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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17001/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17001/2018
promossa da: pagina 1 di 96 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. PERRINA MARCO, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA,
presso il difensore avv. PERRINA MARCO
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. PERRINA MARCO, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA,
presso il difensore avv. PERRINA MARCO
BOGUMILA (C.F. ), con il Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. PERRINA MARCO, elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA,
presso il difensore avv. PERRINA MARCO
ATTORI
contro
(C.F. , con Controparte_1 C.F._4
il patrocinio dell'avv. RETALI GIORGIO e dell'avv. PIOMBINI
CHIARA ( ) CALATA ITALIA 17 C.F._5
, elettivamente domiciliato in CALATA ITALIA N. Pt_4
pagina 2 di 96 17 57037 PORTOFERRAIO, presso il difensore avv. RETALI
GIORGIO;
(C.F. ), con il Parte_5 C.F._6
patrocinio dell'avv. RETALI GIORGIO e dell'avv. PIOMBINI
CHIARA ( ) CALATA ITALIA 17 C.F._5
; elettivamente domiciliato in CALATA ITALIA N. Pt_4
17 57037 PORTOFERRAIO, presso il difensore avv. RETALI
GIORGIO
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PESCI GIORGIO, elettivamente domiciliata in VICOLO FANTUZZI 5/13 BOLOGNA, presso il difensore avv. PESCI GIORGIO;
(C.F. , con il Parte_6 C.F._7
patrocinio dell'avv. MELUCCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO N. 5 40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. MELUCCI GIUSEPPE;
pagina 3 di 96 (C.F. ), con il Parte_7 C.F._8
patrocinio dell'avv. CZMIL JAN, elettivamente domiciliato in
VIA A. GAMBALUNGA N. 102 47921 RIMINI, presso il difensore avv. CZMIL JAN;
(C.F. come dichiarato in atti), con il Controparte_3
patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA, presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 dicembre 2024.
Tali conclusioni non sono qui ritrascritte ma sono comunque qui richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
La causa, dopo tale (primo) trattenimento in decisione, veniva rimessa in ruolo con ordinanza del 3 aprile 2025. Di talché le parti nuovamente concludevano alla udienza del giorno 10 aprile 2025, in modo
sostanzialmente non difforme da quanto già concluso nel dicembre 2024.
pagina 4 di 96 Anche tali conclusioni, pur non ritrascritte, sono da considerarsi parte integrante di questa sentenza e sono qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.10.2018, i OR , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio i OR
[...] Parte_8
e , al fine di ottenere l'accoglimento Parte_5 Controparte_1
delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
In particolare, gli attori affermavano di avere concluso con i convenuti due preliminari di vendita, recanti data 4.11.2016 ed aventi ad oggetto due delle quattro unità immobiliari che sarebbero state realizzate in seguito alla demolizione e ristrutturazione della porzione di fabbricato, sita in
Bologna in Via della Beverara n. 164, 166 e 168, di proprietà dei OR
CP_1
Il termine entro cui ultimare i lavori (e per il contratto definitivo a mezzo rogito notarile) veniva dalle parti stabilito, prima, nell'1.11.2017 e,
successivamente, nel 30.11.2017, con l'aggiunta di una penale per ogni giorno di ritardo.
Tale termine non veniva rispettato e, nonostante il suo superamento, non solo i lavori erano ancora in istato arretrato, ma presentavano anche numerosi vizi.
pagina 5 di 96 Gli attori incaricavano quindi lo di redigere una Controparte_4
relazione tecnica, che riconosceva numerosi e gravi vizi costruttivi e lo stato arretrato del cantiere. Tale perizia veniva anche condivisa dai convenuti.
In diritto, gli attori sostenevano il proprio diritto di ottenere coattivamente il trasferimento della proprietà dell'immobile, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, nonché di vedersi riconoscere una riduzione del prezzo;
ciò in ragione dei gravi vizi riscontrati, dei costi di ultimazione delle opere, della perdita delle detrazioni fiscali di cui avrebbero potuto usufruire e della penale prevista contrattualmente per il ritardo.
Parte attrice chiedeva quindi al giudice di accertare il suo diritto al trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile, di accertare la presenza dei vizi sopra richiamati, di ordinare alla controparte il trasferimento degli immobili, di condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 161.294,45 alla Sig.ra e di Euro 103.022,26 ai Pt_1
Sig.ri e;
il tutto per le motivazioni sopra riportate. Pt_9 Parte_3
Esigenze di concisione di questa sentenza impongono un richiamo all'atto introduttivo.
pagina 6 di 96 In termini sintetici, con tale atto introduttivo, le parti attrici (promissari acquirenti) esercitavano la azione di cui all'articolo 2932 c.c., chiedendo contestualmente una quanti minoris, con ulteriore domanda di risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.02.2019, i OR si CP_1
costituivano affermando di essere stati a loro volta “vittime” dell'impresa costruttrice e del direttore lavori Arch. , pur avendo fatto Controparte_5
tutto il possibile per adempiere correttamente alle proprie obbligazioni di trasferire gli immobili promessi in vendita, previa loro costruzione. I
convenuti si qualificavano come proprietari del terreno. Avevano
diligentemente dato mandato ad imprese e professionisti, affinché le case promesse in vendita agli attori fossero realizzate a regola d'arte e tempestivamente. Non per loro colpa – ma per colpa dei professionisti, fra i quali il , che chiedevano di chiamare in causa – le cose si erano CP_5
prolungate.
I convenuti, in ogni caso e dunque senza nulla concedere, si opponevano alla domanda ex art. 2932 c.c. e alla pretesa risarcitoria, sia nell'an sia nel
quantum. In relazione alla domanda di trasferimento coattivo, in particolare, rilevavano come vi fosse nullità dell'atto, per mancata identificazione del bene.
pagina 7 di 96 Infine, chiedevano di chiamare in causa l'Arch. , in quanto Controparte_5
progettista e direttore lavori, sia per essere tenuti indenni dell'eventuale risarcimento dovuto agli attori, sia per i danni causati dallo stesso nell'esercizio del proprio incarico.
Anche in relazione alla comparsa dei convenuti, i signori è CP_1
inevitabile un richiamo alla comparsa di tale parte.
All'udienza del 14 maggio 2019, il giudice ammetteva la chiamata del terzo,
effettuata in data 18.07.2019 dai OR CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2019, l'Arch. si CP_5
difendeva, sostenendo la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa in ragione della eccessiva genericità; il difetto di legittimazione/titolarità passiva, in quanto i vizi lamentati dalle parti erano di natura strutturale;
essendo il , a suo dire, solamente il CP_5
Direttore dei lavori (DL nel seguito) architettonico;
il DL strutturale era invece l'Ing. . Inoltre, affermava di avere correttamente Parte_7
adempiuto alle proprie obbligazioni, segnalando anche all'impresa Smart di
Devis PE – ossia l'impresa incaricata dai OR della CP_1
ricostruzione del fabbricato – i vizi strutturali, richiedendo tempestivamente di porvi rimedio.
pagina 8 di 96 In ogni caso, eccepiva la decadenza rispetto alla responsabilità ex art 1669
c.c., in quanto era trascorso più di un anno tra la conoscenza dei vizi e la loro contestazione;
in punto a quantum, si opponeva alla quantificazione del danno effettuato da parte attrice.
Infine, richiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione
[...]
nonché la condanna per lite temeraria dei convenuti. CP_2
All'udienza del 19 dicembre 2019, il giudice ammetteva la chiamata in causa di chiamata cui provvedeva l'Arch. in Controparte_2 CP_5
data 8.01.2020. Il giudice respingeva invece la richiesta dei convenuti di chiamare in causa anche l'Ing. Parte_7
Infine, il giudice, in tale udienza del 19 dicembre 2019, inviava le parti in mediazione. Riteneva infatti che vi fossero ragioni tali da consigliare una soluzione conciliativa.
Veniva dunque chiamata la società (nel Controparte_2
seguito, senza tipo sociale o, anche, ). CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2020,
[...]
faceva proprie le difese e le eccezioni formulate dall'Arch. CP_2
nella propria comparsa ed escludeva l'operatività della polizza CP_5
assicurativa contratta dallo stesso.
pagina 9 di 96 La difesa di era, dal punto di vista logico, in due fasi. Infatti, in CP_2
primo luogo negava la copertura della assicurazione. Affermava infatti che la copertura riguardava vizi delle opere costruite;
nel caso di specie, non si era invece realizzata l'opera; dunque, non si era all'interno di uno dei casi assicurati.
In via logicamente successiva, nel caso in cui si ritenga sussistente la copertura, aderiva alle difese dell'assicurato , nel senso che CP_2 CP_5
lo stesso non era un DL generale ma solo architettonico.
Tale, dunque, la difesa della compagnia.
All'udienza del 27 luglio 2020, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c. sesto comma, nel testo normativo allora vigente.
Gli attori formulavano istanza ex art. 696 c.p.c.
Il giudice, all'udienza tenutasi in data 17 marzo 2021, ammetteva la ATP e nominava come consulente tecnico l'ing. Persona_1
Seguivano quindi diverse udienze, tenutesi in data 17 marzo 2021, 7 aprile
2021, 23 settembre 2021 e 15 dicembre 2021, in cui il giudice rinviava per l'acquisizione dell'ATP ed ogni conseguente ulteriore decisione all'udienza successiva. In pratica, il giudice disponeva attendersi l'esito di tale ATP, ritenuta decisiva per la causa.
pagina 10 di 96 In data 29.07.2022 veniva depositata dall'Ing. la Persona_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
L'Ing. chiariva innanzitutto che la costruzione non era stata Per_1
ultimata e non era stata data la chiusura lavori;
inoltre, il titolo edilizio era ancora efficace;
di conseguenza nessuna difformità tra l'opera eseguita ed il progetto depositato poteva essere considerata abuso edilizio, a meno di difformità tali da comportare una variante sostanziale.
Il CTU confermava l'esistenza dei vizi rilevati nella perizia di CP_4
analizzando le difformità delle quattro unità immobiliari costruite.
[...]
Non rilevava invece errori macroscopici di progettazione ma solamente carenze nella progettazione esecutiva delle opere e mancanza di dettagli costruttivi di alcune componenti della struttura quali ad esempio balconi,
parapetti e scale sia dal punto di vista architettonico sia strutturale.
Riguardo altresì all'esecuzione dell'opera venivano riscontrate difformità
tra le opere realizzate ed il progetto depositato, sia strutturale, che architettonico.
A causa del cattivo stato di manutenzione della struttura, dovuta al fatto che questa era stata lasciata alle intemperie dal momento in cui si erano interrotti i lavori, i vizi riscontrati non venivano ritenuti dal CTU sanabili.
Potevano essere rimossi solamente attraverso la demolizione integrale e la pagina 11 di 96 ricostruzione della struttura edificata al grezzo. Il costo di ricostruzione e i relativi oneri tecnici venivano quantificati in Euro 782.838,00 €, più IVA.
L'Ing. attribuiva quindi la responsabilità per il 90% a carico della Per_1
ditta esecutrice delle opere, la e del direttore dei lavori CP_6
strutturali, Ing. in parti uguali tra loro;
mentre il restante 10% Parte_7
ai OR in quanto non avevano provveduto, dopo CP_1
l'interruzione dei lavori, ad adottare le misure di protezione del manufatto dall'azione degli agenti atmosferici, provocando il degrado e il danneggiamento della struttura.
Per la ricostruzione gli attori potevano usufruire di diverse agevolazioni fiscali.
Tale, in sintesi, l'esito della consulenza In sede di motivazione, si Per_1
affronteranno gli specifici profili della consulenza e della parte di Per_1
essa utilizzabile in questa sede, anche alla luce delle contestazioni delle parti.
All'udienza del 14 settembre 2022, i convenuti chiedevano la chiamata in causa dell'Ing. il giudice si riservava. Parte_7
Con ordinanza del 20 settembre 2022, scioglieva la riserva e rinviava la causa.
pagina 12 di 96 All'udienza del 6 ottobre 2022 il giudice invitava le parti a una soluzione conciliativa della lite.
All'udienza del 27 ottobre 2022 i convenuti insistevano nella chiamata in causa dell'Ing. il giudice si riservava. Parte_7
Il giudice, con ordinanza del 4 novembre 2022, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.10.2022, ammetteva la chiamata in causa dell'Ing.
cui provvedevano i OR in data 19.12.2022. Parte_7 CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 16 marzo 2023, si costituiva in giudizio l'Ing. Parte_7
Eccepiva la nullità della chiamata in causa per eccessiva genericità,
l'inopponibilità allo stesso della CTU dell'Ing. la nullità dei Per_1
contratti preliminari, in quanto il bene futuro oggetto del contratto non era mai venuto ad esistenza, l'avvenuta decadenza della responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Infine, rilevava che l'ammaloramento della struttura lignea non era in alcun modo a lui imputabile e chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione (così, nel seguito, senza CP_3
tipo sociale).
Il giudice, con l'ordinanza del 20 marzo 2023, ammetteva la chiamata in causa di CP_3
pagina 13 di 96 Con comparsa di costituzione e risposta del 20 giugno 2023, CP_3
affermava la non operatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ing. e confermava nel merito quanto detto da per Parte_7 Parte_7
escludere la propria responsabilità.
All'udienza del 13 luglio 2023 il giudice concedeva i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., sesto comma, nel testo allora vigente.
Il giudice, con l'ordinanza del 27 dicembre 2023, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.11.2023, ammetteva l'integrazione di CTU richiesta dall'Ing. Parte_7
All'udienza del 17 gennaio 2024, il giudice nominava nuovamente l'Ing.
come CTU, invitandolo a integrare la perizia prendendo posizione Per_1
sui rilievi critici di ripercorrendo le tappe del precedente lavoro, Parte_7
anche coi sopralluoghi, ed eventualmente a individuare le quote di responsabilità di ciascuna delle parti processuali.
In data 3.06.2024 l'ing. depositava la CTU integrativa, Per_1
confermando le conclusioni della precedente consulenza.
All'udienza del 19 giugno 2024, l'Ing. eccepiva la nullità Parte_7
dell'integrazione di CTU in quanto quest'ultimo aveva enucleato Per_1
ulteriori profili di responsabilità, che non erano stati oggetto di allegazione.
Veniva dunque richiesta la rinnovazione della Ctu con nuovo consulente in pagina 14 di 96 quanto l'integrazione era inopponibile, poiché non era stata presa adeguata posizione sui rilievi critici. Il giudice si riservava.
Con ordinanza del 16 luglio 2024, il giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La sezione seconda civile del Tribunale di Bologna veniva ristrutturata, con ingresso in sezione di nuovo presidente di sezione nel settembre 2024.
Il presidente di sezione, secondo un criterio automatico approvato dal locale Consiglio Giudiziario, proponeva variazione tabellare, assegnando a sé tutte le cause di più antica iscrizione. Il tutto al fine di assicurare, nei limiti del possibile, una pronta definizione proprio delle cause di più antica iscrizione, fissando entro l'anno solare 2024 le precisazioni delle cause di più antica iscrizione. Così abbreviando il c.d. disposition time, nell'ambito dei progetti PNRR.
All'udienza del 19 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli di PC depositati in precedenza.
Le parti si scambiavano le difese finali.
Il giudice, in sede decisoria, rilevava una questione che, per ragioni di contraddittorio, doveva essere sottoposta alle parti. Sempre in ottica di decisione quanto più possibile rapida, emetteva ordinanza di rimessione in pagina 15 di 96 ruolo, al fine di consentire pieno contraddittorio alle parti sul punto. Si riporta il testo della ordinanza.
ORDINANZA
Trattasi di vicenda resa complicata dai tempi decisori. E' intervenuto un atto notarile anche con funzione transattiva (funzione transattiva che sarà interpretata dal giudice nella sua portata).
Tale atto notarile non riporta planimetrie, come allegati al rogito, salvo errori.
Non è pacifico, sulla base degli atti delle parti, cosa sia stato venduto con tale rogito. Infatti, il rogito
sembra chiaro, nel senso della vendita di tutto il compendio (dunque quattro appartamenti su quattro;
o, meglio superficies solo cedit). Tuttavia, in sede di difese delle parti, alcune parti sembrano dare per scontata tale vendita integrale;
altre parti sembrano insistere che il rogito, pur nella dizione “generale”
dell'oggetto compravenduto, abbia inteso vendere due oggetti su quattro. Il che potrebbe anche essere dovuto al “trascinamento informatico”; per cui, pur intervenuto il rogito, alcune parti potrebbero
ancora avere utilizzato considerazioni ricavate da precedenti atti (in cui si faceva riferimento al preliminare).
In ogni caso, di tale questione occorre dare atto, ai fini del contraddittorio.
Nella udienza del 10 aprile 2025, si potranno verificare queste evenienze:
A) Tutte le parti daranno atto che il rogito ha venduto l'intero compendio immobiliare, senza eccezioni. In
tale caso, la causa sarà trattenuta, salvo obiezioni, senza termini, avendo già le parti assunto difese con le conclusionali e repliche.
B) Alcune parti riterranno la vendita integrale ed altre parti dei soli appartamenti c.d. grandi già promessi
(ed in tale caso se come cosa presente o futura). Si porranno due sotto-ipotesi processuali: b1) le parti argomenteranno a verbale su tale loro difformità (che riguarda interpretazione del rogito) e
consentiranno il trattenimento senza termini;
b2) oppure, chiederanno i termini di cui all'articolo 101, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.; termini che, per quanto disagevoli per la ragionevole durata,
verranno concessi essendo a pena di nullità.
Tale questione è puramente tecnica e non abbisognerebbe delle parti.
Questo giudice intende, in ogni occasione, sviluppare tentativi di conciliazione;
donde quanto ai punti 6
e 7 del dispositivo.
pagina 16 di 96
P.Q.M.
1. RIMETTE la causa in ruolo.
2. FISSA la udienza del 10 aprile 2025 ore 16.55.
3. AVVISA le parti che dopo le ore 17.00 (ma anche qualche minuto prima, in caso di maltempo o per altre vicende) chiude il portone di via Farini 1. In tale caso, è sempre possibile l'accesso dalla laterale
via del Cane, nel lato est del Tribunale, facendosi ivi identificare dal locale servizio di guardianìa.
4. AVVISA le parti che saranno da chiarire le questioni di cui alla motivazione.
5. AVVISA le parti che, qualora sia fra di esse incontroverso l'oggetto della vendita, la causa sarà, sempre
con il consenso delle parti, trattenuta senza termini, per abbreviare i tempi decisori;
basandosi il giudice sulle conclusionali e repliche.
6. DISPONE estremo tentativo di conciliazione.
7. CONVOCA le parti personalmente, autorizzando delega.
8. SI COMUNICHI.
All'udienza del 10 aprile 2025, il giudice ammetteva contraddittorio tra le parti esclusivamente sul contenuto dell'oggetto del contratto di vendita. Le parti confermavano che oggetto di vendita era stato l'intero compendio
immobiliare e non solamente gli appartamenti promessi inizialmente.
La causa avrebbe potuto vedere decisione senza termini, essendovi accordo su tale unico profilo ed avendo le parti già esplorato le residue questioni.
Una (sola) parte chiedeva tuttavia nuovamente i termini finali, che il giudice concedeva in maniera ridotta, sempre in ottica acceleratoria. Pur se si trattava di richiesta di una sola difesa ( , si tratta di diritto Parte_7
soggettivo di tale parte e, una volta concessi i termini, questi sono concessi a tutte le parti, per ovvia par condicio.
pagina 17 di 96 Il giudice ammetteva nuovamente i termini ex art. 190 c.p.c., ridotti nella misura minima possibile.
La causa transitava dunque a decisione, esauriti tali termini per conclusionali e repliche, il 20 maggio 2025.
Va rilevato come lo svolgimento del processo, a seguito della novellazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile, non sia più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza;
potendo addirittura essere omesso. Nel caso di specie, si è comunque ritenuto di esporre un pur conciso svolgimento del processo, nei termini che precedono, alla luce della complessità della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
In generale
Trattasi di causa di non recente iscrizione a ruolo.
Si sono sovrapposte pretese, delle varie parti;
un rogito notarile anche con funzioni transattive.
E' dunque opportuno, nella prossima sezione di motivazione, enucleare le domande delle parti ed i rapporti giuridici processuali che corrono fra tali parti.
pagina 18 di 96 Tale actio finium regundorum è indispensabile, alla luce appunto delle diversità delle varie azioni, sia dal punto di vista oggettivo (titoli diversi),
sia soggettivo. La prossima sezione DUE di motivazione viene dunque dedicata a dipanare tali rapporti, isolandoli l'uno dall'altro, così da consentire la analisi di tali rapporti, prima singolarmente e poi nelle reciproche interrelazioni.
DUE
Ricostruzione generale dei tre distinti rapporti
Come detto subito sopra, è bene ricostruire brevemente le diverse pretese azionate, i soggetti a cui sono rivolte e il titolo su cui si basano.
Innanzitutto, vi è il (doppio) rapporto di vendita tra gli attori e i convenuti.
I primi chiedono inizialmente una sentenza ex art. 2932 c.c. e la riduzione del prezzo – c.d. actio quanti minoris – per i vizi della cosa venduta. In corso di causa le parti concludono il contratto definitivo, con diverso oggetto;
pertanto, gli attori insistono solamente sulla riduzione del prezzo e per i danni.
Questo primo rapporto giuridico – innanzi tutto sostanziale e, poi, anche processuale – è dunque un rapporto che si pone tutto interno al contratto di vendita;
il titolo che viene in considerazione è dunque quello della vendita;
o, meglio, del preliminare di vendita.
pagina 19 di 96 Tale primo rapporto giuridico riguarda sostanzialmente questi temi: a)
l'adempimento o meno del preliminare;
b) la possibilità di esercitare la azione quanti minoris in tale sede;
c) come il successivo rogito influenzi le posizioni delle parti;
d) i danni che possano essere derivati dalla vicenda complessiva (preliminare + inadempimento dei convenuti + rogito
“transattivo”, peraltro non concernente solo gli immobili promessi ma tutto il suolo).
Questo primo rapporto, dal punto di vista soggettivo, riguarda solo attori e convenuti.
Da tale rapporto, occorre distinguere quello tra i OR e CP_1
l'impresa costruttrice, l'arch. e l'ing. Trattasi in questo CP_5 Parte_7
caso di un contratto d'appalto e di contratti d'opera. Dunque, le norme cui fare riferimento non sono più gli artt. 2932, 1490 ss., 1965 ss. c.c., come nel primo rapporto;
quanto appunto le norme su appalto e contratto d'opera
professionale.
Tale il secondo rapporto giuridico di cui si occupa questa causa.
I signori chiamano in causa prima l'arch. e poi anche CP_1 CP_5
l'ing. per essere tenuti indenni da quanto fossero obbligati a Parte_7
risarcire in favore degli attori. I convenuti formulano inoltre una domanda autonoma nei confronti dell'architetto per il danno dagli stessi subito per pagina 20 di 96 l'inadempimento contrattuale dello stesso nell'esecuzione degli incarichi conferitogli. Si tratta dunque di una domanda che ha una autonomia,
rispetto a quella per così dire “di manleva”, rispetto alle domande degli attori.
In relazione alla posizione soggettiva che vede parte attiva i convenuti (i signori , questi avrebbero potuto chiamare in causa anche la CP_1
impresa (dunque, contratto di appalto). In realtà, non vi è chiamata della impresa.
Dunque: “a monte”, i sono parte di un preliminare e, dal punto CP_1
vi vista processuale, sono convenuti; “a valle”, sono parte di contratti di opera professionale e di appalto e sono attori-chiamanti in causa i professionisti. Non vi è però domanda verso la ditta appaltatrice, che non è
parte di questo giudizio;
restringendosi dunque la domanda ai due soli professionisti.
Infine, vi è una terza area di rapporti giuridici.
Infatti, sia l'arch. , che l'ing. chiamano in causa le proprie CP_5 Parte_7
assicurazioni per essere tenuti indenni in caso di condanna. Tale terza area di questioni riguarda gli usuali profili assicurativi;
di fronte alle (non inusuali) negative di copertura, occorre verificare se e quanto i professionisti risultino coperti dalle loro compagnie. Questioni puramente pagina 21 di 96 assicurative e che vedono parti contrapposte i due professionisti e le loro rispettive compagnie.
I rapporti sono dunque distinti e diverse le norme che li regolano.
Naturalmente, essi sono fra loro interdipendenti.
Così, in relazione al primo rapporto, la posizione dei convenuti CP_1
qualora soccombenti, finisce per quantificare il danno che i CP_1
possono chiedere (se conseguenza immediata e diretta) ai professionisti. La
responsabilità dei professionisti, se accertata, è uno dei presupposti del rapporto assicurativo, se vi è copertura.
In sintesi, tre rapporti diversi, fra loro interdipendenti.
TRE
Questione preliminare a fondamento della decisione
in relazione al primo rapporto (preliminare e vendita successiva)
Sull'assorbimento del contratto preliminare nel definitivo
Sebbene vi sia stata un'ulteriore udienza dopo il trattenimento in decisione della causa, al solo fine di chiarire che oggetto di vendita fosse stato l'intero compendio immobiliare, si deve ritenere che il contraddittorio ammesso in tale udienza abbia avuto ad oggetto solo ed esclusivamente tale circostanza;
lasciando impregiudicate le decadenze e le preclusioni che erano già maturate.
pagina 22 di 96 Pertanto, tutte le argomentazioni formulate dalle parti nelle (seconde) memorie conclusionali e nelle relative repliche (come detto, richieste da una sola parte ma, per par condicio, concesse a tutte), non attinenti al tema sopra citato, non verranno prese in considerazione, in quanto tardive. Se
non, ovviamente, mere difese;
se difese, sono, in tali nuove conclusionali,
sostanzialmente iterative di difese precedenti (e, in ottica di speditezza, ben sarebbe stato possibile trattenere senza termini già il 10 aprile 2025).
Dagli atti delle parti risulta pacifico che, in data 4.11.2016, la signora e i signori e concludevano due distinti Pt_1 Pt_2 Parte_3
preliminari di vendita con i signori La prima prometteva di CP_1
acquistare una delle quattro porzioni immobiliari che sarebbero state costruite, al prezzo di Euro 385.000,00 e nel corso del tempo versava una caparra di Euro 245.000,00; i secondi si impegnavano invece ad acquistare un'altra porzione immobiliare, al prezzo di Euro 360.000,00 e versavano complessivamente la somma di Euro 180.000,00 a titolo di caparra.
Si tratta dunque di due promesse di acquisto, una di persona singola e l'altra di una coppia;
con venditori sempre i signori CP_1
Durante il corso del processo, in data 31.10.2023, la signora i Pt_1
signori e e i signori concludevano un unico Pt_2 Parte_3 CP_1
contratto di vendita definitivo. Oggetto di tale contratto non erano pagina 23 di 96 solamente le due porzioni immobiliari promesse precedentemente, ma l'intero compendio immobiliare. Il prezzo convenuto in quella sede era complessivamente di Euro 250.000,00.
Tale era il punto da chiarire a seguito della rimessione in ruolo. Nel senso che la vendita “transattiva”, avvenuta in corso di causa, non ha riguardato i beni promessi in vendita;
quanto, piuttosto, la complessiva consistenza immobiliare (che avrebbe dovuto alloggiare non solo le due unità promesse in vendita e non terminate ma, anche, altri appartamenti).
In particolare, nel rogito le parti precisavano che “il suindicato prezzo è
stato pattuito non tenendo conto dell'effettivo valore dell'immobile, ma a soli
fini transattivi, fermo restando tutto quanto già richiesto dalla parte acquirente
e dalla parte venditrice nella causa di cui in premessa RG n. 17001/2018 che
proseguirà al fine di ottenere il rispettivo equo risarcimento”.
Dalla comparazione tra i contratti preliminari e quello definitivo è chiaro che sia notevolmente mutato l'oggetto delle prestazioni poste a carico sia degli acquirenti sia dei venditori, ciò in ragione dell'avvenuta transazione.
I signori infatti non hanno ceduto solo due unità abitative ma CP_1
l'intero compendio immobiliare;
il prezzo, al contrario, è radicalmente diminuito;
infatti, a fronte degli iniziali Euro 745.000,00 dovuti esclusivamente per due unità, è stata convenuta la somma di Euro
pagina 24 di 96 250.000,00 per tutto l'intero compendio immobiliare, costituito da 4
(teoriche) unità abitative, e relative pertinenze, eretto su un'area di sedime di circa 850 mq.
È bene sottolineare che la giurisprudenza consolidata ritiene che se, in esecuzione di un contratto preliminare, le parti stipulino anche il definitivo, è unicamente quest'ultimo a costituire la fonte dei diritti e degli obblighi in capo alle parti, ciò in applicazione del principio dell'assorbimento del preliminare nel definitivo.
Il preliminare, infatti, obbliga esclusivamente le parti alla stipulazione del contratto definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare.
Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie. Nel caso di specie, tale massima è particolarmente convincente, proprio perché il definitivo non ha più rapporti con il preliminare, se non dal punto di vista soggettivo;
l'oggetto ed il prezzo sono infatti diversi. Inoltre, anche dal punto di vista della causa concreta, è evidente che, alla funzione tipica della vendita
(prezzo contro diritto), in quel rogito si è commista una causa transattiva.
(QUATTRO)
SEGUE IL PRIMO RAPPORTO:
Sulla quanti minoris. Infondatezza
pagina 25 di 96 A causa dell'inadempimento dei convenuti ai contratti preliminari, gli attori chiedevano inizialmente al giudice di emettere sentenza ex art 2932
c.c.. Chiedevano, inoltre, di diminuire il prezzo di vendita per i costi di rimozione dei vizi sanabili, per il deprezzamento per i vizi insanabili e per il costo di ultimazione dei lavori, individuati per la signora in circa Pt_1
Euro 255.000,00 e per i signori e in circa Euro Pt_2 Parte_3
237.000,00.
In seguito al contratto di vendita, gli attori abbandonavano la loro prima domanda e insistevano invece sulla riduzione del prezzo, quantificandolo anche alla luce dell'avvenuta CTU, che aveva sostenuto la necessità di demolizione e ricostruzione totale del fabbricato.
In particolare, ritenevano dovuta, da parte dei convenuti, la somma di
Euro 207.037,60 per la signora e di Euro 151.176,20 per i signori Pt_1
e . Pt_2 Parte_3
Così le domande.
Tali domande non sono fondate, in quanto gli attori prendono a riferimento esclusivamente il contenuto del contratto preliminare, senza tenere in considerazione l'avvenuta transazione verificatasi con il definitivo.
pagina 26 di 96 Come detto nella precedente sezione di motivazione, occorre infatti avere a riferimento il definitivo.
Non solo.
Nel contratto definitivo, vi è una clausola tecnicamente non chiara. Si
parla infatti di transazione. Il prezzo nel rogito è infatti stipulato “a soli fini transattivi” (articolo 5 del rogito 31 ottobre 2023, notaio rep. Per_2
31336).
Dal tenore letterale del rogito non è chiaro se l'avvenuta transazione debba ritenersi “tombale” oppure no. Sembra preferibile escludere una interpretazione nel primo senso, cioè di una transazione “tombale”, pur con la dizione di vendita “a fini transattivi” Vi è infatti una riserva nel rogito (“fermo restando tutto quanto già richiesto dalla parte acquirente e dalla
parte venditrice nella causa di cui in premessa RG n. 17001/2018 che
proseguirà al fine di ottenere il rispettivo equo risarcimento”); tale riserva esclude che con la vendita ogni questione sia stata risolta.
Ad ogni modo la soluzione rimane invariata, sia che si ritenga “tombale” la transazione sia che non la si ritenga tale.
Nel primo caso dovrebbe ritenersi rinunciata la domanda giudiziale della riduzione del prezzo;
nel secondo non troverebbe comunque accoglimento la actio quanti minoris.
pagina 27 di 96 Nel primo caso – che, come detto, sembra escluso dalla riserva presente nel rogito, pur non del tutto chiara – evidentemente le parti con tale prezzo “a sconto” hanno inteso risolvere in via definitiva la loro controversia. Nel senso che i signori (aliquid datum aliquid retentum) vendono CP_1
sottocosto il compendio, a tacitazione definitiva di ogni pretesa hinc inde.
Anche nel secondo caso, interpretazione preferibile, la azione quanti minoris non è più esperibile.
Ciò per varie ragioni: a) in quanto l'azione di riduzione del prezzo deve essere esperita sul contratto effettivamente concluso, non sul precedente contratto preliminare, b) perché, come le parti riconoscono, il prezzo non è
stato determinato sul fair value, il valore di mercato, quanto piuttosto con altri parametri;
dunque, non essendo nemmen possibile parametrare la
quanti minoris al valore di mercato; c) la stessa clausola di riserva, per quanto il rogito sia sul punto atecnico, fa sì salve le domande di questa causa ma le domande risarcitorie, essendo la quanti minoris azione diversa e non una azione risarcitoria;
d) in sintesi, poiché l'oggetto e la causa del contratto definitivo sono diversi.
(CINQUE)
SEGUE IL PRIMO RAPPORTO:
Si affrontano i concreti conteggi
pagina 28 di 96 Rigetto della quanti minoris anche per ragioni economico-contabili
Le somme da restituire alla luce del rogito notarile
In questa sezione CINQUE di motivazione, si affrontano ora i concreti conteggi, in relazione al rapporto fra attori e convenuti.
La domanda per quanti minoris, si è detto nella precedente sezione di motivazione, va rigettata per motivi strutturali e funzionali, strettamente giuridici.
Essa va rigettata – dunque, se si vuole, in modo definitivo – anche per ragioni di stretti conteggi.
Di fatto gli attori hanno acquistato al prezzo di Euro 250.000 un terreno edificabile di circa 850 mq, corrispondente ad un valore di circa ad Euro
300/mq. Su tale terreno insiste un fabbricato, che deve essere preventivamente demolito, che quindi non ne aumenta il valore;
al contrario, lo diminuisce a causa dei costi di demolizione e smaltimento rifiuti.
Tali costi sono stati quantificati dal CTU Ing. complessivamente Per_1
in Euro 35.150,50. Questa somma può ritenersi attendibile;
quindi, di fatto, il costo per il terreno edificabile oggetto di causa, privo di costruzioni ammonta ad Euro 285.140,50, corrispondenti ad Euro 335/mq.
pagina 29 di 96 Tale prezzo risulta essere completamente in linea, se non addirittura inferiore, al valore di mercato di un terreno edificabile sito a Bologna.
Ovviamente un requisito necessario per potere esperire l'azione di riduzione del prezzo prevista dall'art. 1492 c.c. è che il prezzo convenuto risulti essere maggiore del valore del bene affetto da vizi.
Nel caso di specie, le parti hanno ristabilito in autonomia l'equilibrio del contratto di vendita, provvedendo a diminuire il prezzo in ragione degli ingenti vizi, che imponevano la demolizione e la ricostruzione dell'intero fabbricato.
Alla corta: il prezzo di cui al rogito corrisponde al valore di mercato e, caso mai, è inferiore al valore di mercato.
Nella precedente sezione QUATTRO di motivazione si è detto come la actio
quanti minoris non sia più proponibile per ragioni strutturali, cioè la presenza del nuovo rogito, ragione sostanzialmente giuridica;
trattandosi appunto di nuovo contratto.
Si conclude, in questa sezione CINQUE di motivazione – dedicata ai conteggi concreti fra le parti – la analisi della quanti minoris. Essa non
spetta, anche in ragione del fatto che non vi sono squilibri significativi di valore.
pagina 30 di 96 La quanti minoris va dunque respinta anche per un semplice calcolo aritmetico dei valori.
Nell'ambito della analisi dei conteggi, si affrontano in questa sezione di motivazione i debiti restitutori e relativi alla caparra, relativi anche ai costi di demolizione. Nella prossima sezione SEI, la questione della penale.
È necessario segnalare che sia la SI sia i signori e Pt_1 Pt_2
hanno versato a titolo di caparra una somma maggiore del Parte_3
prezzo finale di vendita. In particolare, la prima aveva corrisposto ai la somma di Euro 245.000,00 e i secondi la somma di Euro CP_1
180.00,00.
Nel rogito – a conferma della natura non di esecuzione del preliminare;
non
è tale il rogito che, appunto, ha una sua autonomia – sembra che si modifichino i titoli del pagamento (anche sotto questo profilo, il rogito abbisogna di interpretazione, nel senso che subito segue). Le somme che furono versate a titolo di caparra (sul preliminare) sono ora imputate a titolo di prezzo. Le modalità di pagamento del prezzo, infatti, sono indicate nel rogito (e ciò è un dovere professionale del notaio, per norme pubblicistiche che impongono tale menzione); le modalità di pagamento sono tuttavia riferite al pagamento delle (precedenti) caparre. Solo in via esemplificativa: il versamento di euro 10.000,00 ( – ) Pt_2 Parte_3
pagina 31 di 96 viene indicato in rogito come effettuato il 5 dicembre 2017. Lo stesso per gli altri versamenti;
si riguardino le date: i versamenti che il rogito menziona come pagamento del prezzo (rogito del 31 ottobre 2023) erano tutti pagamenti molto anteriori al rogito stesso;
cioè ed in breve: la imputazione delle somme versate a titolo di preliminare diventano ora pagamento del prezzo di tale rogito definitivo “transattivo”.
Il rogito nulla dice – anche sotto tale profilo, non appare certo risolutivo né
di ausilio all'interprete – quale sia il destino della parte di versamenti, se caparra, in eccedenza, rispetto quella parte di caparra che viene utilizzata come prezzo, in tale compravendita. Alla corta: le parti acquirenti, per tutelarsi rispetto al già evidente fallimento dell'affare, hanno acquistato l'immobile; per un prezzo “a sconto”; nulla però si dice sul quanto versato in eccesso.
Deve dirsi come la parte versata in eccedenza, dagli attori ai signori non sia affatto rinunciata da parte degli attori. CP_1
Esclusa dunque la actio quanti minoris, deve darsi una voce di condanna, in
favore degli attori e contro i E' data dalle restituzioni. CP_1
Processualmente, deve dirsi che vi è domanda.
pagina 32 di 96 Vi è infatti domanda di restituzioni;
anche se non viene percorso il ragionamento di cui alla presente sentenza, tale domanda sì è presente fra quelle attoree.
Sul piano della interpretazione del rogito, già si è detto che lo stesso, se interpretato correttamente, non ha natura “tombale”. Dunque, pur se tale dato non è indicato nel rogito, vi è la riserva, di cui si è detto sopra, sulle azioni che nascono da questa causa 17001 del 2018 R.G..
Sul piano tecnico-giuridico, si rileva quanto segue: la caparra (o gli acconti;
in alcuni versamenti si parla di “rate”) era data in relazione al preliminare;
pertanto, venuto meno il programma negoziale del preliminare, tali esborsi
sono divenuti a tutti gli effetti indebiti, da restituire. Parte di tali esborsi sono imputati a prezzo (della vendita fatta con il rogito); per la parte restante, si tratta ancora di indebiti, alla cui restituzione hanno diritto gli odierni attori.
Gli interessi – nel saggio di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c. – non decorrono però dalla domanda;
bensì dalla data, successiva, in cui fu stipulato il rogito. Infatti, fino a tale data, la somma non era punto indebita, essendo ancora giustificata dal titolo di caparra/”rate”.
I conteggi concreti, relativi a queste restituzioni.
pagina 33 di 96 Il prezzo di vendita è ammontato, pro quota, ad Euro 125.000,00. Infatti, nel rogito è chiaramente indicata una quota di proprietà del bene acquistato di un mezzo (in relazione ai due nuclei di interessi fra gli attori, cioè da un canto e d'altro canto ); poiché il prezzo Pt_1 Per_3
complessivo è di euro 250.000,00, ciascuno degli acquirenti (per un mezzo)
ha “pagato” (con il meccanismo compensativo di cui si è detto, con imputazione dalla caparra) euro 125.000,00. Pertanto, dovranno essere restituiti alla SI Euro 120.000,00 (245.000,00 – 125.000,00) Pt_1
e ai signori e Euro 55.000,00 (180.000,00 – 125.000,00), Pt_2 Parte_3
in quanto indebitamente corrisposti.
Non è chiaro se furono versati a titolo di caparra;
la caparra ha caratteristiche di realità; inoltre, in alcuni versamenti si parla di “rate”.
Anche ad ipotizzare importi versati a titolo di caparra confirmatoria, i signori non ne dovranno restituire il doppio. CP_1
Ciò in quanto, almeno in relazione a questo profilo, opera l'effetto transattivo presente nel rogito. A causa della transazione, il preliminare viene meno e dunque anche la qualificazione delle somme come caparra viene meno. Le
somme restano, per così dire, “sospese”; tali somme, avendo perduto la loro qualificazione in termini di caparra, sono pagate indebitamente, poiché
appunto venuto meno il preliminare. Parte di quelle somme sono imputate pagina 34 di 96 a prezzo;
tuttavia, per l'eccesso, sono indebite. Risulta che i compratori hanno versato indebitamente una somma maggiore di quella che poi è
risultata dovuta al momento del contratto definitivo.
Possono qui riassumersi le sezioni da TRE a CINQUE di questa motivazione. Si tratta della motivazione relativa al complesso (se non francamente intricato) rapporto fra preliminare ed il rogito “transattivo”.
I punti cui si è pervenuti sono i seguenti:
a) Il definitivo, che ha espressamente anche fini transattivi, rappresenta un problema interpretativo;
b) Non è di facile interpretazione, in particolare nella alternativa fra una soluzione “tombale”, ovvero parzialmente transattiva;
c) Deve ritenersi preferibile una interpretazione soltanto parziale di tale rogito del giorno 31 ottobre 2023.
d) La actio quanti minoris non è fondata;
innanzi tutto, per ragioni strutturali;
non avrebbe senso, infatti, una domanda ai sensi dell'articolo 2932 c.c., rispetto ad un rogito successivo, che ha anche funzioni transattive. Inoltre, si deve avere riguardo al definitivo.
Tali profili sono stati trattati nella precedente sezione QUATTRO.
e) Inoltre, il che si è detto all'inizio di questa sezione CINQUE, se si ha riguardo al valore del bene compravenduto con il rogito, si è in pagina 35 di 96 presenza di valori congrui. Il che renderebbe comunque infondata anche quantitativamente la domanda.
f) Vi è domanda di restituzione, pur se prospettata in guise diverse da quelle di cui alla presente sentenza. La domanda è tuttavia presente in fatto (da mihi factum dabo tibi ius).
g) La domanda di restituzione è fondata;
con il rogito, il preliminare viene meno e, dunque, le somme versate in base al preliminare perdono la loro natura di caparra, perdono la loro stessa causa e vanno restituite.
h) Poiché dal rogito emerge che tali somme sono state imputate a prezzo del rogito, evidentemente, per l'eccesso, le somme vanno restituite;
si tratta di debito di valuta, con interessi correnti dal rogito in poi, essendo da tale data diventate somme indebite.
i) Avendo perso funzione di caparra, tali somme sono solo indebite e non va pagato il doppio della caparra.
Tale, dunque, l'esito che deriva dal dipanarsi del complesso rapporto preliminare/definitivo. Come da punti 1 e 3 del dispositivo di questa
sentenza.
(SEI)
SEGUE IL PRIMO RAPPORTO:
pagina 36 di 96 Sulla penale
Nel rapporto fra attori e convenuti, rimane il tema delle penali.
Esse non possono ritenersi assorbite dal rogito, di cui si è detto.
Va infatti rilevato come tutta la parte contrattuale legata al preliminare viene meno;
vi è, come già ripetutamente detto, una riserva per il
risarcimento.
Le penali, come è noto, hanno appunto la funzione di forfetizzare il risarcimento.
Spetta dunque anche tale voce.
L'art. 5 di entrambi i preliminari di vendita riconosceva ai promissari acquirenti, in caso di ritardo imputabile alla parte promittente venditrice, nonché all'azienda costruttrice, una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
La penale ha iniziato quindi a decorrere, per ciascun contratto, dal
01.12.2017, giorno successivo al termine entro cui le parti si erano impegnate a concludere il definitivo, fino al 31.10.2023, giorno in cui un contratto è effettivamente stato stipulato. Non si tratta del definitivo previsto dal preliminare;
tuttavia, da tale momento, proprio per l'effetto transattivo del rogito, non può parlarsi di ritardo;
ché, altrimenti, il ritardo durerebbe all'infinito, poiché quel contratto definitivo (intendesi, quello pagina 37 di 96 che veniva previsto nel preliminare) non è più possibile. Dunque, con il rogito “transattivo” è cessato, per così dire, lo stato di attesa degli attori e può dirsi venir meno il ritardo.
In tal modo la penale ammonterebbe, per ciascun contratto preliminare, ad
Euro 108.000 (2160 giorni x 50 Euro al giorno = 108.000 Euro), e quindi complessivamente ad Euro 216.000,00.
Nonostante la debenza della penale e il suo ammontare non siano mai stati contestati dai convenuti, è riconosciuto pacificamente al giudice il potere di diminuire d'ufficio il suo ammontare nel caso in cui risulti essere manifestamente eccessivo, riportandolo così ad equità.
Certamente, non può essere negato che gli attori hanno dovuto attendere quasi sei anni per la conclusione del contratto definitivo. D'altra parte, nel caso di specie, l'ammontare della penale sarebbe quasi pari al prezzo di vendita, che si ricorda essere di Euro 250.000,00.
Appare quindi evidente la totale sproporzione tra la penale e il prezzo, al punto che la penale non avrebbe più solamente una funzione compensativa, ma anche punitiva per i convenuti e di arricchimento per gli attori.
Altro parametro cui riferire la congruità della penale è il seguente. Le parti attrici hanno dovuto sborsare somme, per loro improduttive di interessi pagina 38 di 96 (quanto meno fino al rogito;
da tale momento, come detto, spettano gli interessi per transazioni commerciali ex 1284 penultimo comma c.c.). La
normale produttività del danaro, in tale periodo, in relazione alle somme versate, non è certamente superiore a quanto subito in appresso e,
certamente, la somma di oltre 200.000,00 Euro non corrisponde agli interessi che avrebbero prodotto tali somme;
una penale così alta finirebbe per ultra-compensare l'esborso di danaro e la naturale fruttuosità del danaro.
In breve: con il rogito, le parti hanno concluso un contratto che non ha effetti pregiudizievoli per gli attori;
proprio in ragione del prezzo pattuito.
Rispetto a tale prezzo, va restituita la eccedenza;
restituita la quale, il danno per gli attori è eliso.
Rimane il danno da ritardo che, ragionevolmente, può ridursi, rispetto al calcolo aritmetico della penale;
tenendo conto: sia del fatto che non può
addirittura superare il prezzo;
sia dell'altro parametro, cioè che il ritardo ha sicuramente immobilizzato somme di danaro, altrimenti produttive per gli attori;
ma non produttive nella misura cui condurrebbe il conteggio aritmetico della penale.
Si ritiene quindi equa la diminuzione della penale alla somma di Euro
50.000,00 complessivi: Euro 25.000,00 per il ritardo nella conclusione del pagina 39 di 96 definitivo con la signora ed Euro 25.000,00 per i signori e Pt_1 Pt_2
. Parte_3
Sulla imputabilità della penale e del ritardo non solo ai signori CP_1
ma, anche, all'arch. e all'ing. si ritornerà in apposita CP_5 Parte_7
sezione di motivazione. Tuttavia, in questa sede, è bene ricordare che,
sebbene contrattualmente la penale attinga al rapporto tra gli attori e i convenuti, hanno certamente concorso nel ritardo anche l'impresa costruttrice, l'arch. e l'ing. la cui condotta ha CP_5 Parte_7
comportato il protrarsi prima e l'interruzione poi dei lavori, nonché
numerosi vizi strutturali e non strutturali di cui oltre.
La liquidazione avviene in via equitativa. Essa avviene in moneta attuale;
dunque, interessi (nella misura di cui all'articolo 1284, penultimo comma,
c.c.) dalla pubblicazione della sentenza.
Come da punto 2 del dispositivo di questa sentenza.
Il punto 2 di dispositivo vede la condanna solo in capo ai convenuti. Tale penale viene poi considerata anche in relazione al secondo rapporto, come danno che i professionisti hanno cagionato ai CP_1
(SETTE)
SEGUE IL PRIMO RAPPORTO
Sugli sgravi fiscali
pagina 40 di 96 Gli attori chiedono anche il risarcimento per la perdita degli sgravi fiscali, che quantificano in Euro 68.403,00 per la SI e in Euro Pt_1
67.783,00 per i sigg.ri e . Pt_2 Parte_10
Innanzitutto, si segnala che le agevolazioni fiscali ancora in corso al momento della vendita vengono trasferite insieme all'immobile qualora,
come nel caso di specie, nel rogito le parti non si accordino diversamente.
Ad ogni modo, come rilevato dal CTU ing. l'intervento edilizio in Per_1
questione può ancora accedere agli sgravi ed agevolazioni fiscali in corso e che le agevolazioni previste al tempo dell'esecuzione dell'opera erano ancora vigenti e fruibili nelle stesse modalità da parte degli attori.
Infine, si deve rilevare come il principio dell'onere della prova imponga alla parte che ne ha interesse di dimostrare il danno subito;
per la perdita degli sgravi fiscali le argomentazioni degli attori sono risultate generiche e non è stata presentata alcuna prova a supporto.
Pertanto, si ritiene che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento agli attori per la perdita degli sgravi fiscali.
Tale rigetto rientra nel generale rigetto delle domande attoree, diverse dalle restituzioni (punti 1 e 3 del dispositivo), nonché della penale per il ritardo
(punto 2 del dispositivo). Dunque, come da punto 4 del dispositivo.
pagina 41 di 96 Termina dunque la motivazione sul primo rapporto sostanziale (e poi processuale), quello fra attori e convenuti.
Viene dunque regolato dai punti da 1 a 4 del dispositivo (in disparte le spese legali).
Nelle successive sezioni di motivazione, si inizierà dunque a trattare il secondo rapporto, quello fra i convenuti ed i due professionisti.
(OTTO)
IL SECONDO RAPPORTO
Sui rapporti di appalto e d'opera
Sul concorso ex art 1227 c.c. dei convenuti
Il secondo rapporto è costituito dai contratti d'appalto e d'opera che legano rispettivamente i signori con l'impresa costruttrice, CP_1
l'arch. e l'ing. CP_5 Parte_7
In questa sede, i convenuti chiamano in causa l'arch. e l'ing. CP_5
per essere tenuti indenni e manlevati da quanto fossero tenuti a Parte_7
risarcire agli attori.
Innanzitutto, è bene sottolineare che, nonostante l'azione di riduzione del prezzo proposta dagli attori non sia stata accolta per l'avvenuta transazione, i signori hanno certamente subito un danno, il cui CP_1
preciso ammontare verrà quantificato in apposita sezione di motivazione. I
pagina 42 di 96 due rapporti – che ormai vanno trattati nella stessa sentenza – hanno una debole connessione. Infatti, già prima facie si era in presenza di fattispecie diverse;
a maggior ragione, dopo il rogito “transattivo”, appare maggiormente problematica la individuazione del danno subito dai convenuti e dovuto ai due professionisti, sotto il profilo causale (appunto,
anche perché intervenute altre fattispecie perturbative del nesso causale, come il rogito “transattivo”).
Si rinvia, per la quantificazione a successiva sezione di motivazione
(TREDICI).
In questa sezione, si affronta in via preliminare (per quanto profilo logicamente successivo alla quantificazione), la fattispecie di cui all'articolo
1227 c.c.
Essa è invocata dai chiamati;
sia pure non sempre con riferimento a tale norma, non vi è dubbio che essi lamentino il concorso dei signori nella fattispecie del danno, che pure i hanno subito. CP_1 CP_1
Questo danno, invero, non è stato solamente causato dall'impresa,
dall'arch. e dall'ing. Opera sicuramente una fattispecie di CP_5 Parte_7
concorso, ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
È infatti necessario distinguere i vizi di costruzione delle opere, imputabili ai primi, dal deterioramento e dall'ammaloramento che ha subito la pagina 43 di 96 struttura per essere stata abbandonata per numerosi anni alle intemperie, circostanza imputabile invece ai convenuti.
È noto che l'art. 1227 c.c., secondo comma, esclude dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, i signori erano stati avvertiti sia dall'arch. CP_1
che dall'ing. della necessità di proteggere le opere lignee CP_5 Parte_7
fino a quel momento realizzate.
Nonostante i molteplici avvertimenti e nonostante fosse facilmente intuibile, anche da parte del non esperto, quale sorte sarebbe spettata a delle strutture interamente di legno esposte per lungo tempo all'acqua, i convenuti non hanno in alcun modo provveduto.
Tale comportamento ha integrato una palese violazione dell'ordinaria diligenza, in quanto, già con un giudizio ex ante, era possibile prevedere la futura inservibilità a cui sarebbe andato incontro l'edificio in costruzione.
D'altra parte, non si può ritenere che la condotta attiva necessaria per mettere in sicurezza le strutture fosse particolarmente gravosa, eccezionale o tale da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici per i signori
Dunque, il coprire le strutture rientra sicuramente nella CP_1
nozione di ordinaria diligenza.
pagina 44 di 96 Si ritiene quindi di attribuire ai signori la responsabilità del 30% CP_1
(trentapercento/tredecimi) dei danni da essi subiti, danni che verranno quantificati nel proseguo.
Si ritiene equa tale ripartizione in quanto la mancata copertura ha sicuramente aggravato lo stato dei luoghi, anche se, come si dirà oltre, la struttura costruita fino a quel momento presentava notevoli difformità e vizi, anche non sanabili.
Ciò è dimostrato anche dalla perizia di richiesta dagli Controparte_4
attori, che ha ad oggetto lo stato delle costruzioni prima dell'abbandono del cantiere. L'affidabilità di tale elaborato è dimostrata dal fatto che i rilievi ivi operati siano stati condivisi anche dall'Ing. in sede di Per_1
CTU.
In particolare, la perizia riconosce che la SI se avesse Pt_1
acquistato la proprietà dell'immobile nel giugno 2018 avrebbe dovuto ricevere indicativamente la somma di Euro 265.000,00 per l'eliminazione dei vizi sanabili, il deprezzamento di quelli insanabili, per l'ultimazione delle opere e per il ritardo. Ai signori e sarebbe spettata Pt_2 Parte_3
invece la somma di Euro 247.000,00.
pagina 45 di 96 È quindi chiaro che, anche se i signori avessero operato CP_1
diligentemente e protetto le strutture, avrebbero comunque dovuto corrispondere agli attori un ingente risarcimento.
La determinazione equitativa tre decimi e sette decimi è dunque qui adottata.
Le percentuali individuate dall'Ing. nonché gli esiti consulenziali Per_1
sono ripetutamente contestati hinc inde. In questo contesto, si assumono i dati strettamente tecnici individuati dal consulente. In alcune parti della consulenza, in effetti, l'Ing. assume valutazioni giuridiche o Per_1
complessive, che spettano alla sentenza.
Nel caso di specie, la ripartizione del concorso ex 1227 c.c. è quella individuata sopra. Da un canto, infatti, appare chiaro che la situazione del bene era già compromessa;
peraltro, almeno tre decimi di concorso vanno riconosciuti: era evidente che si trattava di strutture deteriorabili e, inoltre,
lo sforzo richiesto era relativamente modesto, anche dal punto di vista economico.
È ora opportuno verificare l'ammontare della responsabilità dell'arch.
e dell'Ing. in esclusivo riferimento ai danni causati dalle CP_5 Parte_7
condotte degli stessi e dell'impresa, senza considerare i danni subiti dalle strutture per l'esposizione alle intemperie appena quantificati;
in sostanza,
pagina 46 di 96 occorre individuare a quanto ammonti il 70% dei danni, riconducibile ai due professionisti ed alla impresa.
(NOVE)
SEGUE IL SECONDO RAPPORTO
Su alcune questioni processuali
Sia l'arch. che l'Ing. eccepiscono la nullità dell'atto di CP_5 Parte_7
citazione per la chiamata in causa, entrambi sostenendo la genericità dei fatti contestati e della domanda proposta nei loro confronti.
Le due difese possono essere trattate congiuntamente.
Sono infondate;
infatti, in entrambi i casi era del tutto evidente che i signori chiamassero in causa i terzi per essere tenuti indenni, nel CP_1
caso in cui avessero dovuto risarcire gli attori, ciò anche alla luce delle difese assunte in corso di causa, integralmente riportate.
Per tali motivi, sono infondate le doglianze di nullità delle citazioni in giudizio dell'Arch. e dell'Ing. CP_5 Parte_7
L'Ing. eccepisce inoltre l'inopponibilità nei suoi confronti sia Parte_7
dell'originaria CTU, sia di quella integrativa.
Si concorda con quest'ultimo che il principio del contraddittorio e del giusto processo potrebbero ostare all'opponibilità nei suoi confronti dell'attività processuale svoltasi prima della sua chiamata in causa.
pagina 47 di 96 Al contrario, si ritiene che il supplemento di CTU svolto dall'ing. Per_1
non sia stato svolto in modo superficiale e semplicistico e, come affermato dall'Ing. in violazione del contraddittorio. Parte_7
Al contrario il CTU ha effettuato nuovi sopralluoghi al fine di consentire all'Ing. di prendere visione dei luoghi e argomentare sulle Parte_7
contestazioni; inoltre, nella rinnovazione della consulenza, è implicito anche un richiamo “inclusivo” agli esiti della precedente fase di consulenza.
Pertanto, tale supplemento di perizia deve essere ritenuto pienamente valido ed opponibile all'Ing. essa conferma ed include anche la Parte_7
precedente relazione.
Diversa questione è quella della fondatezza della consulenza su Per_1
cui oltre. Va detto che – a prescindere da possibili aporie della consulenza –
l'esito di questa sentenza si appoggia e si basa solo sui dati incontrovertibili, emergenti dalla consulenza. Come detto anche sopra, su alcuni profili (ad esempio le percentuali di responsabilità), la posizione del viene Per_1
superata in sede di sentenza;
non certo sul contraddittorio o sui dati strettamente tecnici.
(DIECI)
SEGUE IL SECONDO RAPPORTO
CON RIFERIMENTO A CLERICO'
pagina 48 di 96 Sulla qualifica e sulla responsabilità dell'Arch. CP_5
Come da giurisprudenza consolidata, il DL risponde in solido con l'impresa appaltatrice, nel caso in cui il danno del committente rientri nell'ambito di cui all'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del DL (Cass. civ., Sez. II, Ord n. 22575). Il vincolo di solidarietà trova la propria fonte nell'art. 2055 c.c., in quanto quella in oggetto è una responsabilità extracontrattuale.
Innanzitutto, è bene chiarire se il ruolo svolto dall'arch. fosse quello CP_5
di Direttore dei lavori architettonico o di DL generale.
Punto di partenza è l'assunto per cui sia il contratto d'appalto sia quello di direzione lavori sono contratti a forma libera, fatte salve limitate eccezioni che non ricorrono nel caso di specie.
Non essendo presente un contratto scritto, o non essendo lo stesso prodotto agli atti, ma non essendo contestata l'esistenza dello stesso, è necessario verificare quale sia stato di fatto il suo contenuto.
Se, da una parte, l'Arch. afferma di avere rivestito esclusivamente CP_5
il ruolo di DL architettonico, gli attori e i convenuti gli riconoscono il ruolo di DL generale.
A supporto di tale assunto forniscono numerosi concordanti elementi di prova, innanzitutto di carattere testuale. Infatti, lo stesso Arch. CP_5
pagina 49 di 96 nelle e-mail prodotte come doc 15 degli attori, come doc 1 dei convenuti e come doc 2 e 3 dello stesso , si auto-qualifica come DL generale nei CP_5
confronti dell'impresa, nonché del sig. e dei signori Pt_2 CP_1
Inoltre, come ammesso dallo stesso Arch. nella comparsa di CP_5
costituzione, questo ha svolto le mansioni tipicamente affidate al DL
generale, essendo consulente dei committenti, segnalando all'impresa la presenza di vizi delle opere strutturali e intimando di porvi rimedio,
denegando l'approvazione di SAL, ordinando all'impresa di proteggere i manufatti per evitare danni alle opere, ecc. La affermazione, in tale sede, è
ovviamente fatta a fini difensivi, per escludere la propria responsabilità; al contempo, evidenzia sue funzioni tipicamente di DL generale.
Si deve quindi affermare che il ruolo rivestito da non si limitasse a CP_5
quello di DL architettonico, ma integrasse quello di DL generale.
Ad ogni modo, come correttamente rilevato da parte attrice, anche come
DL architettonico non sarebbe stato esente da responsabilità. Ciò, infatti, che gli può essere contestato in veste di DL architettonico non è di avere mal eseguito le opere di competenza altrui, ma di non avere svolto diligentemente le mansioni di sua competenza quale direttore dei lavori, considerati nella loro globalità. Cioè di non avere esercitato un adeguato controllo sull'operato altrui, tale da rilevare in corso d'opera pagina 50 di 96 l'inadeguatezza della costruzione degli elementi strutturali - ancorché non di sua competenza - segnalandone per tempo imperfezioni ed errori, pur se ad altri ascrivibili.
Il DL, anche se architettonico, deve potere infatti assicurare ai committenti una capacità di supervisione e controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, altrimenti deve astenersi dall'accertare l'incarico.
(Cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 7370).
In conclusione, si deve quindi affermare che l'Arch. sì è responsabile in CP_5
solido con l'impresa ex art. 1669 in quanto DL generale, sottolineando anche
che la diversa qualifica di DL architettonico non escluderebbe la sua
responsabilità.
(UNDICI)
SEGUE IL SECONDO RAPPORTO
CON RIFERIMENTO AD ING. IN
La presenza di una responsabilità da qualificare ai sensi
Dell'articolo 1669 del codice civile
Al contrario dell'Arch. , l'Ing. non ha mai messo in CP_5 Parte_7
discussione il proprio ruolo di DL strutturale;
pertanto, tale dato è da ritenersi pacifico.
pagina 51 di 96 Una volta accertato che sia l'Arch. , in qualità di DL generale, sia CP_5
l'Ing. quale DL strutturale, sono responsabili in solido con Parte_7
l'impresa esecutrice dei lavori eseguiti, è necessario verificare se sussistano effettivamente i gravi vizi e la relativa responsabilità invocati dai OR
CP_1
L'art. 1669 c.c. individua una responsabilità dell'impresa, in solido con i direttori dei lavori, nel caso in cui l'edificio sia oggetto di una rovina totale o parziale, nel caso di evidente pericolo di rovina o di gravi difetti.
È proprio quest'ultima la situazione che ricorre nel caso di specie.
Nella versione originaria – si intende nel codice civile del 1865 (passim ed articolo 1639) – la garanzia era limitata alla rovina dell'edificio. In ottica modernizzatrice – e sempre nell'interesse del buon costruire – l'odierno articolo 1669 c.c. ha esteso la responsabilità ai “gravi difetti”.
La giurisprudenza ha individuato, dalla entrata in vigore del codice del
1942, una serie di casi, così creando un corpus giurisprudenziale abbastanza chiaro. In particolare, i gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ. includono quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene,
compromettendone la struttura e la funzionalità; mancando al bene parti essenziali dello stesso (ad esempio, la parte idraulica;
altre parti impiantistiche;
o simili).
pagina 52 di 96 L'Ing. confermando quanto già affermato da parte attrice, Per_1
riconosce numerosi difetti, sia strutturali (riguardanti le fondazioni, le pareti, i telai, il solaio, la copertura, le scale e i pilastri), sia non strutturali
(posa scorretta delle guaine, impianti non realizzati, balconi al grezzo senza parapetti strutturali, posa scorretta dei pannelli di rivestimento dei balconi, livelli e piani di posa del fabbricato non conformi).
In particolare, il CTU ha affermato che “si sono potute riscontrare carenze
nella progettazione esecutiva delle opere e mancanza di dettagli costruttivi di
alcune componenti della struttura quali ad esempio balconi, parapetti e scale
sia dal punto di vista architettonico che strutturale. Riguardo altresì
all'esecuzione dell'opera, si sono riscontrate le difformità sopra descritte tra le
opere realizzate ed il progetto depositato (strutturale e architettonico)”.
Su tale parte di consulenza – puramente tecnica – la perizia non è Per_1
revocabile in dubbio.
È quindi chiaro che sussistevano nel caso di specie i gravi difetti richiesti dall'art. 1669 c.c.. Tale articolo prevede una disciplina di favore in materia di onere della prova, rispetto alla disciplina generale in materia di illecito aquiliano, in cui il danneggiato deve provare tutti gli elementi richiesti dalla norma, compresa la colpa del costruttore.
pagina 53 di 96 Lo scopo della norma è infatti quello di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l'incolumità personale dei consociati;
si è, cioè, in presenza di una norma che è posta a tutela del buon costruire;
dunque, con una funzione di tutela erga omnes. Per tale motivo, impone al costruttore che vuole superare la presunzione di responsabilità introdotta dall'art. 1669 c.c., di dimostrare che i gravi difetti dell'edificio siano ascrivibili a caso fortuito o all'opera di terzi.
Nel caso di specie, va dunque accertato: a) se si versi in ipotesi di gravi vizi;
b) se questi siano riconducibili alla responsabilità (anche) dei due tecnici;
c)
se vi siano ipotesi di caso fortuito.
La risposta è positiva, in relazione ad entrambi i primi due punti.
La gravità dei vizi è evidente.
Si è in presenza di casette non finite, ammalorate. Occorre dunque rilevare come si vada oltre la nozione di grave vizio/difetto, individuata dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, si è in presenza di beni integralmente non abitabili. Non occorre, sul punto, nemmeno ricorrere alla valutazione consulenziale;
già secondo il parere laico e non specialistico, si è in presenza della fattispecie.
Né l'Arch. né l'Ing. hanno provato ad argomentare nel CP_5 Parte_7
senso che i vizi lamentati dagli attori e dai convenuti non fossero pagina 54 di 96 effettivamente gravi, né hanno provato che fossero ascrivibili al caso fortuito o all'opera di terzi.
Vi è poi un adeguato nesso di causalità fra tali difetti e le condotte dei due professionisti (in disparte la condotta della impresa, non parte di questo giudizio, impresa che certamente concorre con i due professionisti).
Nello specifico all'Ing. sono imputabili sia difetti di Parte_7
progettazione, sia di insufficiente controllo dell'impresa costruttrice, in quanto i lavori eseguiti presentano numerose difformità rispetto ai progetti, come riconosciuto dallo stesso CTU. La posizione di garanzia del professionista – val la pena di ribadire, in disparte la posizione della impresa – è presente;
dunque, anche in via omissiva, vi è responsabilità del professionista.
Allo stesso modo, l'Arch. non ha correttamente vigilato l'esecuzione CP_5
delle opere da parte dell'impresa. Come rilevato dagli stessi attori,
quest'ultimo si è attivato nella rilevazione dei vizi e nella contestazione degli stessi all'impresa solamente dopo l'intervento degli attori prima e dei convenuti poi.
Come risulta documentalmente, infatti, sono stati gli attori con mail dell'8 marzo 2018 a sollecitare un sopralluogo congiunto per verificare lo stato del cantiere. Solamente successivamente, in data 29 marzo 2018, l'Arch.
pagina 55 di 96 ha contestato formalmente all'impresa costruttrice i vizi delle opere CP_5
eseguite. E solamente in data 10 aprile 2018 denegava via Pec un SAL e il relativo pagamento.
Ciò che più preme sottolineare è che, nella propria, difesa l'Arch. CP_5
cerca di dimostrare di avere diligentemente adempiuto alle obbligazioni di
DL, citando solamente condotte tenute successivamente all'intervento degli attori. Dai documenti presenti agli atti è indiscusso che i vizi presenti fino a quel momento nell'immobile in costruzione fossero ingenti e fossero il frutto di cattive lavorazioni perpetrate nel tempo.
Tuttavia, l'Arch. non ha prodotto alcuna prova da cui risulti che lo CP_5
stesso avesse riscontrato e contestato i vizi all'impresa costruttrice, in modo adeguatamente preciso, prima che gli attori richiedessero l'intervento di un legale e di un proprio tecnico.
Si ricorda infatti che il ruolo di DL è quello di essere i consulenti dei committenti, che si avvalgono di un tecnico – in questo caso di un architetto – per verificare la corretta esecuzione dei lavori.
Questo compito non è stato correttamente eseguito né dall'Ing. Parte_7
né dall'Arch. . CP_5
In relazione al terzo requisito negativo e liberatorio – cioè la presenza di un possibile caso fortuito – esso non sussiste né peraltro risulta allegato.
pagina 56 di 96 (DODICI)
SEGUE IL SECONDO RAPPORTO
Sulla decadenza ex art 1669 c.c.
Entrambi i terzi chiamati contestano l'avvenuta decadenza della propria eventuale responsabilità ex art. 1669, ritenendo che la denuncia dei vizi nei loro confronti fosse avvenuta trascorso oltre un anno dalla loro scoperta da parte dei OR CP_1
In entrambi i casi l'eccezione non può trovare accoglimento.
Infatti, ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., è necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma anche della loro gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza delle sole manifestazioni dannose non è sufficiente a far decorrere il termine, che ben può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la natura e la causa dei difetti. La ratio di tale indirizzo giurisprudenziale sta nel fatto che si vuole evitare un eccesso di denunzie, intempestive, in presenza di vizi non ancora ben delineati;
con un effetto di confusione nel traffico giuridico.
Alla corta: il dies a quo per la decadenza decorre dalla piena conoscenza del vizio.
pagina 57 di 96 Nel caso dell'Arch. , il momento in cui ha iniziato a decorrere il CP_5
termine di decadenza deve essere individuato nel momento del ricevimento della perizia richiesta dagli attori a conclusa in data 5 Controparte_4
giugno 2018.
È stato infatti grazie a tale perizia che gli attori e i convenuti hanno potuto effettivamente comprendere la portata dei vizi dell'immobile edificando e la loro ascrivibilità al DL generale Clericò.
I signori hanno contestato per iscritto a quest'ultimo i vizi con CP_1
la Pec del 10 maggio 2019, come riconosciuto dallo stesso in CP_5
comparsa. La denuncia dei vizi è a forma libera, in questo caso è stata eseguita tramite Pec, la cui data è quindi certa.
Non può pertanto essere messo in discussione che sia stata eseguita prima che maturasse la decadenza annuale.
Per quanto riguarda invece l'Ing. il dies a quo deve essere Parte_7
identificato nel 30 luglio 2022, giorno in cui è stata depositata la CTU dell'Ing. Per_1
Come detto, il termine di decadenza per la denunzia dei vizi di cui all'art. 1669 c.c. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti. Tale consapevolezza non è raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in pagina 58 di 96 ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
L'elaborato peritale dell'Ing. ha infatti permesso ai convenuti non Per_1
solo di confermare l'ingenza dei vizi già riscontrati dalla perizia di
[...]
ma ha, soprattutto, permesso loro di identificare come CP_4
responsabile anche l'Ing. Parte_7
Se quindi il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal 30 luglio 2022
e la chiamata in causa dell'Ing. è avvenuta in data 19 dicembre Parte_7
2022, si deve ritenere rispettato il termine di decadenza di un anno.
Si deve pertanto affermare che i signori non siano incorsi nella CP_1
decadenza prevista dall'art. 1669 per la contestazione dei vizi.
(TREDICI)
SEGUE IL SECONDO RAPPORTO
Sul quantum del danno subito dai signori CP_1
e sulla sua ripartizione
In primo luogo (sezione OTTO) si è individuato un concorso di colpa in capo ai danneggiati di questo secondo rapporto, cioè i danneggiati
Dopo avere riconosciuto, nelle successive sezioni di motivazione CP_1
pagina 59 di 96 fino alla l'esistenza dei gravi vizi ai sensi dell'articolo 1669 c.c., la CP_7
loro ascrivibilità all'impresa e ai direttori dei lavori, è necessario
quantificare il danno.
Vanno fatte due premesse sul punto, una conseguenziale all'altra.
La prima è che la determinazione del danno subito dai è CP_1
particolarmente ardua, in questa situazione, nella quale il danno subito dai
è in parte derivante da quanto a loro volta debbono pagare agli CP_1
attori (danno emergente), in parte è lucro cessante. In relazione alla prima voce, poi, il rogito “transattivo” ha modificato tale voce.
Il che conduce alla seconda premessa.
In relazione alla quantificazione del danno subito dai OR il CP_1
ricorso alla equità è indispensabile. L'utilizzo del meccanismo equitativo,
in un contesto di questo genere, appare l'unico mezzo per pervenire ad un esito soddisfacente.
Naturalmente, come da ripetuto insegnamento, la equità non è un criterio di liquidazione solipsistico, che il giudice può cavalcare senza briglie. La
liquidazione equitativa consente una liquidazione non contabile, non “al centesimo”. I valori debbono risultare tuttavia legati alla eziologia del danno e, in definitiva ai danni effettivi
Così anche in questo caso.
pagina 60 di 96 E valga il vero.
Nel caso in cui i lavori fossero stati correttamente eseguiti, i convenuti avrebbero ricevuto la somma di Euro 385.000 dalla signora e di Pt_1
Euro 360.000 dai signori e per la vendita di due unità Pt_2 Parte_3
immobiliari di circa 130 mq ciascuna (posta attiva dei danni, come lucro cessante).
Allo stesso modo, tra i danni deve essere computato anche il valore dei due appartamenti (che non erano stati oggetto del contratto preliminare, ma che sono stati venduti in sede di rogito o, per meglio dire, il cui valore è
stato perduto per la vendita dell'intero suolo). Tali appartamenti di circa
70 mq in totale avrebbero potuto avere un valore teorico di circa Euro
220.000. Tale valore, ovviamente indicativo, si basa sul prezzo al metro quadro cui sono stati promessi gli appartamenti alla signora ed ai Pt_1
signori e , leggermente aumentato alla luce della Pt_2 Parte_3
maggiore commerciabilità degli immobili di minori dimensioni. Anche tale danno è un danno da lucro cessante. Va infatti rammentato come il rogito
“transattivo” abbia privato i del loro intero lotto edificabile;
CP_1
dunque, perdendo il possibile lucro derivante dalla vendita (successiva) dei due appartamenti “piccoli”.
pagina 61 di 96 In relazione a questa voce (i due appartamenti “piccoli”), il lucro cessante va tuttavia sensibilmente ridotto, sempre con utilizzo del mezzo equitativo;
per due ragioni.
In primo luogo, come tutte le ipotesi di lucro cessante, è richiesta una prevedibilità del lucro, alla luce di tutte le circostanze. Nel caso di specie, la abilità imprenditoriale dei non è apparsa impeccabile;
in parole CP_1
semplici: non è così scontato o probabile che questo lucro cessante si sarebbe in effetti realizzato;
per gli immobili “grandi” si fa riferimento ad un prezzo già pattuito;
non per i piccoli. In secondo luogo, come detto, la perdita del lucro cessante non è derivata solo dalla negligenza dei professionisti chiamati in questa causa ma, anche, dallo stesso rogito
“transattivo”. Naturalmente, i convenuti potrebbero sostenere come anche il rogito sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta dei professionisti (causa causae est causa causati). Tuttavia, non vi è dubbio che il rogito sia un atto volontario, certo in parte riconducibile a quanto avvenuto prima ma solo in parte. In altri termini, questa sequenza causale non è formata solo da fatti giuridici in senso stretto ma, anche, da un negozio giuridico che, inevitabilmente, ha operato sulla sequenza causale.
Proprio in relazione a questa voce, si opererà in senso riduttivo, appunto avvalendosi della equità.
pagina 62 di 96 Un ulteriore danno subito dai OR è costituito dalla penale CP_1
che devono corrispondere agli attori. Tale penale è dovuta per il ritardo nella conclusione del contratto definitivo, causato dalla cattiva esecuzione dei lavori e dalla loro interruzione, imputabile oltre che ai convenuti anche all'impresa e ai direttori dei lavori.
La penale è stata quantificata in precedente sezione di motivazione in Euro
50.000,00 complessivi.
A tali importi deve essere detratta la somma di Euro 250.000,00, rappresentante il prezzo effettivamente pagato dagli attori ai convenuti.
Deve essere sottratta anche la somma di Euro 265.000,00, equitativamente determinata per un risparmio di spesa che indubbiamente hanno avuto i convenuti per non aver dovuto sostenere l'intero costo di ricostruzione. Ciò
in quanto, essendosi arrestati i lavori in fase arretrata, i convenuti non hanno corrisposto all'impresa l'intero compenso.
I convenuti chiedono inoltre all'Arch. il risarcimento per i danni CP_5
causati dall'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale dello stesso nell'esecuzione degli incarichi conferitigli e dell'attività svolta, ivi compresa la riduzione della volumetria dell'edificio in costruzione, oltreché tutti quelli costituiti dai vizi all'intero edificio.
pagina 63 di 96 Tale domanda non può essere accolta per due principali motivazioni;
la prima di natura processuale, in quanto deve essere ritenuta una domanda
nuova, dunque non ammissibile. Infatti, in sede di comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, i chiedevano esclusivamente di CP_1
condannare l'Arch. a tenerli indenni nei confronti degli attori da CP_5
tutte le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento contrattuale/extracontrattuale del medesimo nell'esercizio dell'incarico di direttore lavori e progettista.
Solamente nella prima memoria istruttoria chiedevano, oltre alla manleva,
che venissero risarciti anche tutti i danni ad essi derivati dall'inadempimento contrattuale dell'Arch. nell'esecuzione degli CP_5
incarichi conferitigli, ivi compresa la riduzione della volumetria dell'edificio in costruzione, oltreché per tutti vizi all'intero edificio.
Tale domanda deve essere qualificata come nuova, in quanto non può
essere ricompresa nella richiesta di manleva inizialmente formulata, pertanto deve essere ritenuta tardiva.
Ad ogni modo, l'avvenuta transazione e la vendita dell'intero compendio immobiliare fanno sì che nulla possa essere dovuto ai convenuti per danni che non sono da essi subiti, quali la riduzione della volumetria e i vizi dell'edificio.
pagina 64 di 96 Riassumendo, il danno subito dai OR potrebbe essere CP_1
quantificato in Euro 500.000
(385.000prezzoAnsaloni+360.000prezzoBellotti+220.000piccoli+50.000pen
). Email_1
Si è però detto che la voce “per gli appartamenti piccoli” è sicuramente sovrastimata, per le ragioni dette. Una determinazione “contabile” non è possibile;
la tradizionale facoltà, opportunamente concessa al giudice in punto a liquidazione dei danni, di utilizzare la equità è in questo caso indispensabile. Il montante indicato sopra viene dunque ridotto in via equitativa. Inoltre, per ragioni di fruibilità del titolo esecutivo, il danno viene liquidato in moneta attuale tenendo conto di ogni circostanza, inclusa la rivalutazione. E' dunque al momento della liquidazione che il debito diviene di valuta;
su tale debito, interessi di cui ad articolo 1284 c.c.
Equa una determinazione del danno nella misura di Euro 400.000,00.
Tale somma è imputabile per il 30% ai danneggiati, cioè i convenuti chiamanti in causa, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
I chiamati debbono dunque essere dichiarati responsabili e tenuti a pagare,
in solido fra loro, la somma di Euro 280.000,00.
Come da punto 9 del dispositivo.
pagina 65 di 96 Poiché la condanna delle parti chiamate è in solido, non occorrerebbe, a rigore, nemmeno determinare i rapporti interni. Tale ripartizione, che viene qui effettuata con effetti di giudicato fra le parti e senza effetti di giudicato nei confronti della impresa, è tuttavia necessaria, poiché le assicurazioni prevedono la copertura con il limite della responsabilità.
Il restante 70% deve essere ripartito come segue: 10% - pari ad Euro
28.000,00 - all'impresa Smart di AV PE;
e il restante 90% in parti uguali tra l'arch. e l'ing. – pari ad euro 126.000,00 per CP_5 Parte_7
ciascuno.
Sul punto, occorre una integrazione motivazionale, poiché sul punto questa sentenza si discosta, appunto motivatamente, dall'esito della consulenza
Per_1
L'ing. determina una responsabilità in capo ai signori Per_1 CP_1
In questa parte, non si tratta di un giudizio tecnico ma di un giudizio di
“vicenda della vita” e non è nemmeno una responsabilità per il danno;
quanto, appunto, una ipotesi ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
La percentuale dei tre decimi appare congrua. La copertura era una attività non complessa, di evidente necessità, in un contesto come quello che si è ripetutamente descritto.
pagina 66 di 96 Pertanto, il danno vero e proprio è solo di euro 280.000,00; e rispetto ad esso vi è solidarietà debitoria dei due professionisti parti di questo processo (oltre
che della impresa, non parte di questo processo).
In relazione alla somma in questione, cioè al danno vero e proprio, Per_1
ha escluso la responsabilità di , almeno in prima relazione;
sulla base CP_5
però di un presupposto giuridico e senza analisi dei fatti di causa.
Pertanto, senza che in questo il giudice si ponga come peritus peritorum in materia tecnica, come da precedente sezione di motivazione Pt_11
semplicemente, la ingerenza del nella vicenda è tale da qualificarlo CP_5
come DG, in posizione sostanzialmente paritaria, rispetto all'altro professionista.
Dunque, vi è solidarietà fra i due professionisti (e la impresa).
Il rapporto interno fra questi soggetti non è indicato con precisione dal consulente, il quale si limita ad attribuire responsabilità a ed alla Parte_7
impresa (escludendo, erroneamente per quanto detto, l'Arch. ). CP_5
Ritiene questo giudice di attribuire il dieci per cento del danno riconosciuto
(cioè euro 28.000,00) alla impresa ed il resto in parti eguali ai due professionisti.
Non vi è dubbio che, materialmente, il danno sia stato compiuto dalla impresa. La posizione di garanzia dei due professionisti è però più intensa.
pagina 67 di 96 Di fronte ad una attività non adeguata della impresa, i due professionisti, tecnici del settore, avrebbero dovuto intervenire tempestivamente,
ammonendo, richiamando alla regola dell'arte, eventualmente risolvendo il contratto (segnalando ai la necessità di risolvere il contratto), CP_1
prevedendo tempestivamente una sostituzione con altra impresa.
Equo dunque quanto sopra.
Beninteso, rimangono fuori da questi conteggi le spese legali.
(QUATTORDICI)
SEGUE IL SECONDO RAPPORTO
Analisi conclusiva
Può ora concludersi in relazione al secondo rapporto giuridico, quello fra i signori ed i professionisti chiamati in causa. CP_1
La trattazione è avvenuta in modo logicamente “a ritroso”, il che impone appunto questa sezione riassuntiva.
a. Nella sezione OTTO di motivazione si è affrontato il concorso dei signori nel danno dal loro subito. La norma di riferimento CP_1
è dunque il 1227 c.c., su cui deve ritenersi che vi sia difesa (dei chiamati). La responsabilità dei convenuti è stata determinata in tre decimi (trenta per cento). Come da punto 7 del dispositivo.
pagina 68 di 96 b. Nella sezione NOVE di motivazione, si sono affrontate alcune questioni processuali, relative a questo secondo rapporto, cioè quello fra i signori ed i professionisti. CP_1
c. Nelle sezioni ed si sono individuate le responsabilità Pt_11 CP_8
dei dottori arch. e ing. Il che viene dichiarato nel CP_5 Parte_7
punto 6 del dispositivo in appresso.
d. La sezione DODICI della motivazione è stata dedicata alla difesa delle parti chiamate, infondate, sulla decadenza.
e. La sezione TREDICI ha infine ricostruito il danno in concreto, con determinazione di condanna finale ad euro 280.000,00 e con il riparto interno della responsabilità in solido. Come da punti da 8 a 10 del dispositivo.
Termina dunque con questa sezione QUATTORDICI la motivazione sul secondo rapporto, su cui sopra si è fatto cenno.
Si può allora transitare alla analisi del terzo rapporto, cioè quello che riguarda la copertura assicurativa dei due professionisti;
copertura assicurativa contestata (infondatamente) dalle compagnie assicuratrici,
chiamate in giudizio.
Su ciò, le successive sezioni.
(QUINDICI)
pagina 69 di 96 IL TERZO RAPPORTO
In generale
Sia che negano l'operatività delle polizze Controparte_2 CP_3
assicurative nei casi di specie.
Dato il riconoscimento della responsabilità dei rispettivi assicurati, è
necessario verificare se tali difese siano fondate.
Occorre svolgere una premessa generale, in relazione ad entrambe le posizioni di tali parti ( e . CP_2 CP_3
I contratti di assicurazione sono predisposti, salvo casi eccezionali per rischi specifici da trattare “in modo sartoriale”, sulla base di modelli predisposti dalle stesse compagnie assicuratrici, secondo rischi omogenei.
Tali contratti hanno a volte nomi che li caratterizzano;
ad esempio, nel caso di specie, utilizza “Linea imprese e professioni”, come nome di CP_2
polizza. Tali contratti sono redatti in forma lunga – ciò in genere ma,
anche, con specifico riferimento al caso concreto – per comprensibili ragioni: i sinistri assumono caratteristiche molto diverse gli uni dagli altri,
con la conseguenza che proprio i contratti debbono essere analitici.
Tale duplice ricorrenza – contratti lunghi;
contratti di formazione unilaterale – impone all'interprete di assumere una linea interpretativa rigorosa e restrittiva, in punto a clausole eccettuate.
pagina 70 di 96 La giurisprudenza si sia dimostrata sensibile nel ricercare un equilibrio tra la posizione del contraente debole – anche se professionale – e quella dell'assicurazione, al fine di evitare che le innumerevoli esclusioni previste nelle polizze finiscano per svuotarle di contenuto.
Sorreggono questa scelta le norme sulla stipulazione del contratto.
In particolare, opera innanzi tutto, come regola aurea la lectura contra stipulatorem di cui all'articolo 1370 c.c., per cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Naturalmente, anche l'articolo 1366 c.c. guida l'interprete sul punto.
(SEDICI)
IL TERZO RAPPORTO
Sulla copertura della polizza di Controparte_2
esclude l'applicabilità della garanzia aggiuntiva
[...]
prevista dalla polizza “mancata rispondenza delle opere”, in quanto quest'ultima vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti riscontrati dopo il loro compimento, ma comunque non successivamente al collaudo, ed in ogni caso non oltre 3 mesi dall'ultimazione. Nel caso di specie, le opere non sarebbero invece concluse, per cui non dovrebbe trovare applicazione la condizione aggiuntiva.
pagina 71 di 96 argomenta inoltre citando la lettera I “Perdite Controparte_2
patrimoniali” del contratto, che non trova applicazione per le attività di progettazione e direzione lavori.
Le obiezioni di non possono essere condivise. Controparte_2
In premessa, occorre rilevare che si è in presenza di una assicurazione per responsabilità professionale. Le cause di esclusione, dunque, debbono essere chiare e, nel dubbio, interpretate restrittivamente, secondo il criterio regola-eccezione.
La regola è dunque SI vi è copertura per la responsabilità professionale.
A questa regola, segue una area di esclusione (dunque, immaginando un cerchio di maggiori dimensioni, relativa alla copertura per la responsabilità civile, vi è un cerchio di raggio inferiore che prevede una esclusione, una delle esclusioni). Infatti, l'art. 25 lett. c) delle condizioni esclude i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità a cui sono destinati. In relazione a questa clausola di esclusione – peraltro non chiara nella sua portata – dunque NO non vi è copertura in relazione a tale area.
Tuttavia, la condizione aggiuntiva n. 3, che risulta essere stata sottoscritta in quanto riportata nel frontespizio della polizza, come riconosciuto dall'Assicurazione stessa, prevede che, a parziale deroga della lett. c,
pagina 72 di 96 “l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi (compreso il
Committente) conseguenti a gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta, che
rendano inidonea l'opera stessa all'uso a cui è destinata.”
Si è dunque in presenza di un'ulteriore area più ristretta ancora in cui SI vi
è copertura per tale tipo di responsabilità civile.
Tale garanzia ha ad oggetto i gravi vizi riscontrati dopo il loro compimento, ma comunque non successivamente al collaudo, ed in ogni caso non oltre 3 mesi dall'ultimazione. La definizione di compimento dell'opera è fornita, ad ogni effetto contrattuale, all'art. 25 lett. j, che vi fa rientrare anche la consegna provvisoria dell'opera al committente.
Per tale motivo l'affermazione di per cui tale Controparte_2
garanzia aggiuntiva non operebbe per tabulas a causa del mancato compimento dell'opera, risulta essere contrastante alla definizione stessa fornita nel contratto di conclusione dell'opera.
Allo stesso modo è pienamente rispettato anche il requisito per cui i gravi difetti devono essere riscontrati non successivamente al collaudo e non oltre tre mesi dall'ultimazione. Ciò in quanto, il collaudo non si è verificato e non può ritenersi che i lavori fossero ultimati. Il contratto distingue infatti il concetto di conclusione dell'opera, più ampio, in cui fa rientrare anche la riconsegna provvisoria delle opere al committente, da quello di pagina 73 di 96 ultimazione, di cui non viene fornita invece una definizione. Secondo il senso comune del termine, l'ultimazione non include la riconsegna al committente prima che il lavoro sia finito e definitivo.
Soprattutto – in questo giovando all'interprete sia la norma di cui ad articolo 1362 c.c. sia quella di cui ad articolo 1366 c.c. – la interpretazione proposta dalla è insostenibile. CP_2
Si afferma che le opere dovrebbe essere terminate, finite. La norma afferma che la responsabilità è per opere dopo il loro compimento, non certo nel senso che tutta la costruzione debba essere finita;
il che già sotto il prisma dell'articolo 1362 c.c. rende non sostenibile la interpretazione della clausola.
Essa va poi interpretata con il prisma di cui all'articolo 1366 c.c.; nel caso in cui i vizi emergano durante i lavori, che poi vengono interrotti, secondo la (insostenibile) interpretazione di occorrerebbe comunque CP_2
terminare il manufatto (con evidente aumento del danno) per consentire la operatività della copertura (a quel punto con danni molto maggiori).
La condizione aggiuntiva “Mancata rispondenza delle opere” richiede anche la presenza di gravi difetti dell'opera, la loro sussistenza, anche alla luce della C.T.U. dell'Ing. è già stata riconosciuta in apposita Per_1
sezione di motivazione, a cui si rimanda.
pagina 74 di 96 Infine, si ribadisce che non è rilevante nel caso di specie sarebbe anche la condizione I “Perdite patrimoniali”, che esclude la copertura per le perdite patrimoniali cagionate a terzi causate nello svolgimento delle attività di direttore lavori e progettista. Ciò in quanto è derogata dalla stessa condizione aggiuntiva “Mancata rispondenza delle opere”, applicabile proprio per le “perdite patrimoniali cagionate a terzi (compreso il
Committente) conseguenti a gravi difetti dell'opera progettata/diretta…”.
Secondo il meccanismo di cerchi concentrici (copertura/non copertura/copertura) che si è indicato sopra.
In conclusione.
Si conferma pertanto la copertura della polizza, per il danno imputato esclusivamente all'arch. . CP_5
Sono fondate invece le difese di in relazione ad alcune limitazioni. CP_2
Innanzi tutto, la responsabilità opera pro quota: ciò in conseguenza alla previsione dell'art. 13 del contratto, che esclude la copertura oltre la quota di responsabilità solidale dell'assicurato.
Come affermato da la copertura della polizza Controparte_2
ammonta in questo caso ad Euro 150.000,00, in base a pattuizioni particolari inserite nel frontespizio della polizza. Allo stesso modo il frontespizio quantifica la franchigia in Euro 1.000,00 e lo scoperto nel 10%
pagina 75 di 96 del danno, con un minimo dell'1‰ e un massimo dell'1%, ammontando così in Euro 1.500,00.
(DICIASSETTE)
IL TERZO RAPPORTO
Sulla copertura della polizza assicurativa di CP_3
esclude invece l'operatività della polizza assicurativa per
[...]
molteplici ragioni.
Sono infondate.
Per quanto riguarda la Sezione I, danni materiali, in quanto, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato esclusioni,
l'assicurazione non è operante per “… C) i danni alle opere in costruzione e a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori;
… I) i danni derivanti dalla
mancata rispondenza delle opere all'uso e necessità cui sono destinate;
sono
però compresi i danni materiali e corporali che derivino da effetti
pregiudizievoli delle opere stesse”.
Tale esclusione è parzialmente derogata dalla Condizione Particolare B
(compreso il danno alle opere in costruzione), pattuita nel caso di specie,
secondo la quale la garanzia è operante per i danni alle opere su cui e in cui si eseguono i lavori, per i danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori.
Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori, a pagina 76 di 96 parziale deroga dell'Art. 2 lett. c), la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione a quelle su cui e in cui si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.
afferma che trattandosi di norma speciale è di stretta CP_3
interpretazione e che, pertanto, nel caso di specie, non possa trovare applicazione tale deroga, non essendosi verificata una rovina totale o parziale dell'edificio.
In riferimento invece alla Sezione II, perdite patrimoniali, tra le esclusioni previste all'art. 5 lett. G sono previste “le perdite patrimoniali derivanti
dallo svolgimento di attività di progettazione e/o direzione dei lavori,
collaudatore, intendendosi per tali tutte le obbligazioni di natura contrattuale -
diverse da quelle indicate all'Art. 4 – Rischi assicurati della presente Sezione –
e temporale assunte dall' con i propri clienti”. Parte_12
Anche in questo secondo caso troverebbe quindi applicazione un'esclusione prevista dalla polizza.
Non applicabile, secondo sarebbe anche la Clausola Speciale cod. CP_3
264, secondo cui la garanzia è operante per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta, riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori, ma non oltre il collaudo ove previsto e comunque durante la validità della polizza, che pagina 77 di 96 rendano inidonea anche parzialmente l'opera stessa all'uso e/o necessità a cui è destinata, dovuti ad errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi o ad errori di progettazione e/o direzione.
Secondo tuttavia, l'opera non sarebbe affatto ultimata e i difetti CP_3
non sarebbero stati riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori e in ogni caso non si tratterebbe di costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera e/o parte di essa su cui incide il grave difetto, come richiesto invece dal contratto.
Nel caso di specie, non può ritenersi applicabile l'intera Sezione I-Danni
Materiali, in quanto i danni non si sono verificati in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza, come richiesto per la Sezione I. Di
conseguenza, non applicabile è anche la Condizione Particolare B
(compreso il danno alle opere in costruzione), riferita espressamente a tale sezione.
Viene invece in rilievo la Sezione II - Perdite Patrimoniali. Come
correttamente rilevato da l'art. 5 lett. G esclude dalla copertura CP_3
le perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività di progettazione e/o direzione dei lavori.
pagina 78 di 96 È stata tuttavia sottoscritta dalle parti la Clausola Speciale cod. 264, riferita espressamente alle Sezione II, che risulta essere operante nel caso di
specie.
E valga il vero.
Infatti, è rilevante la definizione di ultimazione delle opere fornita dall'art. 2 C.G.C., secondo cui “ad ogni effetto contrattuale, si precisa che per data di ultimazione dei lavori si deve intendere la data in cui si sia verificata anche
una sola delle seguenti circostanze, sempreché il contratto sia ancora in vigore:
… consegna anche provvisoria dell'opera al committente”.
Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie.
La clausola cod. 264 richiede: l'esistenza di gravi difetti, il riscontro dopo l'ultimazione ma prima del collaudo, l'inidoneità dell'opera all'uso e/o necessità a cui è destinata, e che tali difetti siano dovuti ad errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi o ad errori di progettazione e/o direzione.
Tali requisiti, di fatto analoghi alla clausola “Mancata rispondenza delle opere” del contratto concluso tra l'arch. e CP_5 Controparte_2
sono stati già analizzati e vi si rimanda.
La clausola cod. 264 aggiunge tuttavia la copertura riguarda i costi sostenuti dal committente per la demolizione o rimozione dell'opera o parte pagina 79 di 96 di essa su cui incide il grave difetto, nonché i costi necessari sostenuti per adeguare le opere alle disposizioni dei regolamenti edilizi.
La garanzia non è invece operante per le spese finalizzate ad apportare eventuali migliorie alle opere progettate o dirette.
eccepisce che nel caso di specie non si tratterebbe di costi sostenuti CP_3
dal committente per la demolizione.
Tale affermazione non può essere condivisa;
infatti, deve essere tenuto distinto il rapporto tra i convenuti e gli attori avente ad oggetto la vendita, da quello tra i convenuti e l'ing. Irrilevante è il fatto che il costo Parte_7
di demolizione e ricostruzione verrà corrisposto dagli attori, in forza dell'avvenuta transazione e non dai OR ossia dai CP_1
committenti, in quanto la diminuzione del prezzo è stata determinata principalmente proprio da tale motivazione. Si deve infatti affermare che il costo di ricostruzione e demolizione è stato di fatto sostenuto dai
CP_1
La clausola cod. 264 esclude dalla copertura le spese finalizzate ad apportare eventuali migliorie, ma non quelle per la ricostruzione dell'opera causata dalla presenza di gravi difetti.
Il contratto di assicurazione risulta essere molto preciso sulle esclusioni, per cui, anche ai sensi dell'art. 1370 c.c., la mancata previsione espressa di tale pagina 80 di 96 esclusione, deve portare a ritenere che siano ricompresi anche i costi di ricostruzione.
Al contrario, non può essere ricompreso nella copertura il risarcimento dovuto dai OR agli attori a titolo di penale contrattuale, CP_1
relativo esclusivamente al loro rapporto con gli attori.
I costi di demolizione sono stati quantificati dal CTU ing. in Euro Per_1
35.150,50, per cui la quota esclusivamente imputabile all'ing. Parte_7
ammonta ad Euro 11.072,54.
I costi di ricostruzione che avrebbero sostenuto i convenuti possono essere quantificati in Euro 1200/mq, in quanto il materiale prescelto per la costruzione, ovvero il legno, risulta essere più economico rispetto alla muratura. Per un immobile di circa 325 mq i costi di costruzione complessivi ammontano indicativamente ad Euro 390.000,00, per cui la quota di esclusiva responsabilità dell'ing. è quantificabile in Parte_7
Euro 122.850,00.
Complessivamente il danno che risulta essere coperto da è dunque CP_3
di Euro 133.922,54.
La clausola cod. 264 prevede uno scoperto del 10%, minimo € 2.500,00 e con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
pagina 81 di 96 Tale clausola, che non indica la misura massima dello scoperto, è integrata dall'art. 6, per cui “L'assicurazione di cui alla presente Sezione II, è prestata
fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e anno pari a Euro
250.000,00; le sanzioni di natura fiscale, multe e ammende conseguenti ad
errori imputabili all'Assicurato stesso sono prestate nell'ambito del massimale
suddetto con un sottolimite di Euro 50.000,00 per sinistro e anno e con
l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di Euro
1.000,00. Per ogni altro tipo di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%
con il minimo di Euro 1.000,00 con il massimo di Euro 5.000,00”.
Dal combinato disposto delle due norme risulta che il massimale ammonta ad Euro 150.000,00, nel caso di specie pienamente rispettato;
lo scoperto è del 10% con un minimo di Euro 2.500,00 e un massimo di Euro 5.000,00,
ammontando quindi ad Euro 5.000,00.
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 CGC sono a carico dell'assicurazione le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per danno cui si riferisce la domanda. Tra le spese sostenute devono ricomprendersi sia le spese legali, che quelle sostenute per il CTP, nonché le spese di soccombenza, quali le spese di lite sostenute dalle parti vittoriose.
A tal proposito, nulla ha eccepito pertanto alla luce di ciò e del CP_3
pagina 82 di 96 tenore letterale ampio dell'art. 15 CGC, si conferma la copertura delle spese di lite, nel limite del massimale di Euro 37.500,00.
In definitiva, si deve quindi affermare la copertura sia della polizza n.
103.014.0000900126 stipulata tra e l'arch. , che Controparte_2 CP_5
la polizza n. 32800020025 stipulata tra INA Assitalia, oggi e l'ing. CP_3
negli importi sopra meglio specificati. Parte_7
(DICIOTTO)
Sulle spese di lite
Per determinare le spese di lite, è necessario tenere distinti i diversi rapporti esistenti tra le numerose parti.
In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra attori e convenuti (c.d.
“primo rapporto”), si ritiene equo che le spese di lite debbano essere sostenute interamente dai convenuti e, per quanto riconosciuta fondata la chiamata dei professionisti, anche dai professionisti stessi.
In breve, nessuna compensazione può essere disposta in danno degli attori.
Ciò, nonostante in corso di lite sia venuto meno l'interesse degli attori ad ottenere una sentenza ex art. 2932 e nonostante con il contratto di vendita le parti abbiano in autonomia, in certa misura, ristabilito l'equilibrio delle reciproche prestazioni. Anche alcune richieste enfatiche di parte attrice –
pagina 83 di 96 somme non riconosciute, come la quanti minoris – non sono tali da condurre ad una compensazione.
Di conseguenza, anche se non tutte le domande degli attori hanno trovato accoglimento – si pensi al destino di quella riguardante la quanti minoris –
si deve ritenere che, se le parti non avessero spontaneamente concluso il contratto di vendita alle condizioni ivi stabilite, vi sarebbe stata una pressoché totale soccombenza dei OR In base al principio CP_1
chiovendiano per cui chi è costretto a ricorrere al giudice deve vedersi ristorato di tutti i costi sostenuti, le spese vanno liquidate integralmente a carico dei convenuti;
senza alcuna compensazione.
Ridotti leggermente i compensi di cui alla nota spese attorea.
Le spese di ATP si liquidano in Euro 8.000,00 per compensi, spese generali pari al 15% dei compensi;
anticipazioni per Euro 634,00, come da nota spese;
infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
Le spese del giudizio di cognizione si liquidano in Euro 34.000,00 per compensi, spese generali pari al 15%; anticipazioni per Euro 1.713,00,
come da nota spese;
infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
Le spese per la CTU ammontano ad Euro 4.472,73 oltre accessori e spese vive per Euro 762,12. Come da liquidazione del giudice Siracusano.
pagina 84 di 96 Infine, le spese per la CTP si liquidano in Euro 4.500,00, complessivi, ivi inclusa IVA e Cassa. Enfatica la richiesta in nota spese.
Complessivamente, risultano quindi dovuti agli attori Euro 42.000,00 per
compensi, spese generali pari al 15% dei compensi, anticipazioni per Euro
12.081,85 (quivi incluse le anticipazioni in senso stretto e gli esborsi ai vari
consulenti). Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
Tali somme – esclusa ogni compensazione in danno degli attori – debbono essere ripartite tra i signori nella misura del 30%, l'arch. CP_1 CP_5
nella misura del 35% e dell'ing. nella misura del 35%, Parte_7
conformemente alla ripartizione di responsabilità prevista in motivazione.
Non si ritiene di disporre la solidarietà nella condanna al ristoro delle spese degli attori.
Come da punto 5 del dispositivo.
Per quanto riguarda invece il rapporto tra i OR l'arch. CP_1
e l'ing. si deve riconoscere una parziale soccombenza CP_5 Parte_7
reciproca, in quanto le domande dei convenuti nei confronti dei terzi chiamati hanno trovato accoglimento, seppur con il riconoscimento di un concorso di colpa dei convenuti stessi.
Per tale motivo, si ritiene equa una parziale compensazione delle spese di lite;
in particolare i OR hanno diritto al 70% delle spese di CP_1
pagina 85 di 96 lite, il 30% residuo è sostenuto dagli stessi, in conformità alla responsabilità riconosciuta agli stessi quale concorso di colpa.
Sulla base della somma riconosciuta, le spese di lite sostenute dai convenuti si liquidano complessivamente in Euro 31.000,00 per compensi (di cui Euro
6.000,00 per la ATP ed Euro 25.000,00 per il giudizio di cognizione); spese generali pari al 15%; oltre a Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
Tali spese spetteranno per il 30% ai per il 35% all'arch. CP_1 CP_5
e per il 35% all'ing. Parte_7
In breve, vi è compensazione per i tre decimi.
Come da punti da 11 a 13 del dispositivo.
In riferimento al rapporto tra l'arch. e le CP_5 Controparte_2
spese seguono la soccombenza. paga dunque le spese di lite, quantificate sulla base Controparte_2
del riconosciuto in Euro 25.000,00, spese generali pari al 15%, oltre a Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
Allo stesso modo, anche nel rapporto tra l'ing. e le spese Parte_7 CP_3
seguono la soccombenza e si calcolano sul riconosciuto. Vengono così liquidate in Euro 25.000,00, spese generali pari al 15%, oltre a Cassa
professionale ed IVA sulla parte imponibile.
pagina 86 di 96 Le due liquidazioni che precedono ai punti 16 e 19 del dispositivo.
Si sottolinea che ai sensi dell'art. 15 CGC è tenuta a risarcire CP_3
all'ing oltre alle spese legali e tecniche, anche le spese di Parte_7
soccombenza fino al massimale di Euro 37.500,00.
(DICIANNOVE)
Sulla condanna per lite temeraria
su domanda ( ) o di ufficio CP_5
L'arch. ha richiesto al giudice di condannare i convenuti per lite CP_5
temeraria ex art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può essere accolta, in quanto dagli atti di causa non risulta che i OR abbiano agito con mala fede o colpa grave CP_1
nei confronti dell'arch. . Ciò è supportato soprattutto CP_5
dall'accoglimento delle domande formulate dai convenuti nei confronti dello stesso, sebbene con il riconoscimento di un concorso di colpa.
È proprio l'accoglimento delle domande dei convenuti ad escludere che possano avere agito temerariamente. In breve, nel caso di soccombenza integrale, può valutarsi se il soccombente (integrale) sia o meno anche responsabile di lite temeraria;
non certo nel caso in cui sia vittorioso.
Occorre, piuttosto, valutare in via ufficiosa se sussista responsabilità
aggravata delle due compagnie assicuratrici.
pagina 87 di 96 In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è
estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno); c) una
distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una
liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In
ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato
pagina 88 di 96 sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile.
Il grado di diligenza va valutato in relazione al soggetto eiusdem
condicionis.
Non vi è dubbio che le compagnie assicuratrici, pur essendo soggetti privati e sul mercato, siano soggette ad un reticolo di norme pubblicistiche, che impongono speciali doveri, per così dire rafforzati rispetto al comune litigante. Non vi è dunque solo la generale norma di cui all'articolo 88
c.p.c. a regolare la condotta nel processo. Vi è infatti il decreto legislativo
209 del 2005, che impone specifici doveri a tali compagnie, vigilate da
IVASS. In questo contesto, una negativa di copertura, infondata o manifestamente infondata, in capo alle compagnie assicuratrici va valutata con maggior rigore, proprio in punto a diligenza, sulla base della posizione eiusdem condicionis.
Nel caso di specie, la posizione di in punto a copertura, aveva a CP_3
fronte una situazione interpretativa indubbiamente controvertibile.
La posizione di , al contrario, è stata di negativa della copertura, in CP_2
presenza di contratto assicurativo che non presentava margini pagina 89 di 96 interpretativi diversi;
posizione negativa in giudizio (nego quia nego) che, in astratto, comporterebbe responsabilità aggravata per tale posizione, che
(appunto alla luce della specifica posizione della compagnia) travalica il diritto di difesa.
Non si ritiene di disporre condanna aggravata, tenendo conto che la compagnia ha anche aderito alle difese dell'assicurato; difese dell'assicurato in punto a mancanza di responsabilità dello stesso;
difese che, in un contesto così complesso, erano sì infondate ma solide, con valutazione ex ante.
Dunque, pur di fronte ad una negativa di copertura non fondata, non si ritiene che la complessiva difesa di porti a condanna per lite CP_2
temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 17001/2018;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) DI l'avvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda formulata dagli attori ex art. 2932 c.c.
2) CONDANNA i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della pagina 90 di 96 somma di Euro 25.000,00 alla SI , di Euro Parte_1
12.500,00 al Signor e di Euro 12.500,00 alla Parte_2
SI a titolo di penale. Con interessi di Parte_8
cui ad articolo 1284, penultimo comma, correnti dalla pubblicazione di questa sentenza fino al saldo.
3) CONDANNA i convenuti alla restituzione alla SI Pt_1
della somma di Euro 120.000,00 e ai signori e Pt_2 Parte_3
della somma di Euro 55.000,00 (senza solidarietà creditoria,
dunque un mezzo ciascuno di tale cifra a ed a;
Pt_2 Parte_3
dunque 27.500,00 a testa). In quanto indebitamente corrisposti.
Interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dal giorno 31 ottobre 2023 fino al saldo effettivo.
4) RESPINGE OGNI ALTRA DOMANDA DEGLI ATTORI CONTRO
I CONVENUTI SIGNORI CP_1
5) CONDANNA le seguenti parti al pagamento delle spese di lite degli attori, percentuali debitorie non in solido come oltre: i convenuti nella misura del 30%, l'arch. nella Controparte_5
misura del 35%, l'ing. nella misura del 35%. Parte_7
pagina 91 di 96 Spese di lite sostenute dagli attori sia in fase di Accertamento
Tecnico Preventivo che in fase di giudizio di cognizione;
spese che qui si liquidano complessivamente in Euro 42.000,00 per compensi, spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede, anticipazioni per Euro 12.081,85.
Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
6) DETERMINA la responsabilità solidale dell'Arch. , Controparte_5
quale direttore dei lavori generale, nonché dell'Ing.
[...]
quale direttore dei lavori strutturale, tra loro e con Parte_7
l'impresa costruttrice CP_6
7) DI , in relazione alla responsabilità di cui al punto che immediatamente precede, la corresponsabilità dei signori ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile;
che CP_1
determina nella misura del trentapercento.
8) ACCERTA che il danno subito dai convenuti ammonta ad Euro
400.00,00, come in motivazione;
somma liquidata alla attualità e dunque da ridurre ad euro 280.000,00, in relazione al punto di dispositivo che precede (1227 c.c.). Interessi di legge (1284,
pagina 92 di 96 penultimo comma, c.c.) dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
9) CONDANNA i dottori architetto e ing. a pagare, CP_5 Parte_7
in solido fra loro debitori, ai signori (somma CP_1
complessiva non in solido sul lato creditorio, dunque titolo esecutivo in favore di ciascuno dei OR per quota) CP_1
la somma di euro 280.000,00, con interessi di cui all'articolo 1284,
penultimo comma, c.c., correnti dalla pubblicazione di questa sentenza fino al saldo.
10) DETERMINA la seguente ripartizione di responsabilità del danno di cui sopra: euro 28.000,00 (dieci per cento) la impresa non parte di questo giudizio;
euro 126.000,00 (quarantacinque per cento) ciascuno e per un totale di euro CP_5 Parte_7
280.000,00.
11) DI la compensazione parziale delle spese di lite, nel rapporto giuridico processuale corrente fra i convenuti ed i chiamati dottori e nella misura dei tre decimi. CP_5 Parte_7
12) CONDANNA l'arch. e l'ing. Controparte_5 Pt_7
pagina 93 di 96 a pagare ai convenuti il settanta per cento (sette Parte_7
decimi) delle spese di lite sostenute dai convenuti;
le spese di lite si liquidano nell'intero e per tutte le fasi (dunque, dovuto il settanta per cento di quanto in appresso) in Euro 31.000,00 per compensi, spese generali pari al 15%. Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
13) DISPONE che la condanna di cui al punto che precede
(quindi in relazione alla condanna alle spese) è da intendersi con carico a metà fra e senza vincolo di solidarietà CP_5 Parte_7
debitoria.
14) DI la copertura al caso di specie, con riferimento alla polizza stipulata tra l'arch. e CP_5 Controparte_2
n. 103.014.0000900126 e della polizza stipulata tra INA
[...]
Assitalia, oggi e l'ing. n. Controparte_3 Parte_7
32800020025.
15) CONDANNA a tenere indenne Controparte_2
l'arch. , limitatamente alla percentuale di cui al Controparte_5
punto 10, salvo il massimale di Euro 150.000,00, la franchigia di pagina 94 di 96 Euro 1.000,00 e lo scoperto di Euro 1.500,00. La copertura riguarda gli esborsi di cui ai punti 5, 9 e 12.
16) CONDANNA al pagamento Controparte_2
delle spese di lite all'arch. , che si liquidano in Controparte_5
Euro 25.000,00, spese generali pari al 15%, oltre a Cassa
professionale ed IVA sulla parte imponibile.
17) CONDANNA a tenere indenne l'ing. Controparte_3
limitatamente alla percentuale di cui al punto Parte_7
10, salvo il massimale di Euro 150.000,00 e lo scoperto di Euro
5.000,00.
18) CONDANNA a risarcire l'ing. Controparte_3 [...]
le spese di lite, le spese sostenute per il pagamento del Parte_7
consulente tecnico di parte e le spese di soccombenza, tuttavia con il massimale di Euro 37.500,00. Per gli esborsi 5, 9 e 12.
19) CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_3
di lite all'ing. che si liquidano in Euro Parte_7
25.000,00, spese generali pari al 15%, oltre a Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile.
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Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 20 giugno 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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