obiettivo Persona_2 della parte e vista la documentazione medica allegata, ha concluso ritenendo che la Sig.ra
[...]
di 56 anni, è affetta da: Pt_1
-Artrosi diffusa in soggetto con protesi di ginocchio sinistro;
-Esiti di isteroannessiectomia in soggetto con endometriosi e vescica neurogena;
-Laparocele in soggetto con varici esofagee, ulcera gastrica e diverticolosi del colon;
-Sindrome ansioso depressiva.
Il CTU ha evidenziato, in particolare, che “L'Artrosi diffusa in soggetto con protesi di ginocchio sinistro può essere valutata con la percentuale del 30% con riferimento al codice 7221 “Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio 30%”. Gli esiti di isteroannessiectomia in soggetto con endometriosi e vescica neurogena possono essere valutati nella misura del 50% con riferimento al codice 617.0 “Endometriosi stadio III e stadio IV con complicanze 21-30% ed al codice
6202 Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario 25%”. L'isteroannessiectomia bilaterale, ovvero la rimozione dell'utero e delle ovaie, che è un intervento chirurgico che può essere indicato in caso di endometriosi severa, soprattutto se altri trattamenti non sono stati efficaci. La vescica neurogena, condizione in cui la funzione della vescica è alterata a causa di un problema neurologico, può complicare la gestione pre e post-operatoria.
L'endometriosi è una condizione in cui il tessuto simile a quello che riveste l'utero cresce al di fuori di esso, spesso provocando dolore e altri sintomi.
Gli esiti di laparocele in soggetto con varici esofagee, ulcera gastrica e diverticolosi del colon possono essere valutati nella percentuale del 15% con riferimento al codice 553.20 "Laparocele
<10x10 cm 10%" ed al codice 530.11 "Esofagite da reflusso gastro-esofageo in ernia jatale 10%"
Nel caso di specie dall'accorto esame della documentazione medica agli atti tra cui la certificazione specialistica psichiatrica si evince un unico certificato psichiatrico con diagnosi di "Sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado medio e disturbo d'ansia generalizzato.” Per la presenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta, a giudizio della ctu dott.ssa , un Persona_2 complesso morboso che raggiunge la percentuale complessiva d'invalidità del 75%. Pertanto, sussistono i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
Per ciò che concerne la retrodatazione, il CTU afferma che “avuto riguardo per i tempi medi di evoluzione delle infermità croniche in diagnosi, e considerando l'evoluzione delle patologie croniche in diagnosi, e che all'epoca della visita da parte della commissione medico legale il 14/09/22 le condizioni cliniche generali non dovettero appare così compromesse, ritengo che si possa retrodatare
l'epoca in cui il complesso menomativo determinava i requisiti per la concessione dell'assegno
d'invalidità nel mese di Dicembre 2022”.
La ctu infine consiglia la revisione a Luglio 2026.
Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, si intende qui integralmente condividerle e farle proprie.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuto il ctu nella presente fase, sebbene più gravi rispetto a quelle cui era pervenuto il ctu nominato nella fase di ATP, dott. , non sono in Per_1 contrasto con quelle cui è pervenuto il ctu nominato nella precedente fase, e sono ritenute maggiormente condivisibili.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va pertanto accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004). Le spese di lite di entrambe le fasi, ivi incluse le spese di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara concluso il procedimento ATP R.G. n. 15534/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 75% a far data dal mese di Dicembre 2022, con revisione al Luglio 2026; CP_
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo