Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 69/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Brasiliani ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Omizzolo ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Rovigo, così giudicare
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. i figli e sono affidati in maniera congiunta ad entrambi i genitori, ER Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
4. sino al compimento della maggiore età da parte di , la casa coniugale Persona_3 sita in San Martino di Venezze (RO) via G. Marconi n. 112 con i relativi arredi resterà assegnata alla sig.ra ; dopo quella data la signora Controparte_1 Controparte_1 rilascerà l'immobile, che dovrà essere riconsegnato al sig. con tutti gli arredi T_ attualmente presenti al suo interno;
5. La signora sin dal 2/05/2025 ha preso in consegna l'immobile, con il ritiro CP_1 delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa: ella si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
6. L'assegnataria non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'abitazione familiare o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del sig. . Le spese di manutenzione ordinaria della casa e per le relative utenze per T_
1
poiché l'abitazione familiare e l'adiacente pizzeria PI PA snc, hanno un'unica linea sia per fornitura di acqua potabile che di gas GPL, i costi per i consumi dell'abitazione familiare verranno conteggiati raffrontando le quantità consumate (riportate nelle singole bollette di Acquevenete e nelle fatture rilasciate allo scarico del GPL), con quelli riportati nei relativi contatori installati nella pizzeria, procedendo alla suddivisione della spese in modo proporzionale alle quantità effettivamente utilizzate, cosicchè la signora verserà al sig. gli importi CP_1 T_ dovuti per i reali consumi della casa.
7. Il costo delle due utenze telefoniche portatili ed internet dei figli, verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
8. Oltre che alle spese per le utenze, il coniuge assegnatario provvederà al pagamento dell'imposta sui rifiuti gravante sull'immobile, mentre le restanti tasse saranno pagate dal proprietario. Quanto agli arredi che compongono la casa familiare, i coniugi danno atto che parte degli stessi è stata acquistata con denaro comune e si riservano di dividerseli equamente al momento del rilascio dell'abitazione familiare da parte della moglie.
9. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con gli stessi e comunque non meno di tre giorni alla settimana (tendenzialmente il martedì, il mercoledì ed il venerdì, con pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna il martedì sera, salvo diversi accordi coi figli), accompagnandoli e prelevandoli dalle rispettive scuole e facendoli pranzare presso di lui durante il periodo scolastico.
10.I figli trascorreranno con ciascun genitore un fine settimana a settimane alterne dal termine dell'orario scolastico del venerdì alle ore 21 della domenica: salvi migliori accordi, durante le vacanze estive staranno col padre nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 15.00, mantenendo il diritto a pernottare presso il sig. T_ almeno un giorno infrasettimanale e a settimane alterne dal venerdì alle ore 21.00 fino alle ore 21.00 della domenica. Eventuali periodi di vacanza coi figli, dovranno essere concordati dai coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno. Ad anni alterni con l'altro genitore, i figli trascorreranno anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31dicembre al 6 gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
11. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, salvo diversi accordi più favorevoli ai figli;
12. Il sig. corrisponderà a titolo di contribuito al mantenimento dei figli, entro il T_ giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di 300,00 euro (150,00 euro per CP_1 ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie che verranno sostenute nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
2 pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze studio. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo saranno concordate dai genitori via mail, la mancata risposta scritta al genitore che le propone entro 15 giorni equivale ad approvazione;
l'assegno unico e universale per i figli verrà richiesto e percepito al 100% dal marito che lo verserà alla moglie per il mantenimento dei figli;
13. Il sig. si farà carico del pagamento dell'intera rata mensile del mutuo fino T_ all'estinzione dello stesso ed entro e non oltre il 31/07/2025 verserà alla moglie l'importo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), a titolo di restituzione delle somme da costei versate sino ad oggi per il rimborso del mutuo;
le somme depositate su conti correnti o depositi titoli cointestati alle parti verranno equamente divise tra i coniugi. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente condizione, le parti si danno reciprocamente atto di avere con il presente accordo regolato anche ogni aspetto di carattere patrimoniale e non avere pertanto da pretendere più nulla l'uno dall'altro a qualunque titolo e/o ragione.
14. I coniugi prestano il consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio degli stessi e dei figli minori e , Persona_3 Persona_4 nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli.
15. Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 15-1-2025 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., avanti al tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
3 il 3-5-2008 a RA AN (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 2, Parte II, Serie A, anno 2008, ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli e rispettivamente l'1-3-2009 ER Per_2
e il 10-8-2011;
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile sito a San Martino di Venezze (RO), Via G. Marconi n. 112;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- la crisi coniugale era stata determinata, a dire del ricorrente, esclusivamente dai comportamenti ossessivi e dispotici della , la quale assumeva atteggiamenti CP_1 irrispettosi della personalità e della dignità personale sia del marito che dei figli;
- all'inizio del mese di gennaio del 2025 il aveva informato la moglie della volontà T_ di addivenire alla separazione personale e la aveva chiesto l'intervento dei CP_1
Carabinieri asserendo che il marito le stava sottoponendo a violenza psicologica, per cui, al fine di tutelare anche la serenità dei figli, il ricorrente era giunto alla decisione di separarsi giudizialmente;
- egli era socio di una società che gestiva una pizzeria, presso la quale lavorava come piazzaiolo, mentre la resistente, infermiera professionale, lavorava alle dipendenze dell'AULSS 5 di Rovigo.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'affidamento condiviso dei figli e , con ER Per_2 collocazione prevalente presso di lui, nonché la determinazione del diritto di visita materno e l'assegnazione della casa coniugale. Domandava inoltre che fosse statuito l'obbligo della di contribuire al mantenimento dei figli mediante la CP_1 corresponsione di un assegno mensile pari a 300,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e che l'intero importo dell'assegno unico e universale fosse attribuito alla resistente.
2. Con decreto depositato il 21-1-2025 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 16-4-2025, assegnava alla convenuta il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa di risposta depositata il 13-3-2025 si costituiva in giudizio
[...]
che, pur associandosi alla domanda di separazione formulata dal , CP_1 T_ contestava interamente la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente. Esponeva anzitutto, in merito agli atteggiamenti dispotici addebitatigli dal marito, che nella crescita dei figli il si era più volte disinteressato dei suoi doveri educativi di T_ genitore, adottando atteggiamenti relativisti e permissivisti, per cui lei si era sempre dovuta far carico di ogni aspetto relativo alla crescita e all'educazione di e ER
. Deduceva inoltre che il aveva cominciato ad adottare un atteggiamento Per_2 T_ sprezzante nei suoi confronti a seguito della sua sempre più assidua frequentazione con tale , osteopata che gli dispendeva “consigli” sulle scelte educative e di vita Persona_5
4 relative ai figli, e aveva persuaso il che tutte le “negatività” dipendessero dalla T_
. CP_1
La resistente concludeva pertanto chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di lei, nonché l'assegnazione della casa coniugale, la statuizione dell'obbligo del di corrisponderle entro il giorno 5 di ogni mese la T_ somma di 600,00 euro (300,00 euro per ogni figlio) ex art. 337-ter c.c., oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale. Domandava infine un assegno mensile di mantenimento pari a 100,00 euro.
4. All'udienza del 16-4-2025 il giudice delegato alla trattazione della causa, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, formulava alle parti una proposta conciliativa e concedeva un breve termine per il deposito di una nota avente ad oggetto l'adesione o meno dei coniugi a tale proposta.
5. Con ordinanza del 21-4-2025 veniva fissata alla data del 27-5-2025 una nuova udienza, all'esito della quale i difensori chiedevano l'immediata discussione orale della causa, previa rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
7. La domanda di separazione personale, proposta da ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, atteso che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale emerge con chiarezza dalla adesione della alla CP_1 domanda in questione e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
8. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici, nonché quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli e ER
, minori d'età, sono conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e Per_2 materiale degli stessi.
9. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 69 / 2025 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio a RA AN (PD) il 3-5-2008 (atto trascritto nel CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune, al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2008);
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di RA AN l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dai coniugi e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
5 Così deciso a Rovigo, il 27 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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