Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di pace dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g. 5093-2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Marco Gambirasio del Foro di Bergamo come da procura in atti
-parte attrice- contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'abogado Bonaldo Controparte_1 C.F._2
Boni del foro di Bergamo come da procura e dichirazione di intesa in atti
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 cpc -fase di merito-
Conclusioni
Per le parti come da note depositate in via telematica in data 24.6.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Trattasi della fase di merito di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2024 spiegava opposizione al Parte_1
precetto notificatogli il 18.1.2024 da per spese di mantenimento della figlia Controparte_1
minorenne . Persona_1
Deduceva che nel precetto non era identificato il titolo esecutivo con conseguente nullità della intimazione di pagamento a nulla valendo la successiva specificazione dell'ordinanza esecutiva nel pignoramento presso terzi. Allegava, inoltre, la mancata notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito contestava l'importo e la debenza della somma richiesta dalla controparte a titolo di costi sostenuti per il centro ricreativo estivo (CRE) poiché non previamente concordati e, in ogni caso, relativi ad un corso sportivo.
1
Concludeva per l'accertamento che controparte non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata e per la nullità del precetto e degli atti successivi consequenziali, con restituzione delle somme assegnate a seguito del pignoramento presso terzi.
Il 3.11.2024 si costituiva eccependo che l'ordinanza di assegnazione avrebbe Controparte_1
dovuto essere impugnata con atto di appello. Contestava il motivo del vizio di notificazione del precetto, in ogni caso, sanato dal raggiungimento dello scopo. Nel merito, allegava la correttezza della iscrizione della figlia ad un centro ricreativo estivo. Concludeva per la dichirazione di incompetenza del Tribunale e, nell'ipotesi di fondatezza della opposizione, per la restituzione solo parziale delle somme assegnate.
All'udienza del 4.3.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva differita al 1.7.25 ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata ed andrà respinta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va rammentato che lo strumento processuale per opporsi ad una ordinanza di assegnazione è l'opposizione agli esecutivi (tra le tante Cass. n. 15822/2023; Cass. ord. n.
7706/2017) sicché l'eccezione formulata in tal senso dalla parte convenuta è infondata e va disattesa.
Il motivo attinente al vizio formale della notificazione del precetto è infondato. A prescindere dal fatto che l'opposizione spiegata dall'attore e la successiva difesa nel merito costituiscono prova dell'assenza di violazione dei diritti difensivi del signor e che nell'atto di pignoramento è CP_1 correttamente identificato il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Presidente del Tribunale di
Bergamo del 22.2.2022, si pone in evidenza che la Suprema Corte, con indirizzo condivisibile cui lo scrivente intende dare continuità (Cass. n. 1928/2020; Cass. n. 15316/2017; Cass. n. 25433/2014), ha stabilito che la mera presenza di vizi formali non comporta la nullità del precetto.
Come detto sopra il titolo esecutivo azionato nel caso che occupa è l'ordinanza urgente ed interlocutoria del Presidente del Tribunale di Bergamo del 22.2.2022 (doc. 3 parte convenuta) nella quale (per quanto qui è rilevante) era imposto all'attore il pagamento nella misura del 50% di “spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter); viaggi e vacanze”.
2 La doglianza dell'attore relativa alla non debenza del pagamento del c.r.e. è infondata. Come documentalmente provato dalla parte convenuta (doc.14) la spesa è indubitabilmente riferita ad un centro ricreativo estivo sicché tale importo è stato legittimamente richiesto dalla signora CP_1
Per ciò che riguarda la contestazione dell'attore in merito alla richiesta dell'importo delle spese del
“doposcuola” valga quanto segue. In linea astratta tale somma non era contemplata nel titolo esecutivo se non previo accordo. Si rileva, tuttavia, che la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi
e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata. (Cass. n. 14564/2023; cfr. anche Cass. ord. n.
2467/2016; Cass. ord. n. 5059/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto che l'importo richiesto (euro 330,00) era congruo per un corso “doposcuola”, ritiene il Tribunale che tale esborso fosse giustificato nell'interesse della minore. Del resto, la parte attrice nulla ha provato in senso contrario e nemmeno si è offerta di provare che la spesa del “doposcuola” fosse contraria all'interesse della minore o non compatibile con le proprie condizioni reddituali.
In definitiva l'opposizione deve essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della decisione accelerata ex art. 281 sexies cpc.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
3 a) respinge l'opposizione;
b) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore della convenuta che si liquidano in euro 462,00 (euro 131,00 per la fase Controparte_1
di studio;
euro 131,00 per la fase introduttiva;
euro 200,00 per quella decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo, 1.7.2025
Il giudice dr. Paolo Rossi
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