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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2024 P.U. sub/1 L.C.S.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile
Il Tribunale di Lecce, composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente
Dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato sig.
SO DA (C.F. [...]) nato a [...] il [...] e residente in [...] - nel procedimento R.G. n. 10/2024 P.U. sub/1 L.C.;
***
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 11 gennaio 2024 da SO DA, assistito dall'OCC in persona del Gestore dott. Marco
Francesco Greco;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
visti i chiarimenti prevenuti a cura del gestore della crisi e del consenso del comproprietario alla vendita del compendio immobiliare di proprietà del debitore;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268
CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 174.788,30 maturata in Italia a seguito dello svolgimento della professione di agente di commercio, così come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, l'ingente misura delle spese da sostenere a seguito del trasferimento in
Svizzera, nonostante un reddito mensile sopra la media italiana ma diversamente apppena sufficiente al sostentamento di una famiglia di 4 componenti in Svizzera- pari ad € 4.700,00 - a cui si aggiunge lo stipendio della moglie pari ad € 1.390,00 - è insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte in Italia;
osservata l'ultima indagine dell'Ufficio Federale di statistica sul bugdet delle economie domestiche
(ISTAT in Italia) emerge che tra le spese del consumo, trasporti, alimentari, assicurazioni e cure mediche una famiglia di 4 componenti ha bisogno di un reddito non inferiore ai 5 mila franchi (pari ad € 5.254,00);
rilevato che RS RI dovrà mettere a disposizione della procedura liquidatoria le quote di sua spettanza del compendio immobiliare di cui è comproprietario pari al valore complessivo di €
58.277,77 estimato sulla base della perizia giurata depositata in atti;
dovrà, inoltre, mettere a disposizione della procedura ogni somma eccedente quella necessaria per il sostentamento proprio e della propria famniglia per come quantificato più avanti;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
viste le linee guida per la gestione delle procedure di sovraindebitamento adottate da questo Tribunale
a cui i professionisti debbano attenersi, ed in particolare, avuto riguardo ai compensi dei professionisti:
✓ Il compenso dell'OCC nominato liquidatore è unico e sarà liquidato al termine della procedura
(pertanto non verrà inserito nello stato passivo neppure in parte), salva la possibilità di acconti;
✓ Tenuto conto dei possibili esiti della procedura e della possibilità che il compenso tra OCC e sovraindebitato possa essere oggetto di accordo e che possono essere previsti acconti, il compenso deve essere calcolato in maniera assolutamente prodenziale, in maniera tale che esso sia calcolato in base ai parametri medi, tenuto conto che la liquidazione definitiva sarà poi operata dal giudice delegato;
✓ avuto riguardo ai compensi del consulente del debitore che assistito il debitore nella predisposizione del ricorso introduttivo, c.d. advisor, va precisato che i compensi non possono essere riconosciuti in prededuzione ma al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc, con la precisazione che – di norma – non potrà superare il 60% del compenso riconosciuto all'OCC;
Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di SO DA (C.F.
[...]) nato nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] nel procedimento R.G. P.U. n. 35/2024;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Annafrancesca Capone;
NOMINA
Liquidatore il dott. Marco Francesco Greco;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari in Svizzera l'importo mensile di € 5.750,00 (considerate anche le spese per il canone di locazione e le spese per imprevisti) per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato
Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, con obbligo di versare alla procedura ogni entrata superiore a detto importo (e, comunque, una somma non inferiore ad euro 150,00), fornendo a tal fine al liquidatore un periodico e documentato resoconto delle proprie entrate;
AVVERTE
il debitore che ai sensi dell'art. 282, c. 2 CCII l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE
che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo
124 CCII;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA
il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
all' OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio tenutasi in data 03.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annafrancesca Capone Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile
Il Tribunale di Lecce, composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente
Dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato sig.
SO DA (C.F. [...]) nato a [...] il [...] e residente in [...] - nel procedimento R.G. n. 10/2024 P.U. sub/1 L.C.;
***
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 11 gennaio 2024 da SO DA, assistito dall'OCC in persona del Gestore dott. Marco
Francesco Greco;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
visti i chiarimenti prevenuti a cura del gestore della crisi e del consenso del comproprietario alla vendita del compendio immobiliare di proprietà del debitore;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268
CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 174.788,30 maturata in Italia a seguito dello svolgimento della professione di agente di commercio, così come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, l'ingente misura delle spese da sostenere a seguito del trasferimento in
Svizzera, nonostante un reddito mensile sopra la media italiana ma diversamente apppena sufficiente al sostentamento di una famiglia di 4 componenti in Svizzera- pari ad € 4.700,00 - a cui si aggiunge lo stipendio della moglie pari ad € 1.390,00 - è insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte in Italia;
osservata l'ultima indagine dell'Ufficio Federale di statistica sul bugdet delle economie domestiche
(ISTAT in Italia) emerge che tra le spese del consumo, trasporti, alimentari, assicurazioni e cure mediche una famiglia di 4 componenti ha bisogno di un reddito non inferiore ai 5 mila franchi (pari ad € 5.254,00);
rilevato che RS RI dovrà mettere a disposizione della procedura liquidatoria le quote di sua spettanza del compendio immobiliare di cui è comproprietario pari al valore complessivo di €
58.277,77 estimato sulla base della perizia giurata depositata in atti;
dovrà, inoltre, mettere a disposizione della procedura ogni somma eccedente quella necessaria per il sostentamento proprio e della propria famniglia per come quantificato più avanti;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
viste le linee guida per la gestione delle procedure di sovraindebitamento adottate da questo Tribunale
a cui i professionisti debbano attenersi, ed in particolare, avuto riguardo ai compensi dei professionisti:
✓ Il compenso dell'OCC nominato liquidatore è unico e sarà liquidato al termine della procedura
(pertanto non verrà inserito nello stato passivo neppure in parte), salva la possibilità di acconti;
✓ Tenuto conto dei possibili esiti della procedura e della possibilità che il compenso tra OCC e sovraindebitato possa essere oggetto di accordo e che possono essere previsti acconti, il compenso deve essere calcolato in maniera assolutamente prodenziale, in maniera tale che esso sia calcolato in base ai parametri medi, tenuto conto che la liquidazione definitiva sarà poi operata dal giudice delegato;
✓ avuto riguardo ai compensi del consulente del debitore che assistito il debitore nella predisposizione del ricorso introduttivo, c.d. advisor, va precisato che i compensi non possono essere riconosciuti in prededuzione ma al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc, con la precisazione che – di norma – non potrà superare il 60% del compenso riconosciuto all'OCC;
Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di SO DA (C.F.
[...]) nato nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] nel procedimento R.G. P.U. n. 35/2024;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Annafrancesca Capone;
NOMINA
Liquidatore il dott. Marco Francesco Greco;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari in Svizzera l'importo mensile di € 5.750,00 (considerate anche le spese per il canone di locazione e le spese per imprevisti) per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato
Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice, con obbligo di versare alla procedura ogni entrata superiore a detto importo (e, comunque, una somma non inferiore ad euro 150,00), fornendo a tal fine al liquidatore un periodico e documentato resoconto delle proprie entrate;
AVVERTE
il debitore che ai sensi dell'art. 282, c. 2 CCII l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE
che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo
124 CCII;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA
il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
all' OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio tenutasi in data 03.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annafrancesca Capone Dott.ssa Maria Gabriella Perrone