Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 1207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 1207/2024 promosso da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1
Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di Marte 6/d
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dall'Edo State (Nigeria) , giunto in Italia il 28.07.2017, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale in data 19.10.2017 dinnanzi alla Commissione
Territoriale di Roma. La Commissione territoriale di Roma ha rigettato la domanda, con provvedimento del 12.03.2018. In data 10.11.2020 ha reiterato la domanda che è stata dichiarata inammissibile dalla Ct di Roma con provvedimento del 29.03.2021 ( che non risulta impugnato).
In data 20.01.2023 ha presentato istanza alla Questura di Perugia, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 1.1 e 1.2 t.u.i.
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Questore della Provincia di Perugia del 7.3.2024 (notificato in data 7.03.2024).
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale con il quale il ricorrente ha censurato la decisione della Questura sostenendo di di essere in Italia ormai stabilmente da 7 anni, di avere la disponibilità di alloggio in locazione, buona conoscenza della lingua italiana, di essersi impegnato nel sociale e di aver svolto diverse attività lavorative e da ultimo contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza al 2026. Concessa la sospensiva del provvedimento – in separato procedimento incidentale – è stato instaurato il contraddittorio sul merito.
Il si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza della valutazione Controparte_1 espressa dall'autorità amministrativa ed ha concluso per il rigetto del ricorso. La causa istruita in via documentale è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note di trattazione scritta.
2.Alla controversia in esame è applicabile il DL 130/2020 che ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 convertito nella legge 50/23) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I,
13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione pagina 2 di 4 umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili
(per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, , T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n.
30736/2023 e Cass. n. 32851/2023).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva quanto segue.
Il ricorrente a fondamento della domanda ha allegato la seguente documentazione: contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 02.07.2021 al 30.09.2021 con busta paga di settembre
2021 e comunicazione UN (stipulato con la ditta quale datore di lavoro); CP_3
l'impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte della stessa ditta CP_3
dell'8.02.2022 vincolante fino alla data 31.12.2022; comunicazione UN
[...]
(obbligatoria) di contratto di lavoro con , a Controparte_4 tempo pieno e determinato, con decorrenza dal l'1.02.2023 al 30.04.2023; regolare contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato con la società LIFE DI PRESTA CI E C. SAS
e registrato presso gli enti previdenziali, con durata dal 2.05.2023 sino al 1.11. 2026, 5 buste paga, CU 2024 dalla quale emerge un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 10.264,61 lordi e CU 2025 dalla quale emerge un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 18.488,98 lordi. Ha inoltro prodotto attestazioni relative all'apprendimento della lingua italiana, oltre a partecipazione a seminario di integrazione organizzato dalla fondazione “ Migrantes” ed ha documentato di essere titolare di autonomo alloggio. Lo svolgimento continuativo, a far data dal
2021, di attività lavorativa, unitamente alla buona conoscenza della lingua italiana, alla percezione di un reddito adeguato alle sue esigenze, la disponibilità di alloggio sono tutti elementi sintomatici di una stabile integrazione sociale e lavorativa sicchè un suo eventuale rimpatrio in Nigeria determinerebbe – in assenza di pericolo per la sicurezza pubblica – un evidente pregiudizio della sua vita privata, con violazione dell'art. 8 CEDU. Il ricorso dunque deve essere accolto.
Le spese legali, considerata la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile “ ratione temporis” alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 20.5.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa L. Giglio
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