Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 8431/2023 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Urso, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Controparte_1 C.F._2
Branca, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, ha chiesto la regolamentazione Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio , nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio con , per i motivi e alle condizioni indicate in atti. Controparte_1
La ricorrente ha esposto che: la convivenza con è cessata poco dopo la nascita Controparte_1 del figlio;
le parti avevano inteso regolamentare l'esercizio degli obblighi e diritti Per_1 derivanti dal rapporto di filiazione con una scrittura privata firmata l'8/10/2015; tuttavia, il padre del minore ha, sin da subito, mostrato disinteresse nei confronti del figlio, sia sul piano morale che su quello economico e, per tale ragione, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti dell'ex compagno per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570
c.p.; tra le parti vi è già stato un altro giudizio, avente il medesimo oggetto (RG 7474/2017), nel quale il Tribunale ha previsto l'affido in via esclusiva del minore alla madre, l'obbligo per il padre di versare mensilmente la somma di euro 150,00, a titolo di mantenimento per il figlio,
1
è stata adempiuta.
Tanto premesso, ha chiesto che venga pronunciata, nei confronti di Parte_2 [...]
, la decadenza dalla potestà genitoriale relativamente al figlio minore . CP_1 Per_1
Con comparsa di costituzione del 25/06/2024, si è costituito , affermando che Controparte_1 le sue condizioni personali, economiche e di salute non gli hanno consentito, né gli consentono di intrattenere una stabile relazione affettiva col minore e neppure di adempiere agli obblighi previsti dalla legge per l'esercizio della responsabilità genitoriale;
pertanto, ha dichiarato di voler aderire alla domanda di decadenza dalla potestà genitoriale formulata dalla ricorrente.
All'udienza del 12/07/2024, svoltasi in presenza, le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda e il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
In data 5/12/2024, sciogliendo la riserva assunta, il Collegio, visto l'art. 473bis.8 comma 1 lett.
a), ha nominato come curatore speciale del minore l'avv. Monica Colella e ha previsto un rinvio per l'udienza del 17/01/2025 al fine di consentire al curatore di depositare le proprie conclusioni in ordine alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Nella memoria di costituzione l'avv. Colella ha rilevato che, stante il totale disinteresse manifestato dal padre relativamente al rapporto col minore, non ravvisandosi criticità in ordine al ruolo genitoriale di la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale Parte_2 presentata da quest'ultima nei confronti del resistente può essere accolta.
Il Collegio, letti gli atti e documenti di causa, ritiene quindi che la domanda formulata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio sia fondata e possa trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Sebbene la legge 54/2006 abbia posto l'affido condiviso come regola, nell'ipotesi di separazione o cessazione della convivenza tra i genitori, in attuazione del principio di bigenitorialità volto alla tutela dell'interesse primario del minore, il legislatore ha previsto che in talune circostanze questo principio possa subire delle deroghe.
In particolare, si predilige l'affido esclusivo ogniqualvolta quello condiviso possa recare pregiudizio al minore stante l'inidoneità dell'altro genitore ad esercitare il proprio ruolo.
Tuttavia, l'affido esclusivo, non elide il rapporto tra le parti, potendo il genitore non affidatario, essere partecipe delle decisioni di maggiore rilevanza riguardanti il minore, come emerge dal combinato disposto degli artt. 316, 337ter 1 comma e 337quater c.c. .
2 Per questa ragione, nel caso di specie, atteso il totale disinteresse manifestato dall'odierno convenuto rispetto all'esercizio della potestà genitoriale, la scelta del regime di affido in via esclusiva, come precedentemente stabilito da questo Tribunale, non si appalesa più adeguata a tutelare gli interessi del minore, stante il pregiudizio irreparabile che potrebbe derivarne.
L'acclarata impossibilità di recuperare il rapporto padre – figlio attraverso l'elaborazione di un percorso diretto all'esercizio anche graduale della responsabilità genitoriale;
l'abbandono definitivo del minore, già da tempo posto in essere dal;
la non affidabilità nella cura CP_1 degli interessi del figlio dei quali si è disinteressato sin dalla nascita, tanto sul piano morale quanto su quello materiale, in violazione del disposto di cui all'art. 30 della Costituzione, costituiscono tutti elementi di natura oggettiva volti a integrare i presupposti della decadenza ex art. 330 c.c., come delineati dai giudici di legittimità.
La Suprema Corte infatti, ha affermato che, sebbene la decadenza rappresenti l'extrema ratio, essa vada dichiarata allorché vi sia un grave inadempimento dei doveri genitoriali accompagnato da un atteggiamento remissivo e di abbandono, in grado di cagionare grave pregiudizio allo sviluppo psico – fisico del minore.
Applicando tali coordinate alla fattispecie dedotta in giudizio, in aggiunta al fatto che lo stesso resistente ha espressamente aderito alla domanda di decadenza proposta dalla ricorrente, manifestando il proprio disinteresse nei confronti del figlio minore anche per il futuro, la domanda formulata nel ricorso introduttivo può trovare accoglimento.
Infine, considerata la natura della controversia, nonché l'accodo delle parti sul punto, si ritiene potersi disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti del Controparte_1 figlio;
Persona_2
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3