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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PINI LAVINIA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORI ILARIA CP_1 C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 08/01/2025 chiedeva venisse pronunciato, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cascina il 06.09.14 con , dalla cui unione in data 04.10.2012 è nato a [...]. CP_1
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 653/20 emessa in data 03.07.20 e pubblicata in data 07.07.20 appellata e, in parte riformata, dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 390/21 pubblicata il 16.02.21 nel procedimento iscritto al n. 1422/20.
Si costituiva parte resistente in data 17.04.2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa. Alla prima udienza del 20.05.2025, sentite le parti, veniva fissata udienza per l'ascolto del minore il 10.06.2025.
Con memoria del 09.06.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio e chiedevano la revoca dell'udienza fissata per l'ascolto del minore.
Con Ordinanza del 10.06.2025, in accoglimento alla suddetta istanza, veniva revocata l'udienza del 10.06.2025 e fissata l'udienza del 16.09.2025 per la remissione della causa in decisione.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. Con provvedimento del 17.09.2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015.
È, infatti, trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse della prole.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cascina il 06.09.14 tra Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 26
[...] CP_1 parte II S.C anno 2014;
2. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 domiciliazione prevalente presso la madre;
3. Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio presso la propria Parte_1 abitazione sita in loc. San Cipriano ( Cavriglia) in periodo scolastico: a. un we ogni quindici giorni dal venerdì dalle ore 19 sino alla domenica alle ore 19, orario entro il quale il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
b. un pomeriggio la settimana da concordare con la sig.ra tenendo conto degli orari ed impegni di lavoro del padre, CP_1 nonché le esigenze di studio e di vita del figlio e della di lui volontà. In periodo non scolastico: 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando annualmente il giorno di natale ed ultimo dell'anno tra i genitori, 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra i genitori, durante il periodo estivo, precisamente dalla fine della scuola sino alla sua ripresa, 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e precisamente dal 10 al 25 Giugno, dal 10 al 25 luglio e dal 10 al 25 agosto, periodo invertito nell'anno successivo.
4. Pone l'obbligo in capo al sig. di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno CP_1
19 di ogni mese la somma mensile di euro 400,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. Dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori. Il 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del minore sono individuate nel Protocollo del CNF 2017 e precisamente: spese extra per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori Spese extra subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di conservatorio o scuole formative, master, e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede se necessari); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi di apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno pittura ecc.), corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (mini car, moto motorino, auto), conseguimento patente di guida presso autoscuole private. Spese sportive attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Il genitore che riterrà necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro a mezzo posta elettronica o messaggio whatsapp, indicando ove possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso, in caso di mancata risposta entro il termine, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata entro 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per email, della documentazione attestante il pagamento;
tutti pagamenti avverranno mediante bonifico bancario.
6. Dispone che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% da;
CP_1
7. Dispone che il figlio sia posto fiscalmente a carico dei genitori nella misura Persona_2 del 50% ciascuno;
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- e rispettivamente danno atto di disporre di adeguate sostanze e redditi Parte_1 CP_1 perequati tra loro e pertanto danno atto e riconoscono che non ricorrono i presupposti per la previsione di assegno divorzile.
8. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PINI LAVINIA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORI ILARIA CP_1 C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 08/01/2025 chiedeva venisse pronunciato, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cascina il 06.09.14 con , dalla cui unione in data 04.10.2012 è nato a [...]. CP_1
La separazione personale tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 653/20 emessa in data 03.07.20 e pubblicata in data 07.07.20 appellata e, in parte riformata, dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 390/21 pubblicata il 16.02.21 nel procedimento iscritto al n. 1422/20.
Si costituiva parte resistente in data 17.04.2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa. Alla prima udienza del 20.05.2025, sentite le parti, veniva fissata udienza per l'ascolto del minore il 10.06.2025.
Con memoria del 09.06.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio e chiedevano la revoca dell'udienza fissata per l'ascolto del minore.
Con Ordinanza del 10.06.2025, in accoglimento alla suddetta istanza, veniva revocata l'udienza del 10.06.2025 e fissata l'udienza del 16.09.2025 per la remissione della causa in decisione.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. Con provvedimento del 17.09.2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015.
È, infatti, trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse della prole.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cascina il 06.09.14 tra Pt_1
e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 26
[...] CP_1 parte II S.C anno 2014;
2. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 domiciliazione prevalente presso la madre;
3. Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio presso la propria Parte_1 abitazione sita in loc. San Cipriano ( Cavriglia) in periodo scolastico: a. un we ogni quindici giorni dal venerdì dalle ore 19 sino alla domenica alle ore 19, orario entro il quale il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
b. un pomeriggio la settimana da concordare con la sig.ra tenendo conto degli orari ed impegni di lavoro del padre, CP_1 nonché le esigenze di studio e di vita del figlio e della di lui volontà. In periodo non scolastico: 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando annualmente il giorno di natale ed ultimo dell'anno tra i genitori, 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra i genitori, durante il periodo estivo, precisamente dalla fine della scuola sino alla sua ripresa, 15 giorni consecutivi con ciascun genitore e precisamente dal 10 al 25 Giugno, dal 10 al 25 luglio e dal 10 al 25 agosto, periodo invertito nell'anno successivo.
4. Pone l'obbligo in capo al sig. di corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno CP_1
19 di ogni mese la somma mensile di euro 400,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. Dispone che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori. Il 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore del minore sono individuate nel Protocollo del CNF 2017 e precisamente: spese extra per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori Spese extra subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di conservatorio o scuole formative, master, e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede se necessari); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi di apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno pittura ecc.), corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (mini car, moto motorino, auto), conseguimento patente di guida presso autoscuole private. Spese sportive attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Il genitore che riterrà necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro a mezzo posta elettronica o messaggio whatsapp, indicando ove possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso, in caso di mancata risposta entro il termine, si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata entro 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per email, della documentazione attestante il pagamento;
tutti pagamenti avverranno mediante bonifico bancario.
6. Dispone che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% da;
CP_1
7. Dispone che il figlio sia posto fiscalmente a carico dei genitori nella misura Persona_2 del 50% ciascuno;
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- e rispettivamente danno atto di disporre di adeguate sostanze e redditi Parte_1 CP_1 perequati tra loro e pertanto danno atto e riconoscono che non ricorrono i presupposti per la previsione di assegno divorzile.
8. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori