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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
AR Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1955 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(cf: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12.9.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nasello, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Gangi in via ON Jerone n. 23, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.5.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo La Rocca, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Campofelice di Roccella in via C. Civello n. 47, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2020, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 31.5.1984 a Campofelice di Roccella matrimonio concordatario con
[...]
– trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 6, CP_1 parte II, serie A dell'anno 1984 – e che dalla loro unione sono nati i figli ON, il
19.11.1985, e AR, il 15.11.1994 (entrambi sposati ed economicamente autosufficienti), chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Campofelice di Roccella in via Spagna n. 22, in proprio favore.
A fondamento del ricorso, deduceva che il rapporto coniugale con il trascorrere del tempo si era deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali divenute insanabili, che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, avendo la moglie abbandonato l'abitazione familiare per trasferirsi altrove “senza alcuna plausibile motivazione”.
Sotto il profilo economico allegava di essere disoccupato nonché invalido civile, mentre la resistente lavorava regolarmente presso la struttura alberghiera Costa Verde di Cefalù, svolgendo attività stagionale.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 17.6.2021, si Controparte_1 associava alla domanda di separazione personale, chiedendo, tuttavia, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
A tale riguardo rilevava di essere stata costretta, suo malgrado, a lasciare l'abitazione familiare a causa dei comportamenti del marito che “oltre a condurre un'esistenza totalmente abbandonata all'ozio e senza svolgere alcuna attività lavorativa” le “rendeva impossibile la vita quotidiana della resistente con soprusi ed angherie di ogni genere”.
Nel contestare la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, precisava che si trattava di un alloggio popolare di proprietà comunale destinato all'abitazione dell'intero nucleo familiare e del quale era solo Parte_1
l'intestatario formale, configurandosi un diritto di abitazione iure proprio del coniuge in quanto tale sullo stesso, per il solo fatto di appartenere al nucleo familiare.
Aggiungeva, per altro verso, che era venuto meno il diritto del marito di continuare ad abitarvi “avendo lo stesso intrapreso all'interno di quell'immobile una nuova convivenza”, senza considerare il mancato pagamento da parte sua dei canoni di locazione in favore del comune.
Con ordinanza del 3.4.2019, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, rimettendo la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Con ordinanza del 25.1.2025, emessa in seguito alle note depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc. ***************
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto – acclarata dalla precedente introduzione di un giudizio di separazione consensuale poi rinunciato per disaccordo tra le parti sulle specifiche condizioni pattuite – che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Riguardo a tale profilo, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass. n. 24106/2023;
Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole (Cass., n.
2106/2018).
Dunque, l'assegnazione della casa coniugale è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità” che “persegue lo scopo di tutelare i figli, mantenendo il medesimo ambiente, viceversa, non è diretta a garantire un vantaggio patrimoniale per l'altro genitore, benché, evidentemente si tratti di un'utilità suscettibile di valutazione economica” (cfr., ex multis, Cass., 27599/2022; Cass., 25604/2018; Cass., 3015/2018; Cass., n. 25604/2018).
Ebbene, nel caso sub iudice, le parti hanno allegato che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti - avendo peraltro costituito nuclei familiari autonomi -, pertanto nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che postula, per l'appunto, “l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cass., n. 18440/2013).
Né può pervenirsi a conclusioni diverse in considerazione del fatto che si tratta di un alloggio popolare, la cui specifica normativa di riferimento non incide(rebbe) sull'eventuale assegnazione al coniuge collocatario della prole, dovendosi fra l'altro osservare che “l'assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica attribuisce un diritto personale di cui è titolare esclusivo l'assegnatario, anche se disposta in riferimento all'esistenza del nucleo familiare dell'assegnatario stesso” (Cass., n. 18237/18).
In ogni caso, l'eventuale perdita, da parte del ricorrente, dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio – dedotta dalla resistente a fondamento della richiesta di assegnazione in proprio favore sul presupposto del mancato pagamento canoni e del mutamento della composizione familiare – esula dall'oggetto del presente giudizio.
La domanda non può pertanto trovare accoglimento e va rigettata.
Sulle spese di lite
L'esito della lite, la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti depongono nel senso della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
rigetta le domande di assegnazione della casa coniugale rispettivamente formulate dalle parti;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AR Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.