Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 783 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. ST Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. PAVANI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
) con il patrocinio dell'Avv. PAVANI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: PE 1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , che risiederà stabilmente con la madre, con le seguenti precisazioni:
a) Entrambi i genitori conserveranno la responsabilità genitoriale sul figlio;
b) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione afferenti al figlio saranno adottate da entrambi pur se separatamente;
c) Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e che comunque comportino esborsi straordinari, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì alla domenica, e altri due giorni infrasettimanali da concordarsi in cui tenere il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore. Il padre potrà portare con sé il figlio per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
sette giorni PE durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. Il minore trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua con la madre e il giorno di S. ST e TT con il padre. 2) Il signor provvederà a versare € 300,00 mensili per il mantenimento Parte_1 del figlio entro la fine di ogni mese. Il signor provvederà, inoltre, al rimborso del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per il figlio e che a titolo esemplificativo, si indicano come segue:
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2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) mensa, retta scuola materna;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze. 3) L'assegno unico erogato dall'Inps spettante per il figlio verrà percepito per Persona_2 intero dalla signora CP_1
Il signor presta il proprio assenso a che l'Inps eroghi l'assegno unico per il Parte_1 PE figlio nella misura del 100% alla signora . CP_1
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa al riguardo.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiede l'adozione dei provvedimenti conformi all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 31/3/2025 i coniugi esponevano che in data 22/6/2019 avevano contratto matrimonio in Copparo;
che dall'unione era nato il figlio PE
, minorenne;
che con sentenza dell'11/7/2024 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione consensuale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe. L'udienza veniva svolta il giorno 27/5/2025 in forma cartolare in considerazione della richiesta contenuta nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto reiterato nelle note sostitutive di udienza..
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, idonee a tutelare gli interessi morali e materiali della prole (il cui ascolto non appare necessario in considerazione del contenuto dell'accordo e della tenera età).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Copparo in data 22/6/2019 da e e iscritto al numero 9 parte I del registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Copparo di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 27 maggio 2025
il presidente estensore
ST Scati
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