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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5606/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 5606/2024 in data 27/11/2024, promossa da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Tavani
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Silvia Bernando
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Avente per oggetto: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale per sentire pronunciare Parte_2
la separazione personale da con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 12.07.1998 a Preganziol;
unione dalla quale nascevano i figli (il 10.01.1999), Per_1 Per_2
(il 03.08.2008) e (il 26.09.2013). Persona_3
Allegava:
- che i figli maggiorenni erano economicamente autosufficienti;
- di svolgere la professione di agente di commercio quasi esclusivamente per la società Eventmind Sas, della quale era socio accomandatario con entrate di circa € 24.500 lordi annui;
che i suoi redditi erano gravati da un debito di circa € 18.000 verso l'Agenzia
Entrate e dal pagamento del mutuo della casa familiare pari a circa
€ 960,00 mensili;
- che la sig.ra era dipendente della società Controparte_1
IN LT (società accomandante di Eventmind Sas) e percepiva uno stipendio mensile di circa € 800,00, con aggiunta di vari
“bonus”, ed inoltre svolgeva attività autonoma di istruttrice di tennis.
Il ricorrente chiedeva quindi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e turni di responsabilità paterni come da piano genitoriale allegato al ricorso. Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici, offriva di pagare, a titolo di concorso al mantenimento di , la somma Persona_3
di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (ad eccezione delle spese per il tennis, interamente a suo carico) e si dichiarava disponibile al pagamento dell'intero importo del mutuo della casa coniugale sino ad estinzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, l'addebito della separazione in capo al ricorrente per violazione dei doveri di fedeltà coniugale.
Allegava altresì che:
- che la capacità economica del marito era superiore a quella dichiarata in giudizio;
- di svolgere attività part-time presso IN LT (società di proprietà del marito) con stipendio lordo di € 600,09 e due benefit,
uno per € 172,88 ed un premio non costante dai € 150,00 ai 200,00
mensili lordi;
di svolgere inoltre attività di istruttrice di tennis presso il circolo di Preganziol “Villa Guidini”, da cui traeva circa
300 euro al mese non in via continuativa, vista anche la sospensione dell'attività sportiva nel periodo estivo;
in ogni caso, di aver deciso, assieme al marito, che si sarebbe dedicata prevalentemente alla crescita sportiva della figlia Persona_3
- di essere favorevole al regime di affidamento condiviso della minore, con turni di responsabilità come da calendario individuato dal ricorrente;
di ritenere, tuttavia, insufficiente l'importo di €
300 mensili a carico del per il mantenimento della figlia, in Pt_2
ragione dei maggiori tempi di permanenza presso di sé. La resistente chiedeva, quindi, il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad € 1000 mensili e l'aumento ad €
500 del contributo paterno al mantenimento di , oltre il Persona_3
70% delle spese straordinarie;
ferme per il resto le condizioni proposte dal ricorrente.
All'udienza del 20.03.2025, le parti comparivano avanti al giudice dichiarando di avere raggiunto nelle more un accordo per consensualizzare la loro separazione.
Nel merito, il Collegio osserva che la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta.
Infatti, risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di prima comparizione.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5606/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
(CF: ), n. a TREVISO (TV) il 13/06/1977, e C.F._3 CP_1
(CF: ), n. a CAMPOSAMPIERO (PD) il
[...] C.F._2
17/10/1976, che hanno contratto matrimonio il 12.07.1998 a
PREGANZIOL (TV), atto trascritto al n. 24, parte II, Serie A, anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
fissando la residenza ove ritenuto opportuno. A tale proposito, si
precisa che il IG. ha già lasciato la casa Parte_2
coniugale trasferendosi altrove e si impegna a comunicare alla moglie
il proprio indirizzo ed a richiedere il trasferimento di residenza
entro giorni 15 dalla sentenza di separazione;
2) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad Persona_3
entrambi i genitori, con residenza presso la madre in via Tiziano
Vecellio n. 153 a Preganziol (TV);
3) La casa coniugale sita Preganziol (TV), via Tiziano Vecellio n.
153, in proprietà dei IGnori e in ragione della metà Pt_2 CP_1
ciascuno, rimane assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi CP_1
presenti, presso la quale rimangono fissate la collocazione
prevalente e la residenza della figlia minore Persona_3
4) Il padre, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi
della minore, potrà trascorrere con la figlia:
- Il sabato e la domenica a settimane alterne, dalle ore 10,00 (o
dal termine delle lezioni in orario scolastico) alle ore 19,00 (o
alle ore 22,00 della domenica) con riaccompagnamento a carico del
padre della minore presso la residenza familiare;
- Quindici giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi,
in periodo da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
- Per la metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali;
il
giorno di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e Pasquetta saranno
trascorsi con la madre e con il padre ad anni alternati;
- Altre festività di calendario, ponti scolastici alternati di anno
in anno tra i genitori.
5) I genitori concordano che il IG. verserà alla IG.ra Pt_2
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € CP_1
350,00 (trecentocinquantaeuro/oo) a titolo di contributo al
mantenimento della figlia minore rivalutabile su base Persona_3
Istat dal mese di marzo di ogni anno.
6) I genitori concordano che il IG. concorrerà con la IG.ra Pt_2
nella misura del 70% il primo e del 30% la seconda a tutte CP_1
le spese di natura straordinaria da sostenersi nell'interesse della
figlia ad eccezione delle spese sportive relative al tennis che
saranno sostenute integralmente al 100% dal padre, e di cui a
Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale
di Treviso. Le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori
dovranno essere rimborsate per la quota di spettanza, previa
esibizione delle ricevute o dei prospetti di spesa, entro giorni 7
dall'esibizione.
7) I genitori concordano altresì che l'Assegno Unico Universale
stabilito per legge dovrà essere riconosciuto al 100% in capo alla
IG.ra ed il IG. dichiara sin d'ora di prestare CP_1 Pt_2
l'assenso alla richiesta integrale in capo alla moglie.
8) Il IG. si impegna altresì a riconoscere alla moglie Pt_2
l'importo di liquidazione una tantum pari ad € 25.000,00 (venticinquemilaeuro/00) da corrispondersi in tre anni complessivi
con versamento rateale su base trimestrale di n. 12 pari ad €
2.083,00 a partire dalla prima rata con scadenza a giugno 2025, la
seconda rata a settembre 2025, e così via e ultima rata marzo 2028
pari ad € 2.087,00 (totale € 25.000,00).
9) Il IG. si impegna altresì a liquidare alla IG.ra Pt_2 CP_1
l'importo di € 6.000,00 (seimilaeuro/00) alla firma del presente
verbale quale liquidazione della quota di proprietà dell'orologio
marca Rolex, modello Yacht Master Acciaio usato. All'integrale
pagamento della somma di cui sopra, l'orologio rimarrà nella piena
proprietà del IG. . Parte_2
La IG.ra con la sottoscrizione del presente verbale dà CP_1
atto del ricevimento della suddetta somma e ne rilascia quietanza
liberatoria.
10) Il mutuo in essere sull'immobile di abitazione della famiglia,
cointestato tra i coniugi e relativo alla casa che rimarrà assegnata
alla moglie, verrà pagato per intero dal IG. sino ad Pt_2
estinzione;
11) I coniugi si presteranno il consenso al rilascio/rinnovo del
passaporto anche con l'inserimento per ciascuno della figlia minore
. Persona_3
12) I coniugi concordano altresì che il IG. si accolla Pt_2
interamente a proprio carico le seguenti spese di manutenzione e
riparazione sulla casa coniugale in comproprietà di via T. Vecellio
n. 153 in Preganziol, di seguito elencate:
- Riparazione e messa in opera del braccio tenda esterna;
- Revisione dei condizionatori presenti nell'immobile;
- Lavori di sanificazione e dipintura taverna danneggiata da recente
alluvione.
13) Nulla a titolo di mantenimento si riconoscono reciprocamente i
coniugi dichiarando allo stato di essere economicamente
autosufficienti e salvo integrale osservanza delle condizioni
stabilite al punto 8).
14) Il ricorrente IG. dichiara di rinunciare e la Parte_2
IG.ra accetta, alle domande svolte con ricorso per CP_1
separazione coniugale depositato in data 27.11.2024 ed iscritto al
numero di RG 5606/2024 Tribunale di Treviso a spese compensate e la
IG.ra dichiara di rinunciare ed il IG. accetta, CP_1 Pt_2
alle domande svolte con comparsa di costituzione e domanda
riconvenzionale di addebito depositata nel proc. civile RG n.
5606/2024 Tribunale di Treviso in data 17.02.2025 a spese compensate.
Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle
esigenze morali e materiali della figlia minore ed esonerano il
Presidente f.f. dall'ascolto della stessa.”
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PREGANZIOL
(TV)di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi