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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, G.O.P., dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3755 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Clemente, giusta mandato in atti Parte_1
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Luigi Miranda e Nicoletta Miranda, come da mandato in atti
INTERVENTRICE VOLONTARIA-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 13.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio la per sentire Parte_1 CP_1
condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale occorso ai terreni di sua proprietà, nella misura di €. 43.082,06 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione, e le spese di CTU espletata in sede di procedimento di ATP e spese e compensi del presente giudizio. Sosteneva parte ricorrente che in seguito all'invasione di cinghiali sui terreni di sua proprietà si verificavano danni alle colture per il cui accertamento e quantificazione degli stessi il ricorrente aveva azionato il procedimento di accertamento tecnico preventivo, che aveva verificato la presenza di danni ed accertato che gli stessi erano compatibili con l'invasione di cinghiali. Il azionava il presente giudizio per ottenere il Pt_1
risarcimento dei danni accertati e quantificati dal CTU in € 43.082,06, rassegnando le conclusioni sopra specificate.
Si costituiva con atto di intervento volontario, ex art.105 c.p.c., la , in qualità di Controparte_2
garante della , in virtù della polizza assicurativa n. 789419361-10, la quale impugnava CP_1
e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, poiché destituito di ogni fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto, e domandava il rigetto delle richieste avanzate dal ricorrente.
Nessuno si costituiva per la , di cui si dichiara la contumacia. CP_1
La causa istruita attraverso produzione documentale, veniva rimessa all'udienza del 13.01.2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Se bene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992
n.157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica affidando ad esse poteri di gestione, tutela e controllo ed alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno
1990 n.142.
In particolare l'art. 3 della legge Regionale 20 dicembre 2017 affida alla l'esercizio CP_1
delle funzioni di legislazione, regolamentari, programmazione, coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo, amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle relative attività; la legge stabilisce che la può avvalersi delle province mediante forme di avvalimento e CP_1
convenzione; la funzione di vigilanza viene esercitata da strutture competenti organizzative regionali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015 n.37.
Da quanto emerge dal quadro normativo sopra richiamato in tema di tutela del patrimonio faunistico,
alla Regione competono compiti di natura sia legislativa che programmatica, nonché di controllo,
riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 14, comma 1).
La Suprema Corte con la recente sentenza n. 19332 del 07-07-2023 evidenzia come, consapevolmente
e argomentatamente rimeditando e superando il precedente orientamento, si può affermare il principio per cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., poiché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, anche,
perché le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, come da numerosi precedenti (Cass. n. 7969 del
2020; Cass. n. 12113 del 2020; Cass. n. 13848 del 2020; Cass. n. 16414 del 2021 e Cass. n. 22271
del 2021).
Altresì, e nelle precedenti pronunce conformi, la Suprema Corte precisava che nell'azione di
risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione
passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia CP_1
di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento
e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte -
per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti;
la può rivalersi CP_1
(anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti
degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è CP_1
posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale,
imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. (Cass. Civ. sentenza n. 19332 del 07-07-2023)
Per l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti ai terreni di proprietà del ricorrente soccorre la CTU elaborata in sede di ATP dal Dott. , il quale ha dichiarato che Persona_1
sull'intera superficie, si riscontrano danni da fauna selvatica. Presenza di scavi sotto chioma ed
interfilare, residui di feci che riconducono alla specie “Sus scrofa” ovvero il cinghiale che attraverso
il “grufolamento” non fa altro che cercare l'apparato radicale superficiale del quale sono molto
ghiotti. Tale azione ha praticamente alterato il livello del terreno e il franco di coltivazione risultando
difficoltoso anche il deambulare. Durante le fasi di raccolta il terreno deve essere livellato per
permettere la movimentazione dei carichi e delle persone. Alla base delle piante di arancio e di
clementine, si è riscontrata notevole presenza di bucce dei frutti che, staccati dall'azione
dell'animale, sino ad una altezza di almeno 1,2 m, vengono consumati. Presenti anche frutti non
consumati e successivamente andati in decomposizione, frutto di cascola causata verosimilmente dal
movimento della “mandria”. Nell'appezzamento condotto a limoneto, si sono riscontrati danni
maggiori all'apparato radicale delle piante, in quanto il terreno risulta praticamente “rivoltato” con
fuoriuscita delle radici, e spesso con recisione delle radici assorbenti. I frutti non risultano
danneggiati né asportati. Il danneggiamento si riscontra anche all'impianto irriguo sottotraccia che
in più punti presenta le ali gocciolanti rotte. La causa è verosimilmente l'azione da parte di fauna selvatica ed in particolare di cinghiali, come evidenziato anche dalla presenza delle loro feci.
Il CTU, dopo avere descritto i lavori da eseguire sui terreni in seguito alla invasione di cinghiali, ha stabilito che le spese occorrenti per il ripristino della regolare natura del franco di coltivazione è pari ad € 1.000,00; per il ripristino dell'impianto irriguo pari a € 14.858,69 e per il danno alla produzione
PLV € 27.223,37, per un totale di € 43.082,06.
Da quanto emerso, pertanto, mentre il ricorrente ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante,
alcuna prova contraria è stata offerta dall' , rimasta contumace, idonea, secondo i CP_3
consueti canoni, a dimostrarne l'assenza di responsabilità per doversi questa ascrivere al fortuito comprensivo del fatto proprio del danneggiato, con conseguente accoglimento della domanda proposta dal e condanna solidale della e dalla compagnia assicurativa terza Pt_1 CP_1
interventrice, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della cifra come sopra determinata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, con l'intervento volontario di , così provvede CP_1 Controparte_2
1- Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna solidalmente la e , in persona dei legali rappresentanti p.t., a rifondere al CP_1 Controparte_2
ricorrente, , la somma di € 43.082,06, oltre alla rivalutazione monetaria e agli Parte_1
interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
2- Condanna solidalmente l'Ente convenuto e a rifondere al ricorrente le spese Controparte_2
relative al procedimento di ATP, che liquida in € 3.056,00 per compensi, oltre accessori e spese della CTU come liquidate in detta sede, nonchè le spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 6.355,00, di cui € 545,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CNAP come per legge, il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Clemente, difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 13 Gennaio 2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte