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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1716/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Arsago Seprio presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1
UC TI, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis recectis, di giudicare:
1) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra , nata a [...] Parte_1
(VA), in data 10/06/1979, residente in [...], codice fiscale pagina 1 di 3 , ed il IG. nato a [...], in data [...], CodiceFiscale_1 Controparte_1 residente a [...], codice fiscale;
matrimonio CodiceFiscale_2 celebratosi presso il Comune di Gallarate, in data 14/07/2001, trascritto nei registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Gallarate (VA), al n. 37, parte I, serie A, anno 2001, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto.
2) Nulla DISPORRE circa i rapporti di visita e/o periodi feriali e festivi tra Padre, IG. CP_1
e figlia, stante la maggiore età di quest'ultima. Così come nulla disporre in
[...] Parte_2 merito ai rapporti personali tra i medesimi sempre stante la maggiore età della figlia . Pt_2
3) REVOCARE l'obbligo a carico del padre, IG. del pagamento dell'importo di €. Controparte_1
500,00.=. mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia,
4) DICHIARARE che le Parti hanno già regolato precedentemente alla separazione stessa i Loro rapporti patrimoniali e che non vi sono richieste di corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte della moglie, e ovviamente stante la colpa e l'addebito nemmeno dal marito, essendo la
Ricorrente odierna economicamente autosufficiente.
5) DISPORRE l'autorizzazione al rinnovo ed al rilascio reciproco del passaporto individuale e/o della carta d'identità, e di altri documenti validi per l'espatrio, per la Ricorrente e per la figlia.
6) IN OGNI CASO con vittoria di spese legali del presente giudizio, anche in contumacia del
Resistente, stante la colpa e l'addebito del presente divorzio in capo a quest'ultimo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
14/07/2001 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta il 15/05/2008 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 23/05/2008 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Si prende atto che la stessa ricorrente chiede la revoca dell'obbligo paterno del pagamento del contributo al mantenimento della figlia, divenuta autonoma.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, in assenza di domande sul punto. pagina 2 di 3 Stante la mancata opposizione del resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 14/07/2001 in Gallarate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 37, parte I, anno 2001;
3) revoca il contributo per la figlia;
4) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1716/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Arsago Seprio presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1
UC TI, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis recectis, di giudicare:
1) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra , nata a [...] Parte_1
(VA), in data 10/06/1979, residente in [...], codice fiscale pagina 1 di 3 , ed il IG. nato a [...], in data [...], CodiceFiscale_1 Controparte_1 residente a [...], codice fiscale;
matrimonio CodiceFiscale_2 celebratosi presso il Comune di Gallarate, in data 14/07/2001, trascritto nei registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Gallarate (VA), al n. 37, parte I, serie A, anno 2001, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallarate di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto.
2) Nulla DISPORRE circa i rapporti di visita e/o periodi feriali e festivi tra Padre, IG. CP_1
e figlia, stante la maggiore età di quest'ultima. Così come nulla disporre in
[...] Parte_2 merito ai rapporti personali tra i medesimi sempre stante la maggiore età della figlia . Pt_2
3) REVOCARE l'obbligo a carico del padre, IG. del pagamento dell'importo di €. Controparte_1
500,00.=. mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia,
4) DICHIARARE che le Parti hanno già regolato precedentemente alla separazione stessa i Loro rapporti patrimoniali e che non vi sono richieste di corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte della moglie, e ovviamente stante la colpa e l'addebito nemmeno dal marito, essendo la
Ricorrente odierna economicamente autosufficiente.
5) DISPORRE l'autorizzazione al rinnovo ed al rilascio reciproco del passaporto individuale e/o della carta d'identità, e di altri documenti validi per l'espatrio, per la Ricorrente e per la figlia.
6) IN OGNI CASO con vittoria di spese legali del presente giudizio, anche in contumacia del
Resistente, stante la colpa e l'addebito del presente divorzio in capo a quest'ultimo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
14/07/2001 è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta il 15/05/2008 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 23/05/2008 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Si prende atto che la stessa ricorrente chiede la revoca dell'obbligo paterno del pagamento del contributo al mantenimento della figlia, divenuta autonoma.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, in assenza di domande sul punto. pagina 2 di 3 Stante la mancata opposizione del resistente, possono dichiararsi irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 14/07/2001 in Gallarate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 37, parte I, anno 2001;
3) revoca il contributo per la figlia;
4) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore pagina 3 di 3