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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2024, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.L. 5812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 02/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5812/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlotta Persico, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Ferrucci n. 6 presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Pt_2
questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , CP_2
dirigente del di Torino e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa, funzionario CP_3 dello stesso , legalmente domiciliati presso l' , CP_1 Controparte_4
Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratti a termine – carta elettronica del docente –indennità sostitutiva delle ferie
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/08/2023 la sig.ra ha Parte_1
esposto di avere lavorato in qualità di docente alle dipendenze del convenuto CP_1
in forza di contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023 e agisce in giudizio per ottenere
1 ➢ la carta elettronica del docente per l'a.s. 2022/2023, avendo già ottenuto sentenza del Tribunale di Torino che le ha riconosciuto l'emolumento per gli anni scolastici precedenti;
➢ l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non fruite per l'a.s.
2015/2016, per l'a.s. 2016/2017, per l'a.s. 2018/2019 e per l'a.s. 2022/2023.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo la prescrizione quinquennale dell'indennità sostitutiva delle ferie e contestando, nel merito tutte le pretese di parte ricorrente.
All'udienza del 19.6.2024 la difesa di parte ricorrente ha rideterminato in euro 838,96
l'indennità sostitutiva delle ferie e il ha aderito al conteggio, per l'ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda.
1. La carta elettronica del docente
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal
28.9.2022 al 30.6.2023: si tratta pertanto di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta Docente.
E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ricevuto nuova supplenza nell'a.s. 2023/2024; alla ricorrente spetta pertanto
3 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'a.s. 2022/2023.
2. L'indennità sostitutiva delle ferie
2.1 La disciplina delle ferie contenuta nel CCNL e la normativa di settore
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è disciplinato sia dalle disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola che dalla normativa di legge sulle ferie intervenuta nel 2012
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9
e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
4 La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, sulla base delle disposizioni citate del
CCNL il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è poi intervenuto il legislatore nel
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il
5 profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole
6 contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
2.2 La prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite
Va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente. CP_1
Si è infatti consolidato presso la Suprema Corte l'orientamento secondo il quale ai fini della prescrizione applicabile al credito avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura mista, in parte retributiva ed in parte risarcitoria, debba ritenersi prevalente il carattere risarcitorio dell'emolumento, con conseguente applicabilità del termine decennale e non quinquennale di prescrizione (v. così Cass., n.
1757/16 e, da ultimo, Cass., n. 3021/20; nello stesso senso, App. Torino, 22/09/2022, n.
471).
2.3 La disciplina delle festività soppresse
Parte ricorrente domanda la liquidazione dell'indennità sostitutiva anche per i giorni di festività soppresse non fruiti, ritenendo che per gli stessi operi la medesima fattispecie normativa espressamente prevista per le ferie (l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 legge n. 228 del 2012).
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento in parte qua.
Le festività soppresse sono disciplinate dagli artt. 1 e 2 della legge n. 937/1977.
L'art. 1 prevede che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni
7 centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
L'art. 2, prevede poi che: “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
Con particolare riferimento ai docenti, occorre richiamare l'art. 14 CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007 che così dispone: “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
8 Orbene, in primo luogo l'accoglimento della tesi di parte ricorrente, che si fonda sull'applicazione analogica dell'art. 1 co. 55 legge n. 228 del 2012, che disciplina l'istituto delle ferie, anche alle festività soppresse, risulta precluso dall'art. 14 delle preleggi, che esclude la possibilità di applicazione analogica delle disposizioni di carattere eccezionale.
La natura eccezionale e derogatoria dell'art. 1 co. 55 l. n. 228/2012, rispetto al generale divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 emerge dalla lettera della disposizione. In particolare, l'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'art. 5 citato precisa: “Il presente comma [che prevede la regola generale del divieto di monetizzazione delle ferie, inciso di chi scrive] non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
A tale considerazione, si aggiunge che l'equiparazione ontologica delle ferie e delle festività soppresse (invero sostenuta anche da una parte della giurisprudenza di legittimità) appare esclusa dalla stessa disciplina prevista dagli artt. 1 e 2 l. n. 937/1977, laddove è lo stesso art. 1 co. 2 a equiparare alle ferie la sola parte delle festività soppresse nella misura di 2 giorni, prevedendo, poi per gli altri 4 giorni una disciplina differente (si v. ad esempio il potere del funzionario di rifiutare la richiesta di fruizione delle festività soppresse per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi).
Sul punto, vanno altresì condivise le considerazioni espresse da questo Tribunale con sentenza 03/06/2024 n. 991 (est. dott. Mollo) che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall'orientamento ivi espresso:
“3d. Per comprendere il regime da applicare a tali giornate di riposo, se non godute, occorre combinare la previsione legislativa con quella contrattuale. L'art. 1 legge
937/1977 prevede (come detto) che le quattro giornate di cui si tratta siano fruite a richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze di servizio;
l'art. 14 del
C.C.N.L. sancisce che siano utilizzate nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. In altri termini, il C.C.N.L. definisce quali sono le esigenze
9 dei servizi che il docente deve rispettare: può usare le quattro giornate di festività soppresse nel periodo in cui le lezioni sono sospese o dopo il termine delle lezioni medesime (normalmente, di circa venti giorni antecedente alla fine del contratto, laddove termini il 30 giugno).
3e. Intanto, appare evidente che la stessa legge che le ha istituite ha previsto che i sei giorni di riposo seguissero due regimi differenti: due di questi quello dei riposi ordinari, gli altri quattro quelli appositamente previsti dalla legge e, in seguito, dalla normativa contrattuale.
3f. Anche dal punto di vista contrattuale, la disciplina delle festività soppresse differisce da quella delle ferie, prevista dall'art. 13 del C.C.N.L., in particolare dai commi 9 e 10, che stabiliscono quando il personale può fruirne. Appare inoltre significativo che le stesse siano ritenute “irrinunciabili” (replicando il dettato costituzionale) e che ne sia prevista la monetizzazione, laddove ve ne siano di non godute al momento della cessazione del rapporto (comma 15).
3g. La circostanza per cui sia le ferie, sia le festività soppresse vengano fruite a richiesta non può portare a ritenere che siano soggette al medesimo regime;
allo stesso modo, solo le ferie sono soggette a una protezione rafforzata, sia dal punto di vista interno che internazionale, mentre così non è per le festività soppresse.
3h. Come già rilevato in precedenti sentenze di merito (Tribunale di Ivrea, R.G.L.
1189/2023), la direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo di cui si tratta, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro. In altri termini, l'art. 14 comma 2 del C.C.N.L., che impone il godimento delle festività entro l'anno scolastico in corso, non può essere tacciato di nullità per violazione del precetto costituzionale o del diritto europeo, proprio perché il riposo minimo assicurato dalla normativa di rango superiore è stato garantito.
[…]
3j. Di conseguenza, appare giustificato il diverso regime per la fruizione dei due istituti
e quindi è legittima la previsione contenuta nell'art. 14, comma 2 C.C.N.L. che prevede
l'obbligo di fruire delle stesse entro la fine dell'anno scolastico. Era onere di parte ricorrente, laddove fosse accaduto, allegare e dimostrare di averne chiesto il godimento
10 e il rifiuto da parte del datore di lavoro;
ma nulla di ciò compare nell'atto introduttivo.
Pertanto, va rigettata la domanda di monetizzazione delle festività soppresse non fruite” (Trib. Torino, sentenza 03/06/2024 n. 991; nello stesso senso Trib. Firenze sez. lav., 09/03/2023, n.226 , secondo cui “La tutela comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, riguarda , comunque, esclusivamente le ferie annuali retribuite che devono essere “di almeno 4 settimane” ( per colui che lavora per
l'intero anno) e quindi non si estende ad ulteriori periodi di riposo contrattualmente riconosciuti , quali le festività soppresse, che rimangono assoggettate al disposto dell'art. 5, comma 8 del DL 95/2021”).
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte ricorrente deve essere disattesa in parte qua.
2.4 La quantificazione dell'indennità per ferie non fruite
Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra svolte e dell'adesione da parte del
, espressa all'udienza del 19.6.2024, alla quantificazione dell'indennità per le CP_1
sole ferie non fruite indicata dalla difesa di parte ricorrente in euro 838,96, la domanda deve essere accolta in misura pari a tale importo
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero delle questioni trattate e della riduzione della domanda da parte della ricorrente rispetto al petitum iniziale (per indennità sostitutiva delle ferie), tenuto conto delle difese del convenuto, nonché del rigetto parziale della domanda, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Persico, antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento all'a.s. Parte_1
2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di per il tramite della carta elettronica Parte_1
11 del docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 838,96 Parte_1 lordi a titolo di indennità per ferie non fruite, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
4. Condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.100,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 49,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Persico, antistataria.
Torino, 02/07/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 02/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5812/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlotta Persico, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Ferrucci n. 6 presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Pt_2
questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , CP_2
dirigente del di Torino e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa, funzionario CP_3 dello stesso , legalmente domiciliati presso l' , CP_1 Controparte_4
Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratti a termine – carta elettronica del docente –indennità sostitutiva delle ferie
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/08/2023 la sig.ra ha Parte_1
esposto di avere lavorato in qualità di docente alle dipendenze del convenuto CP_1
in forza di contratti a termine dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023 e agisce in giudizio per ottenere
1 ➢ la carta elettronica del docente per l'a.s. 2022/2023, avendo già ottenuto sentenza del Tribunale di Torino che le ha riconosciuto l'emolumento per gli anni scolastici precedenti;
➢ l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non fruite per l'a.s.
2015/2016, per l'a.s. 2016/2017, per l'a.s. 2018/2019 e per l'a.s. 2022/2023.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1 eccependo la prescrizione quinquennale dell'indennità sostitutiva delle ferie e contestando, nel merito tutte le pretese di parte ricorrente.
All'udienza del 19.6.2024 la difesa di parte ricorrente ha rideterminato in euro 838,96
l'indennità sostitutiva delle ferie e il ha aderito al conteggio, per l'ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda.
1. La carta elettronica del docente
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal
28.9.2022 al 30.6.2023: si tratta pertanto di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta Docente.
E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ricevuto nuova supplenza nell'a.s. 2023/2024; alla ricorrente spetta pertanto
3 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'a.s. 2022/2023.
2. L'indennità sostitutiva delle ferie
2.1 La disciplina delle ferie contenuta nel CCNL e la normativa di settore
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è disciplinato sia dalle disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola che dalla normativa di legge sulle ferie intervenuta nel 2012
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9
e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
4 La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, sulla base delle disposizioni citate del
CCNL il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è poi intervenuto il legislatore nel
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il
5 profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole
6 contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del
CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
2.2 La prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite
Va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente. CP_1
Si è infatti consolidato presso la Suprema Corte l'orientamento secondo il quale ai fini della prescrizione applicabile al credito avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura mista, in parte retributiva ed in parte risarcitoria, debba ritenersi prevalente il carattere risarcitorio dell'emolumento, con conseguente applicabilità del termine decennale e non quinquennale di prescrizione (v. così Cass., n.
1757/16 e, da ultimo, Cass., n. 3021/20; nello stesso senso, App. Torino, 22/09/2022, n.
471).
2.3 La disciplina delle festività soppresse
Parte ricorrente domanda la liquidazione dell'indennità sostitutiva anche per i giorni di festività soppresse non fruiti, ritenendo che per gli stessi operi la medesima fattispecie normativa espressamente prevista per le ferie (l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 legge n. 228 del 2012).
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento in parte qua.
Le festività soppresse sono disciplinate dagli artt. 1 e 2 della legge n. 937/1977.
L'art. 1 prevede che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni
7 centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
L'art. 2, prevede poi che: “Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
Con particolare riferimento ai docenti, occorre richiamare l'art. 14 CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007 che così dispone: “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
8 Orbene, in primo luogo l'accoglimento della tesi di parte ricorrente, che si fonda sull'applicazione analogica dell'art. 1 co. 55 legge n. 228 del 2012, che disciplina l'istituto delle ferie, anche alle festività soppresse, risulta precluso dall'art. 14 delle preleggi, che esclude la possibilità di applicazione analogica delle disposizioni di carattere eccezionale.
La natura eccezionale e derogatoria dell'art. 1 co. 55 l. n. 228/2012, rispetto al generale divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012 emerge dalla lettera della disposizione. In particolare, l'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'art. 5 citato precisa: “Il presente comma [che prevede la regola generale del divieto di monetizzazione delle ferie, inciso di chi scrive] non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
A tale considerazione, si aggiunge che l'equiparazione ontologica delle ferie e delle festività soppresse (invero sostenuta anche da una parte della giurisprudenza di legittimità) appare esclusa dalla stessa disciplina prevista dagli artt. 1 e 2 l. n. 937/1977, laddove è lo stesso art. 1 co. 2 a equiparare alle ferie la sola parte delle festività soppresse nella misura di 2 giorni, prevedendo, poi per gli altri 4 giorni una disciplina differente (si v. ad esempio il potere del funzionario di rifiutare la richiesta di fruizione delle festività soppresse per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi).
Sul punto, vanno altresì condivise le considerazioni espresse da questo Tribunale con sentenza 03/06/2024 n. 991 (est. dott. Mollo) che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall'orientamento ivi espresso:
“3d. Per comprendere il regime da applicare a tali giornate di riposo, se non godute, occorre combinare la previsione legislativa con quella contrattuale. L'art. 1 legge
937/1977 prevede (come detto) che le quattro giornate di cui si tratta siano fruite a richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze di servizio;
l'art. 14 del
C.C.N.L. sancisce che siano utilizzate nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. In altri termini, il C.C.N.L. definisce quali sono le esigenze
9 dei servizi che il docente deve rispettare: può usare le quattro giornate di festività soppresse nel periodo in cui le lezioni sono sospese o dopo il termine delle lezioni medesime (normalmente, di circa venti giorni antecedente alla fine del contratto, laddove termini il 30 giugno).
3e. Intanto, appare evidente che la stessa legge che le ha istituite ha previsto che i sei giorni di riposo seguissero due regimi differenti: due di questi quello dei riposi ordinari, gli altri quattro quelli appositamente previsti dalla legge e, in seguito, dalla normativa contrattuale.
3f. Anche dal punto di vista contrattuale, la disciplina delle festività soppresse differisce da quella delle ferie, prevista dall'art. 13 del C.C.N.L., in particolare dai commi 9 e 10, che stabiliscono quando il personale può fruirne. Appare inoltre significativo che le stesse siano ritenute “irrinunciabili” (replicando il dettato costituzionale) e che ne sia prevista la monetizzazione, laddove ve ne siano di non godute al momento della cessazione del rapporto (comma 15).
3g. La circostanza per cui sia le ferie, sia le festività soppresse vengano fruite a richiesta non può portare a ritenere che siano soggette al medesimo regime;
allo stesso modo, solo le ferie sono soggette a una protezione rafforzata, sia dal punto di vista interno che internazionale, mentre così non è per le festività soppresse.
3h. Come già rilevato in precedenti sentenze di merito (Tribunale di Ivrea, R.G.L.
1189/2023), la direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo di cui si tratta, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro. In altri termini, l'art. 14 comma 2 del C.C.N.L., che impone il godimento delle festività entro l'anno scolastico in corso, non può essere tacciato di nullità per violazione del precetto costituzionale o del diritto europeo, proprio perché il riposo minimo assicurato dalla normativa di rango superiore è stato garantito.
[…]
3j. Di conseguenza, appare giustificato il diverso regime per la fruizione dei due istituti
e quindi è legittima la previsione contenuta nell'art. 14, comma 2 C.C.N.L. che prevede
l'obbligo di fruire delle stesse entro la fine dell'anno scolastico. Era onere di parte ricorrente, laddove fosse accaduto, allegare e dimostrare di averne chiesto il godimento
10 e il rifiuto da parte del datore di lavoro;
ma nulla di ciò compare nell'atto introduttivo.
Pertanto, va rigettata la domanda di monetizzazione delle festività soppresse non fruite” (Trib. Torino, sentenza 03/06/2024 n. 991; nello stesso senso Trib. Firenze sez. lav., 09/03/2023, n.226 , secondo cui “La tutela comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, riguarda , comunque, esclusivamente le ferie annuali retribuite che devono essere “di almeno 4 settimane” ( per colui che lavora per
l'intero anno) e quindi non si estende ad ulteriori periodi di riposo contrattualmente riconosciuti , quali le festività soppresse, che rimangono assoggettate al disposto dell'art. 5, comma 8 del DL 95/2021”).
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte ricorrente deve essere disattesa in parte qua.
2.4 La quantificazione dell'indennità per ferie non fruite
Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra svolte e dell'adesione da parte del
, espressa all'udienza del 19.6.2024, alla quantificazione dell'indennità per le CP_1
sole ferie non fruite indicata dalla difesa di parte ricorrente in euro 838,96, la domanda deve essere accolta in misura pari a tale importo
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero delle questioni trattate e della riduzione della domanda da parte della ricorrente rispetto al petitum iniziale (per indennità sostitutiva delle ferie), tenuto conto delle difese del convenuto, nonché del rigetto parziale della domanda, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Persico, antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di con riferimento all'a.s. Parte_1
2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di per il tramite della carta elettronica Parte_1
11 del docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 838,96 Parte_1 lordi a titolo di indennità per ferie non fruite, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
4. Condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.100,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 49,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Persico, antistataria.
Torino, 02/07/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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