Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025 da
1) E_
Nato a Milano (MI) il giorno 29 ottobre 1983 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Bergamo (BG) il giorno 27 marzo 1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nato a [...] il giorno 01 marzo 2018, cod. fisc. Per_1
, cittadino italiano;
, nato a [...] il [...], cod. C.F._3 Per_2
fisc. , cittadino italiano;
C.F._4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio pagina 1 di 10
1) La casa familiare, sita ad Arese (MI), in via Campo Gallo n. 62 e dalla quale la GNa Pt_2 si allontanerà entro e non oltre agosto il 31 agosto 2025, resta nella disponibilità del GN
[...]
, il quale come da accordi con la GNa ne diventerà pieno proprietario. E_ Parte_2
2) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione paritetica presso entrambi seppur con residenza anagrafica presso la madre, la quale ha già individuato una nuova abitazione da acquistare situata in zone limitrofe all'attuale casa familiare, in modo da garantire ai minori la continuità del loro ambiente sociale, scolastico ed educativo, preservando le loro abitudini e relazioni di riferimento.
2.1) In virtù della parità dei diritti e doveri nei confronti dei figli e nell'ambito della responsabilità genitoriale condivisa, essi genitori continueranno a prendere le decisioni di rilevante importanza per i figli relative a istruzione, educazione e salute in modo concordato, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, mentre per le questioni quotidiane e di ordinaria amministrazione ogni genitore potrà adottare autonomamente le decisioni nel periodo in cui i figli saranno affidati alla sua cura;
in caso di disaccordo su scelte straordinarie, sarà necessario rivolgersi al giudice competente per determinare l'interesse prevalente dei minori.
2.2) Con particolare attenzione alla delicatezza e alle esigenze proprie dell'età dei figli -di 5 e 6 anni-, età particolarmente sensibile alla stabilità affettiva e alla sicurezza, i genitori, nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con l'obiettivo primario di favorire una crescita sana, equilibrata e serena dei figli, si impegnano reciprocamente altresì a:
a) facilitare in ogni modo i rapporti tra i figlio e l'altro genitore, rendendo possibile una relazione serena e continua, che favorisca il benessere psicologico e affettivo dei minori;
b) coltivare un rapporto interpersonale basato sull'armonia e il rispetto reciproco, affinché le figure genitoriali, pur separate, possano integrarsi nel processo educativo e di crescita dei figli, con il riconoscimento che entrambe sono indispensabili per lo sviluppo equilibrato dei minori;
c) astenersi da qualsiasi comportamento denigratorio o sminuente nei confronti dell'altro genitore, evitando di influenzare negativamente la percezione dei figli;
al contrario, ogni genitore si impegna a valorizzare l'importanza e la validità dell'altro, aiutando i figli a comprendere la centralità di entrambe le figure nel loto sviluppo emotivo e affettivo;
d) non coinvolgere mai i figli in conflitti o tensioni tra i genitori, mantenendo un ambiente emotivamente sicuro e privo di stress per i minori;
e) condividere tempestivamente ogni informazione utile al benessere psicologico, educativo e sociale dei figli, come ad esempio quelle relative alla scuola, agli insegnanti, alle attività extra-curriculari, agli amici e a ogni altra informazione che possa favorire una crescita equilibrata e armoniosa;
f) in caso di emergenze che coinvolgano la salute o il benessere dei minori, contattarsi immediatamente, garantendo tempestività e collaborazione per il migliore interesse dei figli;
g) evitare di utilizzare i figli come messaggeri, mezzi di trasmissione di comunicazioni o oggetto di comunicazioni indirette tra i genitori, preservando la loro serenità e la loro autonomia emotiva;
h) evitare di esprimere rabbia, sarcasmo o atteggiamenti irriverenti in presenza di figli, specialmente durante i momenti di transizione tra una casa e l'altra, al fine di non creare tensioni o disagi psicologici inutili. pagina 2 di 10 3) Previa valutazione ponderata delle soluzioni idonee a garantirne il benessere psicofisico dei figli, i genitori, salvo eventuali diversi e più opportuni accordi futuri, hanno stabilito un sistema di frequentazione paritetico, così articolato:
- dall'uscita da scuola del lunedì fino al mercoledì mattina, i figli resteranno con il genitore che non li ha avuti con sé nel fine settimana precedente, il quale provvederà ad accompagnarli a scuola o a casa dell'altro genitore qualora non ci siano lezioni il mercoledì mattina;
- dall'uscita da scuola del mercoledì fino al venerdì mattina, i figli resteranno con il genitore che li ha tenuti nel precedente weekend, il quale, a sua volta, si occuperà di accompagnarli a scuola o a casa dell'altro genitore, se necessario, il venerdì mattina;
- dal venerdì pomeriggio fino alla sera della domenica, i figli trascorreranno il fine settimana con il genitore che li ha avuti in affidamento nella prima parte della settimana.
In particolare qualora il fine settimana sia di competenza del padre, il rientro dei minori presso l'abitazione materna avverrà nella serata della domenica, mentre qualora il fine settimana sia di competenza della madre, il rientro dei minori presso l'abitazione paterna avverrà nel pomeriggio del lunedì.
3.1) Ogni modifica o implementazione a quanto stabilito dovrà essere concordata in via consensuale dai genitori, tenendo conto esclusivamente dell'interesse prioritario dei minori.
3.2) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in assenza di diversi accordi, durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno il giorno del 25 dicembre con entrambi i genitori, secondo la seguente modalità a rotazione annuale:
- i minori resteranno con la madre dal pomeriggio del 24 dicembre fino alle ore 16:00 del 25 dicembre e, successivamente, con il padre dalle ore 16:00 del 25 dicembre fino al 26 dicembre, con termine all'orario che sarà concordato di volta in volta;
- sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno la notte di San Silvestro con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro, iniziando dal 31 dicembre 2025 con la madre.
3.3) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in assenza di diversi accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il periodo comprendente la giornata di Pasqua.
3.4) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i genitori, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
3.5) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono i figli in qualche modo protagonisti, i minori staranno con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno dei figli, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri dei figli e secondo accordi che saranno raggiunti di pagina 3 di 10 anno in anno.
3.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
3.7) Le parti concordano che, in caso di impedimento temporaneo a occuparsi direttamente dei figli minori, ciascun genitore si impegna a preferire l'altro genitore, ove disponibile, prima di affidare i minori a terzi o a familiari, ma qualora il genitore temporaneamente non collocatario non possa sostituire l'altro, le spese per l'eventuale babysitter necessaria a coprire l'esigenza imprevista resteranno integralmente a carico del genitore temporaneamente collocatario.
Tuttavia, resta inteso che, in caso di malattia del genitore temporaneamente collocatario o dei minori, ovvero in presenza di eventi straordinari (quali lockdown, scioperi generali, ecc.), se l'altro genitore non potrà farsi carico della cura dei figli e non vi siano alternative gratuite disponibili, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in misura paritaria (50% ciascuno).
4) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con i figli, chiamando anche sul telefono dell'altro genitore -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute dei minori- nonché sarà consentito ai bambini di telefonare all'altro genitore quando lo desiderano.
7) Considerata la tenera età dei figli, rispettivamente di anni 5 e 6, le parti convengono, al fine di tutelare il benessere psicologico dei minori e consentire loro un adeguato adattamento ai nuovi assetti familiari, l'eventuale nuovo partner di ciascun genitore potrà essere introdotto nella vita dei minori non prima del decorso di un periodo di due anni.
Trascorso tale suddetto termine, l'inserimento dovrà avvenire comunque in maniera graduale e con modalità idonee a garantire la serenità dei minori, previo avviso all'altro genitore al fine di adottare ogni cautela necessaria affinché i figli comprendano che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto nei loro confronti resterà immutato. Durante i due anni precedenti l'introduzione formale di un eventuale partner, qualora uno dei genitori intraprenda una nuova relazione, il nuovo partner non dovrà essere presentato ai minori come tale e, in loro presenza, dovranno essere evitati atteggiamenti che possano indurre nei bambini la percezione di un legame sentimentale, quali effusioni, nomignoli o altre manifestazioni affettive esplicite.
8) I genitori, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
9) I genitori si impegnano a sostenere le spese ordinarie dei figli mediante due modalità alternative: con pagamento diretto o con suddivisione paritaria (50%), secondo i criteri dettagliati per ciascuna voce di spesa ordinaria, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
pagina 4 di 10 - mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, con facoltà per ciascun genitore di proporre all'altro l'acquisto congiunto di capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- spese per l'alloggio: ognuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
10) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
10.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte anche dal Tribunale di
Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di pagina 5 di 10 manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. pagina 6 di 10 In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori.
10.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa concordata oppure obbligatoria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
10.4) Il genitore che anticipa le spese da dividere è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, inviando la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, e avrà diritto al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta salvo diversi accordi.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
11) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa.
12) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
13) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti durante la convivenza, le parti dichiarano quanto segue.
A) La rate del mutuo gravante sulla già casa familiare con scadenza a decorrere dal 1 marzo 2025, saranno corrisposte integralmente dal GN , il quale rinuncia a qualsiasi azione di E_ rivalsa nei confronti della GNa a condizione che la stessa come da accordi gli ceda la Parte_2 di lei quota di proprietà della casa familiare.
B) Le parti convengono che gli oneri relativi alle spese straordinarie della casa familiare, non ancora corrisposti dalla GNa resteranno integralmente a carico del GN , Parte_2 E_ mentre le spese condominiali ordinarie maturate sino al mese di febbraio 2025, incluse eventuali quote arretrate riferite a tale periodo, saranno invece suddivise in parti uguali tra le parti, nella misura del
50% ciascuno.
C) Con riferimento alla casa familiare, sita ad Arese (MI), in via Campo Gallo n. 62 di proprietà di entrambi i genitori, costituita da appartamento e box, rappresentati al NCEU del comune di rispettivamente al Foglio 6, particella 966, sub 20, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, superficie catastale tot. m2 117, rendita catastale € 721,75, indirizzo via Campo Gallo n. 62 scala B
pagina 7 di 10 piano 1-S1 (appartamento) e Foglio 6, particella 967, sub 5, categoria C/6, classe 6, consistenza m213, superficie catastale tot. m2 15, rendita catastale € 44,31, indirizzo via Campo Gallo n. 20 piano S1
(box), la GNa si impegna a cedere al GN , che accetta, la di lei Parte_2 E_ quota di proprietà -pari al 32,25%- dei suddetti immobili adibiti a casa familiare, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117
c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
A titolo di corrispettivo per la cessione della quota di proprietà dell'immobile, il GN E_
, all'atto del rogito notarile avente ad oggetto il suddetto trasferimento, si obbliga a
[...] corrispondere alla GNa la somma di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), che verrà Parte_2 versata in un'unica soluzione nel medesimo contesto, nonché il GN assumerà a E_ proprio esclusivo carico il mutuo attualmente gravante sulla casa familiare, con effetto liberatorio nei confronti della GNa la quale, per effetto del predetto accollo, resterà definitivamente Parte_2 esonerata da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito mutuante.
Il trasferimento, da parte della GNa della propria quota di diritto di proprietà sugli Parte_2 immobili sopra indicati in favore del GN dovrà avvenire entro il termine di due mesi E_ dalla data di pubblicazione della sentenza di regolamentazione dei diritti dei figli minori e le spese notarili relative al suddetto atto di trasferimento saranno integralmente a carico del GN E_
[...]
Resta bene inteso e concordato che l'impegno del GN ad acquistare la quota di E_ proprietà della GNa relativa alla ex casa familiare è subordinato alla condizione che Parte_2
l'istituto di credito mutuante deliberi favorevolmente sulla sua richiesta di accollo del mutuo gravante sull'immobile, con effetto liberatorio per la GNa In alternativa, detto impegno resta Parte_2 condizionato alla concessione, da parte di un istituto bancario, di un nuovo mutuo in favore del GN
, di importo sufficiente a consentire l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario in E_ essere, con conseguente liberazione definitiva della GNa da ogni obbligazione nei Parte_2 confronti dell'ente mutuante. Qualora il GN non ottenga l'accollo del mutuo con effetto liberatorio per la GNa E_
l'immobile sarà posto in vendita a decorrere dal mese di giugno 2025. Parte_2
D) Le parti convengono che il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare sarà utilizzato esclusivamente dal GN , il quale si impegna a compiere ogni E_ attività necessaria per ottenerne l'intestazione esclusiva a proprio nome.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 8 di 10 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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