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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 617/2024 tra
Oggi 14 maggio 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Violante si riporta al ricorso e torna ad impugnare la ctu e i relativi chiarimenti poichè non tengono conto del certificato del medico competente prodotto agli atti che attesta l'esistenza del rischio specifico della malattia e pe una interpretazione parziale ed incompleta delle prove testimoniali. L'Avv. Violante chiede la compensazione delle spese alla luce delle produzioni documentali agli atti. CP_ Per l' l'avv. Di Gregorio si riporta alla memoria contesta le avverse deduzioni e sottolinea che il ctu ha esaurientemente motivato anche in relazione agli esiti della prova testimoniale e chiede che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 617/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 14.05.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Penne, alla via De Sterlich Aliprandi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Lorenza Violante, che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni: come da verbale del 14.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.04.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data 18.10.2022 aveva inoltrato all' - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (sindrome da conflitto spalla dx) contratta CP_1
a causa e nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa di operatore meccanico e autista di mezzi pesanti e da cntiere;
domanda che l'Istituto respingeva negando l'indennizzabilità della patologia per inidoneità del rischio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza e la natura professionale della denunciata malattia fossero accertate in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione in suo favore delle prestazione assicurative CP_1 di legge (indennizzo ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000), previa unificazione al danno già riconosciuto in suo favore per pregressa patologia di diversa natura.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa.
Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nel ricorrente, della malattia rappresentata da “sindrome da conflitto della spalla dx”, ma ne ha escluso il riconoscimento quale malattia professionale risultando espressione di alterazioni cronico-degenerative da patologia comune, osservabili diffusamente nella popolazione di pari fascia di età non professionalmente esposta al rischio specifico. Ha infatti osservato che le mansioni svolte negli ultimi venti anni hanno comportato un'operatività manuale molto diversificata a seconda delle momentanee esigenze aziendali, prive dei connotati lavorativi di stereotipia o ripetitività e del sistematico mantenimento di posture incongrue del braccio in elevazione con mantenimento della postura incongrua per tempi prolungati nell'arco della giornata, come peraltro emerge dall'esito della prova testimoniale e rilevato dal ctu all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudice.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate tenuto conto del giudizio d'idoneità con prescrizioni emesso da parte del medico aziendale in data precedente all'instaurazione del giudizio (12/7/2021) e che attestava l'idoneità del rischio specifico.
P. Q. M.
Respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 14.05.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 617/2024 tra
Oggi 14 maggio 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Violante si riporta al ricorso e torna ad impugnare la ctu e i relativi chiarimenti poichè non tengono conto del certificato del medico competente prodotto agli atti che attesta l'esistenza del rischio specifico della malattia e pe una interpretazione parziale ed incompleta delle prove testimoniali. L'Avv. Violante chiede la compensazione delle spese alla luce delle produzioni documentali agli atti. CP_ Per l' l'avv. Di Gregorio si riporta alla memoria contesta le avverse deduzioni e sottolinea che il ctu ha esaurientemente motivato anche in relazione agli esiti della prova testimoniale e chiede che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 617/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 14.05.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Penne, alla via De Sterlich Aliprandi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Lorenza Violante, che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni: come da verbale del 14.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.04.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data 18.10.2022 aveva inoltrato all' - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (sindrome da conflitto spalla dx) contratta CP_1
a causa e nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa di operatore meccanico e autista di mezzi pesanti e da cntiere;
domanda che l'Istituto respingeva negando l'indennizzabilità della patologia per inidoneità del rischio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza e la natura professionale della denunciata malattia fossero accertate in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione in suo favore delle prestazione assicurative CP_1 di legge (indennizzo ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000), previa unificazione al danno già riconosciuto in suo favore per pregressa patologia di diversa natura.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa.
Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nel ricorrente, della malattia rappresentata da “sindrome da conflitto della spalla dx”, ma ne ha escluso il riconoscimento quale malattia professionale risultando espressione di alterazioni cronico-degenerative da patologia comune, osservabili diffusamente nella popolazione di pari fascia di età non professionalmente esposta al rischio specifico. Ha infatti osservato che le mansioni svolte negli ultimi venti anni hanno comportato un'operatività manuale molto diversificata a seconda delle momentanee esigenze aziendali, prive dei connotati lavorativi di stereotipia o ripetitività e del sistematico mantenimento di posture incongrue del braccio in elevazione con mantenimento della postura incongrua per tempi prolungati nell'arco della giornata, come peraltro emerge dall'esito della prova testimoniale e rilevato dal ctu all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudice.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate tenuto conto del giudizio d'idoneità con prescrizioni emesso da parte del medico aziendale in data precedente all'instaurazione del giudizio (12/7/2021) e che attestava l'idoneità del rischio specifico.
P. Q. M.
Respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 14.05.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )