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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3667/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art 189 cpc all'udienza in trattazione scritta del 26/2/25, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANCARLO BIGI ( del Foro di CodiceFiscale_2
Pescara, elettivamente domiciliato in via Venezia N. 7 presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n 14, subentrata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' Controparte_2
per effetto del Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella
[...]
Legge n 225 del 1.12.2016 , giusta procura speciale del dott Notaio in Persona_1
Roma, Repertorio n 42.904, raccolta n 24.402, del 05.07.2017, con il patrocinio dell'Avv.
Daniele Di Iorio, CF , elettivamente domiciliato in Via Galleria C.F._3
Karol Wojtyla 24 San Giovanni Teatino presso il difensore(
Email_1
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento n. 08320239002576267000 emessa dall' di Pescara, notificata al ricorrente in data Controparte_3
03.10.2023, per l'importo complessivo di € 41.546,09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. presentato dinanzi a questo Tribunale,
[...]
si opponeva alla intimazione di pagamento n. 08320239002576267000 emessa Pt_1 dall' di Pescara, notificata al ricorrente in data Controparte_3
03.10.2023, per l'importo complessivo di € 41.546,09.
Esponeva che in particolare, l'intimazione è riferita alle seguenti cartelle esattoriali:
n. 08320050009248751000 per € 3.898,54 notificata il 03.09.2005 (recupero multe e ammende – Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti);
- n. 08320080002970586000 per € 376,71 notificata il 10.09.2008 (cassa depositi e prestiti cassa ammende, interessi – Tribunale di Chieti Ufficio recupero crediti);
- n. 08320090003873982000 per € 1.828,17 notificata il 25.08.2009 (spese processuali –
Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti);
n. 08320110003852116000 per € 35.217,93 notificata il 09.05.2011 (Sanzione amministrativa, Maggiorazione ritardato pagamento – ). Controparte_4
Eccepiva anzitutto l'opponente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. Sul punto rilevava che costituisce onere dell' Controparte_5
e/o dell'ente creditore allegare e documentare di avere provveduto alla rituale
[...]
notificazione delle cartelle esattoriali i cui crediti sono contestati nella presente sede. Si rilevava, a tal riguardo, che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
(Cass. Sez Unite n. 16412/2007). Richiamava in proposito anche Cassazione a Sezioni
Unite, sentenza n. 5791 del 4.3.2008.
In secondo luogo eccepiva che i crediti portati dall'intimazione di pagamento sarebbero tutti estinti per intervenuta prescrizione quinquennale: è infatti noto che ai crediti derivanti pagina 2 di 11 da importi dovuti per sanzioni amministrative, multe e ammende, deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni. Evidenziava peraltro preliminarmente che, per l'odierno opponente, risulta dubbia la natura dei crediti di cui l' richiede il pagamento con CP_6
l'atto di intimazione, attesa l'insufficienza descrittiva delle singole voci di ciascuna cartella.
Ciò posto, rilevava che ai crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione opposto sembra doversi applicare il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella.
Ove anche vi fosse stata l'effettiva notifica delle cartelle riportate nell'intimazione di pagamento opposta (circostanza di cui l' è tenuta a fornire la prova nel presente CP_6
giudizio), il termine quinquennale risulterebbe ampiamente spirato in una data antecedente rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento (astrattamente idonea ad interromperne il decorso), rispettivamente in data 03.09.2010; 10.09.2013; 25.08.2014; 09.05.2016.
Al riguardo, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), nel caso di specie insussistente non essendone fatta menzione alcuna all'interno dell'atto di intimazione, riportante le specifiche dei singoli crediti.
Nel caso di specie, con riferimento ai crediti derivanti da multe e ammende, nonché sanzioni amministrative e, segnatamente, quelli relativi alle cartelle n.
08320050009248751000 per € 3.898,54 notificata il 03.09.2005 derivante da recupero multe e ammende – Ruolo emesso dal Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti;
n.
08320080002970586000 per € 376,71 notificata il 10.09.2008 derivante da cassa depositi e prestiti-cassa ammende, interessi – Ruolo emesso da Tribunale di Chieti Ufficio recupero crediti;
n. 08320110003852116000 per € 35.217,93 notificata il 09.05.2011 derivante da
Sanzione amministrativa e Maggiorazione ritardato pagamento – Ruolo emesso dalla
, è indubbia l'applicabilità del termine di prescrizione di cinque anni. Controparte_4
Parimenti, risulta l'applicabilità del medesimo termine per la cartella n.
08320090003873982000 per € 1.828,17 notificata il 25.08.2009 derivante da spese processuali – Ruolo emesso dal Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti, in quanto non
è stata ulteriormente specificata la natura del relativo credito, con grave violazione del pagina 3 di 11 diritto di difesa dell'odierno opponente.
Ad ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover applicare l'ordinaria prescrizione decennale a talune delle prefate cartelle, i crediti di cui alle medesime risulterebbero parimenti prescritti, rispettivamente nel 2015, 2018, 2019 e 2021, non risultando atti interruttivi dei termini di prescrizione, antecedenti rispetto al provvedimento impugnato, notificato solo in data 03.10.2023.
In particolare, si evidenziava la chiara riconducibilità della cartella n.
08320110003852116000 (per € 35.217,93 notificata il 09.05.2011 – Ruolo emesso da
) nell'alveo della disciplina di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. Controparte_4
689 (Legge di depenalizzazioneSanzioni amministrative) la quale, all'art. 28, prevede espressamente che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, precisando al secondo comma che “l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”. Ciò posto, l'intimazione di pagamento oggetto della opposizione deve essere qualificata illegittima, in quanto posta in essere con riferimento a crediti già estinti per maturata prescrizione quinquiennale.
L'intimazione di pagamento opposta sarebbe da qualificarsi illegittima anche in ragione del grave vizio di motivazione, nonché per l'assenza dei requisiti minimi posti dalla legge.
Infatti, la sezione relativa al “dettaglio del debito” è del tutto insufficiente a dare contezza al debitore, in maniera specifica, della natura dei crediti di cui si richiede il pagamento, con conseguente grave violazione del diritto di difesa.
Altro motivo di contestazione delle cartelle impugnate consiste nella dedotta omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Si rammenta che un tale onere dell'
[...]
è obbligatorio per legge ed integra un ulteriore e distinto difetto Controparte_1
di motivazione. Un tale assunto è confortato da autorevole giurisprudenza secondo la quale la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi rende nulla l'intimazione di pagamento.
Sosteneva invece la parte opposta la violazione del principio del ne bis in idem. Ciò in quanto controparte aveva già proceduto ad impugnare le medesime cartelle di pagamento pagina 4 di 11 oggetto di impugnazione odierna mediante l'intimazione di pagamento n.
08320229000535342 notificata in data 19.04.2022 dinanzi al Tribunale di Pescara nel procedimento n. RG. 1785/2022 ancora in fase di definizione.
Rilevava inoltre l'inammissibilità della opposizione in base al principio rinvenibile in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione ove si specifica che in materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta…” (Cass sez V del 11.11.2016 nr 23046 ed in particolare ordinanza n. 1901/20 della Corte di Cassazione sesta sezione civile). Pertanto sarebbe da ritenere l'inammissibilità di ogni impugnativa nella quale non siano indicati vizi specifici relativi all'atto che si impugna.
In ogni caso, nel merito, deduceva l'opposta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infatti in data 20.09.2012 l' provvedeva alla notifica di Controparte_7
quattro intimazioni di pagamento nella specie la n. 08320129005629201 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320050009248751000), n. 08320129005629302 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320080002970586000), n. 08320129005629403 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320090003873982000), n. 08320129005629706 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320110003852116000). In data 25.09.2013 venivano altresì notificati gli avvisi di intimazione n. 08320139008861839 (riferita alla cartella n.
08320050009248751000), n. 08320139008861940 (riferita alla cartella n.
08320090003873982000), n. 08320139008862142 (riferita alla cartella n.
08320110003852116000).Ancora in data 24.04.2017 e in data 25.01.2018 venivano notificati gli avvisi di intimazione n. 08320179001074835 (riferito alla cartella n.
08320080002970586000) e n. 08320189000407137 (riferito alle cartelle n.
08320050009248751, n. 08320090003873982, n. 08320110003852116).
pagina 5 di 11 Come chiaramente dimostrato dalla sequenza temporale delle notifiche degli atti successivi alle cartelle di pagamento il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto più volte dapprima con le intimazioni del 2012 e del 2013 ed infine con quelle del 2017 e 2018 nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative e del termine decennale previsto per il recupero delle spese processuali di cui alla sola cartella n.
08320090003873982000.
Infine, evidenziava che in data 30.04.2019 l' presentava presso gli sportelli di Pt_1
una istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. Controparte_7
rottamazione ter) relativa a diverse cartelle di pagamento tra cui le cartelle
08320050009248751000, n. 08320090003873982000 e n. 08320110003852116000 oggetto di causa. Inoltre successivamente il contribuente ha anche provveduto ad alcuni pagamenti sulla cartella n. 08320090003873982000 dei quali si produceva quietanza.
Dunque, avendo il ricorrente proceduto per le cartelle suddette all'integrale ricognizione del debito e tramite l'istanza di rateazione e definizione agevolata proceduto ad interrompere nuovamente i termini prescrizionali, andrebbe applicato l'art 2944 cod civ.
Sulla presunta mancata indicazione del calcolo degli interessi si rilevava che l'eccezione formulata è priva di pregio nonché infondata in fatto ed in diritto pertanto dovrà necessariamente essere rigettata. Infatti nella intimazione impugnata e in tutti gli atti che la precedono risulterebbe espressamente riportato che il tasso di interessi è quello legale vigente, ovvero, quello previsto dall'art. 1284 c.c. in ragione d'anno, in base alle aliquote determinate con Decreto del Ministero dell'Economia, emesso annualmente.
La causa è pervenuta in decisione senza alcuna istruttoria alla luce della natura documentale della controversia.
In sede di decisione va rilevato quanto segue.
Le ragioni di inammissibilità non risultano condivisibili tenendo presente quanto segue. Vi
è preliminarmente da precisare che – diversamente da quanto ex adverso sostenuto - secondo Corte di Cassazione ordinanza 17/6/24 n 16743 anche in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento pagina 6 di 11 presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Nel richiamare propri precedenti sul punto (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass.
1230/2020), i giudici di legittimità hanno spiegato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente,
l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In relazione alla prescrizione maturata tra la cartella e il primo avviso d'intimazione per la Cassazione la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva. Nel caso all'attenzione della Corte il contribuente impugnava un (secondo) avviso di intimazione, emesso dall'agente della riscossione, eccependo che diverse cartelle di pagamento, sottese all'avviso, fossero prescritte alla data in cui era stato notificato un primo avviso di intimazione. Il giudice d'appello rigettava l'impugnativa del contribuente sostenendo che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, non sarebbero prescritti. In particolare, secondo il giudice d'appello: non poteva farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle;
non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non era stato impugnato il primo avviso di intimazione. La Corte di Cassazione nel decidere il caso accogliendo il ricorso del contribuente ha evidenziato alcuni principi importanti. In particolare, confermava la correttezza dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle. Chiariva invece che, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata –
pagina 7 di 11 peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cass. S.U. 17.11.2016, n.
23397) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. 11.02.2015, n. 2616; si vedano, altresì, Cass. 2.11. 2017, n. 26129; Cass. 21.01.2020, n. 1230). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue, secondo la
Cassazione che il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.; l'eccezione di prescrizione, pertanto, era stata correttamente proposta in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.
Tenuto conto di questi principi, le argomentazioni di inammissibilità della eccezione di prescrizione in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento devono essere rigettate.
Invero, la dedotta prescrizione nel nostro caso non si riferisce all'ipotesi di prescrizione maturata prima della emanazione della cartella.
Per gli stessi motivi va respinta l'eccezione del ne bis in idem, sebbene debba prendersi atto che all'esito dei giudizi di opposizione avverso le varie intimazioni vi possa essere conflitto di giudicati.
Quanto ai termini di prescrizione applicabili, per completezza va rammentato che la
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina "la irretrattabilità del credito ma non...anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale…qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria", condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019). In altri termini, la prescrizione da pagina 8 di 11 applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione. Invece con ordinanza n. 24106 del
27/09/2019 la Cassazione si è discostata dalla costante giurisprudenza per i crediti tributari, affermando che si possa dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito fiscale (imposta locale, sanzione tributaria ecc.) e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione. Ebbene, si reputa di dover aderire al primo orientamento, più favorevole al contribuente, confermato tra l'altro da Cassazione con la menzionata ordinanza n 16743 del 17/6/24 che si armonizza con principi dell'ordinamento in tema di prescrizione ( 2945 cod civ ). Si deve dunque convenire con parte attrice circa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai debiti derivanti da multe e ammende, nonché sanzioni amministrative
Diversamente per la cartelle emesse per il recupero spese processuali il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.
Nei fatti risulta inutile affrontare il problema della interruzione dei termini di prescrizione per le cartelle che, secondo quanto eccepito in comparsa di costituzione, avrebbero costituito oggetto di richiesta di definizione agevolata. A tal proposito va evidenziato che la parte ricorrente ha sul punto dedotto che sarebbe priva di pregio l'eccezione di controparte relativa alla presunta adesione dell' alla definizione agevolata per le Pt_1 cartelle sottese all'intimazione impugnata in quanto l'elenco allegato all'istanza prodotta da controparte, riporterebbe i riferimenti delle cartelle/atti di intimazione, con esclusivo riferimento a quelli per cui era possibile accedere alla definizione agevolata e non quelli per i quali è stata effettivamente richiesta. Pertanto, non costituisce in alcun modo una ricognizione di debito, atteso che non sono state allegate/specificate espressamente le cartelle cui la definizione agevolata si riferisce. Per ciò che concerne l'allegato n. 8 di controparte, si rileva che le quietanze di pagamento di alcune rate, relative alla sola cartella di pagamento n. 08320090003873982000, comportano l'erroneità dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento, atteso che l'agente della riscossione ha inteso agire per pagina 9 di 11 l'intero credito, senza prendere in debita considerazione e, pertanto, sottrarre dal totale, gli importi già pagati dal sig. , per complessivi € 232,22 (€137,99 + € 1,90 + € 92,33). Pt_1
Inoltre, si rileva che la sottoscrizione del modulo comporta solo l'impegno alla rinuncia ai giudizi già pendenti alla data della sottoscrizione della definizione agevolata (30.04.2019) e non anche la rinuncia al diritto di impugnare atti successivi per vizi propri e/o per far valere l'estinzione del credito nelle more intervenuta per maturata prescrizione. Con Ebbene, diversamente da quanto prospettato dal ttorre, vi è da dire che dalla produzione documentale di parte resistente ( doc 7 ) si evince la proposizione da parte dell' della Pt_1
richiesta di definizione agevolata, richiesta che risulta correlata ad un preciso prospetto, esplicitamente richiamato quale parte integrante della domanda per cui non sembra che possa revocarsi in dubbio la ricognizione in relazione alle cartelle appunto richiamate, tra cui, per quanto qui d'interesse, le cartelle 08320050009248751000 e
08320110003852116000. Si aggiunga che con l'allegato 8 è stato anche provato il pagamento, successivamente all'istanza di rateizzazione, in data 31/7/19 di un rateo relativo alle debenze di cui alla cartella 08320090003873982000.
Relativamente alla residua cartella esattoriale 8320080002970586000 per € 376,71 notificata il 10.09.2008 (cassa depositi e prestiticassa ammende, interessi – Tribunale di
Chieti Ufficio recupero crediti) a titolo di recupero crediti relativi all'anno di riferimento del debito 2008, vi è da dire che la dedotta interruzione della prescrizione non risulta provata dalla confusa e poco chiara documentazione prodotta da parte convenuta per cui va preso atto dell'avvenuto decorso del termine decennale.
Alla luce di quanto sopra, si perviene ad un accoglimento parziale dell'opposizione all'intimazione, limitata alla parte relativa alla ultima menzionata cartella.
Quanto alle spese, si apprezza la opportunità di compensazione in presenza di accoglimento seppure limitato delle doglianze di parte opponente, tenuto conto anche del mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione limitatamente alla parte della intimazione di pagamento riguardante la cartella esattoriale 8320080002970586000 dichiarando detta parte non dovuta.
Compensa le spese.
Pescara, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3667/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art 189 cpc all'udienza in trattazione scritta del 26/2/25, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANCARLO BIGI ( del Foro di CodiceFiscale_2
Pescara, elettivamente domiciliato in via Venezia N. 7 presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n 14, subentrata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' Controparte_2
per effetto del Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella
[...]
Legge n 225 del 1.12.2016 , giusta procura speciale del dott Notaio in Persona_1
Roma, Repertorio n 42.904, raccolta n 24.402, del 05.07.2017, con il patrocinio dell'Avv.
Daniele Di Iorio, CF , elettivamente domiciliato in Via Galleria C.F._3
Karol Wojtyla 24 San Giovanni Teatino presso il difensore(
Email_1
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento n. 08320239002576267000 emessa dall' di Pescara, notificata al ricorrente in data Controparte_3
03.10.2023, per l'importo complessivo di € 41.546,09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. presentato dinanzi a questo Tribunale,
[...]
si opponeva alla intimazione di pagamento n. 08320239002576267000 emessa Pt_1 dall' di Pescara, notificata al ricorrente in data Controparte_3
03.10.2023, per l'importo complessivo di € 41.546,09.
Esponeva che in particolare, l'intimazione è riferita alle seguenti cartelle esattoriali:
n. 08320050009248751000 per € 3.898,54 notificata il 03.09.2005 (recupero multe e ammende – Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti);
- n. 08320080002970586000 per € 376,71 notificata il 10.09.2008 (cassa depositi e prestiti cassa ammende, interessi – Tribunale di Chieti Ufficio recupero crediti);
- n. 08320090003873982000 per € 1.828,17 notificata il 25.08.2009 (spese processuali –
Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti);
n. 08320110003852116000 per € 35.217,93 notificata il 09.05.2011 (Sanzione amministrativa, Maggiorazione ritardato pagamento – ). Controparte_4
Eccepiva anzitutto l'opponente la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. Sul punto rilevava che costituisce onere dell' Controparte_5
e/o dell'ente creditore allegare e documentare di avere provveduto alla rituale
[...]
notificazione delle cartelle esattoriali i cui crediti sono contestati nella presente sede. Si rilevava, a tal riguardo, che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato
(Cass. Sez Unite n. 16412/2007). Richiamava in proposito anche Cassazione a Sezioni
Unite, sentenza n. 5791 del 4.3.2008.
In secondo luogo eccepiva che i crediti portati dall'intimazione di pagamento sarebbero tutti estinti per intervenuta prescrizione quinquennale: è infatti noto che ai crediti derivanti pagina 2 di 11 da importi dovuti per sanzioni amministrative, multe e ammende, deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni. Evidenziava peraltro preliminarmente che, per l'odierno opponente, risulta dubbia la natura dei crediti di cui l' richiede il pagamento con CP_6
l'atto di intimazione, attesa l'insufficienza descrittiva delle singole voci di ciascuna cartella.
Ciò posto, rilevava che ai crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione opposto sembra doversi applicare il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella.
Ove anche vi fosse stata l'effettiva notifica delle cartelle riportate nell'intimazione di pagamento opposta (circostanza di cui l' è tenuta a fornire la prova nel presente CP_6
giudizio), il termine quinquennale risulterebbe ampiamente spirato in una data antecedente rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento (astrattamente idonea ad interromperne il decorso), rispettivamente in data 03.09.2010; 10.09.2013; 25.08.2014; 09.05.2016.
Al riguardo, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), nel caso di specie insussistente non essendone fatta menzione alcuna all'interno dell'atto di intimazione, riportante le specifiche dei singoli crediti.
Nel caso di specie, con riferimento ai crediti derivanti da multe e ammende, nonché sanzioni amministrative e, segnatamente, quelli relativi alle cartelle n.
08320050009248751000 per € 3.898,54 notificata il 03.09.2005 derivante da recupero multe e ammende – Ruolo emesso dal Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti;
n.
08320080002970586000 per € 376,71 notificata il 10.09.2008 derivante da cassa depositi e prestiti-cassa ammende, interessi – Ruolo emesso da Tribunale di Chieti Ufficio recupero crediti;
n. 08320110003852116000 per € 35.217,93 notificata il 09.05.2011 derivante da
Sanzione amministrativa e Maggiorazione ritardato pagamento – Ruolo emesso dalla
, è indubbia l'applicabilità del termine di prescrizione di cinque anni. Controparte_4
Parimenti, risulta l'applicabilità del medesimo termine per la cartella n.
08320090003873982000 per € 1.828,17 notificata il 25.08.2009 derivante da spese processuali – Ruolo emesso dal Tribunale di Pescara Ufficio recupero crediti, in quanto non
è stata ulteriormente specificata la natura del relativo credito, con grave violazione del pagina 3 di 11 diritto di difesa dell'odierno opponente.
Ad ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover applicare l'ordinaria prescrizione decennale a talune delle prefate cartelle, i crediti di cui alle medesime risulterebbero parimenti prescritti, rispettivamente nel 2015, 2018, 2019 e 2021, non risultando atti interruttivi dei termini di prescrizione, antecedenti rispetto al provvedimento impugnato, notificato solo in data 03.10.2023.
In particolare, si evidenziava la chiara riconducibilità della cartella n.
08320110003852116000 (per € 35.217,93 notificata il 09.05.2011 – Ruolo emesso da
) nell'alveo della disciplina di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. Controparte_4
689 (Legge di depenalizzazioneSanzioni amministrative) la quale, all'art. 28, prevede espressamente che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, precisando al secondo comma che “l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”. Ciò posto, l'intimazione di pagamento oggetto della opposizione deve essere qualificata illegittima, in quanto posta in essere con riferimento a crediti già estinti per maturata prescrizione quinquiennale.
L'intimazione di pagamento opposta sarebbe da qualificarsi illegittima anche in ragione del grave vizio di motivazione, nonché per l'assenza dei requisiti minimi posti dalla legge.
Infatti, la sezione relativa al “dettaglio del debito” è del tutto insufficiente a dare contezza al debitore, in maniera specifica, della natura dei crediti di cui si richiede il pagamento, con conseguente grave violazione del diritto di difesa.
Altro motivo di contestazione delle cartelle impugnate consiste nella dedotta omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Si rammenta che un tale onere dell'
[...]
è obbligatorio per legge ed integra un ulteriore e distinto difetto Controparte_1
di motivazione. Un tale assunto è confortato da autorevole giurisprudenza secondo la quale la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi rende nulla l'intimazione di pagamento.
Sosteneva invece la parte opposta la violazione del principio del ne bis in idem. Ciò in quanto controparte aveva già proceduto ad impugnare le medesime cartelle di pagamento pagina 4 di 11 oggetto di impugnazione odierna mediante l'intimazione di pagamento n.
08320229000535342 notificata in data 19.04.2022 dinanzi al Tribunale di Pescara nel procedimento n. RG. 1785/2022 ancora in fase di definizione.
Rilevava inoltre l'inammissibilità della opposizione in base al principio rinvenibile in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione ove si specifica che in materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta…” (Cass sez V del 11.11.2016 nr 23046 ed in particolare ordinanza n. 1901/20 della Corte di Cassazione sesta sezione civile). Pertanto sarebbe da ritenere l'inammissibilità di ogni impugnativa nella quale non siano indicati vizi specifici relativi all'atto che si impugna.
In ogni caso, nel merito, deduceva l'opposta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infatti in data 20.09.2012 l' provvedeva alla notifica di Controparte_7
quattro intimazioni di pagamento nella specie la n. 08320129005629201 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320050009248751000), n. 08320129005629302 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320080002970586000), n. 08320129005629403 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320090003873982000), n. 08320129005629706 (riferita alla cartella di pagamento n. 08320110003852116000). In data 25.09.2013 venivano altresì notificati gli avvisi di intimazione n. 08320139008861839 (riferita alla cartella n.
08320050009248751000), n. 08320139008861940 (riferita alla cartella n.
08320090003873982000), n. 08320139008862142 (riferita alla cartella n.
08320110003852116000).Ancora in data 24.04.2017 e in data 25.01.2018 venivano notificati gli avvisi di intimazione n. 08320179001074835 (riferito alla cartella n.
08320080002970586000) e n. 08320189000407137 (riferito alle cartelle n.
08320050009248751, n. 08320090003873982, n. 08320110003852116).
pagina 5 di 11 Come chiaramente dimostrato dalla sequenza temporale delle notifiche degli atti successivi alle cartelle di pagamento il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto più volte dapprima con le intimazioni del 2012 e del 2013 ed infine con quelle del 2017 e 2018 nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative e del termine decennale previsto per il recupero delle spese processuali di cui alla sola cartella n.
08320090003873982000.
Infine, evidenziava che in data 30.04.2019 l' presentava presso gli sportelli di Pt_1
una istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. Controparte_7
rottamazione ter) relativa a diverse cartelle di pagamento tra cui le cartelle
08320050009248751000, n. 08320090003873982000 e n. 08320110003852116000 oggetto di causa. Inoltre successivamente il contribuente ha anche provveduto ad alcuni pagamenti sulla cartella n. 08320090003873982000 dei quali si produceva quietanza.
Dunque, avendo il ricorrente proceduto per le cartelle suddette all'integrale ricognizione del debito e tramite l'istanza di rateazione e definizione agevolata proceduto ad interrompere nuovamente i termini prescrizionali, andrebbe applicato l'art 2944 cod civ.
Sulla presunta mancata indicazione del calcolo degli interessi si rilevava che l'eccezione formulata è priva di pregio nonché infondata in fatto ed in diritto pertanto dovrà necessariamente essere rigettata. Infatti nella intimazione impugnata e in tutti gli atti che la precedono risulterebbe espressamente riportato che il tasso di interessi è quello legale vigente, ovvero, quello previsto dall'art. 1284 c.c. in ragione d'anno, in base alle aliquote determinate con Decreto del Ministero dell'Economia, emesso annualmente.
La causa è pervenuta in decisione senza alcuna istruttoria alla luce della natura documentale della controversia.
In sede di decisione va rilevato quanto segue.
Le ragioni di inammissibilità non risultano condivisibili tenendo presente quanto segue. Vi
è preliminarmente da precisare che – diversamente da quanto ex adverso sostenuto - secondo Corte di Cassazione ordinanza 17/6/24 n 16743 anche in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento pagina 6 di 11 presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Nel richiamare propri precedenti sul punto (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass.
1230/2020), i giudici di legittimità hanno spiegato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente,
l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In relazione alla prescrizione maturata tra la cartella e il primo avviso d'intimazione per la Cassazione la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva. Nel caso all'attenzione della Corte il contribuente impugnava un (secondo) avviso di intimazione, emesso dall'agente della riscossione, eccependo che diverse cartelle di pagamento, sottese all'avviso, fossero prescritte alla data in cui era stato notificato un primo avviso di intimazione. Il giudice d'appello rigettava l'impugnativa del contribuente sostenendo che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, non sarebbero prescritti. In particolare, secondo il giudice d'appello: non poteva farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle;
non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non era stato impugnato il primo avviso di intimazione. La Corte di Cassazione nel decidere il caso accogliendo il ricorso del contribuente ha evidenziato alcuni principi importanti. In particolare, confermava la correttezza dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle. Chiariva invece che, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata –
pagina 7 di 11 peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cass. S.U. 17.11.2016, n.
23397) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. 11.02.2015, n. 2616; si vedano, altresì, Cass. 2.11. 2017, n. 26129; Cass. 21.01.2020, n. 1230). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue, secondo la
Cassazione che il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.; l'eccezione di prescrizione, pertanto, era stata correttamente proposta in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.
Tenuto conto di questi principi, le argomentazioni di inammissibilità della eccezione di prescrizione in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento devono essere rigettate.
Invero, la dedotta prescrizione nel nostro caso non si riferisce all'ipotesi di prescrizione maturata prima della emanazione della cartella.
Per gli stessi motivi va respinta l'eccezione del ne bis in idem, sebbene debba prendersi atto che all'esito dei giudizi di opposizione avverso le varie intimazioni vi possa essere conflitto di giudicati.
Quanto ai termini di prescrizione applicabili, per completezza va rammentato che la
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina "la irretrattabilità del credito ma non...anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale…qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria", condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019). In altri termini, la prescrizione da pagina 8 di 11 applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione. Invece con ordinanza n. 24106 del
27/09/2019 la Cassazione si è discostata dalla costante giurisprudenza per i crediti tributari, affermando che si possa dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito fiscale (imposta locale, sanzione tributaria ecc.) e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione. Ebbene, si reputa di dover aderire al primo orientamento, più favorevole al contribuente, confermato tra l'altro da Cassazione con la menzionata ordinanza n 16743 del 17/6/24 che si armonizza con principi dell'ordinamento in tema di prescrizione ( 2945 cod civ ). Si deve dunque convenire con parte attrice circa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai debiti derivanti da multe e ammende, nonché sanzioni amministrative
Diversamente per la cartelle emesse per il recupero spese processuali il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.
Nei fatti risulta inutile affrontare il problema della interruzione dei termini di prescrizione per le cartelle che, secondo quanto eccepito in comparsa di costituzione, avrebbero costituito oggetto di richiesta di definizione agevolata. A tal proposito va evidenziato che la parte ricorrente ha sul punto dedotto che sarebbe priva di pregio l'eccezione di controparte relativa alla presunta adesione dell' alla definizione agevolata per le Pt_1 cartelle sottese all'intimazione impugnata in quanto l'elenco allegato all'istanza prodotta da controparte, riporterebbe i riferimenti delle cartelle/atti di intimazione, con esclusivo riferimento a quelli per cui era possibile accedere alla definizione agevolata e non quelli per i quali è stata effettivamente richiesta. Pertanto, non costituisce in alcun modo una ricognizione di debito, atteso che non sono state allegate/specificate espressamente le cartelle cui la definizione agevolata si riferisce. Per ciò che concerne l'allegato n. 8 di controparte, si rileva che le quietanze di pagamento di alcune rate, relative alla sola cartella di pagamento n. 08320090003873982000, comportano l'erroneità dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento, atteso che l'agente della riscossione ha inteso agire per pagina 9 di 11 l'intero credito, senza prendere in debita considerazione e, pertanto, sottrarre dal totale, gli importi già pagati dal sig. , per complessivi € 232,22 (€137,99 + € 1,90 + € 92,33). Pt_1
Inoltre, si rileva che la sottoscrizione del modulo comporta solo l'impegno alla rinuncia ai giudizi già pendenti alla data della sottoscrizione della definizione agevolata (30.04.2019) e non anche la rinuncia al diritto di impugnare atti successivi per vizi propri e/o per far valere l'estinzione del credito nelle more intervenuta per maturata prescrizione. Con Ebbene, diversamente da quanto prospettato dal ttorre, vi è da dire che dalla produzione documentale di parte resistente ( doc 7 ) si evince la proposizione da parte dell' della Pt_1
richiesta di definizione agevolata, richiesta che risulta correlata ad un preciso prospetto, esplicitamente richiamato quale parte integrante della domanda per cui non sembra che possa revocarsi in dubbio la ricognizione in relazione alle cartelle appunto richiamate, tra cui, per quanto qui d'interesse, le cartelle 08320050009248751000 e
08320110003852116000. Si aggiunga che con l'allegato 8 è stato anche provato il pagamento, successivamente all'istanza di rateizzazione, in data 31/7/19 di un rateo relativo alle debenze di cui alla cartella 08320090003873982000.
Relativamente alla residua cartella esattoriale 8320080002970586000 per € 376,71 notificata il 10.09.2008 (cassa depositi e prestiticassa ammende, interessi – Tribunale di
Chieti Ufficio recupero crediti) a titolo di recupero crediti relativi all'anno di riferimento del debito 2008, vi è da dire che la dedotta interruzione della prescrizione non risulta provata dalla confusa e poco chiara documentazione prodotta da parte convenuta per cui va preso atto dell'avvenuto decorso del termine decennale.
Alla luce di quanto sopra, si perviene ad un accoglimento parziale dell'opposizione all'intimazione, limitata alla parte relativa alla ultima menzionata cartella.
Quanto alle spese, si apprezza la opportunità di compensazione in presenza di accoglimento seppure limitato delle doglianze di parte opponente, tenuto conto anche del mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'opposizione limitatamente alla parte della intimazione di pagamento riguardante la cartella esattoriale 8320080002970586000 dichiarando detta parte non dovuta.
Compensa le spese.
Pescara, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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