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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. EL IT, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 411/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
(C.F.: ) ed ivi residente in c/da Scafa n.186, CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Genoveffa Caliò e Rosanna Monastra, come da procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Mario Nivola, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede
Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2017-2018-2019.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricola, CP_1 regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze ditta “LOUIS
s.r.l.”, per gli anni 2017,2018,2019 e precisamente nell'anno 2017 per il periodo dal 22/05/2017 fino al 31/12/2017; nell'anno 2018 per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018; nell'anno 2019 per il periodo dal
10/07/2019 al 31/12/2019, accumulando 102 giornate lavorative annue.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
31/05/2024 contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Nel merito le domande attoree trovano accoglimento nei limiti che seguono.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio,
2 mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Il teste escusso, Sig.ra è persona che ha analogo ricorso Testimone_1 pendente nei confronti dell' in cui la ricorrente è citata come CP_1
testimone (vedasi giudizi iscritti a nn. 241/23 e 1419/2024 RG Tribunale di Patti, vertenti tra e e pendenti dinanzi al Testimone_1 CP_1 medesimo giudice), seppur non sentita nell'istruttoria svolta. Deve, comunque, darsi seguito all'orientamento di questo Tribunale nonché della Corte d'Appello di Messina di un severo giudizio dell'attendibilità della teste, in casi del genere, ove vi è il rischio di svolgere l'ufficio di testimone reciprocamente.
Invero, le dichiarazioni rese appaiono parzialmente incompatibili con quanto direttamente accertato dagli ispettori insieme alla Guardia di
Finanza: nel verbale (che fa prova fino a querela di falso rispetto alle circostanze direttamente accertate dagli ispettori) si parla non solo di noccioleti che appaiono in avanzato stato di abbandono ma anche dell'assenza di colture proprio nel terreno vicino la ferrovia se non la presenza di sporadici alberi di agrumi ed un canneto.
Tuttavia, trattandosi di anni di lavoro 2017 e 2018 ed il relativo sopralluogo avvenuto nel 2022 può dedursi che il lasso di tempo trascorso possa aver comportato una modifica dello stato dei terreni, trattandosi comunque di coltivazioni meno stabili di un noccioleto o di uliveto.
3 Ancora, è pur vero che gli ispettori hanno trovato i in uno stato Parte_2
di abbandono, ma bisogna da un lato considerare che sono passati 3 anni dalla fine del lavoro denunciato sino al sopralluogo effettuato.
Ancora, la testimonianza appare comunque esaustiva nel confermare alcuni aspetti che sono emersi proprio dal verbale, ad esempio la presenza del canneto a Torrenova.
D'altronde, dall'esito dell'accertamento comunque appare presente, seppur in maniera ridotta rispetto a quanto denunciato dalla ditta, la possibilità di svolgimento di attività agricola.
Se, dunque, da un lato appare sproporzionata la dichiarazione del datore di lavoro, dall'altro non si può escludere che parte ricorrente abbia svolto proprio parte di quel fabbisogno individuato dall quale compatibile CP_1
con la struttura e le dimensioni dei terreni esaminati.
Nulla, tuttavia, viene confermato esaustivamente per quanto riguarda l'anno 2019.
Parte ricorrente ha chiamato a deporre il teste Sig. il Testimone_2 quale ha dichiarato testualmente: “non ho mai visto la signora lavorare perché non ho mai fatto il bracciante agricolo con lei, e non abbiamo mai lavorato assieme;
dunque so quello che ho detto perché riferitomi, e nulla so dire su orario, luoghi precisi, effettive mansioni o retribuzioni.
(cfr. verbale di udienza del 19 novembre 2025).
La testimonianza dell'Ispettore come già Testimone_3
affermato, non ha apportato ulteriori elementi che possano incidere sulla situazione del singolo lavoratore se non confermando le conclusioni del verbale.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
4 A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie. In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario
(vedi ex aliis Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
In diverse pronunce la Cassazione ha sostenuto che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845, conf. Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296).
Dai principi espressi dalla Suprema Corte si evince che è il lavoratore a dover provare gli elementi che caratterizzavano il rapporto a fronte della contestazione da parte dell' , cosa che nella fattispecie non è CP_1
avvenuta.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente va accolta solo in maniera parziale.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza: metà vanno compensate e la restante parte si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex
5 D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass.
n. 27394 del 29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro l' con ricorso depositato il 14.02.2024, disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici di riferimento per l'anno 2017 e l'anno 2018 per 102 giornate per ogni anno;
- rigetta le altre domande;
- Condanna parte resistente alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 656,00
(partendo dalla base di calcolo di € 1.312,00 ossia€ 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale, successivamente dimezzata), oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
- Compensa la restante metà delle spese di lite.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 19 Dicembre 2025
Il Giudice Dott.
EL IT
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