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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 3510/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, nonché la Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
Appellante
E
, nato il [...] in [...], CF. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'avv. Rosa Barletta ed elettivamente domiciliato in alla Piazza della Libertà n. 28/B; CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello il ha richiesto la riforma della Parte_2 sentenza n. 1063/2022 del Giudice di Pace di Avellino per avere il giudice ritenuto tardivamente notificata nei confronti di l'ordinanza del Prefetto di Avellino di confisca della vettura di sua proprietà, CP_2 emessa in seguito al verbale con cui veniva contestato la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S. in quanto circolava con veicolo privo di copertura assicurativa. Con l'unico motivo di appello la parte ha dedotto l'inapplicabilità sia della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo sia del termine di cui all'art. 204
c.d.s. adducendo, sotto tale ultimo profilo, il mancato decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/1981 per emettere l'ordinanza di confisca ai sensi dell'art. 213 c.d.s.
Si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza per la tardività della notifica. CP_2
1/4 La causa è stata rinviata all'udienza del 10.03.2025 per la decisione.
L'appello è fondato.
In via preliminare vale rilevare che il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza in esame evidenziando che, allorquando non sia previsto un termine per la conclusione del procedimento, come nell'ipotesi di confisca di cui all'art. 193 c.d.s., l'attività punitiva della pubblica amministrazione deve essere esercitata nel termine di cui all'art. 2 della L. 241/1990. In termini più precisi il giudice di prime cure ha osservato che la confisca doveva essere disposta con ordinanza-ingiunzione nel termine di 90 giorni di cui all'art. 204 c.d.s., decorrente dalla scadenza del termine di 10 giorni, di cui all'art 210 cds, entro cui l'ufficio accertatore deve trasmettere il verbale di contestazione al prefetto, all'uopo richiamando la pronunzia della
Suprema Corte n. 10214/2005.
Osserva il Tribunale che il richiamo del giudice di primo grado al termine per la conclusione del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 non è corretto in quanto tale normativa non si applica in materia di sanzioni amministrative poiché incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, n.29404 del 10/10/2022; Cass. n. 19468/2024).
Peraltro, deve essere osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso in esame, non trova applicazione il termine (elevato a gg. 120 dal D.L. n. 151/2003 e, nel caso di specie, in ogni caso rispettato) di cui all'art. 204 c.d.s., comma 1, richiamato dal giudice di prime cure, potendo la stessa essere disposta entro il più lungo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/1981. Infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo
è disciplinata dall'art. 213 c.d.s. che non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione.
Con l'ordinanza n. 27851/2021, di recente confermata (cfr. Cassazione del 2024 citata), la Cassazione ha, infatti, chiarito, in un caso identico a quello oggetto della presente fattispecie, che quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto, mentre nel caso in cui, nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia al prefetto il verbale che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213 C.d.S. Tale ultima disposizione, prevede, al comma 3 (nel testo introdotto dal D.L. n. 269 del 2006, art. 38, comma 1, lett. a), n. 3, convertito con L. n. 326 del 2003), che avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203; che, nel caso di rigetto, il sequestro è confermato e che, quando ne ricorrono
2/4 i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. In termini più precisi la Suprema Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 193 c.d.s. in ipotesi di circolazione di veicolo in assenza di copertura assicurativa, quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non
è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo e il veicolo
è confiscato ai sensi dell'art. 213 c.d.s. Secondo la Cassazione, quindi, a differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia n. 10214 del 2005), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce più
l'unica modalità per l'adozione della confisca perché, mentre nel regime anteriore al D.L. n. 151 del 2003, era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nell'art. 193, comma 4, alla L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 1 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193 C.d.S., comma 4 (ove non figura alcun rinvio al citato art. 21), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza – ingiunzione, di un termine per la cosiddetta “sanatoria amministrativa”, avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto (Cass. 7418/2009). Secondo la pronuncia in esame, allora, l'art. 213, comma 3, consente che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva, quella contemplata dall'art. 204 C.d.S., senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (Cass. n. 21881 del 2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 C.d.S.) e restando assoggettata al termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge 689/1981 (cfr. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del
15.7.2024, n. 19468).
Ciò premesso, nel caso in esame, dalla premessa dell'ordinanza di confisca emerge che CP_2 non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria irrogata né ha proposto ricorso, per cui il verbale di contestazione, regolarmente notificatogli, costituisce titolo esecutivo ai fini della disposta confisca.
In applicazione dei principi sopra esposti, allora, l'appello deve essere accolto in quanto la parte ha dimostrato di aver notificato l'ordinanza di confisca in data 13.10.2021, nel termine quinquennale prescrizionale, sulla scorta di verbale elevato in data 27.06.2021, contestato immediatamente al trasgressore e mai impugnato.
Le spese del giudizio di primo grado non sono dovute in ragione della difesa da parte di funzionari, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento dell'attività istruttoria e dei valori minimi dal D.M. citato previsti per la non complessità delle questioni trattate.
PQM
3/4 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della Parte_2 sentenza n. 1063/2022 del Giudice di Pace di del 5.09.2022, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'ordinanza numero 3038/2021/Area IIIS del Prefetto della Provincia di CP_2
relativa alla confisca dell'autovettura targata CA074KV; CP_1
-condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite liquidate in € CP_2
2.905,00 per compenso professionale oltre rimborso per spese generali al 15%, iva, cpa come per legge ed € 777,00 per esborsi.
Così deciso il 9.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.3.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 3510/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, nonché la Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
Appellante
E
, nato il [...] in [...], CF. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._1 dall'avv. Rosa Barletta ed elettivamente domiciliato in alla Piazza della Libertà n. 28/B; CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello il ha richiesto la riforma della Parte_2 sentenza n. 1063/2022 del Giudice di Pace di Avellino per avere il giudice ritenuto tardivamente notificata nei confronti di l'ordinanza del Prefetto di Avellino di confisca della vettura di sua proprietà, CP_2 emessa in seguito al verbale con cui veniva contestato la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S. in quanto circolava con veicolo privo di copertura assicurativa. Con l'unico motivo di appello la parte ha dedotto l'inapplicabilità sia della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo sia del termine di cui all'art. 204
c.d.s. adducendo, sotto tale ultimo profilo, il mancato decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 della Legge n. 689/1981 per emettere l'ordinanza di confisca ai sensi dell'art. 213 c.d.s.
Si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza per la tardività della notifica. CP_2
1/4 La causa è stata rinviata all'udienza del 10.03.2025 per la decisione.
L'appello è fondato.
In via preliminare vale rilevare che il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza in esame evidenziando che, allorquando non sia previsto un termine per la conclusione del procedimento, come nell'ipotesi di confisca di cui all'art. 193 c.d.s., l'attività punitiva della pubblica amministrazione deve essere esercitata nel termine di cui all'art. 2 della L. 241/1990. In termini più precisi il giudice di prime cure ha osservato che la confisca doveva essere disposta con ordinanza-ingiunzione nel termine di 90 giorni di cui all'art. 204 c.d.s., decorrente dalla scadenza del termine di 10 giorni, di cui all'art 210 cds, entro cui l'ufficio accertatore deve trasmettere il verbale di contestazione al prefetto, all'uopo richiamando la pronunzia della
Suprema Corte n. 10214/2005.
Osserva il Tribunale che il richiamo del giudice di primo grado al termine per la conclusione del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 non è corretto in quanto tale normativa non si applica in materia di sanzioni amministrative poiché incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, n.29404 del 10/10/2022; Cass. n. 19468/2024).
Peraltro, deve essere osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso in esame, non trova applicazione il termine (elevato a gg. 120 dal D.L. n. 151/2003 e, nel caso di specie, in ogni caso rispettato) di cui all'art. 204 c.d.s., comma 1, richiamato dal giudice di prime cure, potendo la stessa essere disposta entro il più lungo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/1981. Infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo
è disciplinata dall'art. 213 c.d.s. che non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione.
Con l'ordinanza n. 27851/2021, di recente confermata (cfr. Cassazione del 2024 citata), la Cassazione ha, infatti, chiarito, in un caso identico a quello oggetto della presente fattispecie, che quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto, mentre nel caso in cui, nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia al prefetto il verbale che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213 C.d.S. Tale ultima disposizione, prevede, al comma 3 (nel testo introdotto dal D.L. n. 269 del 2006, art. 38, comma 1, lett. a), n. 3, convertito con L. n. 326 del 2003), che avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203; che, nel caso di rigetto, il sequestro è confermato e che, quando ne ricorrono
2/4 i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. In termini più precisi la Suprema Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 193 c.d.s. in ipotesi di circolazione di veicolo in assenza di copertura assicurativa, quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non
è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo e il veicolo
è confiscato ai sensi dell'art. 213 c.d.s. Secondo la Cassazione, quindi, a differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia n. 10214 del 2005), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce più
l'unica modalità per l'adozione della confisca perché, mentre nel regime anteriore al D.L. n. 151 del 2003, era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nell'art. 193, comma 4, alla L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 1 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193 C.d.S., comma 4 (ove non figura alcun rinvio al citato art. 21), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza – ingiunzione, di un termine per la cosiddetta “sanatoria amministrativa”, avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto (Cass. 7418/2009). Secondo la pronuncia in esame, allora, l'art. 213, comma 3, consente che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva, quella contemplata dall'art. 204 C.d.S., senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (Cass. n. 21881 del 2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 C.d.S.) e restando assoggettata al termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge 689/1981 (cfr. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del
15.7.2024, n. 19468).
Ciò premesso, nel caso in esame, dalla premessa dell'ordinanza di confisca emerge che CP_2 non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria irrogata né ha proposto ricorso, per cui il verbale di contestazione, regolarmente notificatogli, costituisce titolo esecutivo ai fini della disposta confisca.
In applicazione dei principi sopra esposti, allora, l'appello deve essere accolto in quanto la parte ha dimostrato di aver notificato l'ordinanza di confisca in data 13.10.2021, nel termine quinquennale prescrizionale, sulla scorta di verbale elevato in data 27.06.2021, contestato immediatamente al trasgressore e mai impugnato.
Le spese del giudizio di primo grado non sono dovute in ragione della difesa da parte di funzionari, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento dell'attività istruttoria e dei valori minimi dal D.M. citato previsti per la non complessità delle questioni trattate.
PQM
3/4 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della Parte_2 sentenza n. 1063/2022 del Giudice di Pace di del 5.09.2022, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'ordinanza numero 3038/2021/Area IIIS del Prefetto della Provincia di CP_2
relativa alla confisca dell'autovettura targata CA074KV; CP_1
-condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite liquidate in € CP_2
2.905,00 per compenso professionale oltre rimborso per spese generali al 15%, iva, cpa come per legge ed € 777,00 per esborsi.
Così deciso il 9.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.3.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
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