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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, e , nata ad [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Potenza, in virtù C.F._3
di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza alla Via del
Gallitello n. 221;
- OPPONENTI-
E
C.F. e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
già , C.F. , in persona del procuratore CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
speciale in persona del dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Angelo Alberto Martorano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza (PZ) al Viale Marconi n. 167;
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato (in Parte_3
data 31.10.2023 ai primi due ed in data 8.11.2023 alla terza), con cui
[...]
e, per essa, la procuratrice (già , gli Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 100.429,94, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
789/1992 del Presidente del Tribunale di Potenza del 18.09.1992, cui è stata concessa la provvisoria esecuzione in data 23.01.1993, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto della (C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1
della sua procuratrice (C.F. ), in persona del suo procuratore CP_2 P.IVA_2
speciale, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri , Parte_1 [...]
e , in ragione dell'intervenuta prescrizione del preteso Parte_2 Parte_3
credito portato nel decreto ingiuntivo recante n. 789/1992 D.I. del Tribunale di Potenza posto a base dell'atto di precetto e, comunque, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato nell'interesse della Controparte_1
(C.F. ) e, per essa, della sua procuratrice (C.F. P.IVA_1 CP_2
), in persona del suo procuratore speciale, nei confronti dei sig.ri P.IVA_2 Pt_1
, e , con ogni conseguente statuizione per tutto
[...] Parte_2 Parte_3 quanto esposto in ordine all'inesistenza del credito reclamato nei loro confronti”.
Gli opponenti hanno posto a fondamento dell'opposizione il seguente un unico motivo di doglianza: prescrizione del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Potenza n. 789/1992 posto a base dell'atto di precetto opposto, con conseguente inesistenza del credito dell'opposta e, dunque, del diritto di questa di procedere esecutivamente. Hanno dedotto, in particolare, che alcun atto interruttivo della prescrizione decennale sarebbe stato notificato, essendo irrilevante la pendenza dinanzi al Tribunale di Potenza della procedura esecutiva immobiliare n. 190/1996 R.G.E. in danno di un soggetto terzo nato ad [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Rionero in Vulture (PZ) il 16.02.2015) a cui gli opponenti sono rimasti estranei.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2024 si è costituita e, per essa, la procuratrice che ha chiesto il Controparte_1 CP_2
rigetto delle domande della parte opponente.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.02.2024 e istruita la causa documentalmente, alla prima udienza cartolare del 2.05.2024, ritenuta superflua ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza cartolare del 23.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'unica doglianza proposta dalla parte opponente costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
In via preliminare, si rileva che l'atto di precetto opposto, notificato a e Parte_1
in data 31.10.2023 ed a in data 8.11.2023, si fonda Parte_2 Parte_3
sul titolo esecutivo emesso in favore di costituito dal decreto Controparte_5
ingiuntivo n. 789/1992 del Presidente del Tribunale di Potenza del 18.09.1992, notificato agli opponenti in data 19.10.1992, cui è stata concessa la provvisoria esecuzione in data
23.01.1993, munito di formula esecutiva in data 11.03.1993, il quale individua gli odierni opponenti tra i legittimati passivi (insieme a OP
, e con
[...] Controparte_7 Persona_1 Controparte_8
vincolo solidale tra loro (doc. 6, 6-A e 8 nella produzione dell'opposta).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di prescrizione,
l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma
2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021; cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
Parte opposta ha provato l'interruzione della prescrizione del proprio diritto di credito nei confronti degli opponenti, producendo:
1) l'atto di pignoramento immobiliare notificato ai debitori coobbligati in solido
[...]
in data 31.07.1996 e , OP Parte_1
, e in data 1.08.1996, Controparte_7 Persona_1 Controparte_8 dall'originaria creditrice (doc. 11 nella produzione Controparte_5 dell'opposta) sulla cui scorta è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Potenza la procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 190/1996;
2) l'atto di intervento nella suddetta procedura esecutiva della cessionaria del credito di
, ovvero dell'odierna opponente e, Controparte_5 Controparte_1 per essa, la procuratrice ora (doc. 5 e 10 nella Controparte_3 CP_2 produzione dell'opposta);
3) l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il 18.12.2023 a definizione della procedura esecutiva n. R.G.E. 190/1996, con cui ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato depositato il 29.09.2023 e approvato in data 25.10.2023 - da cui si evince l'assegnazione in favore dell'odierna opponente della somma di € 27.215,04 – ha dichiarato l'incapienza per i residui crediti ed ha dichiarato estinta la procedura esecutiva (doc. 9 e 12 nella produzione dell'opposta).
Pertanto, l'introduzione del processo esecutivo n. R.G.E. 190/1996 nei confronti di taluni obbligati in solido con gli opponenti, proseguito nei confronti di uno di detti obbligati sino alla distribuzione del ricavato della vendita, ha comportato un Persona_1
effetto interruttivo permanente della prescrizione esteso anche agli altri coobbligati estranei al processo esecutivo, ovvero agli odierni opponenti, protrattosi fino al
18.12.2023, data in cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione, ha dichiarato l'incapienza per i residui crediti ed ha dichiarato estinta la procedura esecutiva.
Non è dirimente rispetto ai superiori rilievi relativi all'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto di credito dell'opposta l'atto di rinuncia parziale ex art. 629 c.p.c. depositato in data 3.10.1997 dall'originaria creditrice Monte dei Paschi di Siena S.p.a. nell'ambito dell'esecuzione R.G.E. n. 190/1996 con riguardo ai debitori esecutati e OP Controparte_7
(doc. depositato in data 19.03.2024 dalla parte opponente in allegato Controparte_8
alla memoria integrativa ex art. 171 ter, co. 1, n. 1 c.p.c.), in quanto detto atto spiega i propri effetti nel solo ambito della suddetta procedura esecutiva immobiliare e limitatamente ai debitori in essa esecutati verso cui è rivolta, peraltro non determinando la perdita del diritto di azione.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza, la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito residuo in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, che resta a carico solidale degli altri obbligati (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, in base al valore della causa (indeterminabile fino ad euro 260.000,00), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n.
147/2022, nella misura minima in considerazione della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna gli opponenti , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3 dell'opposta , per essa, la procuratrice Controparte_1 CP_2
che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Così deciso in Potenza, il 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, e , nata ad [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Potenza, in virtù C.F._3
di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza alla Via del
Gallitello n. 221;
- OPPONENTI-
E
C.F. e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
già , C.F. , in persona del procuratore CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
speciale in persona del dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Angelo Alberto Martorano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza (PZ) al Viale Marconi n. 167;
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2023, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato (in Parte_3
data 31.10.2023 ai primi due ed in data 8.11.2023 alla terza), con cui
[...]
e, per essa, la procuratrice (già , gli Controparte_1 CP_2 Controparte_3 ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 100.429,94, oltre interessi e spese successive, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
789/1992 del Presidente del Tribunale di Potenza del 18.09.1992, cui è stata concessa la provvisoria esecuzione in data 23.01.1993, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto della (C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1
della sua procuratrice (C.F. ), in persona del suo procuratore CP_2 P.IVA_2
speciale, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri , Parte_1 [...]
e , in ragione dell'intervenuta prescrizione del preteso Parte_2 Parte_3
credito portato nel decreto ingiuntivo recante n. 789/1992 D.I. del Tribunale di Potenza posto a base dell'atto di precetto e, comunque, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato nell'interesse della Controparte_1
(C.F. ) e, per essa, della sua procuratrice (C.F. P.IVA_1 CP_2
), in persona del suo procuratore speciale, nei confronti dei sig.ri P.IVA_2 Pt_1
, e , con ogni conseguente statuizione per tutto
[...] Parte_2 Parte_3 quanto esposto in ordine all'inesistenza del credito reclamato nei loro confronti”.
Gli opponenti hanno posto a fondamento dell'opposizione il seguente un unico motivo di doglianza: prescrizione del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Potenza n. 789/1992 posto a base dell'atto di precetto opposto, con conseguente inesistenza del credito dell'opposta e, dunque, del diritto di questa di procedere esecutivamente. Hanno dedotto, in particolare, che alcun atto interruttivo della prescrizione decennale sarebbe stato notificato, essendo irrilevante la pendenza dinanzi al Tribunale di Potenza della procedura esecutiva immobiliare n. 190/1996 R.G.E. in danno di un soggetto terzo nato ad [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Rionero in Vulture (PZ) il 16.02.2015) a cui gli opponenti sono rimasti estranei.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.2024 si è costituita e, per essa, la procuratrice che ha chiesto il Controparte_1 CP_2
rigetto delle domande della parte opponente.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.02.2024 e istruita la causa documentalmente, alla prima udienza cartolare del 2.05.2024, ritenuta superflua ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza cartolare del 23.01.2025, ove è stata trattenuta in decisione. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'unica doglianza proposta dalla parte opponente costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
In via preliminare, si rileva che l'atto di precetto opposto, notificato a e Parte_1
in data 31.10.2023 ed a in data 8.11.2023, si fonda Parte_2 Parte_3
sul titolo esecutivo emesso in favore di costituito dal decreto Controparte_5
ingiuntivo n. 789/1992 del Presidente del Tribunale di Potenza del 18.09.1992, notificato agli opponenti in data 19.10.1992, cui è stata concessa la provvisoria esecuzione in data
23.01.1993, munito di formula esecutiva in data 11.03.1993, il quale individua gli odierni opponenti tra i legittimati passivi (insieme a OP
, e con
[...] Controparte_7 Persona_1 Controparte_8
vincolo solidale tra loro (doc. 6, 6-A e 8 nella produzione dell'opposta).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di prescrizione,
l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma
2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021; cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
Parte opposta ha provato l'interruzione della prescrizione del proprio diritto di credito nei confronti degli opponenti, producendo:
1) l'atto di pignoramento immobiliare notificato ai debitori coobbligati in solido
[...]
in data 31.07.1996 e , OP Parte_1
, e in data 1.08.1996, Controparte_7 Persona_1 Controparte_8 dall'originaria creditrice (doc. 11 nella produzione Controparte_5 dell'opposta) sulla cui scorta è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Potenza la procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 190/1996;
2) l'atto di intervento nella suddetta procedura esecutiva della cessionaria del credito di
, ovvero dell'odierna opponente e, Controparte_5 Controparte_1 per essa, la procuratrice ora (doc. 5 e 10 nella Controparte_3 CP_2 produzione dell'opposta);
3) l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il 18.12.2023 a definizione della procedura esecutiva n. R.G.E. 190/1996, con cui ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato depositato il 29.09.2023 e approvato in data 25.10.2023 - da cui si evince l'assegnazione in favore dell'odierna opponente della somma di € 27.215,04 – ha dichiarato l'incapienza per i residui crediti ed ha dichiarato estinta la procedura esecutiva (doc. 9 e 12 nella produzione dell'opposta).
Pertanto, l'introduzione del processo esecutivo n. R.G.E. 190/1996 nei confronti di taluni obbligati in solido con gli opponenti, proseguito nei confronti di uno di detti obbligati sino alla distribuzione del ricavato della vendita, ha comportato un Persona_1
effetto interruttivo permanente della prescrizione esteso anche agli altri coobbligati estranei al processo esecutivo, ovvero agli odierni opponenti, protrattosi fino al
18.12.2023, data in cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione, ha dichiarato l'incapienza per i residui crediti ed ha dichiarato estinta la procedura esecutiva.
Non è dirimente rispetto ai superiori rilievi relativi all'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto di credito dell'opposta l'atto di rinuncia parziale ex art. 629 c.p.c. depositato in data 3.10.1997 dall'originaria creditrice Monte dei Paschi di Siena S.p.a. nell'ambito dell'esecuzione R.G.E. n. 190/1996 con riguardo ai debitori esecutati e OP Controparte_7
(doc. depositato in data 19.03.2024 dalla parte opponente in allegato Controparte_8
alla memoria integrativa ex art. 171 ter, co. 1, n. 1 c.p.c.), in quanto detto atto spiega i propri effetti nel solo ambito della suddetta procedura esecutiva immobiliare e limitatamente ai debitori in essa esecutati verso cui è rivolta, peraltro non determinando la perdita del diritto di azione.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza, la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito residuo in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente, che resta a carico solidale degli altri obbligati (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 30174 del 30/12/2011).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, in base al valore della causa (indeterminabile fino ad euro 260.000,00), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n.
147/2022, nella misura minima in considerazione della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna gli opponenti , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3 dell'opposta , per essa, la procuratrice Controparte_1 CP_2
che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge.
Così deciso in Potenza, il 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino