Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8659 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Massimo Di Stasio, Vito Carone e Luigi Seghi, come da mandato in atti.
Parte ricorrente
E
rappresentate Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e difese dall'Avv. Roberto Nannelli, come da mandato in atti.
Parte resistente
All'esito dell'udienza dell'1-3-2025, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione: -condannare in ragione di quanto domandato e delle causali di cui al ricorso, giusto disposto ex art.
1713 c.c., ai sensi degli artt. 263 e seguenti c.p.c. CP_1
e quali eredi di
[...] CP_2 Controparte_3 Per_1
in solido tra loro, a corrispondere a e
[...] Parte_1
la somma di euro 251.598,20 cadauno, o quella Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art.
1
- Parte_3
condannare le parti convenute, in solido, alla refusione delle spese
e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: in ordine alla
C.T.U. richiesta ex adverso all'udienza del 12 febbraio 2025 si reitera l'opposizione svolta nelle memorie 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. del 2 ottobre 2023 e 24 ottobre 2023, anche in relazione all'ordine di esibizione”; per parte resistente: “come in comparsa di costituzione e risposta, previa ammissione occorrendo delle prove richieste con la memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc depositata il 29.9.2023, in particolare della
CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 3005/2024 del 28-9-2024 il
Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda di rendiconto promossa dai ricorrenti sigg.ri e ha Parte_1 Parte_2
accertato e dichiarato il diritto di questi ultimi “al rendiconto con specifico riguardo alla destinazione ed utilizzo delle somme incassate rispetto alle vendite immobiliari di cui ai contratti dell'8-2-
2011, del 15-2-2011, del 22-2- 2011, del 25-3-2011” e, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, ha ordinato “ai sigg.ri
e quali eredi Controparte_1 CP_2 Controparte_3
del sig. la predisposizione ed il deposito con i Persona_1
relativi documenti giustificativi, entro il 10 dicembre 2024, del rendiconto relativo all'esecuzione del mandato da quest'ultimo ricevuto dalla sig.ra tramite procura generale, con Parte_3
specifico riguardo alla destinazione ed all'utilizzo delle somme
2 incassate rispetto alle vendite immobiliari di cui ai contratti di vendita dell'8-2-2011 (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente), del 15- 2-2011
(doc. 4 fascicolo di parte ricorrente), del 22-2-2011 (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente), del 25-3-2011 (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente)”.
Nella surrichiamata sentenza non definitiva, in particolare, il
Tribunale di Firenze:
- ha accertato l'esistenza di un rapporto di mandato tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Persona_1
- ha escluso la prescrizione del diritto al rendiconto;
- ha affermato l'avvenuta disponibilità in capo al sig. Persona_1
delle somme corrisposte quale corrispettivo delle compravendite, sopra richiamate (cfr. docc.
3-6 fascicolo di parte ricorrente);
- ha previsto per i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
eredi del mandatario sig. Controparte_3 Persona_1
l'obbligo, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.
Proposta riserva di appello e depositato il rendiconto da parte delle sigg.re e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi in forma cd. cartolare, dell'1-3-2025.
2. Tanto premesso, in via preliminare non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie reiterate da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, stante l'irrilevanza ai fini della decisione dell'ordine di esibizione e della CTU da questa articolate in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
3 3. Venendo al merito, risulta anzitutto superato il rilievo dei ricorrenti, rivolto ad evidenziare il difetto di sottoscrizione del rendiconto da parte dei sig.ri Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(cfr. Nota a verbale di parte ricorrente dell'11-2-2025, p. 1), a fronte del deposito del rendiconto partitamente firmato in data 15-2-2025.
Ciò detto, non si può ritenere che i resistenti sigg.ri CP_1
e quali eredi del sig.
[...] CP_2 Controparte_3
abbiano rettamente ottemperato all'obbligo di Persona_1
rendiconto per il tramite dell'elencazione degli esborsi effettuati, rinvenibile nelle memorie depositate in data 7-12-2024 e 18-1-2025.
Ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il rendiconto prodotto in atti non può essere considerato adeguatamente specifico.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, una volta qualificato il rapporto come mandato, l'obbligo del rendiconto grava sul mandatario per legge, qualora il mandante agisca con l'azione di rendiconto, con l'obbligo per il primo di fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 -
1176 cod. civ. (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10479).
Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, nelle elencazioni da questi prodotte giudizialmente, si sono limitati a indicare l'entità e le casuali degli esborsi effettuati, ma non hanno in alcuna misura specificato le modalità di esecuzione dell'incarico e la conformità di espletamento dello stesso rispetto agli interessi del mandante.
4 In ragione di ciò, il rendiconto reso dai resistenti non è conforme rispetto alle prescrizioni di legge.
In secondo luogo, il rendiconto in questione risulta altresì incompleto.
A quest'ultimo riguardo, è necessario osservare come i sigg.ri e quali eredi Controparte_1 CP_2 Controparte_3
del sig. abbiano rendicontato esclusivamente la Persona_1
destinazione della somma di euro 926.118,46 (cfr. memoria di parte ricorrente del 18-1-2025, p. 2), a fronte del ricavato da parte del sig. nell'esercizio del mandato, dell'importo di euro Persona_1
1.341.450,00 (euro 255.000,00 quale corrispettivo del contratto di compravendita dell'8-2-2011; euro 380.000,00 quale corrispettivo del contratto di compravendita del 15-2-2011; euro 200.000,00 quale corrispettivo del contratto di compravendita del 22-2-2011; euro 520.000,00 quale corrispettivo del contratto di compravendita del 25-3-2011; applicazione della quota di 99/100 al complessivo di euro 1.355.000,00, posto l'incasso della restante quota di 1/100 a titolo personale da parte del sig. . Persona_1
Nessuna rendicontazione, invece, risulta rinvenibile in ordine all'ulteriore ammontare (pari ad euro 415.441,34, ossia la differenza tra quanto incassato dal sig. alle vendite a titolo di Persona_1
mandatario e quanto rendicontato dagli eredi di quest'ultimo) ricevuto dal sig. in forza del mandato rilasciato in Persona_1
suo favore dalla madre sig.ra Parte_3
A fronte dell'incompletezza della documentazione depositata in giudizio al fine di dar conto dell'utilizzo da parte del sig. Per_1
elle somme da questo ricevute nell'esercizio del mandato,
[...]
5 l'attività di rendiconto non può dirsi adeguatamente espletata dai resistenti.
In terzo luogo, non si può reputare adeguatamente dimostrata da parte delle resistenti l'univoca riferibilità, delle somme ricevute dal sig. ell'attività di mandato (euro 1.355.000,00), alla Persona_1
destinazione finalizzata alla ristrutturazione del fabbricato di Via
Pisano n. 1, Rosignano Marittimo, a fronte dell'espressa contestazione in tal senso mossa dai ricorrenti (cfr. memoria di parte ricorrente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 2; cfr. nota a verbale di parte ricorrente dell'11-2-2025, p. 2).
In quarto luogo, non può neppure ritenersi dimostrata l'effettivo pagamento da parte del sig. di tutti gli esborsi Persona_1
allegati nel rendiconto depositato in atti.
In relazione agli esborsi elencati da parte resistente si deve, invero, osservare che:
- in ordine alla somma di euro 21.910,76, asseritamente utilizzata per l'ultimazione degli infissi da parte della (cfr. Controparte_4
memoria di parte ricorrente del 7-12-2024, p. 7), la stessa si presenta priva di qualsivoglia documentazione a supporto;
- in ordine alla somma di euro 49.314,26, asseritamente impiegata a titolo di oneri di costruzione in relazione al fabbricato di Via Pisano
n. 1, esclusivamente il bonifico di euro 13.089,59 sub doc. 34 fascicolo di parte resistente è pacificamente riconducibile al sig. mentre non è possibile pervenire alla medesima Persona_1
conclusione in relazione agli ulteriori documenti versati in atti (cfr. assegno circolare di euro 10.047,34 proveniente da un conto cointestato anche al sig. doc. 31 fascicolo di parte Parte_2
resistente; cfr. bollettino postale di euro 13.088,67 eseguito dalla
6 sig.ra doc. 32 fascicolo di parte resistente;
cfr. Persona_2
bollettino postale di euro 8.390,93 eseguito dalla sig.ra
[...]
doc. 33 fascicolo di parte resistente); Per_2
- in ordine alla somma di euro 61.710,36, asseritamente impiegata per i costi professionali di ristrutturazione del fabbricato di Via
Pisano n. 1 (cfr. docc. 35-39 fascicolo di parte resistente), la stessa risulta versata esclusivamente per l'importo di euro 15.000,00 (cfr. docc. 38-39 fascicolo di parte resistente);
- in ordine alla somma di euro 17.738,16, asseritamente utilizzata per pagare i lavori di ristrutturazione effettuati dalla Panicucci s.r.l.
(cfr. docc. 40-44 e 122-123 fascicolo di parte resistente), esclusivamente l'assegno di euro 4.000,00 sub doc. 44 fascicolo di parte resistente risulta univocamente versato dal sig. Per_1
mentre non è possibile pervenire alla medesima
[...]
conclusione in relazione agli ulteriori documenti versati in atti, alla luce dell'intestazione delle fatture alla sig.ra e della Parte_3
mancata dimostrazione del saldo delle stesse da parte del sig.
(cfr. fattura n. 135/2007 di euro 8.424,00 intestata Persona_1
alla sig.ra doc. 40 fascicolo di parte resistente;
cfr. Parte_3
fattura n. 21/2008 di euro 2.689,20 intestata alla sig.ra
[...]
doc. 41 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. Parte_3
22/2008 di euro 174,66 intestata alla sig.ra doc. 42 Parte_3
fascicolo di parte resistente;
cfr. bonifico di euro 15.078,96 proveniente da conto cointestato anche alla sig.ra Parte_3
doc. 43 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 8/2008 di euro
6.480,00 intestata alla sig.ra doc. 122 fascicolo di Parte_3
parte resistente);
7 - in ordine alla somma di euro 546.983,00, asseritamente utilizzata per i lavori di ristrutturazione effettuati dalla Controparte_5
(cfr. docc. 45-60 fascicolo di parte resistente), esclusivamente il
[...]
bonifico in acconto di euro 25.000,00 e l'assegno bancario di euro
36.795,00 (cfr. docc. 59 e 60 fascicolo di parte resistente) risultano univocamente versati dal sig. mentre non è Persona_1
possibile pervenire alla medesima conclusione in relazione agli ulteriori documenti in atti, alla luce dell'intestazione delle fatture alla sig.ra e della mancata dimostrazione del saldo delle Parte_3
stesse da parte del sig. (cfr. fattura n. 7/2008 di Persona_1
euro 20.790,00, doc. 47 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
10/2008 di euro 24.398,00, doc. 48 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 17/2008 di euro 37.840,00, doc. 49 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 25/2008 di euro 38.280,00, doc. 50 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 29/2008 di euro
38.280,00, doc. 51 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
40/2008 di euro 38.720,00, doc. 52 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 47/2008 di euro 82.720,00, doc. 53 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 8/2009 di euro 66.000,00, doc. 54 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 14/2009 di euro 88.440,00, doc. 55 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 29/2009 di euro
38.720,00, doc. 56 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
32/2009 di euro 10.000,00, doc. 57 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 35/2010 di euro 36.795,00, doc. 58 fascicolo di parte resistente);
- in ordine alla somma di euro 177.183,22, asseritamente utilizzata per l'ultimazione dei lavori, esclusi i bagni e i sanitari (cfr. docc. 61-
90 e 128-131 fascicolo di parte resistente), nessun dedotto
8 pagamento risulta univocamente riconducibile al sig. Per_1
alla luce: dell'intestazione di gran parte delle fatture anche
[...]
alla sig.ra e della mancata dimostrazione del saldo Parte_3
delle stesse da parte del sig. cfr. fattura n. 30/2009 Persona_1
di euro 27.455,38, doc. 61 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
815/2020 di euro 2.091,70, doc. 62 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 29/2011 di euro 873,60, doc. 63 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 13/2010 di euro 800,80, doc. 64 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 60/2009 di euro 2.460,00, doc. 65 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 120/2010 di euro
1.395,34, doc. 66 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 47/2009 di euro 10.400,00, cfr. doc. 67 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 8/2010 di euro 8.074,89, doc. 68 fascicolo di parte resistente;
fattura n. 74/2010 di euro 3.000,00, doc. 69 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 149/2010 di euro 2.730,00, doc. 70 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 157/2009 di euro
11.232,00, doc. 71 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
1181/2008 di euro 1.727,07, doc. 73 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 664/2009 di euro 14.998,04, doc. 74 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 11/2010 di euro 5.616,00, doc. 75 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 16/2009 di euro 5.000,00, doc. 79 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 101/2009 di euro
10.400,00, doc. 80 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
203/2008 di euro 10.000,01, doc. 81 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 5/2009 di euro 4.800,00, doc. 82 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura Agenzia Radar n. 4/2009 di euro 6.240,00, doc. 83 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura Luminando n.
106/2011 di euro 239,20, doc. 84 fascicolo di parte resistente;
cfr.
9 fattura Luminando n. 145/2010 di euro 973,29, doc. 85 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 44/2009 di euro 5.477,85, doc. 86 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 517/2010 di euro
1.069,85, doc. 87 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 4/2011 di euro 4.409,89, doc. 89 fascicolo di parte resistente); dell'intestazione di alcune fatture esclusivamente al sig. Per_1
senza, tuttavia, alcuna prova del saldo di queste da parte
[...]
del medesimo e della effettiva inerenza delle stesse all'interesse della mandante (cfr. fattura n. 18/2009 di euro 2.340,00 inerente alla rimozione di un pino caduto, doc. 72 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 945244/2011 di euro 429,00, doc. 88 fascicolo di parte resistente inerente all'acquisto di una TV); dell'intestazione di alcune fatture esclusivamente al sig. senza però alcuna Persona_1
prova del saldo di queste da parte del medesimo (cfr. fattura n.
9/2010 di euro 2.998,60, doc. 76 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 27/2010 di euro 13.772,41, doc. 77 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 47/2010 di euro 3.687,37, doc. 78 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 346I003/2010 di euro 280,00, doc.
90 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 51460/2007 di euro
1.200,00, doc. 129 fascicolo di parte resistente); dell'esecuzione di dei bollettini ASA anche da parte della sig.ra (cfr. Parte_3
bollettino ASA 6-5-2010 di euro 522,00, doc. 128 fascicolo di parte resistente;
cfr. bollettino ASA 1-2-2010 di euro 8.390,93, doc. 130 fascicolo di parte resistente;
cfr. bollettino ASA 1-2-2010 di euro
2.098,00, doc. 131 fascicolo di parte resistente);
- in ordine alla somma di euro 51.278,83, asseritamente utilizzata per l'ultimazione dei bagni e dei sanitari (cfr. docc. 91-121 e 124-
127 fascicolo di parte resistente), nessun dedotto pagamento risulta
10 univocamente riconducibile al sig. alla luce Persona_1
dell'intestazione di gran parte delle fatture anche alla sig.ra
[...]
e della mancata dimostrazione del saldo delle stesse da Parte_3
parte del sig. (cfr. fattura n. 392/2009 di euro Persona_1
408,84, doc. 91 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 811/2009 di euro 1.226,75, doc. 92 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
1244/2009 di euro 2.361,11, doc. 93 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 2519/2010 di euro 5.063,41, doc. 94 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 2570/2009 di euro 7.153,25, doc. 95 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 2953/2009 di euro 511,12, doc. 96 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 3348/2009 di euro
164,86, doc. 97 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
3608/2009 di euro 616,22, doc. 98 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 4561/2009 di euro 110,68, doc. 99 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 4823/2009 di euro 3.024,00, doc. 100 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 1073/2010 di euro 813,73, doc. 101 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 1508/2010 di euro 65,26, doc. 102 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
2393/2010 di euro 425,95, doc. 103 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 2519/2010 di euro 5.063,40, doc. 104 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 2890/2010 di euro 828,25, doc. 105 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 3013/2010 di euro 75,30, doc. 106 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 3905/2010 di euro 25,72, doc. 107 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
680/2011 di euro 51,30, doc. 108 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 954/2011 di euro 552,86, doc. 109 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 1475/2011 di euro 417,16, doc. 110 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 3902/2011 di euro
11 7.198,14, doc. 111 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
4137/2011 di euro 31,97, doc. 112 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 4414/2011 di euro 357,69, doc. 113 fascicolo di parte resistente;
fattura n. 4873/2011 di euro 156,09, doc. 114 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 2006/2009 di euro 3.927,71 e fattura n. 2447/2009 di euro 127,93; cfr. fattura n. 4439/2008 di euro
1.407,86, doc. 124 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n.
4830/2008 di euro 271,24, doc. 125 fascicolo di parte resistente;
cfr. fattura n. 720/2009 di euro 253,91, doc. 126 fascicolo di parte attrice;
cfr. fattura n. 1128/2009 di euro 8.591,12, doc. 127 fascicolo di parte attrice).
Pertanto, non tutti gli importi indicati nel rendiconto possono considerarsi documentalmente pagati dal sig. con Persona_1
conseguente impossibilità di riconoscere in capo allo stesso l'effettivo versamento della pretesa somma di euro 926.118,46 (cfr. seconda comparsa conclusionale per i resistenti, p. 4: “Pertanto abbiamo dimostrato spese sostenute da per Euro Persona_1
926.118,46”).
In ragione di quanto sinora esposto, l'obbligazione di rendere il conto gravante sul sig. non può, pertanto, essere Persona_1
considerato compiutamente ottemperata dagli eredi dello stesso.
A quest'ultimo riguardo si può, in sintesi, sottolineare che:
- il rendiconto prodotto in atti si presenta generico e incompleto, omettendo di fornire tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario ed esplicando esclusivamente l'utilizzo di euro
926.118,46, al cospetto della somma di euro 1.341.450,00 ricevuta dal mandatario nell'esercizio del mandato;
12 - difetta, da parte del mandatario, qualsivoglia prova in ordine all'utilizzo delle somme ricevute nell'esercizio del mandato per la ristrutturazione del fabbricato di Via Pisano n. 1, Rosignano
Marittimo;
- non tutte le somme rinvenibili nel rendiconto sono afferenti a spese univocamente riconducibili al mandatario o agli eredi del medesimo.
Tanto premesso, deve, quindi, essere parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente, ridotta in sede di precisazione delle conclusioni, e per l'effetto si deve, dunque, pervenire alla condanna delle resistenti sig.re e Controparte_1 CP_2 CP_3
quali eredi di e in proporzione rispetto alle
[...] Persona_1
rispettive quote ereditarie (cfr. art. 752 c.c.), a corrispondere ai sig.ri e la somma di euro 163.264,85 Parte_1 Parte_2
cadauno, oltre interessi ex art. 1714 c.c. a far data dal 26 marzo
2014, giorno del decesso della mandante, sig.ra Parte_3
sino all'effettivo soddisfo.
Tale somma, in particolare, risulta costituita:
- dall'importo di euro 1.341.450,00, ottenuto dal sig. Persona_1
per le vendite da questo effettuate nell'esercizio del mandato (cfr. sopra);
- dalla detrazione, al succitato importo, dell'ammontare di euro
851.655,41, riconosciuto dai ricorrenti a titolo di spese effettivamente sostenute dal sig. nell'esercizio del Persona_1
mandato (cfr. comparsa conclusionale nell'interesse di Pt_1
p. 10);
[...] Parte_2
- dalla attribuzione della quota di 1/3 della somma così ottenuta
(euro 489.794,56) a ciascun erede della sig.ra Parte_3
tenuto conto dell'impossibilità, in difetto di una chiara definizione
13 della consistenza dell'intero asse ereditario e sulla scorta del mero testo del testamento olografo della sig.ra (cfr. doc. 9 Parte_3
fascicolo di parte ricorrente) di qualificare le disposizioni testamentarie di quest'ultima alla stregua di istituzioni ex re certa a norma dell'art. 588 c.c. (cfr. seconda comparsa conclusionale per i resistenti, p. 7) e della conseguente necessità di far riferimento per la ripartizione delle somme in oggetto, in assenza di un'apposita previsione testamentaria, ai criteri dettati in materia di successione legittima.
All'opposto, contrariamente a quanto richiesto da parte ricorrente, non può essere incluso nel calcolo delle somme spettanti ai ricorrenti l'importo di euro 265.000,00, corrispondente al valore del mutuo ipotecario stipulato in data 21-12-2007 dal sig. Pt_2
garantito dai sig.ri e (cfr.
[...] Persona_1 Parte_3
doc. 4 fascicolo di parte resistente).
A tal proposito, mette conto osservare che:
- parte resistente ha allegato che le rate del mutuo sarebbero state pagate con il prezzo delle compravendite poste in essere dal sig. ell'esercizio del mandato;
Persona_1
- tale ricostruzione è stata superata nella sentenza non definitiva resa nel presente giudizio (“non si può ritenere dimostrata in atti
l'allegazione di parte resistente ai sensi della quale “il prezzo delle compravendite fu usato, come convenuto nella transazione di giugno 2010, per pagare le rate di mutuo maturate fino a quella data
(..) stante l'assenza di elementi probatori idonei in tal senso”);
- parte resistente, contraddittoriamente con quanto sopra, ha allegato che le rate del mutuo sarebbero state pagate con i prelievi sul conto corrente n. 19425 alimentato esclusivamente dal sig.
14 (cfr. sentenza non definitiva: “a fronte della Persona_1
contraddittorietà di tale asserzione con l'ulteriore assunto (sempre di parte resistente) secondo il quale il sig. avrebbe Persona_1
pagato le rate del mutuo (non con i prezzi delle vendite, ma) con i prelievi sul conto corrente n. 19425 alimentato esclusivamente dal medesimo”);
- tale ultima ricostruzione è stata avversata da parte ricorrente, la quale, a controprova, ha depositato PEC del 21-12-2020 (cfr. doc.
13 fascicolo di parte ricorrente) dimostrativa dell'alimentazione del conto corrente n. 19425 non soltanto da parte del sig. Per_1
ma anche con il prezzo della vendita (euro 920.000,00)
[...]
dell'immobile sito in Via Trento e pervenuto ai sigg.ri e Per_1
er successione dalla sig.ra Parte_2 Parte_3
Orbene, a prescindere dalla fondatezza o meno di quest'ultima argomentazione, volta ad attestare le varie fonti di alimentazione del conto corrente n. 19425 (da cui sono state prelevate le somme per l'estinzione del mutuo), non si può comunque mancare di rilevare come non sussista in atti alcuna prova idonea a dimostrare che il sig. abbia pagato gli importi delle rate del mutuo Persona_1
ipotecario con le somme da questo ricevute nell'esercizio del mandato.
In assenza di tale prova non può, dunque, ritenere sussistente alcun obbligo in capo al sig. di rendicontare le relative Persona_1
somme né, tantomeno, di rimettere le stesse alla mandante e agli eredi di questa.
In definitiva, le resistenti sig.re e Controparte_1 CP_2
quali eredi di e in proporzione Controparte_3 Persona_1
alle rispettive quote ereditarie, devono, dunque, essere condannate
15 a corrispondere ai sig.ri e a somma Parte_1 Parte_2
di euro 163.264,85 cadauno, oltre interessi ex art. 1714 c.c. a far data dal 26 marzo 2014, giorno del decesso della mandante, sig.ra sino all'effettivo soddisfo. Parte_3
4. Da ultimo, avuto riguardo alla richiesta di liquidazione del compenso promossa dagli eredi del sig. per Persona_1
l'attività di mandato da questo esplicata (cfr. memoria di parte resistente del 18-1-2025, p. 3: “il credito vantato da Persona_1
per il compenso ammonta a Euro 238.533,75, salva diversa liquidazione di giustizia. A tale somma vanno aggiunte le spese calcolate equitativamente in Euro 30.000,00”), non si può mancare di rilevare la tardività della proposizione della relativa domanda nel presente giudizio, in quanto proposta soltanto con la memoria del 7-
12-2024 e, quindi, ben oltre le preclusioni processuali previste per la proposizione di domande riconvenzionali.
Né, del resto, a giustificazione della condotta processuale dei resistenti può venire in rilievo l'allegazione di parte resistente, secondo la quale l'esigenza di proporre la domanda di pagamento del compenso sarebbe sorta esclusivamente a seguito della sentenza non definitiva resa nel presente giudizio (cfr. seconda comparsa conclusionale per i resistenti, p. 5), stante l'inidoneità delle sentenze non definitive a rimettere in termini le parti per la proposizione di conclusioni non rese all'esito della fase processuale antecedente alla loro pronuncia (cfr. Cassazione civile sez. I,
05/07/2000, n.8969: “Salvo che il giudice istruttore non abbia fatto uso del potere di rimettere le parti al collegio su una questione pregiudiziale o preliminare di merito (art. 187, secondo e terzo comma, c.p.c.) - ipotesi che con riguardo all'oggetto del presente
16 giudizio non viene in discussione -, vale il principio per cui il collegio deve decidere su tutte le domande ed eccezioni, definendo il giudizio (art. 277 c.p.c.). La scelta di emettere una decisione non definitiva è affidata alla discrezionalità del collegio stesso, ma presuppone che il giudice istruttore gli abbia rimesso la decisione sull'intera causa, ed in rapporto all'intera causa le parti debbono in ogni caso formulare le conclusioni (art. 189, primo comma, ultima parte, c.p.c.)”).
5. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di parte ricorrente rispetto all'ammontare richiesto, devono essere compensate per la quota di 2/5, mentre la restante quota di 3/5 deve essere posta a carico di parte resistente stante la soccombenza prevalente.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- condanna le resistenti sig.re e Controparte_1 CP_2
quali eredi di e in proporzione Controparte_3 Persona_1
alle rispettive quote ereditarie, a corrispondere ai sig.ri Pt_1
e la somma di euro 163.264,85 cadauno,
[...] Parte_2
oltre interessi ex art. 1714 c.c. a far data dal 26 marzo 2014 sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente volta ad ottenere il pagamento del compenso del mandatario;
- dichiara le spese di lite compensate per la quota di 2/5;
- pone a carico di parte resistente la restante quota di 3/5 delle spese di lite, che si liquida in euro 17.172,6 per compensi, euro
17 1.027,8 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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