TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. Maria Gaia Majorano quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 21/03/2025 tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciatola seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 14214 / 2023 del ruolo generale
T R A
, nata il [...] in [...] e ivi residente a[...]
Montagna Spaccata nr. 260 - cod. fisc.: - elett. dom.ta in 80128 C.F._1
Napoli, alla via Montedonzelli, 46, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Miluccio, cod fisc.: , dal quale è rapp.ta e dif.sa, per procura in calce;
CodiceFiscale_2
C O N T R O
, in persona del rapp. legale p.t. CP_1
pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con ricorso a questo giudice depositato il 22.7.23 Parte_1
CP_ agiva avverso l per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione previdenziale (riconoscimento handicap grave ex L. 104 e indennità di accompagnamento positivo decorrenza novembre 21) oggetto di previa domanda amministrativa ed accertato in sede di procedimento per ATP.
CP_ L' pur regolarmente citato non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, esaminate le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Motivazione
In ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio (01.09.2023) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in pagina 2 di 4 corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese
CP_ a carico dell' .
P.Q.M.
Il dott. Maria Gaia Majorano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere pagina 3 di 4 CP_ b. condanna l al pagamento delle spese complessive di lite liquidate in euro
790,00, oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione
Così deciso in Napoli, 24.3.25
Il Giudice
Maria Gaia Majorano
pagina 4 di 4