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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sabrina Bosi, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10741/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Modena (MO), Via Begarelli n. 13, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, del Foro di Modena, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE ASCARI RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, a Bologna, in via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 19.01.2025; parte resistente come da memoria di costituzione depositata in data 31.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.07.2024, il ricorrente, cittadino tunisino nato nel 1963, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Questore di Modena notificato il 7.06.2024, con il quale
è stata rigettata la sua richiesta di rilascio di un permesso per motivi familiari presentata in data
20.12.2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio, nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari rispetto al figlio, , nato in [...] il Persona_1
5.09.1991, cittadino italiano, con condanna di controparte alle spese di lite.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
Pagina 1 All'udienza del 6.11.2024, è stato sentito il ricorrente, il quale ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
“D. lei è stato in carcere per le vicende penali dalle quali è gravato?
R. sono stato in carcere per cinque giorni nel 2018
D. dopo che è uscito dal carcere, da quale misura è stato attinto?
R. mi è stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, fino a che la misura è scaduta
D. ha eseguito le pene alle quali è stato condannato?
R. non so nulla della condanna
D. ora con chi vive? Per_ R. vivo in famiglia con mia moglie e i miei figli. È andato via di casa mio figlio nato nel 1991, che risiede a
Sassuolo
D. cosa è successo dopo la condanna per far sì che tornasse a vivere in famiglia?
R. abbiamo fatto pace
D. ora come sono i rapporti con sua moglie?
R. andiamo d'accordo ora. Lei ora è a Tunisi, dai genitori che non stanno bene, da circa un mese
D. Lei ora lavora?
R. Non sto lavorando, sempre per via del permesso”.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza del 20.1.2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
****
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
La Questura di Modena ha rigettato l'istanza del soggetto rilevando come il medesimo sia stato condannato:
- Con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9.04.2015, irrev. il 24.07.2015, alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni personali commessi nel 2012;
- Con sentenza del Tribunale di Modena del 7.11.2017, irrev. il 15.02.2019, alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni personali commessi nel 2016.
L'Amministrazione, con l'impugnato provvedimento, ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 4, co.
3, del TUI, “…Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non
Pagina 2 definitiva (…) per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (…)”. Rientrando il delitto di maltrattamenti in famiglia tra quelli di cui all'art. 380, 2° co., c.p.p., l'Amministrazione ha ritenuto che dall'ostatività del reato per il quale il richiedente è stato condannato derivi automaticamente il rigetto della sua domanda.
Il ricorrente, cittadino tunisino di 64 anni, si trova in Italia dal 1992. Sul territorio nazionale vivono anche, con il medesimo, la moglie e sei dei sette figli della coppia.
Il figlio rispetto al quale viene richiesto il permesso di soggiorno, è cittadino italiano e in Per_1 tempi recenti ha acquisito un'autonomia abitativa e vive a Sassuolo. Dagli atti emerge come il medesimo sia invalido (cfr. sentenza di condanna del Tribunale di Modena in atti) e percettore di pensione.
L'istante, come si evince dall'estratto contributivo in atti, dal gennaio 1992 al gennaio 2023, CP_2 ha sempre lavorato regolarmente, salvi alcuni periodi di cassa integrazione o disoccupazione indennizzata.
I reati per i quali è stato condannato sono stati commessi nel 2012 e nel 2016 in danno della moglie e dei figli. Successivamente non risultano pregiudizi a carico del ricorrente, come si evince dai certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Modena in atti.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del diritto all'unità familiare del ricorrente, cittadino extracomunitario, rispetto al figlio cittadino italiano naturalizzato.
Per i soli familiari stranieri di cittadini italiani (o di uno Stato membro dell'Unione Europea), al co.
2 dell'art. 28 TU Immigrazione (« Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.r. 30.12.1965 n. 1656 [n.d.r. oggi sostituito dal d.lgs. 30/2007], fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione »), viene fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel TU
Immigrazione o nel regolamento di attuazione d.p.r. 349/1999 laddove più favorevoli rispetto a quelle contenute nel d.lgs. 30/2007.
A sua volta l'art. 23 d.lgs.30/2007 prevede l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute, se più favorevoli rispetto a quelle di cui al TU Immigrazione, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Ne discende che, con l'abrogazione, ad opera del d.lgs. 30/2007, del d.p.r. 1656/1965, a tale categoria di stranieri (familiari di cittadini italiani) saranno applicabili le disposizioni più favorevoli tra quelle di cui al TU Immigrazione e quelle di cui al d.lgs.30/2007. Sull'interpretazione dell'art. 28 TU Immigrazione e dell'art. 23 d.lgs. 30/2007 si richiama Cass., sez. VI, 23.5.2013, n. 12745.
Il Questore, prima, e l'autorità giudiziaria, dopo, saranno pertanto tenuti ad individuare la normativa più favorevole applicabile al caso concreto.
Pagina 3 Benché, come si desume dal provvedimento impugnato, l'istante parrebbe aver qualificato la sua richiesta ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98, il Questore non avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti della norma da ultimo citata, e ciò proprio per le previsioni dei richiamati artt. 28 D.lgs 286/98 e 23 d.lgs. 30/2007.
Ciò posto, deve affermarsi, all'esito dell'istruttoria svolta, che parte ricorrente non ha fornito idonea prova della convivenza con il figlio cittadino italiano.
Infatti, né tramite prova documentale, né tramite prova testimoniale o altrimenti, il ricorrente ha dato piena prova della convivenza effettiva tra il medesimo ed il figlio, cittadino italiano.
Quanto basta per escludere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c), del D.lgs. 286/98.
A diversa conclusione si perviene invece applicando la disciplina del d.lgs 30/07 che esclude il requisito della convivenza (cfr. Cass., sez. VI n. 23.5.2013 n. 12745; Cass., Sez. VI - 1, ud.
17.12.2013 – 6.3.2014, n. 5303; Cass., sez. VI, 12.2 2015, n. 2829, ancorchè rispetto al coniuge ma applicabile per ogni familiare avente diritto in base al d.lgs 30/07).
Il ricorrente è padre di un cittadino italiano, inabile e percettore di pensione.
Com'è noto, l'art. 7. (Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi) del D. Lgs. 6 febbraio 2007,
n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) prescrive al suo primo comma che «il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (…)».
Nel caso di specie non è contestato che il figlio disponga di risorse economiche sufficienti al Per_1 proprio mantenimento, tanto da vivere in autonomia.
Com'è altresì noto, l'art. 20 del medesimo D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Come noto, il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se
Pagina 4 il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento» sicché «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
Fra i delitti richiamati dal terzo comma dell'art. 20 cit., in quanto possono dare luogo a un giudizio fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza, rientrano quelli di lesioni personali commessi dal ricorrente.
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Nel caso di specie non è contestato che il ricorrente sia stato condannato per reati di maltrattamenti familiari e lesioni personali, con sentenze definitive.
Si tratta di reati che appaiono di una certa gravità, anche perché commessi in ambito intrafamiliare e con l'impiego di violenza anche fisica in danno della moglie e dei figli in tenera età.
Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva e in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che la Carta di soggiorno va negata soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, fra cui non può prescindersi dal rilievo che nel caso di specie i reati furono commessi nel 2012 e nel
2016; le condotte si arrestano, pertanto, all'incirca a nove anni orsono. Sono, pertanto, trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia palesato ulteriori condotte
Pagina 5 scorrette. Inoltre, il ricorrente successivamente ha modificato il proprio stile di vita, svolgendo attività lavorativa continuativamente sino al gennaio 2023.
Ne consegue che nel caso di specie emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole.
In buona sostanza, alla luce anche dei parametri sopra identificati, si deve ritenere che la commissione di reati, seppure gravi, risalenti tuttavia a circa 9 anni fa, senza ulteriori successivi pregiudizi, non consenta, a fronte di un processo di integrazione in atto, con lo svolgimento di regolare attività lavorativa, di formulare un giudizio di perdurante pericolosità tale da imporre la reiezione del ricorso.
In ogni caso, all'accertamento del diritto all'unità familiare nel caso di specie si sarebbe pervenuti anche applicando il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 recante, tra le altre materie, “disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di divieto di refoulement, modificando l'art. 19 d.lgs.
286/1998. La nuova fattispecie, prevista all'art. 19, co.
1.1 d.lgs. 286/1998, prevede che
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Il legislatore, nel secondo periodo del medesimo comma, ha altresì previsto i criteri di cui l'interprete deve avvalersi per valutare tale rischio: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione […] si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Disposizione direttamente applicabile in forza del disposto dell'art. 15 del d.l. 21 ottobre 2020, n.
130.
Tanto premesso, se le dichiarazioni rese in udienza non consentono di ritenere provata la convivenza tra il ricorrente ed il figlio cittadino italiano, esse danno tuttavia conto della costituzione di un effettivo consorzio familiare nel territorio italiano, caratterizzato da affetti sinceri.
Successivamente alla commissione dei reati, infatti, il soggetto e la moglie si sono riconciliati e vivono unitamente ai figli.
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha costantemente affermato che rientra nella tutela prevista dall'art. 8 CEDU, sub specie di tutela della vita familiare, il rapporto tra familiari adulti caratterizzato da affetti e da un rapporto di dipendenza. Si vedano diffusamente
Commission eur. D.H., n. 10375/83, decisione del 10 dicembre 1984, D.R. 40, p. 196 (“Les rapports entre adultes […], ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux”); c. Francia, n. Pt_2
Pagina 6 53441/99, 10 luglio 2003, § 36; . Francia, n. 47160/99, 13 febbraio 2001, § 34; Pt_3 [...]
c. Paesi Bassi, n. 31519/96, 7 novembre 2000; c. Francia, 15 luglio 2003, n. Parte_4 Pt_5
52206/99, § 33; Onur c. Regno Unito, n. 27319/07, 17 febbraio 2009, § 45 (“The Court does not find, however, that the applicant enjoyed family life with his mother and siblings as he has not demonstrated the additional element of dependence normally required to establish family life between adult parents and adult children”); Pt_6
c. Regno Unito, n. 6222/10, 20 dicembre 2011, § 97.
[...]
È dunque costante orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quello secondo il quale
“i rapporti tra adulti beneficiano della protezione garantita dall'art. 8 della Convenzione solo ove sia dimostrata, oltre ai normali legami affettivi, l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza”. E risulta, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di un effettivo rapporto affettivo e di dipendenza tra il ricorrente, cittadino straniero, e i figli, di cui ME è cittadino italiano e gli altri stabilmente residenti sul territorio nazionale, oltre che rispetto alla moglie.
Tale rapporto familiare, affettivo e di dipendenza, sarebbe irrimediabilmente leso in caso di un'eventuale espulsione del ricorrente, che vive in Italia sin dal 1992, e che conseguirebbe alla sua condizione di soggiorno irregolare sul territorio italiano. L'allontanamento del ricorrente dal T.N. determinerebbe, cioè, una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla giurisprudenza riportata.
In conclusione, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente all'unità familiare e annullato il provvedimento del Questore che provvederà in conformità rilasciando al soggetto un titolo abilitativo alla permanenza sul territorio nazionale.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 terdecies e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, accerta il diritto all'unità familiare del ricorrente e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, trasmettendo gli atti al Questore di Modena affinché provveda in conformità.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bosi
Pagina 7
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sabrina Bosi, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10741/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Modena (MO), Via Begarelli n. 13, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, del Foro di Modena, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE ASCARI RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, a Bologna, in via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 19.01.2025; parte resistente come da memoria di costituzione depositata in data 31.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.07.2024, il ricorrente, cittadino tunisino nato nel 1963, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del Questore di Modena notificato il 7.06.2024, con il quale
è stata rigettata la sua richiesta di rilascio di un permesso per motivi familiari presentata in data
20.12.2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio, nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari rispetto al figlio, , nato in [...] il Persona_1
5.09.1991, cittadino italiano, con condanna di controparte alle spese di lite.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
Pagina 1 All'udienza del 6.11.2024, è stato sentito il ricorrente, il quale ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
“D. lei è stato in carcere per le vicende penali dalle quali è gravato?
R. sono stato in carcere per cinque giorni nel 2018
D. dopo che è uscito dal carcere, da quale misura è stato attinto?
R. mi è stata applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, fino a che la misura è scaduta
D. ha eseguito le pene alle quali è stato condannato?
R. non so nulla della condanna
D. ora con chi vive? Per_ R. vivo in famiglia con mia moglie e i miei figli. È andato via di casa mio figlio nato nel 1991, che risiede a
Sassuolo
D. cosa è successo dopo la condanna per far sì che tornasse a vivere in famiglia?
R. abbiamo fatto pace
D. ora come sono i rapporti con sua moglie?
R. andiamo d'accordo ora. Lei ora è a Tunisi, dai genitori che non stanno bene, da circa un mese
D. Lei ora lavora?
R. Non sto lavorando, sempre per via del permesso”.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza del 20.1.2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
****
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
La Questura di Modena ha rigettato l'istanza del soggetto rilevando come il medesimo sia stato condannato:
- Con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9.04.2015, irrev. il 24.07.2015, alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni personali commessi nel 2012;
- Con sentenza del Tribunale di Modena del 7.11.2017, irrev. il 15.02.2019, alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione per i reati di maltrattamenti e lesioni personali commessi nel 2016.
L'Amministrazione, con l'impugnato provvedimento, ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 4, co.
3, del TUI, “…Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non
Pagina 2 definitiva (…) per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (…)”. Rientrando il delitto di maltrattamenti in famiglia tra quelli di cui all'art. 380, 2° co., c.p.p., l'Amministrazione ha ritenuto che dall'ostatività del reato per il quale il richiedente è stato condannato derivi automaticamente il rigetto della sua domanda.
Il ricorrente, cittadino tunisino di 64 anni, si trova in Italia dal 1992. Sul territorio nazionale vivono anche, con il medesimo, la moglie e sei dei sette figli della coppia.
Il figlio rispetto al quale viene richiesto il permesso di soggiorno, è cittadino italiano e in Per_1 tempi recenti ha acquisito un'autonomia abitativa e vive a Sassuolo. Dagli atti emerge come il medesimo sia invalido (cfr. sentenza di condanna del Tribunale di Modena in atti) e percettore di pensione.
L'istante, come si evince dall'estratto contributivo in atti, dal gennaio 1992 al gennaio 2023, CP_2 ha sempre lavorato regolarmente, salvi alcuni periodi di cassa integrazione o disoccupazione indennizzata.
I reati per i quali è stato condannato sono stati commessi nel 2012 e nel 2016 in danno della moglie e dei figli. Successivamente non risultano pregiudizi a carico del ricorrente, come si evince dai certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Modena in atti.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'accertamento del diritto all'unità familiare del ricorrente, cittadino extracomunitario, rispetto al figlio cittadino italiano naturalizzato.
Per i soli familiari stranieri di cittadini italiani (o di uno Stato membro dell'Unione Europea), al co.
2 dell'art. 28 TU Immigrazione (« Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.r. 30.12.1965 n. 1656 [n.d.r. oggi sostituito dal d.lgs. 30/2007], fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione »), viene fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel TU
Immigrazione o nel regolamento di attuazione d.p.r. 349/1999 laddove più favorevoli rispetto a quelle contenute nel d.lgs. 30/2007.
A sua volta l'art. 23 d.lgs.30/2007 prevede l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute, se più favorevoli rispetto a quelle di cui al TU Immigrazione, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Ne discende che, con l'abrogazione, ad opera del d.lgs. 30/2007, del d.p.r. 1656/1965, a tale categoria di stranieri (familiari di cittadini italiani) saranno applicabili le disposizioni più favorevoli tra quelle di cui al TU Immigrazione e quelle di cui al d.lgs.30/2007. Sull'interpretazione dell'art. 28 TU Immigrazione e dell'art. 23 d.lgs. 30/2007 si richiama Cass., sez. VI, 23.5.2013, n. 12745.
Il Questore, prima, e l'autorità giudiziaria, dopo, saranno pertanto tenuti ad individuare la normativa più favorevole applicabile al caso concreto.
Pagina 3 Benché, come si desume dal provvedimento impugnato, l'istante parrebbe aver qualificato la sua richiesta ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98, il Questore non avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti della norma da ultimo citata, e ciò proprio per le previsioni dei richiamati artt. 28 D.lgs 286/98 e 23 d.lgs. 30/2007.
Ciò posto, deve affermarsi, all'esito dell'istruttoria svolta, che parte ricorrente non ha fornito idonea prova della convivenza con il figlio cittadino italiano.
Infatti, né tramite prova documentale, né tramite prova testimoniale o altrimenti, il ricorrente ha dato piena prova della convivenza effettiva tra il medesimo ed il figlio, cittadino italiano.
Quanto basta per escludere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c), del D.lgs. 286/98.
A diversa conclusione si perviene invece applicando la disciplina del d.lgs 30/07 che esclude il requisito della convivenza (cfr. Cass., sez. VI n. 23.5.2013 n. 12745; Cass., Sez. VI - 1, ud.
17.12.2013 – 6.3.2014, n. 5303; Cass., sez. VI, 12.2 2015, n. 2829, ancorchè rispetto al coniuge ma applicabile per ogni familiare avente diritto in base al d.lgs 30/07).
Il ricorrente è padre di un cittadino italiano, inabile e percettore di pensione.
Com'è noto, l'art. 7. (Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi) del D. Lgs. 6 febbraio 2007,
n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) prescrive al suo primo comma che «il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (…)».
Nel caso di specie non è contestato che il figlio disponga di risorse economiche sufficienti al Per_1 proprio mantenimento, tanto da vivere in autonomia.
Com'è altresì noto, l'art. 20 del medesimo D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 dispone che «il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Come noto, il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se
Pagina 4 il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento» sicché «in conclusione, deve affermarsi che la verifica della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
Fra i delitti richiamati dal terzo comma dell'art. 20 cit., in quanto possono dare luogo a un giudizio fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza, rientrano quelli di lesioni personali commessi dal ricorrente.
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Nel caso di specie non è contestato che il ricorrente sia stato condannato per reati di maltrattamenti familiari e lesioni personali, con sentenze definitive.
Si tratta di reati che appaiono di una certa gravità, anche perché commessi in ambito intrafamiliare e con l'impiego di violenza anche fisica in danno della moglie e dei figli in tenera età.
Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva e in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che la Carta di soggiorno va negata soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, fra cui non può prescindersi dal rilievo che nel caso di specie i reati furono commessi nel 2012 e nel
2016; le condotte si arrestano, pertanto, all'incirca a nove anni orsono. Sono, pertanto, trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia palesato ulteriori condotte
Pagina 5 scorrette. Inoltre, il ricorrente successivamente ha modificato il proprio stile di vita, svolgendo attività lavorativa continuativamente sino al gennaio 2023.
Ne consegue che nel caso di specie emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole.
In buona sostanza, alla luce anche dei parametri sopra identificati, si deve ritenere che la commissione di reati, seppure gravi, risalenti tuttavia a circa 9 anni fa, senza ulteriori successivi pregiudizi, non consenta, a fronte di un processo di integrazione in atto, con lo svolgimento di regolare attività lavorativa, di formulare un giudizio di perdurante pericolosità tale da imporre la reiezione del ricorso.
In ogni caso, all'accertamento del diritto all'unità familiare nel caso di specie si sarebbe pervenuti anche applicando il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 recante, tra le altre materie, “disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di divieto di refoulement, modificando l'art. 19 d.lgs.
286/1998. La nuova fattispecie, prevista all'art. 19, co.
1.1 d.lgs. 286/1998, prevede che
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Il legislatore, nel secondo periodo del medesimo comma, ha altresì previsto i criteri di cui l'interprete deve avvalersi per valutare tale rischio: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione […] si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Disposizione direttamente applicabile in forza del disposto dell'art. 15 del d.l. 21 ottobre 2020, n.
130.
Tanto premesso, se le dichiarazioni rese in udienza non consentono di ritenere provata la convivenza tra il ricorrente ed il figlio cittadino italiano, esse danno tuttavia conto della costituzione di un effettivo consorzio familiare nel territorio italiano, caratterizzato da affetti sinceri.
Successivamente alla commissione dei reati, infatti, il soggetto e la moglie si sono riconciliati e vivono unitamente ai figli.
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha costantemente affermato che rientra nella tutela prevista dall'art. 8 CEDU, sub specie di tutela della vita familiare, il rapporto tra familiari adulti caratterizzato da affetti e da un rapporto di dipendenza. Si vedano diffusamente
Commission eur. D.H., n. 10375/83, decisione del 10 dicembre 1984, D.R. 40, p. 196 (“Les rapports entre adultes […], ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux”); c. Francia, n. Pt_2
Pagina 6 53441/99, 10 luglio 2003, § 36; . Francia, n. 47160/99, 13 febbraio 2001, § 34; Pt_3 [...]
c. Paesi Bassi, n. 31519/96, 7 novembre 2000; c. Francia, 15 luglio 2003, n. Parte_4 Pt_5
52206/99, § 33; Onur c. Regno Unito, n. 27319/07, 17 febbraio 2009, § 45 (“The Court does not find, however, that the applicant enjoyed family life with his mother and siblings as he has not demonstrated the additional element of dependence normally required to establish family life between adult parents and adult children”); Pt_6
c. Regno Unito, n. 6222/10, 20 dicembre 2011, § 97.
[...]
È dunque costante orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quello secondo il quale
“i rapporti tra adulti beneficiano della protezione garantita dall'art. 8 della Convenzione solo ove sia dimostrata, oltre ai normali legami affettivi, l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza”. E risulta, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di un effettivo rapporto affettivo e di dipendenza tra il ricorrente, cittadino straniero, e i figli, di cui ME è cittadino italiano e gli altri stabilmente residenti sul territorio nazionale, oltre che rispetto alla moglie.
Tale rapporto familiare, affettivo e di dipendenza, sarebbe irrimediabilmente leso in caso di un'eventuale espulsione del ricorrente, che vive in Italia sin dal 1992, e che conseguirebbe alla sua condizione di soggiorno irregolare sul territorio italiano. L'allontanamento del ricorrente dal T.N. determinerebbe, cioè, una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla giurisprudenza riportata.
In conclusione, deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente all'unità familiare e annullato il provvedimento del Questore che provvederà in conformità rilasciando al soggetto un titolo abilitativo alla permanenza sul territorio nazionale.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 terdecies e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, accerta il diritto all'unità familiare del ricorrente e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, trasmettendo gli atti al Questore di Modena affinché provveda in conformità.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bosi
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