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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa RI Carlotta Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F.: ), nato il [...] in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Balneario e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Carozzi Angela del Foro di Lecco, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Olgiate Molgora
(LC), alla via Roma n. 31;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...]) e CP_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Dotti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Grumello del Monte (BG), alla via
Facheris n. 8;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 02/01/2025, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data
31/05/2015 nel Comune di Luzzana (BG) (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 2; Parte II;
Serie A) e che dalla loro unione nasceva la figlia RI (n. il 27/11/2014) e (n. il 08/01/2020). Per_1
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 [...] alle condizioni di cui al ricorso;
CP_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Luzzana (BG) (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 2; Parte II;
Serie A)
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa RI Carlotta Griffini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F.: ), nato il [...] in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Balneario e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Carozzi Angela del Foro di Lecco, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Olgiate Molgora
(LC), alla via Roma n. 31;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...]) e CP_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Dotti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Grumello del Monte (BG), alla via
Facheris n. 8;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 02/01/2025, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data
31/05/2015 nel Comune di Luzzana (BG) (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 2; Parte II;
Serie A) e che dalla loro unione nasceva la figlia RI (n. il 27/11/2014) e (n. il 08/01/2020). Per_1
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 [...] alle condizioni di cui al ricorso;
CP_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Luzzana (BG) (dati trascrizione: anno 2015; atto n. 2; Parte II;
Serie A)
Così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia