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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2692/2024 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Teverola (CE), Via Consortile ASI, snc, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dal prof. avv. Ciro Esposito come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Piazza Bovio n. 22
- attrice opponente - contro
P. IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Castellarano (RE), Via Radici Nord n. 112, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Leoni come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 18/1
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di bene mobile.
1 di 13 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e, per effetto,
A) In via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Reggio Emilia in luogo del Tribunale di Napoli Nord e quindi. Già in ragione di questo, revocare il decreto ingiuntivo.
B) In via subordinata principale nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di pagamento.
C) In ogni caso rigetti, in via preliminare, l'eventuale avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
D) In via riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare la al pagamento del risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti dalla nella misura quantomeno pari ad Pt_1 euro 64.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Ovvero – in via subordinata - la riduzione del prezzo in maniera da elidere la somma pretesa nel decreto ingiuntivo, visto che la restante parte della fornitura è stata pagata.
Tanto con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Si chiede sin da ora CTU ove conferire al professionista incaricato: a) di valutare la assenza di qualità essenziali e/o dei vizi delle piastrelle;
b) il danno patito da per la loro sostituzione. Pt_1
Per PARTE OPPOSTA:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, voglia l'Ill.mo IG Giudice adito,
- previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione - respingere, in accoglimento delle difese ed eccezioni (anche in punto di decadenza) tutte svolte, ogni domanda ed eccezione proposta da con sede in Parte_1
2 di 13 81030 Teverola (CE) Via Consortile ASI SN (codice fiscale e partita iva ) in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante IG , nato a [...]_2
(NA) il 5/11/1972 (codice fiscale e ivi residente C.F._1 in via Mazzini n. 172 scala A, o comunque in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto.
- confermare il decreto ingiuntivo n. 992/2024 (R.G. n. 2273/2024) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27/7/2024 e depositato in data 29/7/2024 nei confronti di con Parte_1 sede in 81030 Teverola (CE) Via Consortile ASI SN (codice fiscale e partita iva ) in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1 legale rappresentante IG , nato a [...]
Frattamaggiore (NA) il 5/11/1972 (codice fiscale
e ivi residente in [...] scala A, o C.F._1 comunque in persona del suo legale rappresentante pro tempore e in ogni caso condannare la medesima al pagamento in favore della società dell'importo di € 39.448,85, oltre agli Controparte_1 interessi nella misura corrispondente al tasso di mora individuato dal
D.Lgs. 231/2002 dall'esigibilità al saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento così come liquidate nel decreto stesso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In subordine, nella non creduta ipotesi che questo Giudice ritenesse ricorrente la fattispecie dell'“aliud pro alio”, si chiede:
2.2.1) Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
a) Vero che in occasione del sopralluogo del 19 aprile 2024 fu esaminato il pavimento interamente posato e che lei, presente nell'occasione, approntò successivamente, il 23/04/2024, la nota che le viene mostrata (doc. 7), nota inviata a in Pt_1 cui è stata ribadita e precisata l'appartenenza della fornitura alla “prima scelta”.
3 di 13 Si indica a testimone il IG (domiciliato Tes_1 presso Controllo Qualità di Graniti Fiandre).
2.2.2) Ammettersi CTU volta a indagare la conformità del materiale fornito da alle prescrizioni delineate dalla Controparte_1 normativa di riferimento (UNI EN 144 11 All. G) e più in generale il riscontro delle caratteristiche necessarie affinché esso possa qualificarsi “di prima scelta”.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] proponeva tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 992/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
29 luglio 2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare a
[...] la somma di € 39.448,85, oltre interessi e spese della CP_1 procedura, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di piastrelle.
A sostegno dell'opposizione, Parte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord e, nel merito, l'esistenza di vizi dei beni acquistati, segnatamente una difformità di planarità, tali da integrare la fattispecie dell'aliud pro alio per mancanza della qualità essenziale o promessa.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni in misura pari ad € 64.000,00 per la rimozione e la posa in opera di nuove piastrelle, ovvero, in via subordinata, alla riduzione del prezzo in misura corrispondente al credito azionato dalla controparte.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 20 febbraio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis in data 25 febbraio 2025 la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter
c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 15 maggio 2025 le parti,
4 di 13 raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto di compravendita con cui acquistava da Parte_1 Controparte_1 piastrelle/mattonelle – del tipo “60x60 Urban White 13mm” e
[...]
“30x30 White Mountain 13mm” – per la pavimentazione di circa
2.000 mq di un edificio commerciale in corso di costruzione, sito in
Via Martiri Atellani a Cesa (CE), destinato ad ospitare un supermercato “Conad” (cfr. doc. 4 dell'opposta). ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 per l'importo complessivo di € 39.448,85 a saldo delle fatture n.
23208643 del 31 ottobre 2023, n. 23209454 del 30 novembre 2023 e n. 23209455 del 30 novembre 2023, emesse per la suddetta fornitura.
L'opposizione proposta da è Parte_1 infondata.
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi come sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata dall'opponente d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale.
L'attrice opponente (ma convenuta Parte_1 in senso sostanziale nel presente giudizio), ha dedotto che la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Napoli Nord, nel cui circondario non solo vi è la propria sede legale (a Teverola), dove sarebbe stato pure concluso il contratto de quo, ma sarebbe anche stata eseguita l'obbligazione di consegna del materiale (a Cesa), e che la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, nel cui circondario ha invece sede la società opposta, non potrebbe essere affermata ai sensi dell'art. 1183, comma 3, c.p.c., non trattandosi di obbligazione
5 di 13 pecuniaria liquida ed esigibile e, come tale, da eseguirsi al domicilio del creditore.
Senonché, la competenza territoriale del Tribunale prescelto dalla parte opposta dev'essere confermata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal forum destinatae solutionis, dovendo a riguardo osservarsi che, in tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale, la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che i crediti liquidi ed esigibili
(come quelli per cui è controversia, avente ad oggetto il pagamento di fatture per la vendita di beni mobili) debbano adempiersi al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza dell'obbligazione di pagamento, domicilio che, nel caso di specie, coincide con la sede dalla società opposta, sita in Castellarano, ossia in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
1.2. ha eccepito l'inadempimento Parte_1 della controparte ex art. 1460 c.c., lamentando la difformità di planarità delle lastre, sia nella parte centrale della singola mattonella, sia nei bordi esterni di giuntura tra le diverse mattonelle accostate, che all'atto della posa in opera avrebbe generato un dislivello tra i punti di giunzione.
1.2.1. È fondata l'eccezione preliminare di decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. sollevata da Controparte_1 fin dalla comparsa costitutiva.
A riguardo, deve rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente,
6 di 13 per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
In particolare, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta;
tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Per quanto concerne il dies a quo dal quale decorre il breve termine di decadenza per la denuncia di cui all'art. 1495 c.c., par d'uopo ricordare che solo per il “vizio apparente” il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario della cosa, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si verifica allorquando il compratore abbia acquistato la certezza oggettiva (e non il semplice sospetto) che il vizio sussista (ex plurimis, Cass. 11452/2000).
7 di 13 Premesso, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, deve osservarsi che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di avere, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.
E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass.
24348/2019, Cass. 12130/2008, Cass. 8963/1998, Cass. 844/1997,
Cass. 2394/1994, Cass. 1182/1987).
In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Nel caso di specie, le lastre sono state consegnate nell'ottobre- novembre 2023 e posate nel novembre 2023 da parte dell'acquirente la quale, avendo comunicato solo con Parte_1 missiva in data 5 aprile 2024 per la prima volta l'esistenza di vizi del materiale (cfr. doc. 6 dell'opposta), al fine di superare il termine decadenziale evidentemente spirato, ha ricondotto la vendita de qua alla fattispecie dell'aliud pro alio, che legittima all'esercizio di azioni contrattuali svincolate dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (Cass. 26897/2023), ed ha, altresì, sostenuto che
8 di 13 avrebbe riconosciuto tali vizi provvedendo alla Controparte_1 sostituzione parziale delle piastrelle.
1.2.1.1. Anzitutto, deve escludersi la ricorrenza della fattispecie dell'aliud pro alio invocata dalla parte opponente sul presupposto che il prodotto consegnato sarebbe stato affetto da difetti di qualità eccedenti i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, presentando vizi di fabbrica talmente gravi da compromettere la qualità della pavimentazione ed impedire la corretta circolazione dei carrelli all'interno dell'area di vendita del supermercato.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass.
8649/2024, Cass. 23604/2023, Cass. 36360/2022, Cass.
28069/2021, Cass. 7557/2017, Cass. 6596/2016, Cass. 2313/2016,
Cass. 28419/2013, Cass. 10916/2011, Cass. 18859/2008, Cass.
5202/2007, Cass. 11018/1994).
In particolare, si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni e difetti che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
9 di 13 Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. 13214/2024).
Nel caso di specie, i difetti di qualità della pavimentazione lamentati dall'odierna opponente – e peraltro circoscritti ad una parte della fornitura – non impediscono ma semmai potrebbero rendere più difficoltoso o fors'anche solo più fastidioso lo scorrimento dei carrelli all'interno del supermercato, che, come evincibile dalla perizia prodotta dalla stessa dovrebbe essere Parte_1 stato inaugurato ormai un anno fa, senza che risulti che il dedotto difetto di planarità abbia inciso sulla capacità del bene fornito di assolvere alla sua funzione.
Pertanto, le irregolarità denunciate dall'opponente debbono essere qualificate come vizi redibitori o mancanza di qualità essenziali.
1.2.1.2. Orbene, è vero che il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (Cass.
8775/2024, Cass. 33380/2023, Cass. 27076/2023, Cass.
16766/2019, Cass. 6295/2019, Cass. 1278/2019, Cass. 16881/2017,
Cass. 15746/2017, Cass. 23970/2013, Cass. 10288/2002, Cass.
1561/1997), ma, nel caso di specie, risulta soltanto che
[...]
a fronte di una mera richiesta pervenuta durante la CP_1 fase di posa delle lastre e non già di una denuncia di vizi da parte di abbia consegnato gratuitamente Parte_1 all'acquirente una quantità limitatissima di materiale (per circa 64,80
10 di 13 mq, corrispondente all'incirca al 2% della fornitura complessiva di circa 2.000 mq) per un controvalore irrisorio di € 1.360,80 + IVA, non potendo da tale comportamento essere desunto alcun chiaro riconoscimento di vizi, che, come già detto, non vi è prova in atti essere stati denunciati prima dell'aprile 2024, e cioè a distanza di quattro mesi dalla posa in opera della pavimentazione.
Ne consegue la tardività della denuncia dei vizi e la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.
1.2.2. Al medesimo esito decisorio, di rigetto dell'opposizione, si perverrebbe anche sulla base del diverso, ma pur sempre decisivo, rilievo per cui l'appaltatore che ha Parte_1 acquistato le piastrelle da per metterle in opera Controparte_1 in esecuzione del contratto d'appalto intercorso con la committente
“Conad”, non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, che quest'ultima gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità.
Della questione la giurisprudenza di legittimità si è occupata a proposito dei rapporti tra committente – appaltante – subappaltante.
Gli argomenti spesi possono essere traslati a riguardo dei rapporti compratore – primo venditore/fornitore – secondo venditore/produttore, avendo cura di assimilare, al solo fine che qui rileva, la figura dell'appaltatore a quella del primo venditore/fornitore, quella del subappaltatore al secondo venditore/produttore e quella del committente a quella del primo compratore (Cass. 13782/2024).
Infatti, è principio consolidato, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. “vendita a catena” (Cass. 12337/2023, Cass. 9374/2020, Cass. 12704/2002).
A riguardo, si è affermato che l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale
11 di 13 denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (Cass. 23071/2020, Cass.
24717/2018, Cass. 23903/2009).
Per quel che prima si è detto, tali principi in tema di denuncia dei vizi nei rapporti nascenti dal compimento di parte dell'opera appaltata dal subappaltante sono dunque applicabili anche all'ipotesi di vendita a catena, che, nei predetti limiti, è ad essa sovrapponibile.
Ne consegue che, in ipotesi di vendita a catena ed in quella assimilabile in cui l'appaltatore acquisti da un terzo materiali utilizzati nell'esecuzione dell'opera oggetto del contratto di appalto, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore (Cass. 13782/2024), e l'appaltatore (nella specie, non può Parte_1 agire in responsabilità contro il terzo fornitore (nella specie,
[...]
prima ancora che il committente (nella specie, CP_1
“Conad”) gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio.
1.3. Di conseguenza, vanno respinte anche le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni e (in via subordinata) di riduzione del prezzo proposte dall'opponente, perché, come noto, il termine di decadenza (e quello di prescrizione) di cui all'art. 1495 c.c. riguarda tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, pertanto non solo quelle di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ma anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. 36052/2021, Cass. 10728/2001,
Cass. 1696/1980).
12 di 13 1.4. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che, a fronte del prezzo complessivo della fornitura pari ad € 89.953,10 e del credito residuo azionato in via monitoria da pari ad € Controparte_1
39.448,85, se anche si volesse qualificare l'allegazione dell'opponente di avere effettuato pagamenti per l'importo di € 50.549,65 con riduzione della pretesa creditoria ad € 39.403,45, come eccezione di pagamento, se ne dovrebbe, in ogni caso, escluderne la fondatezza, non avendo provato l'entità dei Parte_1 pagamenti asseritamente effettuati in misura maggiore rispetto a quelli indicati dall'odierna opposta (Cass. 19039/2019, Cass.
20288/2011, Cass. 205/2007, Cass. 2369/1994).
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi delle fasi di trattazione e decisionale in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2024 emesso dal giudice
[...] unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.261,00 CP_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2692/2024 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Teverola (CE), Via Consortile ASI, snc, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dal prof. avv. Ciro Esposito come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Piazza Bovio n. 22
- attrice opponente - contro
P. IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Castellarano (RE), Via Radici Nord n. 112, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Leoni come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 18/1
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di bene mobile.
1 di 13 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e, per effetto,
A) In via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Reggio Emilia in luogo del Tribunale di Napoli Nord e quindi. Già in ragione di questo, revocare il decreto ingiuntivo.
B) In via subordinata principale nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di pagamento.
C) In ogni caso rigetti, in via preliminare, l'eventuale avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
D) In via riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, condannare la al pagamento del risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti dalla nella misura quantomeno pari ad Pt_1 euro 64.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Ovvero – in via subordinata - la riduzione del prezzo in maniera da elidere la somma pretesa nel decreto ingiuntivo, visto che la restante parte della fornitura è stata pagata.
Tanto con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Si chiede sin da ora CTU ove conferire al professionista incaricato: a) di valutare la assenza di qualità essenziali e/o dei vizi delle piastrelle;
b) il danno patito da per la loro sostituzione. Pt_1
Per PARTE OPPOSTA:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, voglia l'Ill.mo IG Giudice adito,
- previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione - respingere, in accoglimento delle difese ed eccezioni (anche in punto di decadenza) tutte svolte, ogni domanda ed eccezione proposta da con sede in Parte_1
2 di 13 81030 Teverola (CE) Via Consortile ASI SN (codice fiscale e partita iva ) in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante IG , nato a [...]_2
(NA) il 5/11/1972 (codice fiscale e ivi residente C.F._1 in via Mazzini n. 172 scala A, o comunque in persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto.
- confermare il decreto ingiuntivo n. 992/2024 (R.G. n. 2273/2024) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27/7/2024 e depositato in data 29/7/2024 nei confronti di con Parte_1 sede in 81030 Teverola (CE) Via Consortile ASI SN (codice fiscale e partita iva ) in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1 legale rappresentante IG , nato a [...]
Frattamaggiore (NA) il 5/11/1972 (codice fiscale
e ivi residente in [...] scala A, o C.F._1 comunque in persona del suo legale rappresentante pro tempore e in ogni caso condannare la medesima al pagamento in favore della società dell'importo di € 39.448,85, oltre agli Controparte_1 interessi nella misura corrispondente al tasso di mora individuato dal
D.Lgs. 231/2002 dall'esigibilità al saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento così come liquidate nel decreto stesso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In subordine, nella non creduta ipotesi che questo Giudice ritenesse ricorrente la fattispecie dell'“aliud pro alio”, si chiede:
2.2.1) Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
a) Vero che in occasione del sopralluogo del 19 aprile 2024 fu esaminato il pavimento interamente posato e che lei, presente nell'occasione, approntò successivamente, il 23/04/2024, la nota che le viene mostrata (doc. 7), nota inviata a in Pt_1 cui è stata ribadita e precisata l'appartenenza della fornitura alla “prima scelta”.
3 di 13 Si indica a testimone il IG (domiciliato Tes_1 presso Controllo Qualità di Graniti Fiandre).
2.2.2) Ammettersi CTU volta a indagare la conformità del materiale fornito da alle prescrizioni delineate dalla Controparte_1 normativa di riferimento (UNI EN 144 11 All. G) e più in generale il riscontro delle caratteristiche necessarie affinché esso possa qualificarsi “di prima scelta”.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] proponeva tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 992/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
29 luglio 2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare a
[...] la somma di € 39.448,85, oltre interessi e spese della CP_1 procedura, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di piastrelle.
A sostegno dell'opposizione, Parte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord e, nel merito, l'esistenza di vizi dei beni acquistati, segnatamente una difformità di planarità, tali da integrare la fattispecie dell'aliud pro alio per mancanza della qualità essenziale o promessa.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni in misura pari ad € 64.000,00 per la rimozione e la posa in opera di nuove piastrelle, ovvero, in via subordinata, alla riduzione del prezzo in misura corrispondente al credito azionato dalla controparte.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 20 febbraio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis in data 25 febbraio 2025 la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter
c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 15 maggio 2025 le parti,
4 di 13 raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto di compravendita con cui acquistava da Parte_1 Controparte_1 piastrelle/mattonelle – del tipo “60x60 Urban White 13mm” e
[...]
“30x30 White Mountain 13mm” – per la pavimentazione di circa
2.000 mq di un edificio commerciale in corso di costruzione, sito in
Via Martiri Atellani a Cesa (CE), destinato ad ospitare un supermercato “Conad” (cfr. doc. 4 dell'opposta). ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 per l'importo complessivo di € 39.448,85 a saldo delle fatture n.
23208643 del 31 ottobre 2023, n. 23209454 del 30 novembre 2023 e n. 23209455 del 30 novembre 2023, emesse per la suddetta fornitura.
L'opposizione proposta da è Parte_1 infondata.
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi come sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata dall'opponente d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale.
L'attrice opponente (ma convenuta Parte_1 in senso sostanziale nel presente giudizio), ha dedotto che la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Napoli Nord, nel cui circondario non solo vi è la propria sede legale (a Teverola), dove sarebbe stato pure concluso il contratto de quo, ma sarebbe anche stata eseguita l'obbligazione di consegna del materiale (a Cesa), e che la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, nel cui circondario ha invece sede la società opposta, non potrebbe essere affermata ai sensi dell'art. 1183, comma 3, c.p.c., non trattandosi di obbligazione
5 di 13 pecuniaria liquida ed esigibile e, come tale, da eseguirsi al domicilio del creditore.
Senonché, la competenza territoriale del Tribunale prescelto dalla parte opposta dev'essere confermata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal forum destinatae solutionis, dovendo a riguardo osservarsi che, in tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale, la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che i crediti liquidi ed esigibili
(come quelli per cui è controversia, avente ad oggetto il pagamento di fatture per la vendita di beni mobili) debbano adempiersi al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza dell'obbligazione di pagamento, domicilio che, nel caso di specie, coincide con la sede dalla società opposta, sita in Castellarano, ossia in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
1.2. ha eccepito l'inadempimento Parte_1 della controparte ex art. 1460 c.c., lamentando la difformità di planarità delle lastre, sia nella parte centrale della singola mattonella, sia nei bordi esterni di giuntura tra le diverse mattonelle accostate, che all'atto della posa in opera avrebbe generato un dislivello tra i punti di giunzione.
1.2.1. È fondata l'eccezione preliminare di decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. sollevata da Controparte_1 fin dalla comparsa costitutiva.
A riguardo, deve rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente,
6 di 13 per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
In particolare, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta;
tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Per quanto concerne il dies a quo dal quale decorre il breve termine di decadenza per la denuncia di cui all'art. 1495 c.c., par d'uopo ricordare che solo per il “vizio apparente” il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario della cosa, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si verifica allorquando il compratore abbia acquistato la certezza oggettiva (e non il semplice sospetto) che il vizio sussista (ex plurimis, Cass. 11452/2000).
7 di 13 Premesso, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, deve osservarsi che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di avere, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.
E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass.
24348/2019, Cass. 12130/2008, Cass. 8963/1998, Cass. 844/1997,
Cass. 2394/1994, Cass. 1182/1987).
In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Nel caso di specie, le lastre sono state consegnate nell'ottobre- novembre 2023 e posate nel novembre 2023 da parte dell'acquirente la quale, avendo comunicato solo con Parte_1 missiva in data 5 aprile 2024 per la prima volta l'esistenza di vizi del materiale (cfr. doc. 6 dell'opposta), al fine di superare il termine decadenziale evidentemente spirato, ha ricondotto la vendita de qua alla fattispecie dell'aliud pro alio, che legittima all'esercizio di azioni contrattuali svincolate dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (Cass. 26897/2023), ed ha, altresì, sostenuto che
8 di 13 avrebbe riconosciuto tali vizi provvedendo alla Controparte_1 sostituzione parziale delle piastrelle.
1.2.1.1. Anzitutto, deve escludersi la ricorrenza della fattispecie dell'aliud pro alio invocata dalla parte opponente sul presupposto che il prodotto consegnato sarebbe stato affetto da difetti di qualità eccedenti i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, presentando vizi di fabbrica talmente gravi da compromettere la qualità della pavimentazione ed impedire la corretta circolazione dei carrelli all'interno dell'area di vendita del supermercato.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass.
8649/2024, Cass. 23604/2023, Cass. 36360/2022, Cass.
28069/2021, Cass. 7557/2017, Cass. 6596/2016, Cass. 2313/2016,
Cass. 28419/2013, Cass. 10916/2011, Cass. 18859/2008, Cass.
5202/2007, Cass. 11018/1994).
In particolare, si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni e difetti che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
9 di 13 Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass. 13214/2024).
Nel caso di specie, i difetti di qualità della pavimentazione lamentati dall'odierna opponente – e peraltro circoscritti ad una parte della fornitura – non impediscono ma semmai potrebbero rendere più difficoltoso o fors'anche solo più fastidioso lo scorrimento dei carrelli all'interno del supermercato, che, come evincibile dalla perizia prodotta dalla stessa dovrebbe essere Parte_1 stato inaugurato ormai un anno fa, senza che risulti che il dedotto difetto di planarità abbia inciso sulla capacità del bene fornito di assolvere alla sua funzione.
Pertanto, le irregolarità denunciate dall'opponente debbono essere qualificate come vizi redibitori o mancanza di qualità essenziali.
1.2.1.2. Orbene, è vero che il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (Cass.
8775/2024, Cass. 33380/2023, Cass. 27076/2023, Cass.
16766/2019, Cass. 6295/2019, Cass. 1278/2019, Cass. 16881/2017,
Cass. 15746/2017, Cass. 23970/2013, Cass. 10288/2002, Cass.
1561/1997), ma, nel caso di specie, risulta soltanto che
[...]
a fronte di una mera richiesta pervenuta durante la CP_1 fase di posa delle lastre e non già di una denuncia di vizi da parte di abbia consegnato gratuitamente Parte_1 all'acquirente una quantità limitatissima di materiale (per circa 64,80
10 di 13 mq, corrispondente all'incirca al 2% della fornitura complessiva di circa 2.000 mq) per un controvalore irrisorio di € 1.360,80 + IVA, non potendo da tale comportamento essere desunto alcun chiaro riconoscimento di vizi, che, come già detto, non vi è prova in atti essere stati denunciati prima dell'aprile 2024, e cioè a distanza di quattro mesi dalla posa in opera della pavimentazione.
Ne consegue la tardività della denuncia dei vizi e la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.
1.2.2. Al medesimo esito decisorio, di rigetto dell'opposizione, si perverrebbe anche sulla base del diverso, ma pur sempre decisivo, rilievo per cui l'appaltatore che ha Parte_1 acquistato le piastrelle da per metterle in opera Controparte_1 in esecuzione del contratto d'appalto intercorso con la committente
“Conad”, non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, che quest'ultima gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità.
Della questione la giurisprudenza di legittimità si è occupata a proposito dei rapporti tra committente – appaltante – subappaltante.
Gli argomenti spesi possono essere traslati a riguardo dei rapporti compratore – primo venditore/fornitore – secondo venditore/produttore, avendo cura di assimilare, al solo fine che qui rileva, la figura dell'appaltatore a quella del primo venditore/fornitore, quella del subappaltatore al secondo venditore/produttore e quella del committente a quella del primo compratore (Cass. 13782/2024).
Infatti, è principio consolidato, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. “vendita a catena” (Cass. 12337/2023, Cass. 9374/2020, Cass. 12704/2002).
A riguardo, si è affermato che l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale
11 di 13 denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (Cass. 23071/2020, Cass.
24717/2018, Cass. 23903/2009).
Per quel che prima si è detto, tali principi in tema di denuncia dei vizi nei rapporti nascenti dal compimento di parte dell'opera appaltata dal subappaltante sono dunque applicabili anche all'ipotesi di vendita a catena, che, nei predetti limiti, è ad essa sovrapponibile.
Ne consegue che, in ipotesi di vendita a catena ed in quella assimilabile in cui l'appaltatore acquisti da un terzo materiali utilizzati nell'esecuzione dell'opera oggetto del contratto di appalto, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore (Cass. 13782/2024), e l'appaltatore (nella specie, non può Parte_1 agire in responsabilità contro il terzo fornitore (nella specie,
[...]
prima ancora che il committente (nella specie, CP_1
“Conad”) gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio.
1.3. Di conseguenza, vanno respinte anche le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni e (in via subordinata) di riduzione del prezzo proposte dall'opponente, perché, come noto, il termine di decadenza (e quello di prescrizione) di cui all'art. 1495 c.c. riguarda tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, pertanto non solo quelle di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ma anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. 36052/2021, Cass. 10728/2001,
Cass. 1696/1980).
12 di 13 1.4. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che, a fronte del prezzo complessivo della fornitura pari ad € 89.953,10 e del credito residuo azionato in via monitoria da pari ad € Controparte_1
39.448,85, se anche si volesse qualificare l'allegazione dell'opponente di avere effettuato pagamenti per l'importo di € 50.549,65 con riduzione della pretesa creditoria ad € 39.403,45, come eccezione di pagamento, se ne dovrebbe, in ogni caso, escluderne la fondatezza, non avendo provato l'entità dei Parte_1 pagamenti asseritamente effettuati in misura maggiore rispetto a quelli indicati dall'odierna opposta (Cass. 19039/2019, Cass.
20288/2011, Cass. 205/2007, Cass. 2369/1994).
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi delle fasi di trattazione e decisionale in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 992/2024 emesso dal giudice
[...] unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.261,00 CP_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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