Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1265/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PATTARINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA e , elettivamente domiciliato in VIA OLMETTO, 3 20123 MILANO, presso il difensore avv. PATTARINI STEFANIA
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ADAMO ANDREA e elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 190 80138 NAPOLI presso lo studio dell'avv. ADAMO ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMO ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 190 80138 NAPOLI presso lo studio dell'avv.
ADAMO ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
c.p.c. dei convenuti opposti per le ragioni in atti con ogni conseguente statuizione e cessata la materia del contendere;
nel merito: respingere le eccezioni e domande avversarie;
in ogni caso: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trento per essere competente il Tribunale di Tempio Pausania per i motivi di cui a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n.239/2024 ed ogni conseguente statuizione;
nel merito, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 239/2024 e comunque respingere le domande tutte ex adverso proposte per carenza di legittimazione ed in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali.
CONVENUTA OPPOSTA:_Rigettare integralmente le domande tutte proposte nell'atto di citazione in opposizione attesa la tardività della notifica della opposizione e, comunque, assolutamente infondate in fatto ed in diritto nonché non provate in alcun modo con ogni declaratoria del caso inerente e consequenziale alla conferma del decreto opposto con rigetto della istanza ex art. 649 c.p.c.; 2.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore da liquidarsi come segue: Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.064,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 708,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.790,00 Compenso tabellare (valori minimi) €
5.431,00 3.
Condannare l'avv. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa (nella misura delle spese legali quale parametro quantificativo) ovvero in funzione del parametro di stima del danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, che la Corte Europea di Strasburgo liquida in una somma compresa fra 1.000,00 ed
1.500,00 per anno.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.5.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 239/2024 in forza del quale era stato condannato a consegnare alla CP_2
[... e ad una serie di documentazione relativa alla Comproprietà Sporting Parte_2
Hotel Palumbalza.
Ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
ha, inoltre, contestato la sussistenza in capo a controparte di un diritto ad ottenere tale documentazione.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
pagina 2 di 4 Con comparsa dd. 19.7.2024 si sono costituiti la e Controparte_2 Parte_2
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta;
in particolare, hanno rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 29.3.2024 e che l'atto di opposizione era stato notificato l'8.5.2024, e quindi tardivamente.
Hanno affermato di aver avvisato il difensore di controparte di tale tardività, ma che controparte aveva ugualmente iscritto la causa al ruolo.
Hanno chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e che controparte fosse condannata ex art. 96 cpc.
***
L'opposizione è inammissibile.
Invero, risulta documentalmente (doc. A convenuti) che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'attore opponente in data 29.3.2024; l'atto di citazione in opposizione, invece, risulta notificato in data
14.5.24 (e quindi oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 641 cpc).
Per quanto riguarda la richiesta di condanna ex art. 96 cpc è vero che in data 14.5.2024 (doc.C convenuti) il difensore di parte convenuta aveva avvertito controparte che l'opposizione risultava tardiva (e che nonostante ciò, parte attrice ha ugualmente provveduto ad iscrivere la causa sul ruolo in data 23.5.2024); tuttavia, considerata la condanna alle spese ed il fatto che la causa – di facile soluzione
- è stata immediatamente decisa non si ritiene che si debba disporre una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto della semplicità della vertenza, del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria e che è stata emessa una sentenza ex art. 281 sexies cpc): fase studio: € 1.701,00; fase introduttiva: € 1.204,00; fase decisionale: € 2.905,00; totale € 5.810,00 – 50 % = € 2.905,00 per compensi, oltre ad iva, cnpa e 15 5 ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibile – in quanto tardiva - l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
239/24;
2. condanna a rimborsare alla e ad Parte_1 Controparte_2 Parte_3
le spese di lite che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex
[...]
art. 2 D.M. n.55/14.
pagina 3 di 4 Così deciso in data 27/12/2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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