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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2854/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO del giorno 12/06/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:54
Compaiono:
Per Eredi di essuno. Persona_1
Per , l'avv. COLETTA GIANLUIGI , CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Coletta conclude come da comparsa di costituzione e risposta, e ai fini della discussione si riporta agli atti e richiama il fatto che il diritto di credito è sorto anteriormente all'uscita dalla società di persone, e i dati agli atti confermano l'infondatezza dell'eccezione della controparte.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si disconnette dalla stanza virtuale di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. R.G. n. 2854/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2854/2022 R.G. degli Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.)”
tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Coletta, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indirizzo PEC come Email_1 da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
(già CONVENUTA)
e
(C.F. ), collettivamente e Controparte_2 C.F._1 impersonalmente, domiciliati presso l'ultimo domicilio della defunta, sito in Pontedera
(PI), Via Tosco Romagnola, n. 236
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(già ATTRICE)
Conclusioni
Come da suesteso verbale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.07.2022, ha proposto Persona_1
opposizione all'atto di precetto alla stessa notificato in data 15.07.2022, in qualità di socia accomandataria della Società Ser. Ind. di su istanza di Controparte_3
per il pagamento della somma complessiva di € 120.035,29, per crediti a CP_1
vario titolo vantati nei confronti della Società, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e rilevando, nel merito, l'assenza dei presupposti per procedere in via esecutiva nei confronti della socia.
A sostegno della domanda, ha allegato:
- che ha ricoperto la carica di socia accomandataria della società Ser. dal CP_4
06.08.2001 al 24.01.2007, uscendo definitivamente dalla Società a far data dal
25.01.2007;
- che il credito azionato, comprensivo del capitale portato dal decreto ingiuntivo e dei compensi e spese liquidate nel successivo giudizio di opposizione, oltre interessi di mora e spese di registro, è maturato nei confronti della Società solo successivamente venir meno della sua qualità di socio;
- che il socio uscente è responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale;
- che i crediti di cui all'atto di precetto sono sorti successivamente al 24.01.2007, quando l'opponente non era più socia della società debitrice, essendo stato emesso solo il 13.04.2007 il decreto ingiuntivo n. 430/2007, RG 823/07, e il relativo giudizio di opposizione si è concluso con sentenza di rigetto in data 06.02.2013;
- che non sono dovute neppure le ulteriori somme richieste a titolo di compensi, accessori e spese liquidate in via giudiziale e relative all'atto di precetto;
- che sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;
- che la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, essendo l'importo azionato particolarmente elevato;
- che l'opponente è una pensionata, con gravi problemi di salute e percepisce un'entrata mensile di circa € 1.000,00, con coniuge a carico.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente in fatto e in diritto CP_1
quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha rilevato:
- che controparte erra nell'individuare il momento in cui sono sorte le obbligazioni che hanno dato luogo al credito azionato, in quanto l'insorgenza del credito non coincide con l'accertamento definitivo del suo ammontare da parte del Giudice;
- che la responsabilità personale dei soci deve essere valutata con riferimento al momento in cui il credito sorge;
- che l'obbligazione della Ser. verso l'opposta è stata contratta nel 2004, CP_4 quando è stato stipulato l'appalto in forza del quale sono state emesse le fatture poste alla base dei titoli azionati;
- che la stessa opponente ha riconosciuto che il rapporto contrattuale tra Ser. Ind. e
è iniziato nel 2004 e si è concluso nel 2005, con la consegna del macchinario CP_1
al cliente finale;
- che difetta il fumus boni iuris della richiesta cautelare e l'allegazione dello stato di insolvibilità della debitrice non integra i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.
Con provvedimento reso inaudita altera parte in data 07.08.2022, nel sub procedimento
RG. n. 2854-1/2022, è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
Con successivo provvedimento del 27.10.2022, il Giudice all'esito dell'udienza ha revocato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha disposto l'archiviazione del sub procedimento.
All'udienza del 27.10.2022, sono stati concessi termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 22.03.2023, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 11.04.2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso di parte attrice opponente.
Con atto del 10.07.2024, parte convenuta opposta ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di Persona_1
Nessuno si è costituito per parte convenuta in riassunzione.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al mancato deposito dell'avvenuta notifica della riassunzione nei confronti degli eredi dell'attrice, all'udienza del 13.03.2025, la causa è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 12.06.2025, le parti hanno discusso come da suesteso verbale.
****
L'opposizione è infondata.
Sostiene parte opponente che non avrebbe il diritto di procedere ad CP_1
esecuzione forzata, essendo i crediti portati dall'atto di precetto riconducibili ad obbligazioni sorte successivamente al 24.01.2007, quando non era più Persona_1
socia accomandataria della Società debitrice. Segnatamente, il credito non potrebbe dirsi sorto al momento dell'emissione, da parte di di fatture commerciali a formazione unilaterale, ma sarebbe venuto ad CP_1 esistenza solo all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con sentenza emessa in data 06.02.2013.
La tesi non persuade.
Com'è noto, il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale (ex artt. 2290, 2291 c.c.), a nulla rilevando che il titolo esecutivo si sia formato in un momento successivo all'uscita del socio dalla compagine sociale.
In altri termini, per ritenere sussistente la responsabilità del socio accomandatario occorre verificare che il titolo (negoziale o di altra fonte) all'origine del credito portato ad esecuzione sia venuto ad esistenza in momento antecedente al recesso del socio dalla società di persone.
Orbene, emerge ex actis che ha dismesso la propria veste di socio Persona_1
accomandatario in data 24.01.2007 e che l'obbligazione per cui è causa è stata assunta dalla Società nel corso dell'anno 2004, nell'ambito di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la progettazione di un macchinario per la produzione di cannule commissionato alla stessa Ser. CP_4
La circostanza, oltre che dalla data di emissione delle fatture (2004-2005) rispetto alle quali, vista la sentenza, vi è pieno accertamento, è confermata dalla stessa Ser.
[...]
negli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 8). CP_4
Ne consegue che, essendo l'obbligazione pecuniaria di cui è causa sorta ed esigibile quando l'opponente era ancora socia accomandataria, sussiste il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva nei suoi confronti.
Né si pone questione in relazione agli interessi legali, alle spese e ai compensi sorti, essi sì, successivamente alla dismissione della qualità di socio accomandatario, perché trattasi di spese accessorie maturate a seguito e a cagione dell'inadempimento alle obbligazioni della società di persone.
In definitiva, l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva, specie nella fase istruttoria e decisoria.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza reietta o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna gli eredi di ciascuno pro quota, al rimborso in favore di Persona_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Pisa, 12 giugno 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.