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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. LANTERI ILARIA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con il presente giudizio la società (di seguito Controparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
227/2022 emesso in data 18.01.2022 in favore della società (di CP_3 seguito per l'importo di € 300.000 quale corrispettivo convenuto CP_4 dalle parti con contratto stipulato in data 22.07.2020 per la costruzione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica. A sostegno dell'opposizione deduceva: Parte_1
- che l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto fotovoltaico risultava approvata con determinazione del dirigente responsabile della Provincia di
Roma R.U. 8930 del 27.12.2012;
-che in data 25.09.2019 le parti sottoscrivevano contratto preliminare di costituzione di diritti di superficie su terreni e di cessione in via accessoria di titolo autorizzativo al fine di consentire la costruzione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica;
- che le parti concordavano un corrispettivo in favore di di € CP_2
350.000 alla voltura della autorizzazione e della richiesta di trasferimento dei diritti di connessione in favore di;
Parte_2
- che in data 22.07.2020 veniva sottoscritto atto di cessione avente ad oggetto la costituzione di diritti di superficie, la compravendita di terreni e la costituzione di servitù attive per € 700.000;
- che a fronte di un importo complessivo pattuito di un milione e 50.000 euro l'opponente aveva saldato l'importi d € 750.000;
- di non dover versare ulteriori summe poiché l'importo residuo di €
300.000 poiché l'art.
2.2. del contratto disponeva che il sopra riferito credito residuo potrà essere ceduto, in tutto o in parte, anche in più tranches, prima della relativa scadenza annuale da alla CP_4 Controparte_5
(…) per essere compensato con l'importo del debito maturato alla fine di ogni anno
[...] solare dalla suddetta medesima nei confronti di CP_5 Parte_3 per acquisto di energia elettrica, sulla base del contratto di fornitura Controparte_1 decorrente dall'inizio del quarto mese successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, che
pagina 2 di 8 verrà sottoscritto dalla società da una parte e Controparte_1 Parte_4 dall'altra parte, prima della data di decorrenza del suddetto contratto di fornitura;
[...]
- che a sua volta l'art.
2.3 sanciva che nella sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura di cui al superiore art.
2.2 al fine di garantire il pagamento del credito residuo di € 300.000 o IT EN (a Controparte_1 discrezione di quest'ultima) si obbligano a consegnare ad entro la data del CP_4
30.06.2021 fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a garanzia del pagamento dell'intero credito residuo (300.000). Le parti sottoscritte convengono che la mancata consegna al della fideiussione entro la data CP_4 del 30.06.2021 sopra indicata costituirà grave inadempimento di con Parte_1 la conseguente immediata esigibilità dell'intero Credito Residuo medesimo da parte di
CP_4
- che l'impianto oggetto di contratto non risultava connesso alla rete o entrato in esercizio, conseguentemente non era decorso il termine per la sottoscrizione del contratto di fornitura e non era maturato l'obbligo dell'opponente di prestare fideiussione a garanzia del credito residuo per cui non poteva ritenersi grave l'inadempimento della medesima alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria né poteva ritenersi decaduta dal beneficio del termine.
Tutto quanto sopra premesso l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo n. rg. 227/2022 Ingiunzione n. 183/2022 del 14.02.2022 notificato in data 15.02.2022 ad a mezzo Pec (ai Controparte_1 sensi della legge n. 53 del 1994) dall'avvocato Lanteri e per l'effetto respingere
l'avversaria richiesta di pagamento pari a euro 300.000, oltre interessi moratori e spese di procedura per tutte le argomentazioni in atto;
accertare e dichiarare la non esigibilità dell'importo pari ad euro 300.000,00 e/o delle minori o maggiori somme residue eventualmente accertate quali dovute da ad per tutte le Controparte_1 CP_3 ragioni esposte in atto;
in via di subordine accertata in ogni caso la insussistenza di un grave inadempimento a carico di in conseguenza della mancata Controparte_1 produzioni della polizza fideiussoria, accertare e dichiarare la esigibilità alla data di
pagina 3 di 8 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (gennaio 2022) della minore somma parti ad €
60.000”.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'infondatezza CP_3 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e interrogatorio formale, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 20.05.2025 all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui pagina 4 di 8 che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il contratto stipulato dalle parti in data 22.07.2020 ha ad oggetto la voltura da parte dell'opposta in favore di IT EN dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica della potenza di 5426 kw a fronte del pagamento di 350.000, di cui 50.000 già versati alla stipula del contratto e il credito residuo di 300.000 da corrispondersi in rate annuali di 60.000 euro entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 31.12.2021. L'art.
2.1 del contratto specificava che il mancato pagamento in tutto o in parte di una qualsivoglia delle rate suddette alla rispettiva scadenza come sopra stabilita, comporterà a carico di IT EN la decadenza del beneficio del termine in ordine al pagamento del credito residuo, con la conseguenza della immediata esigibilità dell'intero credito residuo medesimo da parte di CP_4
All'art.
2.2 era prevista la facoltà di di cessione di tutto o di parte CP_2 del credito residuo in favore della società semplice agraria
[...]
per la compensazione con il debito da tale ultima società Controparte_5 maturato per l'acquisto di energia elettrica previa sottoscrizione di contratto di fornitura con Controparte_1
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale contratto di fornitura l'art. 2.3, al fine di garantire il credito residuo di euro 300.000 Energeticamente s.r.l. o IT
EN (a discrezione di quest'ultima) si obbligano a consegnare ad entro la data CP_4 del 30.06.2021 fideiussione a prima richiesta (…) a garanzia dell'intero credito residuo.
Le parti convengono che la mancata consegna ad della fideiussione entro la data CP_4
pagina 5 di 8 del 30.06.2021 sopra indicata costituirà grave inadempimento di Controparte_1 con la conseguente immediata esigibilità dell'intero credito residuo da parte di CP_4
Risulta pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che CP_4 ha prestato il consenso alla voltura dell'autorizzazione oggetto di causa e che detta voltura è avvenuta con successo.
Alla luce del predetto accordo negoziale parte opposta ha allegato il mancato pagamento da parte dell'opponente dell'importo di € 60.000 al
31.12.2021 nonché la mancata consegna entro il 30.06.2021 della fideiussione a prima richiesta. ha altresì documentato di aver intimato ad il rilascio CP_4 Parte_1 della fideiussione in parola in data 26.10.2021 e l'opponente non ha fornito la prova di aver prestato la garanzia convenuta.
In ragione delle pattuizioni contrattuali tale inadempimento deve considerarsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. per cui l'opponente è decaduto dal beneficio del termine in ordine al credito residuo con immediata esigibilità da parte di dell'intero credito residuo a decorrere dal CP_4
30.06.2021.
Risulta pertanto fondata la richiesta monitoria di per il pagamento CP_4 del credito residuo di 300.000 euro.
La tesi dell'inesigibilità del credito sostenuta dall'opponente appare destituita di fondamento e confutata dal chiaro tenore letterale dell'accordo negoziale.
Invero la tesi attorea per cui l'obbligo di rilascio della fideiussione doveva ritenersi sospeso in attesa della sottoscrizione del contratto di fornitura tra e la società contratto che non poteva Parte_1 Controparte_5 essere sottoscritto poiché l'impianto non era ancora stato ultimato nel giugno 2021, appare in contrasto sia con la previsione dell'art.
2.2 che con l'intenzione chiaramente manifestata dalle parti di fissare al 30.06.2021 il termine ultimo di rilascio della garanzia fideiussoria.
Invero la cessione del credito in favore della società e da CP_4 CP_5 parte della società costituisce un diritto potestativo in capo a CP_4 quest'ultima ed è qualificata come mera possibilità nel contratto oggetto di pagina 6 di 8 causa (in particolare l'art.
2.2 prevede che il credito residuo potrà essere ceduto) per cui non sussiste alcuna subordinazione dell'obbligo di rilascio di garanzia fideiussoria alla cessione del credito.
L'art.
2.3 si limita a prevedere l'obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria entro il 30.06.2021 in caso di mancata stipulazione del contratto di fornitura tra e e , risultando irrilevanti le ragioni Parte_1 CP_4 Parte_3 per le quali detta stipulazione non è avvenuta.
Né d'altra parte l'opponente può provare mediante testimoni eventuali successive pattuizioni modificative dell'accordo scritto che avrebbero dovuto rivestire anch'esse la medesima forma scritta.
Risultando quindi pacifico tra le parti che non ha stipulato il Parte_1 contratto di fornitura con e e che è decorso il termine CP_4 Parte_3 del 30.06.2021 previsto nel contratto per il rilascio della fideiussione, la società opponente non può che ritenersi gravemente inadempiente rispetto alle pattuizioni contrattualmente assunte e deve quindi ritenersi decaduta dal beneficio del termine per cui il credito residuo di € 300.000 è immediatamente esigibile dalla società convenuta.
D'altra parte, tale interpretazione del contratto, oltre a risultare dal tenore letterale delle norme citate appare conforme anche al principio di buona fede che ai sensi dell'art. 1337 c.c. presiede all'interpretazione e all'esecuzione del contratto. Invero deve rilevarsi che il credito oggetto di causa è il corrispettivo per la voltura dell'autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico di produzione dell'energia elettrica, autorizzazione che risulta essere stata pacificamente trasferita sin dall'anno
2021. Subordinare il pagamento del corrispettivo all'effettiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oltre ad esulare dall'oggetto del contratto appare contraria al principio di buona fede, considerato che l'opposta ha adempiuto alla propria obbligazione da oltre 4 anni e l'opponente, al contrario, si sottrae dal pagamento del corrispettivo pattuito.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
Non sussistono, di contro, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 227/2022; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
11.229, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
IT, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. LANTERI ILARIA giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con il presente giudizio la società (di seguito Controparte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
227/2022 emesso in data 18.01.2022 in favore della società (di CP_3 seguito per l'importo di € 300.000 quale corrispettivo convenuto CP_4 dalle parti con contratto stipulato in data 22.07.2020 per la costruzione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica. A sostegno dell'opposizione deduceva: Parte_1
- che l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto fotovoltaico risultava approvata con determinazione del dirigente responsabile della Provincia di
Roma R.U. 8930 del 27.12.2012;
-che in data 25.09.2019 le parti sottoscrivevano contratto preliminare di costituzione di diritti di superficie su terreni e di cessione in via accessoria di titolo autorizzativo al fine di consentire la costruzione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica;
- che le parti concordavano un corrispettivo in favore di di € CP_2
350.000 alla voltura della autorizzazione e della richiesta di trasferimento dei diritti di connessione in favore di;
Parte_2
- che in data 22.07.2020 veniva sottoscritto atto di cessione avente ad oggetto la costituzione di diritti di superficie, la compravendita di terreni e la costituzione di servitù attive per € 700.000;
- che a fronte di un importo complessivo pattuito di un milione e 50.000 euro l'opponente aveva saldato l'importi d € 750.000;
- di non dover versare ulteriori summe poiché l'importo residuo di €
300.000 poiché l'art.
2.2. del contratto disponeva che il sopra riferito credito residuo potrà essere ceduto, in tutto o in parte, anche in più tranches, prima della relativa scadenza annuale da alla CP_4 Controparte_5
(…) per essere compensato con l'importo del debito maturato alla fine di ogni anno
[...] solare dalla suddetta medesima nei confronti di CP_5 Parte_3 per acquisto di energia elettrica, sulla base del contratto di fornitura Controparte_1 decorrente dall'inizio del quarto mese successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, che
pagina 2 di 8 verrà sottoscritto dalla società da una parte e Controparte_1 Parte_4 dall'altra parte, prima della data di decorrenza del suddetto contratto di fornitura;
[...]
- che a sua volta l'art.
2.3 sanciva che nella sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura di cui al superiore art.
2.2 al fine di garantire il pagamento del credito residuo di € 300.000 o IT EN (a Controparte_1 discrezione di quest'ultima) si obbligano a consegnare ad entro la data del CP_4
30.06.2021 fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a garanzia del pagamento dell'intero credito residuo (300.000). Le parti sottoscritte convengono che la mancata consegna al della fideiussione entro la data CP_4 del 30.06.2021 sopra indicata costituirà grave inadempimento di con Parte_1 la conseguente immediata esigibilità dell'intero Credito Residuo medesimo da parte di
CP_4
- che l'impianto oggetto di contratto non risultava connesso alla rete o entrato in esercizio, conseguentemente non era decorso il termine per la sottoscrizione del contratto di fornitura e non era maturato l'obbligo dell'opponente di prestare fideiussione a garanzia del credito residuo per cui non poteva ritenersi grave l'inadempimento della medesima alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria né poteva ritenersi decaduta dal beneficio del termine.
Tutto quanto sopra premesso l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo n. rg. 227/2022 Ingiunzione n. 183/2022 del 14.02.2022 notificato in data 15.02.2022 ad a mezzo Pec (ai Controparte_1 sensi della legge n. 53 del 1994) dall'avvocato Lanteri e per l'effetto respingere
l'avversaria richiesta di pagamento pari a euro 300.000, oltre interessi moratori e spese di procedura per tutte le argomentazioni in atto;
accertare e dichiarare la non esigibilità dell'importo pari ad euro 300.000,00 e/o delle minori o maggiori somme residue eventualmente accertate quali dovute da ad per tutte le Controparte_1 CP_3 ragioni esposte in atto;
in via di subordine accertata in ogni caso la insussistenza di un grave inadempimento a carico di in conseguenza della mancata Controparte_1 produzioni della polizza fideiussoria, accertare e dichiarare la esigibilità alla data di
pagina 3 di 8 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (gennaio 2022) della minore somma parti ad €
60.000”.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'infondatezza CP_3 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e interrogatorio formale, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 20.05.2025 all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui pagina 4 di 8 che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il contratto stipulato dalle parti in data 22.07.2020 ha ad oggetto la voltura da parte dell'opposta in favore di IT EN dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica della potenza di 5426 kw a fronte del pagamento di 350.000, di cui 50.000 già versati alla stipula del contratto e il credito residuo di 300.000 da corrispondersi in rate annuali di 60.000 euro entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 31.12.2021. L'art.
2.1 del contratto specificava che il mancato pagamento in tutto o in parte di una qualsivoglia delle rate suddette alla rispettiva scadenza come sopra stabilita, comporterà a carico di IT EN la decadenza del beneficio del termine in ordine al pagamento del credito residuo, con la conseguenza della immediata esigibilità dell'intero credito residuo medesimo da parte di CP_4
All'art.
2.2 era prevista la facoltà di di cessione di tutto o di parte CP_2 del credito residuo in favore della società semplice agraria
[...]
per la compensazione con il debito da tale ultima società Controparte_5 maturato per l'acquisto di energia elettrica previa sottoscrizione di contratto di fornitura con Controparte_1
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale contratto di fornitura l'art. 2.3, al fine di garantire il credito residuo di euro 300.000 Energeticamente s.r.l. o IT
EN (a discrezione di quest'ultima) si obbligano a consegnare ad entro la data CP_4 del 30.06.2021 fideiussione a prima richiesta (…) a garanzia dell'intero credito residuo.
Le parti convengono che la mancata consegna ad della fideiussione entro la data CP_4
pagina 5 di 8 del 30.06.2021 sopra indicata costituirà grave inadempimento di Controparte_1 con la conseguente immediata esigibilità dell'intero credito residuo da parte di CP_4
Risulta pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che CP_4 ha prestato il consenso alla voltura dell'autorizzazione oggetto di causa e che detta voltura è avvenuta con successo.
Alla luce del predetto accordo negoziale parte opposta ha allegato il mancato pagamento da parte dell'opponente dell'importo di € 60.000 al
31.12.2021 nonché la mancata consegna entro il 30.06.2021 della fideiussione a prima richiesta. ha altresì documentato di aver intimato ad il rilascio CP_4 Parte_1 della fideiussione in parola in data 26.10.2021 e l'opponente non ha fornito la prova di aver prestato la garanzia convenuta.
In ragione delle pattuizioni contrattuali tale inadempimento deve considerarsi grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. per cui l'opponente è decaduto dal beneficio del termine in ordine al credito residuo con immediata esigibilità da parte di dell'intero credito residuo a decorrere dal CP_4
30.06.2021.
Risulta pertanto fondata la richiesta monitoria di per il pagamento CP_4 del credito residuo di 300.000 euro.
La tesi dell'inesigibilità del credito sostenuta dall'opponente appare destituita di fondamento e confutata dal chiaro tenore letterale dell'accordo negoziale.
Invero la tesi attorea per cui l'obbligo di rilascio della fideiussione doveva ritenersi sospeso in attesa della sottoscrizione del contratto di fornitura tra e la società contratto che non poteva Parte_1 Controparte_5 essere sottoscritto poiché l'impianto non era ancora stato ultimato nel giugno 2021, appare in contrasto sia con la previsione dell'art.
2.2 che con l'intenzione chiaramente manifestata dalle parti di fissare al 30.06.2021 il termine ultimo di rilascio della garanzia fideiussoria.
Invero la cessione del credito in favore della società e da CP_4 CP_5 parte della società costituisce un diritto potestativo in capo a CP_4 quest'ultima ed è qualificata come mera possibilità nel contratto oggetto di pagina 6 di 8 causa (in particolare l'art.
2.2 prevede che il credito residuo potrà essere ceduto) per cui non sussiste alcuna subordinazione dell'obbligo di rilascio di garanzia fideiussoria alla cessione del credito.
L'art.
2.3 si limita a prevedere l'obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria entro il 30.06.2021 in caso di mancata stipulazione del contratto di fornitura tra e e , risultando irrilevanti le ragioni Parte_1 CP_4 Parte_3 per le quali detta stipulazione non è avvenuta.
Né d'altra parte l'opponente può provare mediante testimoni eventuali successive pattuizioni modificative dell'accordo scritto che avrebbero dovuto rivestire anch'esse la medesima forma scritta.
Risultando quindi pacifico tra le parti che non ha stipulato il Parte_1 contratto di fornitura con e e che è decorso il termine CP_4 Parte_3 del 30.06.2021 previsto nel contratto per il rilascio della fideiussione, la società opponente non può che ritenersi gravemente inadempiente rispetto alle pattuizioni contrattualmente assunte e deve quindi ritenersi decaduta dal beneficio del termine per cui il credito residuo di € 300.000 è immediatamente esigibile dalla società convenuta.
D'altra parte, tale interpretazione del contratto, oltre a risultare dal tenore letterale delle norme citate appare conforme anche al principio di buona fede che ai sensi dell'art. 1337 c.c. presiede all'interpretazione e all'esecuzione del contratto. Invero deve rilevarsi che il credito oggetto di causa è il corrispettivo per la voltura dell'autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico di produzione dell'energia elettrica, autorizzazione che risulta essere stata pacificamente trasferita sin dall'anno
2021. Subordinare il pagamento del corrispettivo all'effettiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oltre ad esulare dall'oggetto del contratto appare contraria al principio di buona fede, considerato che l'opposta ha adempiuto alla propria obbligazione da oltre 4 anni e l'opponente, al contrario, si sottrae dal pagamento del corrispettivo pattuito.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
Non sussistono, di contro, i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 227/2022; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
11.229, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
IT, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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