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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1308/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/07/1954, con l'Avv. MAGAGNA MARCO e l'Avv. SAPELLI MASSIMO;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
01/01/1955, con l'Avv. MAGAGNA MARCO e l'Avv. SAPELLI MASSIMO;
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) I coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi Parte_2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Il signor da atto di aver CP_1
già lasciato la casa coniugale sita in Alessandria alla Via Tortona n. 86 trasferendo altrove la
1 propria residenza, nonché di aver già regolato tra loro ogni aspetto afferente i beni mobili, gli arredi
e gli effetti personali ivi presenti;
3) il signor verserà alla signora tramite accredito CP_1 Pt_1
su c/c già al predetto conosciuto, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di mantenimento pari ad € 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, tale somma verrà aumentata ad € 600,00 non appena terminerà la procedura di pignoramento in oggi esistente sulla pensione di esso signor;
4) i coniugi dichiarano, con le condizioni Controparte_1 Parte_2
di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e, pertanto, di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre a quanto sopra pattuito); 5) i coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio e/o Parte_2 rinnovo di documento valido per l'espatrio”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 19 gennaio 1980 in Catania (CT), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Alessandria due figli: in data 25 aprile 1987 e in data 8 Persona_1 Persona_2
giugno 1980, entrambi economicamente indipendenti.
Le parti rappresentavano che la convivenza risultava ormai da tempo intollerabile e non vi erano più possibilità di ricostituire l'unità coniugale;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
2 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
che avevano contratto matrimonio in Catania (CT), in data 19 gennaio 1980 (Anno 1980 Parte
II Serie A N. 215);
dà atto che il Sig. dichiara di aver già lasciato la casa coniugale sita in Alessandria alla Via CP_1
Tortona n. 86 trasferendo altrove la propria residenza, nonché di aver già regolato tra loro ogni aspetto afferente ai beni mobili, agli arredi e agli effetti personali ivi presenti;
dispone che il Sig. versi alla Sig.ra tramite accredito su c/c già al predetto CP_1 Pt_1 conosciuto, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di mantenimento pari ad € 500,00
(cinquecento/00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, tale somma verrà aumentata ad € 600,00 non appena terminerà la procedura di pignoramento in oggi esistente sulla pensione di esso Sig. CP_1
dà atto che i coniugi dichiarano, con le condizioni di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e, pertanto, di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre a quanto sopra pattuito);
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1308/2025, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/07/1954, con l'Avv. MAGAGNA MARCO e l'Avv. SAPELLI MASSIMO;
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
01/01/1955, con l'Avv. MAGAGNA MARCO e l'Avv. SAPELLI MASSIMO;
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) I coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi Parte_2
reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Il signor da atto di aver CP_1
già lasciato la casa coniugale sita in Alessandria alla Via Tortona n. 86 trasferendo altrove la
1 propria residenza, nonché di aver già regolato tra loro ogni aspetto afferente i beni mobili, gli arredi
e gli effetti personali ivi presenti;
3) il signor verserà alla signora tramite accredito CP_1 Pt_1
su c/c già al predetto conosciuto, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di mantenimento pari ad € 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, tale somma verrà aumentata ad € 600,00 non appena terminerà la procedura di pignoramento in oggi esistente sulla pensione di esso signor;
4) i coniugi dichiarano, con le condizioni Controparte_1 Parte_2
di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e, pertanto, di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre a quanto sopra pattuito); 5) i coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio e/o Parte_2 rinnovo di documento valido per l'espatrio”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2025, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 19 gennaio 1980 in Catania (CT), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Alessandria due figli: in data 25 aprile 1987 e in data 8 Persona_1 Persona_2
giugno 1980, entrambi economicamente indipendenti.
Le parti rappresentavano che la convivenza risultava ormai da tempo intollerabile e non vi erano più possibilità di ricostituire l'unità coniugale;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
2 contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
che avevano contratto matrimonio in Catania (CT), in data 19 gennaio 1980 (Anno 1980 Parte
II Serie A N. 215);
dà atto che il Sig. dichiara di aver già lasciato la casa coniugale sita in Alessandria alla Via CP_1
Tortona n. 86 trasferendo altrove la propria residenza, nonché di aver già regolato tra loro ogni aspetto afferente ai beni mobili, agli arredi e agli effetti personali ivi presenti;
dispone che il Sig. versi alla Sig.ra tramite accredito su c/c già al predetto CP_1 Pt_1 conosciuto, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di mantenimento pari ad € 500,00
(cinquecento/00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, tale somma verrà aumentata ad € 600,00 non appena terminerà la procedura di pignoramento in oggi esistente sulla pensione di esso Sig. CP_1
dà atto che i coniugi dichiarano, con le condizioni di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e, pertanto, di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre a quanto sopra pattuito);
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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