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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2573/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4141/23 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Parte_1 dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caponetti Pietro e Caponetti Luca CP_1 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ciro Menotti n. 24; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ritualmente notificato, chiedeva la condanna del CP_1 Parte_1
al pagamento di € 2.863,89; come da conteggi, a titolo di differenze
[...] retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, oltre agli ulteriori interessi maturandi dalla data del ricorso al soddisfo. Premetteva di essere recluso, ininterrottamente dal 6.9.2013 in vari istituti di pena tra i quali quello di Foggia e Saluzzo nel quale ultimo era ristretto con fine pena previsto per il 01.05.2035; di aver prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente presso i predetti Istituti, in favore dell'amministrazione penitenziaria, dal mese di novembre 2014 sino al mese di luglio 2017; che le mansioni lavorative espletate erano state quelle di “Porta vitto, cat. C”;
“ , cat. C”; “Addetto alle pulizie, cat. C”, mansioni tutte rientranti tra gli addetti Per_1 ai servizi vari di Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, come da documento allegato 11 e 13; che la circolare ministeriale n. 2294/4748 del 9.3.1976, lettera b), prevedeva per il lavoro prestato nei giorni festivi la retribuzione doppia e per quello straordinario, la maggiorazione del 25% rispetto a quella ordinaria;
che al lavoratore spettava anche il pagamento delle ferie, talvolta omesso in busta paga;
che i livelli retributivi erano fermi al 1992, in violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 20 della legge 354/1975, delle circolari ministeriali, n. 2294/4748 del 9.3.1976; che, quindi, la mercede corrispostagli non era corrispondente alla previsione contrattuale collettiva di riferimento essendo erogata in violazione dell'art. 36 Cost.; che solo a far tempo dal 1.10.2017 il aveva provveduto ad adeguare parzialmente le mercedi, Parte_1 rimanendo, però, scoperti i lavori pregressi che chiedeva col ricorso;
che i conteggi delle differenze spettanti risultavano da quanto era stato corrisposto, mese per mese, e quanto sarebbe invece spettato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso Ministero della Giustizia, secondo i CCNL di riferimento con i corrispondenti livelli e retribuzione dovuta, già calcolata la riduzione dei 2/3; che era stato preso a riferimento il CCNL di lavoro applicato nella fattispecie dallo stesso Ministero della Giustizia in sintonia con quello del Lavoro;
che, tuttavia, solo recentemente lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con nota n. 0064173 del 22/08/2018, aveva confermato quali fossero i CCNL di riferimento per il lavoro penitenziario;
che, indipendentemente dal ccnl il risultato sostanzialmente non mutava, atteso che la categoria A equivaleva al V livello, la categoria B al VI Super e la categoria C al VI e quella di apprendista categoria D al VII livello retributivo di detto contratto, come anche indicato dal Ministero del Lavoro nella nota allegata;
che la retribuzione così spettante era stata ridotta nella misura massima possibile prevista dall'art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sino ai due terzi di quella contrattuale minima di legge;
che applicando i livelli retributivi minimali al numero delle ore prestate mese per mese, si arrivava alla differenza richiesta. Si costituiva in giudizio il convenuto, in data Parte_1
20 giugno 2022, a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato. Il eccepiva Parte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c e l'integrale pagamento a seguito degli importi riconosciuti ai detenuti nell'ottobre 2017.
Il Tribunale evidenziava “come non vi sono una pluralità di rapporti di lavoro distinti, ma si è in presenza di un unico rapporto lavorativo, che si è svolto continuativamente durante il periodo di detenzione. Ciò si evince anche dalle decisioni della Suprema Corte in materia di competenza territoriale (Cass. 112205/2019 e Cass. n.18309/2009) secondo cui il rapporto di lavoro si instaura con il e non con l'Istituto di pena sicché il trasferimento del detenuto non comporta Parte_1 la cessazione del rapporto, né la cessazione del rapporto può essere desunta dal mutamento delle mansioni assegnate”. Riteneva, pertanto, che “la prescrizione deve decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro” e, in accoglimento del ricorso, condannava il al pagamento di “complessivi € 2.836,89, oltre Parte_1 interessi legali dalla maturazione al soddisfo”.
Con ricorso depositato il 16.10.2023 il ha proposto Parte_1 gravame avvero la sentenza del Tribunale di Roma.
Si è costituito opponendosi . CP_1
Con l'atto d'appello il censura la decisione del Parte_1
Tribunale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Invero, con atto in data 10.3.2025, il “preso atto del mutamento Parte_1 intervenuto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di mercedi carcerarie (c.f.r. ex multis la sentenza n. 17484/2024)” ha dichiarato “di voler rinunciare al presente ricorso in appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite”.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”, così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Parte_1
.
[...]
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 Pt_2 delle spese del grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, e distrazione in favore dei procuratori dell'appellato. Roma, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2573/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4141/23 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Parte_1 dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caponetti Pietro e Caponetti Luca CP_1 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ciro Menotti n. 24; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e ritualmente notificato, chiedeva la condanna del CP_1 Parte_1
al pagamento di € 2.863,89; come da conteggi, a titolo di differenze
[...] retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, oltre agli ulteriori interessi maturandi dalla data del ricorso al soddisfo. Premetteva di essere recluso, ininterrottamente dal 6.9.2013 in vari istituti di pena tra i quali quello di Foggia e Saluzzo nel quale ultimo era ristretto con fine pena previsto per il 01.05.2035; di aver prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente presso i predetti Istituti, in favore dell'amministrazione penitenziaria, dal mese di novembre 2014 sino al mese di luglio 2017; che le mansioni lavorative espletate erano state quelle di “Porta vitto, cat. C”;
“ , cat. C”; “Addetto alle pulizie, cat. C”, mansioni tutte rientranti tra gli addetti Per_1 ai servizi vari di Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, come da documento allegato 11 e 13; che la circolare ministeriale n. 2294/4748 del 9.3.1976, lettera b), prevedeva per il lavoro prestato nei giorni festivi la retribuzione doppia e per quello straordinario, la maggiorazione del 25% rispetto a quella ordinaria;
che al lavoratore spettava anche il pagamento delle ferie, talvolta omesso in busta paga;
che i livelli retributivi erano fermi al 1992, in violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 20 della legge 354/1975, delle circolari ministeriali, n. 2294/4748 del 9.3.1976; che, quindi, la mercede corrispostagli non era corrispondente alla previsione contrattuale collettiva di riferimento essendo erogata in violazione dell'art. 36 Cost.; che solo a far tempo dal 1.10.2017 il aveva provveduto ad adeguare parzialmente le mercedi, Parte_1 rimanendo, però, scoperti i lavori pregressi che chiedeva col ricorso;
che i conteggi delle differenze spettanti risultavano da quanto era stato corrisposto, mese per mese, e quanto sarebbe invece spettato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso Ministero della Giustizia, secondo i CCNL di riferimento con i corrispondenti livelli e retribuzione dovuta, già calcolata la riduzione dei 2/3; che era stato preso a riferimento il CCNL di lavoro applicato nella fattispecie dallo stesso Ministero della Giustizia in sintonia con quello del Lavoro;
che, tuttavia, solo recentemente lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con nota n. 0064173 del 22/08/2018, aveva confermato quali fossero i CCNL di riferimento per il lavoro penitenziario;
che, indipendentemente dal ccnl il risultato sostanzialmente non mutava, atteso che la categoria A equivaleva al V livello, la categoria B al VI Super e la categoria C al VI e quella di apprendista categoria D al VII livello retributivo di detto contratto, come anche indicato dal Ministero del Lavoro nella nota allegata;
che la retribuzione così spettante era stata ridotta nella misura massima possibile prevista dall'art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sino ai due terzi di quella contrattuale minima di legge;
che applicando i livelli retributivi minimali al numero delle ore prestate mese per mese, si arrivava alla differenza richiesta. Si costituiva in giudizio il convenuto, in data Parte_1
20 giugno 2022, a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato. Il eccepiva Parte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c e l'integrale pagamento a seguito degli importi riconosciuti ai detenuti nell'ottobre 2017.
Il Tribunale evidenziava “come non vi sono una pluralità di rapporti di lavoro distinti, ma si è in presenza di un unico rapporto lavorativo, che si è svolto continuativamente durante il periodo di detenzione. Ciò si evince anche dalle decisioni della Suprema Corte in materia di competenza territoriale (Cass. 112205/2019 e Cass. n.18309/2009) secondo cui il rapporto di lavoro si instaura con il e non con l'Istituto di pena sicché il trasferimento del detenuto non comporta Parte_1 la cessazione del rapporto, né la cessazione del rapporto può essere desunta dal mutamento delle mansioni assegnate”. Riteneva, pertanto, che “la prescrizione deve decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro” e, in accoglimento del ricorso, condannava il al pagamento di “complessivi € 2.836,89, oltre Parte_1 interessi legali dalla maturazione al soddisfo”.
Con ricorso depositato il 16.10.2023 il ha proposto Parte_1 gravame avvero la sentenza del Tribunale di Roma.
Si è costituito opponendosi . CP_1
Con l'atto d'appello il censura la decisione del Parte_1
Tribunale per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Invero, con atto in data 10.3.2025, il “preso atto del mutamento Parte_1 intervenuto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di mercedi carcerarie (c.f.r. ex multis la sentenza n. 17484/2024)” ha dichiarato “di voler rinunciare al presente ricorso in appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite”.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione”, così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Parte_1
.
[...]
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 Pt_2 delle spese del grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, e distrazione in favore dei procuratori dell'appellato. Roma, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste