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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/12/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1280/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Proia)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Migliaccio)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9715 del 19/11/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 CP_ confronti della (d'ora in poi, breviter, “ ”) e dell , si condannava la resistente al Parte_1 CP_3 pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 127.533,61, oltre accessori di legge dall'1/10/2019, nonché al versamento dei contributi non ancora prescritti ed al risarcimento dei danni per il mancato versamento dei contributi, da quantificarsi in separata sede.
La Società interponeva appello, cui resisteva la lavoratrice mentre l'Istituto optava per la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente gravame risulta articolato in quattro motivi (evidenziando che non rientra nell'odierno thema decidendum la spettanza dell'importo di € 17.752,84, a titolo di assegni familiari per i due figli a carico della ). CP_1
Con il primo motivo, l'appellante si lamenta del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente indicato la data di assunzione al “novembre 2021”, laddove la , in realtà, aveva preso servizio sin CP_1 dall'1/7/2020.
La doglianza è fondata ma non comporta la riforma dell'impugnata sentenza, atteso che, come riconosce la stessa Società, trattasi di indicazione avvenuta per “mero refuso” - emendabile, se del caso, mediante la procedura di correzione di errore materiale - a fronte della quale l'odierna appellante difetta di interesse attuale, paventando solo “rischi di rivendicazioni economiche future” da parte della lavoratrice.
Ad ogni buon conto, per un verso, la non ha mai contestato tale data come sua effettiva Parte_2 assunzione e, per altro verso, le spettanze riconosciute dalla Società, ed accettate dalla lavoratrice nelle more del giudizio di primo grado, non coinvolgono il suddetto periodo.
Con il secondo motivo, l'appellante censura quel passaggio della motivazione, in cui il Tribunale capitolino ha ritenuto “incontestati” i fatti di causa, mentre, fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado, la Società aveva rilevato che la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di riassunzione in servizio della era dipeso esclusivamente perché la lavoratrice si era sottratta “volontariamente ed CP_1 ingiustificatamente” alla convocazione inviatale dal datore di lavoro.
La censura non coglie nel segno, stante che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 19/8/2019, a seguito della mancata esecuzione, da parte della Società, della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 533 del 15/2/2019, mentre l'invito del datore di lavoro alla stipula del contratto è stato effettuato in epoca successiva, e segnatamente in data 8/11/2019; per tale convocazione, la aveva dimostrato di non poter venire per un legittimo impedimento, aderendo alla successiva CP_1 chiamata della Società, la quale pretende oggi di “scomputare” le retribuzioni dal dicembre 2019 al febbraio
2020, che, però, non sono state considerate nell'importo complessivo di € 109.770,77 (calcolate, appunto,
“fino al settembre 2019”), alla cui quantificazione ha successivamente aderito la lavoratrice a fronte dell'iniziale rivendicazione pari a complessivi € 145.064,89.
Con il terzo motivo, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di aver respinto l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla Società, disattendendo anche le relative istanze istruttorie, trattandosi di rilievo - a suo dire - non meramente generico ed esplorativo. Tale assunto non si confronta, però, con la ratio decidendi della gravata sentenza, atteso che il primo giudice ha disatteso la suddetta eccezione perché coperta da giudicato interno, riferendosi, in particolare, al citato decisum della Corte territoriale partenopea n. 533/2019, divenuto irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione della Società, in quanto proposto tardivamente ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (v. Cass., sez. lav., 14/10/2021, n. 27986).
Nella suddetta decisione, il giudice distrettuale ha espressamente dichiarato che, “dal trattamento retributivo maturato [condanna al pagamento delle retribuzioni dal 15/1/2010 fino alla costituzione del rapporto] non può detrarsi l'aliunde perceptum”, e tale statuizione è oramai incontrovertibile tra gli odierni contendenti, sicchè bene ha fatto il giudice di prime cure a circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, una volta accertato l'inadempimento datoriale all'ordine di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla sola quantificazione delle somme spettanti alla (incontestato, peraltro, CP_1
l'inquadramento di quest'ultima nell'Area operativa, livello D, del CCNL di settore).
Con il quarto (ed ultimo) motivo, l'appellante evidenzia la “errata condanna al risarcimento del danno pensionistico”, atteso che i contributi non si sarebbero prescritti, tuttavia, il Tribunale ha emesso, sul punto, una mera “pronuncia generica”, spettando, appunto, alla “separata sede” verificare la fondatezza dell'assunto datoriale.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore della sola parte appellata costituita, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna la alla refusione delle spese del grado, che si liquidano € 9.990,75 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 3/12/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)