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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3439 del Ruolo Generale dell'anno 2020
avente ad oggetto: pagamento somme
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv.to Mariagrazia Rosamilia ed elett.te Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il suo studio in Pontecagnano Faiano, alla via Cavalleggeri s.n.c.
PARTE ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_2 Parte_1 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:” a) accertare e
CP_1 dichiarare che gli attori sono creditori – in forza dei titoli indicati in premessa – nei confronti della convenuta, , della somma capitale di €. 7.358,55, oltre spese per la procedura di
CP_1 esecuzione in premessa indicata, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) condannare conseguentemente il convenuto, , per le ragioni di cui in
CP_1 premessa, al pagamento della somma di denaro di €. 7.358,55, in favore degli attori, oltre alle spese della procedura esecutiva in premessa indicata, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
c) in via subordinata, dichiarare ed accertare che l'attore Parte_2 ha indebitamente pagato alla convenuta la somma di €. 7.358,55 - e dalla stessa trattenuta – dovuta invece alla figlia, per le ragioni di cui in premessa, e, per l'effetto, condannare la sig.ra
CP_1
al pagamento della somma di denaro di €. 3.316,63 a favore della beneficiaria, in base alle
[...] condizioni di separazione ed ai patti inter partes, ed €. 4.041,92 a favore di Parte_1
oltre alle spese della procedura esecutiva di cui in premessa, nonché interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
d) condannare, in ogni caso, la convenuta a pagare a favore degli attori – in base alle causali in premessa indicate e le rispettive ragioni creditorie – tutte le somme comunque ulteriormente dovute e non ancora versate, anche a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, che risulteranno determinate anche in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria”.
Dichiarata la contumacia di la quale pur ritualmente citata non si costituiva in CP_1 giudizio, e concessi i temini di cui all'art. 183 cpc, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 12.09.2025, da questo giudice.
La domanda è infondata.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della posizione creditoria della parte attrice nei confronti della convenuta, giacchè quest'ultima avrebbe indebitamente percepito somme di denaro a titolo di mantenimento anche per la figlia ( ), alla quale non le sarebbe stato trasferito quanto Parte_1 ricevuto dall'ex coniuge.
A sostegno della propria pretesa parte attrice ha dedotto che, a seguito di separazione legale dei coniugi ( separazione tra e ), il Tribunale di Salerno, con sentenza Parte_2 CP_1
n. 3418/05, aveva stabilito il riconoscimento di un assegno mensile di €. 420,00 da corrispondere a titolo di mantenimento da parte di alla moglie e di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia . Che a dire dell'attore, la figlia nel mese di maggio 2011, Parte_1 Pt_1 lasciava l'abitazione della madre affidataria, finendo di gravare sul menage familiare di quest'ultima. Successivamente, il 19.01.16, su richiesta della egli( ) CP_1 Parte_2 subiva, nonostante avesse pagato alla moglie la somma mensile di 210,00 euro ( somma relativa al mantenimento della sola moglie), il pignoramento dello stipendio percepito in qualità di dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano, per la somma di 4.336,98 euro e poi anche per la somma di
2.296,28 euro, oltre le spese di 725,29 euro, per un totale di 7.358,55 euro. Dolendosi del venir meno della causa giustificativa del versamento delle somme, nonché del comportamento scorretto della , ha agito per le vie legali, con la intrapresa causa, affinchè la pagasse la CP_1 CP_1 suddetta somma alla figlia, ovvero, a lui, in qualità di coniuge, per essere poi corrisposta alla figlia, così come previsto dall'art. 3 delle condizioni di separazione.
Si osserva che l'art. 2033 cc disciplina l'azione di ripetizione dell'indebito, secondo la quale, chi ha eseguito un pagamento non dovuto può chiederne la restituzione. Affinché l'azione possa essere esercitata, devono sussistere specifici presupposti, come l'esistenza di un pagamento, la mancanza di una causa che lo giustifichi e la buona fede o mala fede di chi ha ricevuto il pagamento.
Pertanto, nella ripetizione di indebito, che in questo caso ha effetto restitutorio, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 30713/18).
Va, dunque, esaminata la documentazione allegata agli atti.
Partendo dalla sentenza di separazione del 2005, effettivamente si rileva tra le condizioni stabilite, che il era stato onerato al versamento di un assegno mensile di 420,00 euro da corrispondere alla moglie a Pt_2 titolo di mantenimento e di contributo per il mantenimento della figlia Vi è poi depositato atto di Pt_1 pignoramento presso terzi del 2015, con il quale il giudice dell'esecuzione, riconosciuto il credito vantato dalla , ordinava al Comune di Pontecagnano, presso il quale il lavorava, l'immediato CP_1 Pt_2 pagamento delle somme , fino alla concorrenza di 6.633,26 ( €. 4.336,98+€. 2.296,28), oltre interessi e spese della procedura, di un quinto della retribuzione mensile e della tredicesima mensilità. Segue, atto di precetto del dicembre 2018, regolarmente notificato, con quale il viene intimato ad eseguire il pagamento in Pt_2 favore della della somma di €. 10.500,00, oltre spese della procedura, quale somma non CP_1 corrisposta per gli anni 2016, 2017 e gennaio 2018. Altro documento depositato è un verbale di udienza del
2018, dal quale si rileva che il giudice, pur mantenendo le condizioni stabilite nella separazione, ha revocato il mantenimento in favore della figlia.
Pertanto, alla luce degli atti depositati, appare evidente che l'attore doveva corrispondere il mantenimento stabilito in €. 420,00 anche per gli anni 2016 e 2017 (come disposto nell'atto di precetto del dicembre 2012), poiché la modifica/revoca del mantenimento alla figlia è solo successiva. Inoltre , egli, avendo provato di aver pagato con vaglia postale, per il mese di gennaio 2018, €. 210,00 , in favore della D'Acunto, ha dimostrato che da quel momento la somma da versare non era più di €. 420,00, bensì di €. 210,00 ( somma da versare solo in favore della ). In conclusione le somme di cui all'atto di precetto del 11.12.18 CP_1 risultano giustificate e quindi dovute.
Ne consegue che l'importo, oggetto del presente giudizio, relativo al pignoramento dello stipendio percepito in qualità di dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano, riguarda altro periodo e risulta giustificato dal titolo e dai fatti di causa, oltre al fatto che l'attore non ha fornito elementi comprovanti la fondatezza della propria pretesa. Pertanto, nessun pagamento indebito si è verificato.
Per le motivazioni esposte, la domanda va rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda,
2) Nulla per le spese
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 15.09.25 il gop dott.ssa Paola Corabi