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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 748/2024 tra (C.f.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Ilaria Laurenti, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.f.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Dario Bolognesi, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA nonché contro
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._3
Silvana Cerminara, elettivamente domiciliato presso il difensore
ER MA
Si dà atto che l'udienza è stata sostituita con la trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. Lette le memorie depositate e le note il Giudice dispone come da sentenza che segue.
Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, I comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 748/2024 promossa da:
(C.f.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Ilaria Laurenti, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.f.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Dario Bolognesi, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA nonché contro
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._3
Silvana Cerminara, elettivamente domiciliato presso il difensore
ER MA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale dell'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letti gli artt. 281 terdecies, I comma, e 281 sexies, I comma, c.p.c.
o s s e r v a
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 12 aprile
2024, ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1 condanna di al pagamento dell'importo di € 81.730,94 oltre CP_1 interessi e rifusione delle spese di lite.
Pag. 2 In particolare, a fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto:
− che con contratto preliminare del 3 dicembre 2010 si era CP_1 obbligata verso il ricorrente a trasferirgli una quota di partecipazione del 20% del capitale sociale della San Carlo Energia S.r.l. ovvero, alternativamente, a rimborsargli il prezzo di € 110.000,00 versato da quest'ultimo prima della stipula del contratto preliminare;
− che le suddette prestazioni alternative, nella comune intenzione delle parti, sarebbero divenute esigibili a far data dal 30 giugno 2012;
− che la convenuta era risultata inadempiente alle obbligazioni alternativamente assunte e che ciò aveva costretto il ad Pt_1 avviare un procedimento arbitrale conclusosi, tuttavia, con un lodo dichiarativo dell'improcedibilità della procedura ex art. 816 quater, III comma, c.p.c.;
− che il credito vantato nei confronti della era stato pignorato da CP_1 creditore del in virtù di decreto ingiuntivo n. CP_2 Pt_1
732/2015, emesso dal Tribunale di Parma per l'importo, in linea capitale, pari ad € 77.000,00;
− che, all'esito della procedura esecutiva conseguentemente avviata innanzi al Tribunale di Parma (R.G.E. n. 1290/2015), il G.E. aveva assegnato a la somma di € 81.730,94 oltre interessi;
CP_2
− che, nonostante la notifica di atto di precetto, quest'ultimo aveva omesso di coltivare la procedura di recupero nei confronti di
[...]
terza pignorata, e che ciò aveva indotto il ricorrente a CP_1 proporre a di ritrasferirgli il credito con la formula pro CP_2 soluto e dietro versamento di una somma pari ad € 7.500,00, proposta poi accettata da parte di quest'ultimo;
− che dell'avvenuta cessione del credito, formalizzata con scrittura privata del 16 marzo 2023, era stata data formale comunicazione alla convenuta con raccomandata a/r del 26 aprile 2023.
costituitisi tempestivamente, ha eccepito che: CP_1
− all'origine della costituzione della San Carlo Energia S.r.l. e dello stesso contratto preliminare concluso col ricorrente vi era
Pag. 3 l'esposizione debitoria maturata dal marito verso Parte_2
Danieli; Pt_1
− dopo il fallimento della procedura arbitrale, il ricorrente, a partire dal mese di settembre 2014, agendo con la partecipazione di CP_2 aveva attuato un piano chiaramente finalizzato ad ottenere la restituzione delle somme asseritamente dovute;
− a tal fine, aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. CP_2
732/2015, successivamente posto a base della procedura di pignoramento del credito vantato da verso Parte_1 [...]
credito poi assegnato a dal G.E. con ordinanza del CP_1 CP_2
30 novembre 2015;
− avverso la suddetta ordinanza, aveva interposto opposizione la convenuta (R.G. n. 3311/2016) eccependo l'irregolarità della procedura, il caso fortuito nonché la nullità del contratto preliminare ex artt. 2744 e/o 1344 c.c.
− in forza della medesima ordinanza di assegnazione, CP_2 aveva avviato altre due procedure esecutive nei confronti della convenuta, entrambe successivamente rinunciate;
− in data 9 maggio 2019, e avevano concluso CP_2 CP_1 un accordo transattivo che prevedeva, da un lato, la reciproca rinuncia ad ogni pretesa creditoria e, dall'altro, la rinuncia da parte di
[...] al giudizio di opposizione promosso;
CP_1
− inspiegabilmente, con successivo contratto del 16 marzo 2023, CP_2 aveva ceduto a il credito vantato verso
[...] Parte_1 [...] al prezzo di € 7.500,00, cessione di fatto nulla ex art. 1418 c.c. CP_1 in quanto avente ad oggetto un credito inesistente in quanto già estinto per rinuncia;
− aveva violato il pactum de non cedendo contenuto CP_2 nell'accordo transattivo concluso con la convenuta e di cui Pt_1 era sicuramente a conoscenza con conseguente opponibilità
[...] dello stesso ex art. 1260, II comma, c.c.;
− sulla scorta di quanto sopra, pienamente legittima e giustificata risultava l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata dalla
Pag. 4 convenuta in quanto precipuamente finalizzata ad essere “manlevata”
(rectius risarcita) da in caso di accoglimento della CP_2 domanda formulata dal ricorrente.
Con ordinanza del 10 giugno 2024 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo e differita la prima udienza – originariamente fissata per il 19 giugno 2024 – al 2 ottobre 2024.
Si è costituito il terzo chiamato – e le controparti ne CP_2 hanno poi contestato la tardività – eccependo:
− in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata del terzo (ex art. 164
c.p.c.) per inosservanza del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nonché per la mancanza dell'avvertimento richiesto dall'art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.;
− sempre in via preliminare, attesa la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, l'opportunità della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
− nel merito, che la domanda di manleva formulata dalla convenuta era comunque inammissibile in quanto quest'ultima aveva già debitamente dimostrato come attraverso la scrittura CP_2 privata del 9 maggio 2019, avesse rinunciato al proprio diritto di credito nei confronti di CP_1
− che, a dispetto di quanto affermato dalla convenuta, il terzo chiamato, in ossequio al divieto di cessione contenuto nell'accordo concluso con mai aveva ceduto il proprio credito in favore del CP_1 ricorrente e che di ciò si ricavava conferma dalla mancata consegna, all'asserito cessionario ed in virtù dell'art. 1262 c.c., dei documenti probatori del credito, né li aveva mai richiesti al Parte_1 presunto cedente;
− che il contratto di cessione prodotto in atti dal ricorrente andava considerato radicalmente nullo in quanto privo di sottoscrizione del cedente nella prima pagina – difatti disconosciuta ex art. 214 c.p.c. – ovvero annullabile (ex artt. 1427 e 1439 c.c.) avendo Parte_1 al momento della consegna dell'assegno a CP_2 inopinatamente unito al foglio fatto sottoscrivere a quest'ultimo –
Pag. 5 privo di qualsiasi riferimento al credito vantato verso la – altro CP_1 foglio semplicemente dattiloscritto e privo di firma e, così facendo, carpito con dolo il consenso del terzo chiamato;
− che nessuna raccomandata datata 26 aprile 2023 sarebbe stata ricevuta dalla convenuta per conto di atteso che CP_2 quest'ultimo mai aveva incaricato l'Avv. – dallo stesso Persona_1 neppure conosciuto – di redigere e trasmettere una siffatta comunicazione;
− che, ammesso pure che una tale missiva fosse stata effettivamente ricevuta, avendo colpevolmente ignorato il relativo CP_1 contenuto, la stessa sarebbe comunque responsabile del danno patito ex art. 1227 c.c.;
− che, come emerge dal doc. 18 fasc. convenuta, il ricorrente, sin dal 13 ottobre 2020, era ben conscio dell'accordo transattivo stipulato tra la convenuta ed il terzo chiamato, mentre che quest'ultimo versasse in assoluta buona fede si ricavava conferma della corrispondenza intercorsa successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
All'udienza del 2 ottobre 2024, dopo l'interrogatorio libero del terzo, la causa è stata rinviata all'udienza del 6 novembre 2024 per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata rinviata al 20 febbraio 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies, I comma, c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno dunque proceduto al deposito delle note scritte in sostituzione di udienza comprensive di memorie conclusive autorizzate.
***
1. Sulle eccezioni preliminari
1.1. Anzitutto è infondata l'eccezione di nullità della citazione del terzo
(ex art. 164 c.p.c.) per inosservanza del termine minimo a comparire.
Secondo il terzo chiamato tra la data di notifica dell'atto di chiamata in causa (18 luglio 2024) e l'udienza per la quale è stato citato CP_2
Pag. 6 (2 ottobre 2024) non sarebbe infatti intercorso il termine (minimo) di
120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.
Sul punto, l'art. 281 undecies c.p.c. prevede, all'ultimo comma, che “Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo”.
La norma, tuttavia, nulla dispone in ordine al termine di comparizione del terzo e ciò a differenza di quanto previsto per il rito ordinario dall'art. 269, II comma, c.p.c. che – appunto – richiede che la citazione del terzo avvenga “nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis”.
Nel silenzio della legge si ritiene ingiustificata la soluzione prospettata dal terzo chiamato – applicazione analogica del termine di 120 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. – poiché, da un lato, avrebbe l'effetto di frustrare le esigenze di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del rito semplificato e, dall'altro, introdurrebbe un trattamento ingiustificatamente differenziato per il convenuto “principale” e per quello “chiamato” su istanza di parte.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del termine minimo a comparire del terzo chiamato nell'ambito del rito semplificato di cognizione appare ragionevole fare riferimento al termine indicato dall'art. 281 undecies, II comma, c.p.c. per il convenuto.
1.2 Premesso quanto sopra e precisato che l'atto di citazione del terzo è stato portato alla notifica in data 1 luglio 2024 – dunque, in virtù del principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato
(cfr. C. Cost., 26 novembre 2002, n. 477), nel rispetto del termine del 10 luglio 2024 indicato con decreto del 10 giugno 2024 – e che, per il notificato la notifica si è successivamente perfezionata per CP_2 compiuta giacenza in data 15 luglio 2024, deve ritenersi che il termine
(minimo) di quaranta giorni sia stato senza dubbio rispettato.
Tra la data di notifica della citazione del terzo (15 luglio 2024) e quella della nuova udienza (2 ottobre 2024) risultano infatti intercorsi ben 79 giorni.
Pag. 7 1.3 Quanto, invece, all'eccepita nullità della citazione del terzo per mancanza dell'avvertimento richiesto dall'art. 163, III comma, n. 7, c.p.c., premesso che, nel caso di specie, la mancanza sarebbe solo parziale
(viene unicamente omesso l'avvertimento relativo alla “difesa tecnica mediante avvocato” e quello inerente all' “ammissione al patrocinio a spese dello Stato”), va ritenuto che la nullità sia stata comunque sanata ex art. 164, III comma, c.p.c. dalla costituzione del terzo chiamato il quale, tra l'altro, ha svolto in maniera ampia e articolata le proprie difese sia in rito, sia nel merito, dovendosi pertanto escludere una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., 16 ottobre 2014, n. 21910).
1.4 In ordine poi all'eccezione di tardività di costituzione del terzo chiamato, sollevata tanto da parte attrice quanto da parte convenuta, va rilevato che l'ultimo comma dell'art. 281 undecies c.p.c. risulta lacunoso nella parte in cui, limitandosi a rinviare alle modalità di costituzione indicate al III comma, omette tuttavia di specificare il termine entro cui la costituzione del terzo possa considerarsi “tempestiva”.
Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 269 c.p.c. in riferimento al rito ordinario che, infatti, al IV comma, rinvia all'art. 166 c.p.c.
(costituzione almeno 70 giorni prima dell'udienza).
Cionondimeno, per le ragioni sopra esposte e al di là dell'erronea indicazione del termine di costituzione contenuto nell'atto notificato al terzo deve ritenersi che la norma di riferimento sia – ancora una CP_2 volta – il II comma dell'art. 281 undecies c.p.c. relativo al convenuto.
Deve allora concludersi che, nell'ambito di un giudizio semplificato di cognizione, il terzo chiamato ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di almeno dieci giorni prima della fissata udienza.
Fermo quanto sopra, considerato che il termine per la costituzione del terzo è spirato il 20 Settembre 2024 (10 giorni dal 2 ottobre 2024) e che si è costituito in data 30 settembre 2024, è indubbio che la CP_2 sua costituzione vada considerata come “tardiva”.
Il terzo chiamato, pertanto, ai sensi dell'art. 281 undecies, III comma,
c.p.c. è decaduto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Pag. 8
2. Nel merito.
2.1. è stato chiamato in garanzia (nella specie impropria) CP_2 da parte della convenuta: si è costituito tardivamente e, pertanto, le eccezioni in senso stretto sollevate non possono essere esaminate. La parte, inoltre, non ha formulato un'autonoma domanda riconvenzionale alla prima udienza successiva alla chiamata.
Ciò premesso, si svolgono delle considerazioni che rappresentano un obiter dictum non vincolante in altri giudizi, finalizzato unicamente a giustificare il regolamento delle spese di lite.
2.2. Si evidenzia, anzitutto, che il contratto stipulato tra e CP_2 in data 16 marzo 2023 ed avente ad oggetto la cessione Parte_1
– dal primo al secondo – del credito vantato verso pari ad € CP_1
81.730,94 oltre interessi e dietro versamento del prezzo di € 7.500,00, deve considerarsi pienamente valido ed efficace ancorché – in astratto – fonte di possibile responsabilità contrattuale in capo al terzo chiamato.
2.3. Dalla documentazione prodotta, emerge che divenuto CP_2 titolare del credito a seguito di ordinanza di assegnazione del 30 novembre 2015 (cfr. doc. 14 fasc. convenuta), ha espressamente rinunciato allo stesso nell'ambito della transazione raggiunta con la convenuta in data 9 maggio 2019 (cfr. doc. 17 fasc. convenuta).
L'art. 2 dell'accordo transattivo prevede, infatti, che dichiara CP_2 di rinunciare ai titoli esecutivi ottenuti a carico di e ai relativi CP_1 crediti in essi portati nei confronti della stessa , e CP_1 precisamente di rinunciare: a) all'ordinanza di assegnazione emessa il
30.11.2015 dal GE del Tribunale di Parma Dott. Monaco nella procedura esecutiva presso terzi RGE n. 1290/2015, munita di formula esecutiva il
18.02.2016 e notificata a il 2.03.2016, e al credito in essa CP_1 portato di complessivi €.81.730,94, oltre interessi legali su €. 77.000,00, spese di procedura liquidate in €.2945,00 per compensi ed €.2593,87 per spese, rimborso forfettario e accessori di legge, nonché spese di registrazione dell'ordinanza e successive”.
Pag. 9 La remissione del debito ne ha determinato l'estinzione redendo priva di giustificazione causale la domanda di condanna formulata dalla parte ricorrente.
2.4 E' altresì emerso che il credito - nonostante l'intervenuta estinzione
– è stato ceduto con contratto del 16 marzo 2023 da a CP_2
(cfr. doc. 7 fasc. ricorrente). Parte_1
Il terzo chiamato, evocato in causa dalla debitrice ceduta, ha eccepito l'invalidità del contratto de quo declinata, da un lato, come nullità per difetto di sottoscrizione della prima pagina e, dall'altro, come annullabilità per dolo del cessionario ex art. 1439 c.c.
2.5 In relazione alla dedotta nullità va anzitutto premesso che nessun formale “disconoscimento” può ritenersi validamente proposto dal terzo chiamato, che si è semplicemente limitato a “disconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 cpc la prima pagina del doc. 7 di parte ricorrente”
(pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di , senza tuttavia formalmente negare la propria CP_2 sottoscrizione, come invece richiesto dall'art. 214 c.p.c.
Ciò premesso e data la omessa formalizzazione di una querela di falso, il documento deve ritenersi “riconosciuto” ex art. 215 c.p.c.
Il fatto poi che la scrittura de qua rechi le firme delle parti solo nella seconda pagina e non anche nella prima è elemento del tutto irrilevante ai fini del decidere.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che, nel caso di dichiarazione contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, la scrittura privata deve comunque “ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2702 del cc, si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”
(Cass., 6 luglio 2023, n. 19147; conf. Cass., 19/03/2019, n. 7681).
Pag. 10 2.6 L'eccezione di annullamento del contratto, in quanto eccezione in senso stretto, è stata tardivamente formulata dal terzo chiamato e non è pertanto esaminabile.
Nel merito appare anche infondata.
Il terzo, in primo luogo, ha omesso di provare i requisiti del dolo
“determinante” o “incidente” ex art. 1439 c.c.: i raggiri adoperati dall'altra parte;
l'idoneità della condotta a trarre in inganno la controparte;
la dimostrazione che senza il raggiro il contratto si sarebbe concluso a condizioni diverse o non si sarebbe affatto concluso.
In secondo luogo, la prospettazione della parte – ovvero che Pt_1 avrebbe unito all'unico foglio conosciuto da (la
[...] CP_2 pagina 2 del doc. 7 fasc. ricorrente, appunto sottoscritta) altro foglio semplicemente dattiloscritto e privo di firma (la pagina 1 del doc. 7 fasc. ricorrente) – non risulta affatto convincente.
È proprio la continuità tra la prima e la seconda pagina che impone di ritenere che quello firmato dal fosse effettivamente il documento CP_2 esibito dal sub doc. 7 del ricorso, cioè comprensivo di entrambe Pt_1 le facciate.
La continuità è data, anzitutto, dalla numerazione utilizzata a pagina due
(“4.”, “5.”, “6.”, “7.”, “8.”, “9.”, “10.”), che segue logicamente quella impiegata a pagina 1 (“1.”, “2.”, “3.”).
In secundis, la continuità è senza dubbio confermata dal riferimento alla cessione del credito tanto nella prima quanto nella seconda pagina della scrittura.
In tertiis, la continuità è comprovata dall'indicazione dell'assegno bancario di cui a pagina 1 (n. 0232242292-09) quale “prezzo della cessione” a pagina 2; assegno che, come ammesso da nel CP_2 corso dell'udienza del 2 ottobre 2024, è stato pacificamente incassato dallo stesso.
In quartis, la continuità tra le due facciate può desumersi, in generale, dal contenuto complessivo dell'accordo, in cui le clausole riportate a pagina
2 sono logicamente coerenti e consequenziali con quelle di pagina 1.
Pag. 11 Sulla scorta di quanto sopra non verosimile la ricostruzione del terzo chiamato.
Né la mancata consegna al cessionario dei documenti probatori del credito incide sulle valutazioni effettuate.
Premesso che l'inosservanza dell'obbligo di consegna dei documenti ex art. 1262 c.c. non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione del credito, quanto sull'esecuzione della cessione (cfr., ex multis, Trib. Roma, 21 marzo 2018, n. 6016 in www.dejure.it), va osservato che, nel caso di specie, i possibili “documenti probatori del credito” risultavano – invero – già in possesso del cessionario Pt_1 in quanto relativi ad una procedura esecutiva (quella definita dal
[...]
Tribunale di Parma e portante R.G.E. n. 1290/2015) in cui quest'ultimo rivestiva la posizione di debitore esecutato, circostanza confermata dall'art. 8 del contratto (“il cedente dichiara che i documenti allegati al precedente contratto, che il Cessionario dichiara di aver esaminato e conoscere, costituiscono tutti i documenti probatori del Credito ceduto ai sensi dell'art. 162 C.C. e della cui consegna da parte del Cedente il
Cessionario dà atto con la sottoscrizione del presente contratto”).
La circostanza è corroborata anche dalla notifica della cessione ad
[...]
(cfr. docc. 8 e 9 fasc. ricorrente), effettuata in ossequio al disposto CP_1 degli artt. 9 del contratto e 1264 c.c., attraverso la raccomandata a/r del
26 aprile 2023 inviata per il tramite dell'Avv. Persona_1
2.7 Precisato quanto sopra, non è neppure possibile accogliere la tesi della convenuta secondo cui, in quanto avente ad oggetto un credito inesistente, il contratto di cessione sarebbe nullo ex artt. 1346 e 1418 c.c.
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte “la cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattiziamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3,
Pag. 12 c.c. ed alla disciplina del contratto in generale” (Cass., 3 giugno 2022, n.
17985; conf.: Cass., 06 luglio 2020, n. 13853; Cass., 29 luglio 2015, n.
16049; Cass. 18 dicembre 1987, n. 9428).
2.8 Tanto premesso, ferma la validità del contratto di cessione del credito stipulato tra ricorrente e terzo chiamato, esula dall'oggetto della presente controversia la disamina di profili risarcitori conseguenti alla cessione di un credito estinto, stante la assenza di una riconvenzionale trasversale da parte del ricorrente nei confronti del terzo.
2.9 Quanto invece alla debitrice ceduta, si ritiene di condividere l'assunto di quest'ultima secondo cui il cedente, con la sua condotta, ha violato l'accordo transattivo sottoscritto in data 9 maggio 2019 e ciò, in particolare, nella parte in cui prevedeva espressamente – al punto 3 – che “rinuncia altresì ad eventuali cessioni di detti crediti a CP_2 terzi” (il c.d. pactum de non cedendo).
tuttavia, non ha allegato o provato alcun danno CP_1 conseguente alla violazione del divieto in parola, limitandosi semplicemente ad insistere – in via subordinata – affinché venisse
“manlevata” dal terzo chiamato in caso di accoglimento della domanda spiegata da parte di Parte_1
Il rigetto della domanda “principale” avanzata dal ricorrente, allora, determina – a cascata – il rigetto della domanda di “manleva” spiegata da parte convenuta.
La condotta illegittima tenuta dal terzo chiamato – che ha ceduto un credito che sapeva essere inesistente, violando le clausole negoziali – giustifica, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di giustizia, circostanza corroborata dal rigetto di tutte le eccezioni formulate.
Poiché è dimostrato che ha avviato il giudizio pur nella Parte_1 consapevolezza dell'intervenuta estinzione del credito (circostanza, questa, positivamente allegata e provata da parte convenuta con i documenti nn. 18 e 19 e non tempestivamente contestata da parte ricorrente), si ritiene di condannare anche quest'ultimo – in via solidale col terzo chiamato – alla rifusione delle spese di giustizia sostenute dalla convenuta e che vengono liquidate in dispositivo ai valori CP_1
Pag. 13 medi dello scaglione di riferimento per le fasi studio e introduttiva e ai minimi per la fase di trattazione e decisoria.
La ricostruzione in fatto operata – che evidenzia come il ricorrente abbia agito pur sapendo della remissione del debito (doc. 18 e 19 del fascicolo di parte convenuta) e il terzo abbia dato causa alla cessione del credito allorché vi aveva rinunciato – giustifica la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante
R.G. n. 748/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
2) CONDANNA e in solido tra loro, a Parte_1 CP_2 rifondere ad le spese di lite del presente procedimento CP_1 che si liquidano in € 759.00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
3) COMPENSA le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
4) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 20 febbraio 2025 Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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