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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1989 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1989 / 2020
promossa da:
Parte_1
(Avv. Iliana Michela Ildegarda Bartoli)
RICORRENTE
contro
Controparte_1 (Avv. Michela Lencioni)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 4 L. 898/1970 ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra
[...]
i medesimi, celebrato in data 09.05.1992 in Camaiore (LU), alle condizioni da intendersi qui integralmente riportate.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva che, in data 09/05/1992, aveva contratto matrimonio concordatario in Camaiore con atto trascritto al registro di detto Controparte_1
comune Anno 1992 atto n 24 p 2 s. A, in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio nascevano i figli , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_1 PE
che non svolgeva alcuna attività lavorativa, dedicandosi a tempo pieno ai figli, con particolare attenzione al figlio maggiorenne , il quale è affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, per Per_1
cui gli è stata riconosciuta invalidità civile del 100% e necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
che era assistente capo della Polizia di Controparte_1
Stato e percepiva un reddito netto annuo di circa € 27.600,00; che su ricorso congiunto, iscritto al RG
956/2019, in forza del quale il Presidente del Tribunale di Lucca fissava la comparizione personale dei coniugi il giorno 13.03.2019, veniva omologato in data 17.04.2019 il verbale di separazione,
previo parere positivo del Pubblico Ministero;
che, nel ricorso per separazione, i coniugi chiedevano l'omologa della separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Viareggio Via della Gronda, 101/h alla Sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
affidamento dei figli ad entrambi i genitori congiuntamente,
con collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di tenerli con sé senza limitazione,
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli;
previsione a carico di
[...]
del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 ciascuno e di € CP_1
300,00 per la moglie, oltre al 100% delle spese straordinarie da intendersi come da protocollo;
che,
successivamente all'omologa, non era mai ripresa la convivenza, né vi era stata alcuna riconciliazione fra i coniugi e la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno dell'avvenuta comparizione di fronte al Presidente del Tribunale di Lucca;
che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b, della L. 898/70 così come sostituito dall'art.5 della L. 74/87 e dall'art 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che si occupa a tempo pieno del figlio e, dunque, le è impedito di svolgere Per_1
qualsiasi attività lavorativa;
che era stata impiegata presso la di Brocchini fino al marzo CP_2
2005, quando era stata diagnosticata la patologia del figlio e, in comune accordo con il marito,
giunsero alla decisione condivisa che il figlio avrebbe beneficiato della presenza costante Per_1
della madre per l'assistenza alle proprie attività; che da quel momento aveva rinunciato alla propria attività lavorativa ed alla propria personale realizzazione e si era sempre dedicata in maniera prevalente alla cura dei figli e di con particolare attenzione;
che di tale circostanza dovrà Per_1
essere tenuto conto per il diritto e la determinazione dell'assegno divorzile, anche alla luce dei nuovi profili perequativi-compensativi che valutano con particolare attenzione le scelte endofamiliari e la situazione oggettiva dell'avente diritto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto rispetto agli altri profili.
Rilevava, innanzitutto, che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto a quelle presenti al momento della pronuncia di separazione e, dunque, contestava la richiesta di parte ricorrente di conferma delle medesime.
In particolare, deduceva che le suddette condizioni non tenevano conto delle minor somme di cui attualmente godeva, sia per la riduzione del proprio stipendio ( dovuta alla diversa organizzazine delle sue mansioni pre effetto di provvedimentro del suo dirigente con la predita dell'indennità di uscita di circa euro 200 mensili ) sia per la rata mensile (euro 422,00) sostenuta per il mutuo necessario per l'acquisto di una casa in cui poter vivere e poter così espletare appieno il proprio ruolo genitoriale;
che continuava a guadagnare il medesimo stipendio percepito al momento della separazione, però
attualmente risultava “gravato” dai suddetti maggiori oneri e spese, tali da non consentirgli più di poter corrispondere gli stessi importi stabiliti al momento della separazione;
che doveva essere rivista la decisione assunta al momento della separazione di accantonare l'intera somma che il figlio Per_1
percepisce a titolo di pensione sociale di invalidità pari a circa € 1.000,00 mensili, in quanto non più
sostenibile a fronte delle ingenti spese straordinarie, poste a proprio carico in via esclusiva.
Quanto alle modalità di visita dei figli, deduceva che, nelle more della separazione, il figlio , PE
quattordicenne, aveva insistentemente manifestato la propria volontà di essere collocato presso di lui;
che tale proposta era stata dal figlio giustificata dalla esigenza di voler meglio esprime ed affermare la propria personalità e soprattutto di poter così condurre una vita più “spensierata” e consona alla propria età, autonomamente e senza il “condizionamento” dato dalla grave patologia del fratello, che spesso è soggetto a gravi crisi che finiscono per coinvolgere tutti i familiari;
che la patologia di
, con l'avanzare del tempo, lo aveva reso sempre più spesso protagonista di comportamenti Per_1
violenti ed aggressivi, tanto che, in data 23.12.2020, si era trovato assolutamente impreparato di fronte all'aggressione verbale e fisica subita dal figlio;
che, a fronte di questo episodio, rivelatore di un inequivocabile ed evidente ulteriore aggravamento del disagio del figlio, doveva essere trovata per quest'ultimo una soluzione di vita più consona alla sua patologia, da individuarsi nella collocazione del medesimo in una struttura dedicata, dove possa essere seguito e dove soprattutto abbia la possibilità di meglio esprimere sé stesso ed il proprio potenziale, in termini di personalità e capacità
cognitive.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, in data 22.07.2021 venivano adottati provvedimenti in via urgente e provvisoria e successivamente la causa veniva istruita mediante CTU
medico-psicologica.
In data 13.12.2023 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti termini ex. Art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
In via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L.
898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di 6 mesi dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa – quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti – deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Si deve, quindi, passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni.
Affido dei figli
Con riguardo alle statuizioni relative all'affidamento della prole e al relativo regime di frequentazione,
il Collegio osserva quanto segue.
Nella relazione peritale depositata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, al quale è stata delegata l'audizione del minore, ha così risposto ai quesiti formulati dal Tribunale.
In base alla lettura degli atti e a seguito dei colloqui clinici svolti, la CTU ha proposto il regime dell'affido condiviso, tenendo conto delle necessità specifiche di ognuno dei figli di seguito indicate.
Con riferimento al figlio maggiorenne è stato evidenziato che lo stesso “ha una Persona_3
diagnosi di autismo con una grave compromissione delle abilità cognitive, relazionali e di
coordinazione sensoriale. Ha la necessità di un'attenzione costante e di un contatto fisico e vocale
stretto con il caregiver. mostra un legame forte con la madre, con il padre riconosce la Per_1
relazione con lui, ma presenta una difficoltà nella separazione dalla madre;
questi vissuti e
sensazioni interne portano a comportamenti aggressivi che rappresentano una forma di Per_1
comunicazione gestuale non verbale, ma che sono di difficile contenimento da parte del caregiver
che li deve gestire. Questi comportamenti devono essere evitati il più possibile perché creano
sofferenza e disagio a e al genitore. Per questo motivo, per , si propone il seguente Per_1 Per_1
calendario di frequentazione col padre:
- martedì dalla mattina alle 8.00 al mercoledì alle 14.00
- venerdì mattina dalle 8.00 alle 14.00 - Un weekend alternato ogni 15 giorni. Nel weekend con il padre, si ritiene necessario fare
usufruire al padre stesso 3 o 4 ore dell'educatore che segue ”. Per_1
Riguardo al figlio minorenne la CTU ha espresso le seguenti valutazioni: “è un Persona_4
ragazzo intelligente che ha sofferto molto della separazione e della rottura conflittuale fra i suoi
genitori. ha un legame affettivo stretto con il fratello, ma si trova in una fase evolutiva che PE
lo vede impegnato in un percorso di soggettivizzazione personale ed ha la necessità, in questo
periodo, di un modello maschile di riferimento. In particolare, ha chiesto di avere i PE
weekend da solo con il genitore con cui sta, senza la presenza di . Inoltre, ha difficoltà a Per_1
studiare ed ad impegnarsi a casa perché ha comportamenti rumorosi che richiamano Per_1
l'attenzione su di lui, come è la caratteristica dell'autismo. Per questo motivo, per , si PE
propone il seguente calendario di frequentazione col padre:
- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì fa base a casa del padre dove porta i libri per PE
studiare. Ovviamente, telefona e va a trovare la madre quando lo desidera.
- Un weekend alternato ogni 15 giorni rimane col padre”. PE
Alla luce delle suddette valutazioni, che sono da ritenersi condivisibili in quanto espresse dalla CTU
tenendo in considerazione il preminente interesse dei figli, si dispone l'affidamento, in forma
condivisa, ad entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento del figlio minorenne , prossimo al raggiungimento della PE
maggiore età, si rileva che lo stesso, in sede di colloquio con la CTU, ha espresso unicamente la volontà di trascorrere il weekend con il genitore in assenza del fratello, mentre non ha manifestato la volontà di modificare la propria collocazione, né il calendario di frequentazione con i genitori.
Si ritiene, pertanto, opportuno confermare quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente,
prevedendo la collocazione prevalente del minore presso la casa familiare con la madre e disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con tempi paritari rispetto a quelli della PE madre, da ripartirsi in 4 giorni (dalle ore 21,30 della domenica sera alla medesima ora del giovedì
sera) nella prima settimana e in 3 giorni (dalle ore 21,30 del giovedì sera alla medesima ora della domenica sera) nella settimana successiva, con weekend alternati in modo da garantire la permanenza presso ciascun genitore senza la presenza dell'altro fratello.
Quanto al figlio , maggiorenne ma invalido al 100%, si dispone la collocazione prevalente Per_1
dello stesso presso la casa familiare con la madre, come concordemente richiesto dalle parti,
prevedendo il seguente calendario di frequentazione con il padre: martedì dalla mattina alle ore 8,00
al mercoledì alle ore 14.00 e venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con un weekend alternato ogni 15 giorni.
Come suggerito dalla CTU, nel weekend con il padre si ritiene opportuno far usufruire a quest'ultimo
4 ore dell'educatore che segue il figlio . Per_1
Come già stabilito in via urgente e provvisoria, le festività di Pasqua e di Natale verranno trascorse dai figli in via alternata tra il padre e la madre.
Inoltre, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli per un periodo di 15 giorni,
anche non continuativi, da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno.
Assegno di mantenimento dei figli e spese
A proposito dell'assegno di mantenimento, in sede di separazione personale le parti avevano concordemente stabilito che il padre corrispondesse alla madre la somma mensile di euro 350,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, nonché tutte le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ricreative ed altro) necessarie per i figli nella misura del 100%.
Si rileva, tuttavia, che è mutata la situazione economico-reddituale di parte resistente, che attualmente risulta essere pensionato ed obbligato a pagare mensile la rata del mutuo stipulato per l'acquisto di una casa. In particolare, ha prodotto documentazione reddituale, dalla quale è emerso che Controparte_1
lo stesso ha percepito negli ultimi anni i seguenti redditi lordi:
- euro 38.530,11 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2019;
- euro 35.329,60 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2020;
- euro 35.329,60 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2021;
- euro 14.892,45 (reddito di pensione per il periodo 01/07/2022 - 31/12/2022) ed euro 18.470,00
(reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2022;
Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che il convenuto è obbligato a corrispondere la somma mensile pari ad euro 422,00 a titolo di mutuo fondiario per l'acquisto della casa in cui attualmente risiede.
Parte ricorrente, invece, ha prodotto un estratto conto , dal quale emerge che la stessa ha CP_3
percepito un reddito per il periodo gennaio/settembre 2023 di euro 3.757,00 e, quindi, pari a circa euro 400,00 mensili.
Appaiono, dunque, evidenti le maggiori disponibilità economiche del resistente, nonché la persistente disparità reddituale tra i genitori.
Pertanto, nonostante nelle more la situazione economica di parte resistente sia mutata in peius in considerazione dell'intervenuto pensionamento e ancorchè parte ricorrente abbia trovato una parziale occupazione lavorativa, devono essere confermate le statuizioni emesse in via provvisoria ed urgente,
risultando le stesse eque e congrue.
Occorre, inoltre, precisare che parte resistente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio , in quanto lo stesso percepisce un''indennità INPS Per_1
mensile di oltre 1.000,00 euro.
Tale richiesta non merita accoglimento, avendo la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, Ord. 19 aprile pur non contribuendo a formare il reddito del percipiente, costituisce una "risorsa economica" di cui
necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico
del genitore. Anche su questo punto è pienamente condivisibile il giudizio reso dalla Corte di merito,
la quale ha rilevato che la gestione ordinaria di un figlio portatore di una inabilità del 100% è molto
più complessa anche sotto il profilo dell'accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie
del minore, e che la provvidenza assistenziale erogata dall' è finalizzata a coprire le cure e le CP_3
prestazioni riabilitative di cui il bambino necessita. La indennità di accompagnamento è infatti
finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da
solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass.
14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n. 35709). Pertanto, non è una risorsa economica della
quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è
semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire
l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare
che se ne prende cura. Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e
straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie,
sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a
rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento
correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass.
n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002). Con la indennità di accompagnamento e le
altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della
condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in
attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la
uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati,
al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (a rtt. 2 e 3 Cost.).
Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione
di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica
di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e
correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone,
secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando
si dovrebbe dire che, se i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti
di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo
simbolico, quale ad esempio la somma di euro 50,00 mensili che appare equa - ma solo in via
subordinata rispetto al "contributo zero"- al ricorrente, il quale peraltro, come rileva la Corte di
merito, non ha lamentato alcun decremento della propria condizione patrimoniale rispetto al
momento in cui sono state concordate le condizioni di divorzio. In sintesi, la circostanza che un
minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di
indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a
percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al
fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del
minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non
escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e
337 ter c.c.”.
Quanto alle modalità di utilizzo e di destinazione delle somme percepite a tale titolo merita evidenziare come ogni determinazione sia rimessa ai provvedimenti di competenza del G.T.
nell'ambito della procedura relativa all'amministrazione di sostegno di cui è beneficiario . Per_1
Pertanto, tenuto conto che gli assegni familiari vengono percepiti interamente dalla madre quale genitore collocatario dei figli.
deve porsi a carico di parte resistente, a titolo di mantenimento dei figli, l'obbligo di corrispondere:
- la somma di euro 150,00 quanto al figlio , in considerazione della collocazione PE
paritaria dello stesso presso ciascun genitore;
- la somma di euro 200,00 per il figlio;
Per_1
somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 15 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, in considerazione della diversa capacità reddituale delle stesse, saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre.
Assegnazione della casa familiare
Attesa la convergenza delle conclusioni delle parti sul punto, si conferma l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, a , che continuerà ad abitarla con i figli. Parte_1
Assegno divorzile
A proposito dell'assegno divorzile, in via urgente e provvisoria, ritenuti susssitenti i presupposti per la concessione dello stesso, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare e dell'assistenza e cura prestata ai figli e, in particolare, al figlio invalido al 100%, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di Per_1
corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00.
Come già evidenziato, nelle more del giudizio sono mutate sia la situazione economica di parte resistente che la condizione lavorativa di parte ricorrente, rimanendo però sussistente la disparità
reddituale tra le parti.
Al fine di confermare o meno quanto stabilito in via provvisoria ed urgente, occorre evidenziare che,
alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
In ordine a quest'ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 12.12.2023 n.
34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore
di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia
determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi
sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno
spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la
conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai
ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21).
Tanto chiarito in punto di diritto, si rileva che nel caso di specie parte attrice ha dedotto di essere stata impiegata nel settore privato fino al marzo 2005, momento in cui venne diagnosticata la patologia del figlio e, pertanto, di comune accordo con il marito, decise che si sarebbe occupata stabilmente del figlio , rinunciando alla propria attività lavorativa ed alla propria personale realizzazione. Per_1
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte resistente e, dunque, deve ritenersi pacifica.
Inoltre, che non abbia più svolto alcuna attività lavorativa a partire dal mese di marzo Parte_1 Attualmente parte ricorrente svolge l'attività di collaboratrice domestica con retribuzione di circa
400,00 euro mensili, somma insufficiente a soddisfare le proprie elementari esigenze di vita.
Si evidenzia, peraltro, che per la stessa risulta impossibile svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno, atteso che, eccetto i giorni di permanenza del figlio presso il padre e le 17 ore Per_1
settimanali in cui è coadiuvata da un'operatrice dell'ASL, deve stabilmente occuparsi del figlio,
necessitando quest'ultimo di assistenza continua.
Alla luce della situazione descritta, attualmente non dispone di mezzi sufficienti a Parte_1
soddisfare le proprie elementari esigenze di vita, né può, stante la necessaria assistenza prestata al figlio, trovare un'occupazione lavorativa in grado di garantirli un adeguato mantenimento.
Deve, pertanto, confermarsi l'assegno divorzile in favore di parte ricorrente, che deve, però, essere riquantificato rispetto a quanto stabilito in via urgente e provvisoria.
Invero, tenuto conto della mutata condizione economico-patrimoniale dell'obbligato il quale e' stato collocato in pensione, la misura dell'assegno divorzile deve essere rideterminata, rispetto alla quantificazione operata con il provvedimenti provvisori del 22.07.2021, nella ridotta somma di euro
200,00 a carico di parte resistente.
Spese di lite
Sussistono apprezzabili motivi tenuto conto dell'esito della lite per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
CAMAIORE (LU) il giorno 09.05.1992 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], e trascritto all'Ufficio di Stato Controparte_1
Civile dello stesso Comune nel registro Atti Matrimonio dell'Anno 1992 atto n. 24 p. 2 s. A,
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune, a mezzo di comunicazione di rito da parte della Cancelleria dell'intestato Tribunale, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze di legge;
2) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
3) Dispone l'affidamento dei figli, in forma condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre , con modalità di frequentazione come stabilite in Parte_1
motivazione;
4) Pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1
figli, la somma di euro 150,00 quanto al figlio e la somma di euro 200,00 per il figlio PE
, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente Per_1
diritto entro il giorno 15 di ciascun mese;
5) Quanto alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, in considerazione della diversa capacità reddituale dei coniugi, saranno ripartite nella misura del 70%
a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre;
6) Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla madre;
Parte_1
7) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre;
Parte_1
8) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Controparte_1
200,00, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Parte_1
ISTAT;
9) Compensa le spese di lite tra le parti. Lucca, 3.12.2024
Il Presidente Relatore
dott. Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 n. 10423) recentemente chiarito che: “erroneo è l'assunto che l'indennità di accompagnamento,
2005 risulta anche dall'estratto conto previdenziale dalla stessa prodotto in giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1989 / 2020
promossa da:
Parte_1
(Avv. Iliana Michela Ildegarda Bartoli)
RICORRENTE
contro
Controparte_1 (Avv. Michela Lencioni)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 4 L. 898/1970 ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra
[...]
i medesimi, celebrato in data 09.05.1992 in Camaiore (LU), alle condizioni da intendersi qui integralmente riportate.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva che, in data 09/05/1992, aveva contratto matrimonio concordatario in Camaiore con atto trascritto al registro di detto Controparte_1
comune Anno 1992 atto n 24 p 2 s. A, in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio nascevano i figli , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_1 PE
che non svolgeva alcuna attività lavorativa, dedicandosi a tempo pieno ai figli, con particolare attenzione al figlio maggiorenne , il quale è affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, per Per_1
cui gli è stata riconosciuta invalidità civile del 100% e necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
che era assistente capo della Polizia di Controparte_1
Stato e percepiva un reddito netto annuo di circa € 27.600,00; che su ricorso congiunto, iscritto al RG
956/2019, in forza del quale il Presidente del Tribunale di Lucca fissava la comparizione personale dei coniugi il giorno 13.03.2019, veniva omologato in data 17.04.2019 il verbale di separazione,
previo parere positivo del Pubblico Ministero;
che, nel ricorso per separazione, i coniugi chiedevano l'omologa della separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Viareggio Via della Gronda, 101/h alla Sig.ra che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
affidamento dei figli ad entrambi i genitori congiuntamente,
con collocazione prevalente presso la madre con facoltà del padre di tenerli con sé senza limitazione,
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli;
previsione a carico di
[...]
del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 ciascuno e di € CP_1
300,00 per la moglie, oltre al 100% delle spese straordinarie da intendersi come da protocollo;
che,
successivamente all'omologa, non era mai ripresa la convivenza, né vi era stata alcuna riconciliazione fra i coniugi e la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno dell'avvenuta comparizione di fronte al Presidente del Tribunale di Lucca;
che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b, della L. 898/70 così come sostituito dall'art.5 della L. 74/87 e dall'art 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che si occupa a tempo pieno del figlio e, dunque, le è impedito di svolgere Per_1
qualsiasi attività lavorativa;
che era stata impiegata presso la di Brocchini fino al marzo CP_2
2005, quando era stata diagnosticata la patologia del figlio e, in comune accordo con il marito,
giunsero alla decisione condivisa che il figlio avrebbe beneficiato della presenza costante Per_1
della madre per l'assistenza alle proprie attività; che da quel momento aveva rinunciato alla propria attività lavorativa ed alla propria personale realizzazione e si era sempre dedicata in maniera prevalente alla cura dei figli e di con particolare attenzione;
che di tale circostanza dovrà Per_1
essere tenuto conto per il diritto e la determinazione dell'assegno divorzile, anche alla luce dei nuovi profili perequativi-compensativi che valutano con particolare attenzione le scelte endofamiliari e la situazione oggettiva dell'avente diritto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto rispetto agli altri profili.
Rilevava, innanzitutto, che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto a quelle presenti al momento della pronuncia di separazione e, dunque, contestava la richiesta di parte ricorrente di conferma delle medesime.
In particolare, deduceva che le suddette condizioni non tenevano conto delle minor somme di cui attualmente godeva, sia per la riduzione del proprio stipendio ( dovuta alla diversa organizzazine delle sue mansioni pre effetto di provvedimentro del suo dirigente con la predita dell'indennità di uscita di circa euro 200 mensili ) sia per la rata mensile (euro 422,00) sostenuta per il mutuo necessario per l'acquisto di una casa in cui poter vivere e poter così espletare appieno il proprio ruolo genitoriale;
che continuava a guadagnare il medesimo stipendio percepito al momento della separazione, però
attualmente risultava “gravato” dai suddetti maggiori oneri e spese, tali da non consentirgli più di poter corrispondere gli stessi importi stabiliti al momento della separazione;
che doveva essere rivista la decisione assunta al momento della separazione di accantonare l'intera somma che il figlio Per_1
percepisce a titolo di pensione sociale di invalidità pari a circa € 1.000,00 mensili, in quanto non più
sostenibile a fronte delle ingenti spese straordinarie, poste a proprio carico in via esclusiva.
Quanto alle modalità di visita dei figli, deduceva che, nelle more della separazione, il figlio , PE
quattordicenne, aveva insistentemente manifestato la propria volontà di essere collocato presso di lui;
che tale proposta era stata dal figlio giustificata dalla esigenza di voler meglio esprime ed affermare la propria personalità e soprattutto di poter così condurre una vita più “spensierata” e consona alla propria età, autonomamente e senza il “condizionamento” dato dalla grave patologia del fratello, che spesso è soggetto a gravi crisi che finiscono per coinvolgere tutti i familiari;
che la patologia di
, con l'avanzare del tempo, lo aveva reso sempre più spesso protagonista di comportamenti Per_1
violenti ed aggressivi, tanto che, in data 23.12.2020, si era trovato assolutamente impreparato di fronte all'aggressione verbale e fisica subita dal figlio;
che, a fronte di questo episodio, rivelatore di un inequivocabile ed evidente ulteriore aggravamento del disagio del figlio, doveva essere trovata per quest'ultimo una soluzione di vita più consona alla sua patologia, da individuarsi nella collocazione del medesimo in una struttura dedicata, dove possa essere seguito e dove soprattutto abbia la possibilità di meglio esprimere sé stesso ed il proprio potenziale, in termini di personalità e capacità
cognitive.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, in data 22.07.2021 venivano adottati provvedimenti in via urgente e provvisoria e successivamente la causa veniva istruita mediante CTU
medico-psicologica.
In data 13.12.2023 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti termini ex. Art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
In via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L.
898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di 6 mesi dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa – quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento dei coniugi di non volersi riconciliare ed il complessivo tenore delle allegazioni delle parti – deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Si deve, quindi, passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni.
Affido dei figli
Con riguardo alle statuizioni relative all'affidamento della prole e al relativo regime di frequentazione,
il Collegio osserva quanto segue.
Nella relazione peritale depositata in atti, il consulente tecnico d'ufficio, al quale è stata delegata l'audizione del minore, ha così risposto ai quesiti formulati dal Tribunale.
In base alla lettura degli atti e a seguito dei colloqui clinici svolti, la CTU ha proposto il regime dell'affido condiviso, tenendo conto delle necessità specifiche di ognuno dei figli di seguito indicate.
Con riferimento al figlio maggiorenne è stato evidenziato che lo stesso “ha una Persona_3
diagnosi di autismo con una grave compromissione delle abilità cognitive, relazionali e di
coordinazione sensoriale. Ha la necessità di un'attenzione costante e di un contatto fisico e vocale
stretto con il caregiver. mostra un legame forte con la madre, con il padre riconosce la Per_1
relazione con lui, ma presenta una difficoltà nella separazione dalla madre;
questi vissuti e
sensazioni interne portano a comportamenti aggressivi che rappresentano una forma di Per_1
comunicazione gestuale non verbale, ma che sono di difficile contenimento da parte del caregiver
che li deve gestire. Questi comportamenti devono essere evitati il più possibile perché creano
sofferenza e disagio a e al genitore. Per questo motivo, per , si propone il seguente Per_1 Per_1
calendario di frequentazione col padre:
- martedì dalla mattina alle 8.00 al mercoledì alle 14.00
- venerdì mattina dalle 8.00 alle 14.00 - Un weekend alternato ogni 15 giorni. Nel weekend con il padre, si ritiene necessario fare
usufruire al padre stesso 3 o 4 ore dell'educatore che segue ”. Per_1
Riguardo al figlio minorenne la CTU ha espresso le seguenti valutazioni: “è un Persona_4
ragazzo intelligente che ha sofferto molto della separazione e della rottura conflittuale fra i suoi
genitori. ha un legame affettivo stretto con il fratello, ma si trova in una fase evolutiva che PE
lo vede impegnato in un percorso di soggettivizzazione personale ed ha la necessità, in questo
periodo, di un modello maschile di riferimento. In particolare, ha chiesto di avere i PE
weekend da solo con il genitore con cui sta, senza la presenza di . Inoltre, ha difficoltà a Per_1
studiare ed ad impegnarsi a casa perché ha comportamenti rumorosi che richiamano Per_1
l'attenzione su di lui, come è la caratteristica dell'autismo. Per questo motivo, per , si PE
propone il seguente calendario di frequentazione col padre:
- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì fa base a casa del padre dove porta i libri per PE
studiare. Ovviamente, telefona e va a trovare la madre quando lo desidera.
- Un weekend alternato ogni 15 giorni rimane col padre”. PE
Alla luce delle suddette valutazioni, che sono da ritenersi condivisibili in quanto espresse dalla CTU
tenendo in considerazione il preminente interesse dei figli, si dispone l'affidamento, in forma
condivisa, ad entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento del figlio minorenne , prossimo al raggiungimento della PE
maggiore età, si rileva che lo stesso, in sede di colloquio con la CTU, ha espresso unicamente la volontà di trascorrere il weekend con il genitore in assenza del fratello, mentre non ha manifestato la volontà di modificare la propria collocazione, né il calendario di frequentazione con i genitori.
Si ritiene, pertanto, opportuno confermare quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente,
prevedendo la collocazione prevalente del minore presso la casa familiare con la madre e disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con tempi paritari rispetto a quelli della PE madre, da ripartirsi in 4 giorni (dalle ore 21,30 della domenica sera alla medesima ora del giovedì
sera) nella prima settimana e in 3 giorni (dalle ore 21,30 del giovedì sera alla medesima ora della domenica sera) nella settimana successiva, con weekend alternati in modo da garantire la permanenza presso ciascun genitore senza la presenza dell'altro fratello.
Quanto al figlio , maggiorenne ma invalido al 100%, si dispone la collocazione prevalente Per_1
dello stesso presso la casa familiare con la madre, come concordemente richiesto dalle parti,
prevedendo il seguente calendario di frequentazione con il padre: martedì dalla mattina alle ore 8,00
al mercoledì alle ore 14.00 e venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con un weekend alternato ogni 15 giorni.
Come suggerito dalla CTU, nel weekend con il padre si ritiene opportuno far usufruire a quest'ultimo
4 ore dell'educatore che segue il figlio . Per_1
Come già stabilito in via urgente e provvisoria, le festività di Pasqua e di Natale verranno trascorse dai figli in via alternata tra il padre e la madre.
Inoltre, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli per un periodo di 15 giorni,
anche non continuativi, da concordarsi tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno.
Assegno di mantenimento dei figli e spese
A proposito dell'assegno di mantenimento, in sede di separazione personale le parti avevano concordemente stabilito che il padre corrispondesse alla madre la somma mensile di euro 350,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, nonché tutte le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, ricreative ed altro) necessarie per i figli nella misura del 100%.
Si rileva, tuttavia, che è mutata la situazione economico-reddituale di parte resistente, che attualmente risulta essere pensionato ed obbligato a pagare mensile la rata del mutuo stipulato per l'acquisto di una casa. In particolare, ha prodotto documentazione reddituale, dalla quale è emerso che Controparte_1
lo stesso ha percepito negli ultimi anni i seguenti redditi lordi:
- euro 38.530,11 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2019;
- euro 35.329,60 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2020;
- euro 35.329,60 (reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2021;
- euro 14.892,45 (reddito di pensione per il periodo 01/07/2022 - 31/12/2022) ed euro 18.470,00
(reddito di lavoro dipendente) nell'anno 2022;
Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che il convenuto è obbligato a corrispondere la somma mensile pari ad euro 422,00 a titolo di mutuo fondiario per l'acquisto della casa in cui attualmente risiede.
Parte ricorrente, invece, ha prodotto un estratto conto , dal quale emerge che la stessa ha CP_3
percepito un reddito per il periodo gennaio/settembre 2023 di euro 3.757,00 e, quindi, pari a circa euro 400,00 mensili.
Appaiono, dunque, evidenti le maggiori disponibilità economiche del resistente, nonché la persistente disparità reddituale tra i genitori.
Pertanto, nonostante nelle more la situazione economica di parte resistente sia mutata in peius in considerazione dell'intervenuto pensionamento e ancorchè parte ricorrente abbia trovato una parziale occupazione lavorativa, devono essere confermate le statuizioni emesse in via provvisoria ed urgente,
risultando le stesse eque e congrue.
Occorre, inoltre, precisare che parte resistente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio , in quanto lo stesso percepisce un''indennità INPS Per_1
mensile di oltre 1.000,00 euro.
Tale richiesta non merita accoglimento, avendo la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, Ord. 19 aprile pur non contribuendo a formare il reddito del percipiente, costituisce una "risorsa economica" di cui
necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico
del genitore. Anche su questo punto è pienamente condivisibile il giudizio reso dalla Corte di merito,
la quale ha rilevato che la gestione ordinaria di un figlio portatore di una inabilità del 100% è molto
più complessa anche sotto il profilo dell'accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie
del minore, e che la provvidenza assistenziale erogata dall' è finalizzata a coprire le cure e le CP_3
prestazioni riabilitative di cui il bambino necessita. La indennità di accompagnamento è infatti
finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da
solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass.
14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n. 35709). Pertanto, non è una risorsa economica della
quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è
semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire
l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare
che se ne prende cura. Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e
straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie,
sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a
rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento
correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass.
n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002). Con la indennità di accompagnamento e le
altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della
condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in
attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la
uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati,
al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (a rtt. 2 e 3 Cost.).
Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione
di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica
di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e
correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone,
secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando
si dovrebbe dire che, se i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti
di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo
simbolico, quale ad esempio la somma di euro 50,00 mensili che appare equa - ma solo in via
subordinata rispetto al "contributo zero"- al ricorrente, il quale peraltro, come rileva la Corte di
merito, non ha lamentato alcun decremento della propria condizione patrimoniale rispetto al
momento in cui sono state concordate le condizioni di divorzio. In sintesi, la circostanza che un
minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di
indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a
percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al
fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del
minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non
escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e
337 ter c.c.”.
Quanto alle modalità di utilizzo e di destinazione delle somme percepite a tale titolo merita evidenziare come ogni determinazione sia rimessa ai provvedimenti di competenza del G.T.
nell'ambito della procedura relativa all'amministrazione di sostegno di cui è beneficiario . Per_1
Pertanto, tenuto conto che gli assegni familiari vengono percepiti interamente dalla madre quale genitore collocatario dei figli.
deve porsi a carico di parte resistente, a titolo di mantenimento dei figli, l'obbligo di corrispondere:
- la somma di euro 150,00 quanto al figlio , in considerazione della collocazione PE
paritaria dello stesso presso ciascun genitore;
- la somma di euro 200,00 per il figlio;
Per_1
somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 15 di ciascun mese.
Quanto alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, in considerazione della diversa capacità reddituale delle stesse, saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre.
Assegnazione della casa familiare
Attesa la convergenza delle conclusioni delle parti sul punto, si conferma l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, a , che continuerà ad abitarla con i figli. Parte_1
Assegno divorzile
A proposito dell'assegno divorzile, in via urgente e provvisoria, ritenuti susssitenti i presupposti per la concessione dello stesso, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare e dell'assistenza e cura prestata ai figli e, in particolare, al figlio invalido al 100%, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di Per_1
corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00.
Come già evidenziato, nelle more del giudizio sono mutate sia la situazione economica di parte resistente che la condizione lavorativa di parte ricorrente, rimanendo però sussistente la disparità
reddituale tra le parti.
Al fine di confermare o meno quanto stabilito in via provvisoria ed urgente, occorre evidenziare che,
alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
In ordine a quest'ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 12.12.2023 n.
34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore
di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia
determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi
sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno
spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la
conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai
ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21).
Tanto chiarito in punto di diritto, si rileva che nel caso di specie parte attrice ha dedotto di essere stata impiegata nel settore privato fino al marzo 2005, momento in cui venne diagnosticata la patologia del figlio e, pertanto, di comune accordo con il marito, decise che si sarebbe occupata stabilmente del figlio , rinunciando alla propria attività lavorativa ed alla propria personale realizzazione. Per_1
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte resistente e, dunque, deve ritenersi pacifica.
Inoltre, che non abbia più svolto alcuna attività lavorativa a partire dal mese di marzo Parte_1 Attualmente parte ricorrente svolge l'attività di collaboratrice domestica con retribuzione di circa
400,00 euro mensili, somma insufficiente a soddisfare le proprie elementari esigenze di vita.
Si evidenzia, peraltro, che per la stessa risulta impossibile svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno, atteso che, eccetto i giorni di permanenza del figlio presso il padre e le 17 ore Per_1
settimanali in cui è coadiuvata da un'operatrice dell'ASL, deve stabilmente occuparsi del figlio,
necessitando quest'ultimo di assistenza continua.
Alla luce della situazione descritta, attualmente non dispone di mezzi sufficienti a Parte_1
soddisfare le proprie elementari esigenze di vita, né può, stante la necessaria assistenza prestata al figlio, trovare un'occupazione lavorativa in grado di garantirli un adeguato mantenimento.
Deve, pertanto, confermarsi l'assegno divorzile in favore di parte ricorrente, che deve, però, essere riquantificato rispetto a quanto stabilito in via urgente e provvisoria.
Invero, tenuto conto della mutata condizione economico-patrimoniale dell'obbligato il quale e' stato collocato in pensione, la misura dell'assegno divorzile deve essere rideterminata, rispetto alla quantificazione operata con il provvedimenti provvisori del 22.07.2021, nella ridotta somma di euro
200,00 a carico di parte resistente.
Spese di lite
Sussistono apprezzabili motivi tenuto conto dell'esito della lite per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
CAMAIORE (LU) il giorno 09.05.1992 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], e trascritto all'Ufficio di Stato Controparte_1
Civile dello stesso Comune nel registro Atti Matrimonio dell'Anno 1992 atto n. 24 p. 2 s. A,
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune, a mezzo di comunicazione di rito da parte della Cancelleria dell'intestato Tribunale, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze di legge;
2) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda;
3) Dispone l'affidamento dei figli, in forma condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre , con modalità di frequentazione come stabilite in Parte_1
motivazione;
4) Pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1
figli, la somma di euro 150,00 quanto al figlio e la somma di euro 200,00 per il figlio PE
, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente Per_1
diritto entro il giorno 15 di ciascun mese;
5) Quanto alle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, in considerazione della diversa capacità reddituale dei coniugi, saranno ripartite nella misura del 70%
a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre;
6) Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla madre;
Parte_1
7) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre;
Parte_1
8) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Controparte_1
200,00, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Parte_1
ISTAT;
9) Compensa le spese di lite tra le parti. Lucca, 3.12.2024
Il Presidente Relatore
dott. Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 n. 10423) recentemente chiarito che: “erroneo è l'assunto che l'indennità di accompagnamento,
2005 risulta anche dall'estratto conto previdenziale dalla stessa prodotto in giudizio.